Nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 agosto opera il c.d. “periodo feriale”, ovvero il lasso temporale in cui si determina la sospensione feriale dei termini in relazione ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria (Legge n. 762/69).

Cosa significa sospensione feriale dei termini processuali?

La sospensione feriale è disciplinata dall’art. 1, co. 1, Legge n. 742/69 in base al quale “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo
”. Per effetto del periodo di sospensione:

  • I termini decorrenti prima del primo agosto si interrompono, per riprendere il primo settembre;
  • Il decorso dei termini aventi inizio nel periodo compreso tra il primo ed il trentuno agosto si realizza, di fatto, dal successivo primo di settembre.

Quali sono i termini oggetto di sospensione?

Deve essere tenuto presente che la sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti. Questo significa che è necessario avere ben chiari quali siano i termini sospesi. Per maggiore chiarezza li abbiamo riepilogati nella seguente tabella.

ADEMPIMENTI I CUI TERMINI SONO SOSPESI DAL 1° AL 31 AGOSTO
Proposizione ricorso e reclamo / mediazione
Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria)
Deposito di memorie e documenti
Proposizione appello
Definizione degli atti in acquiescenza
Accertamento con adesione
Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell’atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni

Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all’impugnazione, rispettivamente disciplinati dall’articolo 17, comma 2, D.Lgs. 472/97 e dall’articolo 15, D.Lgs. N. 218/97, norme che riconnettono gli effetti premiali ivi contenuti alla circostanza che il pagamento intervenga “entro i termini di proposizione del ricorso”. Pertanto, la sospensione dei termini processuali e il conseguente “slittamento” dell’eventuale proposizione del gravame, consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.

Proposizione del ricorso 1° grado

La proposizione del ricorso tributario alla Commissione tributaria provinciale (CTP) deve essere effettuato ordinariamente entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (a pena inammissibilità). Nel computo dei 60 giorni non deve essere conteggiato il giorno iniziale (c.d. “dies a quo“), e si considera il giorno finale (c.d. “dies a quiem“). Se il termine cade in giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Nel caso in cui la scadenza cadesse sabato, la proroga al primo giorno non festivo prevista dall’art. 155 c.p.c. è applicabile.

Per individuare il termine ultimo entro il quale presentare il ricorso, il conteggio dei 60 giorni deve essere effettuato con modalità differenziate a seconda che la notifica sia avvenuta:

  • Entro il 31 luglio. In questo caso per individuare il termine di 60 giorni devono essere conteggiati i giorni compresi tra la notifica dell’atto ed il 31 luglio, nonché i giorni successivi al 31 agosto;
  • Tra il primo agosto ed il trentuno agosto. Se la notifica dell’atto cade nel periodo di sospensione feriale, il computo dei 60 giorni utili per la proposizione del ricorso deve partire dal primo settembre.

Istanza di reclamo / mediazione

Per gli atti di valore (solo imposta) non superiore a 50.000 euro emessi da qualunque ente impositore, la proposizione del ricorso tributario produce gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. In questi casi il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica dello stesso, in quanto prende il via una fase di 90 giorni ove si svolge la mediazione. Decorso questo termine il contribuente, in caso di mancato accordo, può effettuare la costituzione in giudizio (nel termine di 30 giorni). L’art. 17-bis, co. 2 del D.Lgs. n. 546/92 il termine di 90 giorni (legato alla mediazione) può usufruire del termine di sospensione feriale. Il conteggio dei novanta giorni si effettua ripartendo dal primo settembre.

Proposizione appello 2° grado

Una sentenza della Commissione tributaria di primo grado può essere impugnata entro il termine di:

  • 60 giorni (escluso il periodo feriale) dalla notifica della sentenza a cura delle part (ex art. 51, D.Lgs. n. 546/92;
  • 6 mesi dalla pubblicazione (deposito in segreteria) della sentenza, ex art. 327 c.p.c.

I predetti termini usufruiscono della sospensione feriale.

Acquiescenza degli atti impositivi

Entro il termine legato alla predisposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’atto) il contribuente ha la possibilità di usufruire dell’acquiescenza (una definizione agevolata) alla quale sono applicabili le disposizioni in materia di sospensione feriale.

Accertamento con adesione

La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione comporta la proroga di 90 giorni del termine per l’impugnazione dell’atto in relazione al quale si intende contrattare un’adesione: la sospensione feriale esplica i propri effetti anche in relazione alla procedura di accertamento con adesione. Infatti, per risolvere una disputa giurisprudenziale che aveva reso dubbia l’applicabilità della sospensione feriale, con l’articolo 7-quater, D.L. n. 193/2016 è stato previsto che i termini di sospensione dell’accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale. Si tratta pertanto di una sospensione automatica, i cui effetti si verificano a prescindere dall’esito del contraddittorio e dell’eventuale perfezionamento o meno dell’adesione.

Se le parti non raggiungono un accordo il mancato perfezionamento dell’adesione è comunque operante il periodo di sospensione dei termini previsto per la presentazione del ricorso.

Controlli automatizzati

Il Legislatore ha introdotto, attraverso l’articolo 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016, la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Pertanto godono della sospensione i seguenti atti:

  • Comunicazioni/avvisi bonari relativi alle liquidazioni delle dichiarazioni, ex articoli 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
  • Comunicazioni relative al controllo formale della dichiarazione, ex articolo 36-ter, DPR n. 600/73;
  • Comunicazioni relative al controllo formale della dichiarazione, ex articolo 36-ter, DPR n. 600/73.

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