Se stai leggendo questo articolo, molto probabilmente, devi correggere un’errore legato al pagamento di una rateazione di un avviso bonario. La notifica di una comunicazione di irregolarità, (il c.d. “avviso bonario“) può derivare a seguito di un controllo connesso ad una dichiarazione fiscale. In particolare, si tratta del:
- Controllo automatico (ex articolo 36-bis DPR n. 600/73) o di
- Controllo documentale (ex articolo 36-ter del DPR n. 600/73).
In ogni caso, la ricezione di uno di questi avvisi comporta sempre un’analisi legata ad individuare la validità della pretesa tributaria contenuta nell’avviso. Attraverso questa fase il contribuente ha la possibilità di capire se la pretesa tributaria è fondata, oppure se è necessario andare ad intervenire con lo strumento dell’autotutela.
Pagamento di un avviso bonario: unica soluzione o rateazione
Una volta accertata la validità della pretesa tributaria, il contribuente può regolarizzare la propria posizione effettuando il pagamento tramite modello F24. Il pagamento riguarda l’imposta omessa, insieme alle sanzioni ridotte e agli interessi sul ritardato pagamento.
Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione e può essere eseguito in due modalità:
- In un’unica soluzione;
- Tramite rateazione, prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/97, con le seguenti condizioni:
- Massimo 6 rate trimestrali per importi inferiori a 5.000 euro;
- Massimo 20 rate trimestrali per importi superiori a 5.000 euro.
La prima rata deve essere versata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso bonario. Questo termine è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno (art. 7-quater co. 17 del D.L. n. 193/16). È fondamentale rispettare le condizioni richieste per non perdere il beneficio della rateazione e non incorrere nel passaggio dell’importo residuo all’Agente della riscossione.
È opportuno evidenziare anche che le disposizioni sulla dilazione operano anche per le somme liquidate dall’Agenzia delle Entrate in merito ai redditi soggetti a tassazione separata (ex art. 1 co. 412 della Legge n. 311/04).
Decadenza dalla rateazione di un avviso bonario
Gli effetti del tardivo o omesso pagamento delle rate di un avviso bonario sono disciplinati dall’art. 15-ter del DPR n. 602/73. Il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso o di una rata successiva entro il termine per il versamento della rata successiva causa la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi residui.
L’articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462/97 prevede due casistiche per la decadenza dalla rateazione:
- Mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario. Questa condizione non prevede possibilità di sanatoria, salvo il caso del lieve inadempimento.
- Mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva. Le rate hanno cadenza trimestrale (90 giorni), e la decadenza avviene anche in caso di ravvedimento operoso effettuato dopo la scadenza della rata successiva.
Il verificarsi di una di queste condizioni comporta l’automatica iscrizione a ruolo degli importi residui, perdendo i benefici delle sanzioni ridotte e del pagamento dilazionato.
Sul punto è opportuno ricordare che la decadenza dalla rateazione comporta l’automatica di tutte gli importi a debito non ancora versati. In pratica, il soggetto che non adempie ai versamenti rateali entro tali scadenze:
- Perde irrimediabilmente la possibilità di godere della riduzione delle sanzioni al 10% (applicate nell’avviso bonario) e
- Perde il beneficio del pagamento dilazionato.
L’Agente della riscossione, in caso di decadenza della rateazione ha la possibilità, una volta decorsi 180 giorni dall’affidamento degli importi, di procedere all’emissione di una cartella di pagamento (con sanzioni amministrative in misura piena del 30%, ridotte al 25% per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024).
La cartella di pagamento è in documento con il quale si comunicano al contribuente gli importi iscritti a ruolo gli importi a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Deve essere evidenziato che, comunque, rimane possibile, nel momento in cui viene notificata la cartella di pagamento, chiedere ad Agenzia delle Entrate Riscossione la dilazione dei ruoli ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/73.
Tempistiche del ravvedimento su rata omessa
Nel caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima, è possibile sanare la situazione utilizzando il ravvedimento operoso, a patto che il pagamento avvenga entro il termine della rata successiva (90 giorni). Se l’omissione riguarda l’ultima rata, il ravvedimento è ammesso entro 90 giorni.
Il ravvedimento operoso deve rispettare i seguenti termini:
- Entro il termine di pagamento della rata successiva per sanare una rata intermedia;
- Entro 90 giorni dalla scadenza per l’ultima rata.
Il perfezionamento del ravvedimento operoso è essenziale per evitare sanzioni in misura piena.
Il lieve inadempimento
Il legislatore attraverso l’articolo 15-ter del DPR n. 602/73, ha introdotto il concetto di lieve inadempimento. Si tratta di un istituto nato al fine di regolare le violazioni commesse dal contribuente durante la dilazione delle somme e la non punibilità degli inadempimenti di piccola entità.
Il lieve inadempimento si verifica esclusivamente nei seguenti casi:
- Versamento della prima rata è stato eseguito con un ritardo non superiore a sette giorni. Per le rate successive alla prima, non vi è tolleranza alcuna sui tempi di pagamento. In pratica, se il contribuente versa una delle rate successive alla prima con un ritardo anche di un solo giorno rispetto alla scadenza della rata immediatamente seguente, la dilazione decade;
- Versamento della rata è insufficiente per una frazione non superiore al 3% e in ogni caso a 10.000 euro. L’omissione è reiterabile. Per cui se il contribuente incorre più volte in questa lieve violazione, con riferimento ad una pluralità di rate, ciò non comporta la perdita del beneficio del termine.
