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Sospensione agosto avvisi bonari: termini, proroga CNDCEC 2026

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
5 min di lettura
In sintesi

Sospensione agosto avvisi bonari 2026: termini di invio, pagamento e proroga CNDCEC a metà settembre per il controllo formale 36-ter.

Le comunicazioni di controllo formale ex art. 36-ter, inviate tra maggio e giugno 2026, beneficiano della sospensione 1° agosto-4 settembre: il CNDCEC ha ottenuto la proroga fino a metà settembre.


La sospensione agosto avvisi bonari riguarda sia l’invio delle comunicazioni (1°-31 agosto, art. 10 D.Lgs. 1/2024) sia il termine di pagamento e trasmissione documentale (1° agosto-4 settembre, art. 7-quater DL 193/2016). Per il 2026, il CNDCEC ha ottenuto dall’Agenzia delle Entrate la possibilità di inviare la documentazione del controllo formale anche nei primi quindici giorni di settembre senza effetti pregiudizievoli.

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Sospensione dell’invio delle comunicazioni

La sospensione agosto avvisi bonari relativa all’invio delle comunicazioni è disciplinata dall’art. 10 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1, che blocca la trasmissione di specifiche tipologie di avvisi durante due finestre dell’anno: dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre.

Rientrano nel divieto di invio:

La norma prevede un’eccezione per i casi di urgenza, categoria che l’Agenzia delle Entrate applica con margine di discrezionalità e, nella prassi, in modo restrittivo.

Sospensione dei termini di pagamento: dal 1° agosto al 4 settembre

La disciplina più consolidata riguarda la sospensione dei termini di pagamento, regolata dall’art. 7-quater comma 17 del D.L. n. 193/2016. Dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per il pagamento delle somme derivanti da avviso bonario, secondo le previsioni degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/97.

Questa finestra risulta più lunga della tradizionale sospensione feriale processuale (1°-31 agosto), terminando il 4 settembre anziché il 31 agosto, per effetto del coordinamento tra le due discipline.

Calcolo pratico dei termini

Il meccanismo richiede attenzione alla data di ricezione dell’avviso. Se una comunicazione viene ricevuta il 18 luglio, considerando il termine ordinario di 60 giorni (30 giorni per la tassazione separata) e la sospensione feriale, il pagamento andrà effettuato entro il 21 settembre, con il termine di definizione esteso a 60 giorni introdotto dal D.Lgs. 108/2024 e applicabile alle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 in avanti.

Verificare sempre la data di ricezione resta il primo passaggio operativo per evitare la decadenza dal diritto alla definizione agevolata.

Le novità 2026: la proroga CNDCEC per la documentazione del controllo formale

Per le comunicazioni di controllo formale relative al periodo d’imposta 2023, inviate dall’Agenzia delle Entrate tra fine maggio e giugno 2026, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha ottenuto uno slittamento di fatto del termine di risposta a dopo la pausa estiva.

Il Presidente CNDCEC Elbano de Nuccio ha rappresentato al Direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, le criticità organizzative del termine di 30 giorni, collocato in una delle fasi più intense dell’anno per gli studi professionali. L’Agenzia ha confermato che la documentazione sarà comunque esaminata anche se trasmessa oltre il termine indicato nelle comunicazioni, restando pienamente applicabile la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre.

Il Vicepresidente Vincenzo Moretta ha inoltre precisato che gli Uffici territoriali hanno ricevuto indicazioni a non comunicare gli esiti del controllo formale nei casi con termine già scaduto o in scadenza prima della pausa estiva: la trasmissione risulta quindi possibile senza effetti pregiudizievoli anche nei primi quindici giorni di settembre 2026.

Termine ultimo per data di ricezione della comunicazione

L’esito pratico della proroga CNDCEC dipende dal momento in cui è stata ricevuta la comunicazione, perché determina se la sospensione feriale si applica in automatico o se serve la deroga negoziata con l’Agenzia. La tabella seguente riepiloga i due scenari emersi dalle dichiarazioni di Moretta.

Periodo ricezione comunicazioneTermine ordinario 30 giorniSospensione applicataTermine ultimo pratico 2026
Fine maggio – fine giugno 2026Scadenza entro fine luglio (prima della pausa estiva)Non automatica: ottenuta tramite interlocuzione CNDCEC-AgenziaInvio possibile dopo la pausa estiva, entro i primi 15 giorni di settembre
Luglio 2026Scadenza ricade nel periodo 1° agosto-4 settembreAutomatica (art. 7-quater co. 17 DL 193/2016)Slittamento a settembre senza necessità di deroga

Il termine di definizione esteso a 60 giorni

Una delle modifiche più rilevanti degli ultimi anni riguarda l’estensione del termine per la definizione degli avvisi bonari. Il D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108 ha innalzato il termine da 30 a 60 giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, disciplina tuttora vigente nel 2026.

L’estensione comporta riflessi pratici concreti:

  • maggiore tempo per valutare l’opportunità del pagamento in definizione agevolata;
  • possibilità di approfondimento delle questioni controverse prima di decidere;
  • coordinamento più agevole con eventuali istanze di autotutela o reclami.

Resta invece invariato a 30 giorni il termine per gli avvisi bonari relativi a redditi soggetti a tassazione separata (art. 3-bis co. 4 D.Lgs. 462/97), categoria per cui non sono peraltro previste sanzioni, trattandosi di imposte liquidate d’ufficio.

Esclusioni dalla sospensione: rate successive e casi particolari

La disciplina della sospensione presenta limitazioni importanti da tenere presenti nella pratica professionale.