In ogni caso, se rientrate in una delle fattispecie previste dal lieve inadempimento ricorda, che non sei decaduto dalla rateazione. Tuttavia, sei tenuto comunque sanare il ritardato versamento con ravvedimento operoso.
Ravvedimento operoso su rate omesse di avviso bonario
Per effettuare il ravvedimento operoso su rate omesse di un avviso bonario, il contribuente tenuto a:
- Versare il tributo omesso utilizzando il modello F24;
- Calcolare sanzioni e interessi in misura ridotta, in relazione al ritardo accumulato.
- È possibile utilizzare la modalità di versamento tramite compensazione.
Con la Risoluzione n. 132/E/2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
Riepilogo delle sanzioni per il ravvedimento operoso
Il calcolo della sanzione ridotta deve essere riferito alla sola componente “tributo“(all’interno del codice tributo 9001). Mentre non deve essere considerata la quota parte degli interessi. Questo poiché i medesimi sono importi relativi al differimento delle somme (quota sempre riferita al codice 9001).
Diversamente, gli interessi di rateazione (codice tributo 9002), non devono essere considerati nel ravvedimento. Tuttavia, essi devono comunque essere inseriti nel modello F24 ai fini della validità del versamento stesso del rateizzo. In termini pratici ti consiglio di applicare la sanzione ridotta con ravvedimento operoso all’intero importo originario. Questo specialmente nei casi in cui la differenza risulti assolutamente trascurabile. Laddove gli importi fossero di dimensioni “importanti”, invece, si ritiene corretto il calcolo sopra proposto. In tal senso, posso segnalare che l’approccio risulta condiviso da svariati uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Nella tabella seguente sono riportate le sanzioni applicabili con il ravvedimento operoso. Le sanzioni applicabili aumentano in relazione al tempo intercorso tra scadenza e regolarizzazione.
Sanzioni per ritardato o omesso versamento per violazioni sino al 31 agosto 2024
Termine effettuazione del ravvedimento | Riduzione sanzioni | Sanzione applicata |
---|---|---|
Entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento | 1/10 del 15% | 1,5% |
Entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento | 1/9 del 15% | 1,67% |
Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento | 1/8 del 30% | 3,75% |
Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento | 1/7 del 30% | 4,29% |
Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento | 1/6 del 30% | 5% |
Sanzioni ritardato o omesso versamento imposta per violazioni dal 1° settembre 2024
Termine effettuazione del ravvedimento | Riduzione sanzioni | Sanzione applicata |
---|---|---|
Entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento | 1/10 del 12,5% | 1,25% |
Entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento | 1/9 del 12,5% | 1,39% |
Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento | 1/8 del 25% | 3,13% |
Ravvedimento oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/7 del 25% | 3,57% |
Approfondimenti utili:
Codici tributo ravvedimento su rate omesse di avviso bonario
Quando si effettua un ravvedimento operoso è importante fare sempre attenzione ai codici tributo da utilizzare. Questo in quanto sbagliando codice si rischia che ci venga disconosciuto l’intero pagamento. Infatti, in caso di errore l’Erario disconosce il versamento effettuato ed applica la sanzione intera. Resta salva la quota di imposta versata. Per evitare queste spiacevoli situazioni è consigliare fare effettuare dal tuo Commercialista di fiducia i calcoli del ravvedimento e la predisposizione del nuovo F24 del rateizzo che state pagando. In questo modo ti sarà più semplice evitare errori.
L’Amministrazione finanziaria con la pubblicazione della Risoluzione n. 132/E/11 ha definito i codici tributo da utilizzare per effettuare il ravvedimento operoso su rate omesse di avviso bonario. I sotto indicati codici tributo devono essere indicati nella sezione Erario del modello F24. In particolare, deve essere riportato l’anno di riferimento del tributo omesso, riportato nell’avviso bonario che stai pagando.
I codici tributo da utilizzare per il ravvedimento sono:
- Codice tributo 8929 – “Ravvedimento su rate omesse di importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n 633/72- art. 3-bis, comma 4-bis, Dlgs n 462/97 – SANZIONE“;
- Codice tributo 1980 – “Ravvedimento su rate omesse di importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4-bis, Dlgs n 462/97 – INTERESSI“;
- Codice tributo 8933 – “Ravvedimento su rate omesse di importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter DPR n. 600/73 – articolo 3-bis, comma 4-bis, Dlgs n 462/97 – SANZIONE“;
- Codice tributo 1983 – “Ravvedimento su rate omesse di importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4-bis, D.lgs. n. 462/97 – INTERESSI“.
Consulenza fiscale per rateazione e autotutela
Hai ricevuto un’avviso bonario? Vuoi avere maggiori informazioni sulla rateazione dello stesso? Oppure pensi di aver bisogno di un consulto per capire se gli importi richiesti sono dovuti o meno?
Se hai ricevuto un avviso bonario e hai bisogno di un professionista esperto che valuti la situazione e nel caso presenti per te gli uffici un’istanza di sgravio, contattami! Insieme fisseremo una consulenza per capire, prima di tutto, se gli importi richiesti nell’avviso sono realmente dovuti. In secondo luogo valuteremo l’eventuale decadenza dalla rateazione e le eventuali possibilità di effettuare un ravvedimento operoso. Troverai la massima attenzione e disponibilità per aiutarti a risolvere i tuoi problemi. Contattami attraverso il il link seguente.
Ricorda che in queste situazioni il tempismo è importante, ogni giorno perduto potrebbe significare la definitiva decadenza dalla rateazione.