Nessuna sospensione è prevista per il pagamento delle rate successive alla prima, accordate ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/97. Questo può creare situazioni delicate quando la prima rata beneficia della sospensione ma le successive mantengono le scadenze originarie, con il rischio di sovrapporre erroneamente i due regimi.

Le comunicazioni recapitate agli intermediari seguono invece una disciplina propria: il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla ricezione da parte dell’intermediario (artt. 2-bis D.L. 203/2005 e 2 D.Lgs. 462/97), termine che si coordina comunque con la sospensione feriale secondo i principi generali già illustrati.

Per approfondire il tema del mancato rispetto delle rate concordate, si rimanda alla guida sul ravvedimento su rate omesse di avviso bonario.

Richieste istruttorie: ambito di applicazione della sospensione

L’art. 37 comma 11-bis del D.L. 223/2006 estende la sospensione feriale ai termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall’Agenzia delle Entrate, con un’eccezione rilevante per le attività di accesso, ispezione e verifica, che restano escluse dalla sospensione.

Rientrano nell’ambito applicativo:

  • i questionari e gli inviti a comparire;
  • le richieste di documenti ex art. 32 DPR 600/73;
  • le segnalazioni di anomalie relative ai modelli ISA.

Su questo impianto normativo si è innestata, nel 2026, la conferma operativa ottenuta dal CNDCEC: per le comunicazioni di controllo formale del periodo d’imposta 2023, gli Uffici territoriali hanno ricevuto indicazioni a non procedere alla comunicazione degli esiti quando il termine di risposta risulti già scaduto o in scadenza a ridosso della pausa estiva, consentendo di fatto l’invio della documentazione anche nei primi quindici giorni di settembre senza conseguenze pregiudizievoli per il contribuente.

Situazioni territoriali particolari: il caso delle alluvioni

Per i soggetti residenti nei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana, l’art. 1 del D.L. 61/2023 ha previsto ulteriori sospensioni, che si coordinano con quella feriale ordinaria.

I termini sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 riprendono a decorrere dal 5 settembre, tenendo conto anche della pausa estiva generale. Questa sovrapposizione tra sospensione emergenziale e sospensione feriale richiede un calcolo differenziato dei termini effettivi per i contribuenti interessati, che nella prassi professionale va sempre verificato caso per caso con riferimento al Comune di residenza o sede legale al momento dell’evento.

Aspetti procedurali e riduzione delle sanzioni

Gli avvisi bonari consentono di beneficiare di significative riduzioni sanzionatorie: un terzo per la liquidazione automatica, due terzi per il controllo formale. Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024, le sanzioni per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 sono state ridotte dal 30% al 25%.

Il pagamento rateale è ammesso fino a 20 rate trimestrali, secondo i criteri dell’art. 3-bis D.Lgs. 462/97, offrendo flessibilità nella gestione finanziaria della definizione agevolata.

Per approfondire il tema delle sanzioni collegate ai versamenti, si rimanda alla guida su omessi versamenti imposte e sanzioni.

Considerazioni operative

Nella gestione degli avvisi bonari durante il periodo estivo, tre passaggi restano imprescindibili. Verificare sempre la tipologia di comunicazione ricevuta, per applicare correttamente la sospensione pertinente. Calcolare con attenzione i termini, considerando sia la data di ricezione sia la sospensione feriale applicabile. Valutare l’opportunità della definizione agevolata rispetto a un eventuale contenzioso, tenendo conto anche del margine di flessibilità confermato dall’Agenzia per il 2026.

La coordinazione tra sospensioni diverse, feriale, territoriale, processuale, richiede un approccio sistematico, che tenga conto di tutte le variabili normative in gioco caso per caso.

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Domande frequenti

Il termine di risposta alle comunicazioni di controllo formale è slittato anche per il 2026?

Sì. Per le comunicazioni inviate tra fine maggio e giugno 2026, il CNDCEC ha ottenuto dall’Agenzia delle Entrate la possibilità di trasmettere la documentazione anche dopo la pausa estiva, senza effetti pregiudizievoli.

Cosa fare se la documentazione viene inviata oltre il termine di 30 giorni indicato nella lettera?

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la documentazione viene comunque esaminata anche se trasmessa oltre il termine di 30 giorni previsto dalla comunicazione, purché nel rispetto della sospensione feriale.

La sospensione vale anche per gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate?

Sì. Gli Uffici territoriali hanno ricevuto indicazioni a non comunicare gli esiti del controllo formale se il termine di risposta è già scaduto o in scadenza prima della pausa estiva.

Qual è la differenza tra sospensione dell’invio e sospensione del termine di pagamento?

La sospensione dell’invio (art. 10 D.Lgs. 1/2024) blocca la trasmissione delle comunicazioni dal 1° al 31 agosto; quella del pagamento (art. 7-quater DL 193/2016) sospende i termini dal 1° agosto al 4 settembre.

Da quando decorre il termine di 30 giorni se la comunicazione è ricevuta ad agosto?

Se il termine di 30 giorni cade nel periodo di sospensione feriale (1°-4 settembre), lo slittamento a settembre opera in automatico, senza bisogno di ulteriori istanze.

Il termine di 60 giorni per la definizione agevolata vale anche per il controllo formale del 2023?

Sì, il D.Lgs. 108/2024 ha esteso il termine da 30 a 60 giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, regola tuttora applicabile nel 2026.

Le rate successive alla prima beneficiano della sospensione feriale?

No. L’art. 3-bis D.Lgs. 462/97 esclude le rate successive alla prima dalla sospensione: mantengono le scadenze originariamente concordate con l’Agenzia.

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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