Gli artt. 2 – 3-bis del D.Lgs. n. 462/97 prevedono che la totalità delle somme o la prima rata vanno pagate entro 30 giorni dalla comunicazione bonaria. Il regime del lieve inadempimento è volto ad evitare che si contesti la decadenza dalla dilazione nonché dalla definizione per irregolarità poco consistenti. Per questo, alcuna decadenza si verifica per inadempimenti dovuti a:
– insufficiente versamento, per una frazione non superiore al 3%, e, in ogni caso, a 10.000,00 euro;
– tardivo versamento non superiore a sette giorni.

Che cos’è il lieve inadempimento di un avviso bonario?

Gli artt. 2 – 3-bis del D.Lgs. n. 462/97 prevedono che la totalità delle somme o la prima rata dell’avviso bonario devono essere versate nel termine di 30 giorni dalla notifica della comunicazione bonaria. L’art. 15-ter del DPR n. 602/73 prevede un particolare regime, c.d. “lieve inadempimento”, volto ad evitare che possa esserci una decadenza dalla rateazione per irregolarità poco consistenti. In virtù di questa disciplina non si verifica l’inadempimento in caso di:

  • Versamento insufficiente dell’importo della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
  • Tardivo versamento non superiore a sette giorni.

Questo tipo di inadempimento, quindi, viene considerato lieve in quanto non in grado di compromettere l’intera rateazione. In caso di rateazione degli avvisi bonari, il mancato pagamento della prima rata ovvero delle rate diverse entro il termine di pagamento della successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Tuttavia, la decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento“. Con questo istituto è possibile salvare la rateazione quando si commettono errori o omissioni di gravità trascurabile.

Casistiche del lieve inadempimento

Il lieve inadempimento si verifica esclusivamente nei seguenti casi:

  • Il versamento della rata è insufficiente per una frazione non superiore al 3% e in ogni caso a 10.000 euro. L’omissione è reiterabile: per cui se il contribuente incorre più volte in questa lieve violazione, con riferimento ad una pluralità di rate, ciò non comporta la perdita del beneficio del termine;
  • Il versamento della prima rata è stato eseguito con un ritardo non superiore a sette giorni. Per le rate successive alla prima, non vi è tolleranza alcuna sui tempi di pagamento. In pratica, se il contribuente versa una delle rate successive alla prima con un ritardo anche di un solo giorno rispetto alla scadenza della rata immediatamente seguente, la dilazione decade.

Sulla base del dato normativo, il limite dei 10.000,00 euro pare l’unica condizione per vagliare se il versamento insufficiente (delle intere somme o della prima rata) sia o meno idoneo a disconoscere la definizione (vedasi l’utilizzo della locuzione “in ogni caso“). Resta confermata la decadenza dalla rateazione qualora il contribuente non versa la prima rata. Oppure in caso di mancato pagamento di una delle rate successive diverse dalla prima entro la scadenza della rata successiva.

Questa previsione è molto importante poiché non di rado l’Agenzia ha disconosciuto i benefici conseguenti all’avviso bonario per un ritardo nel pagamento della prima rata anche di un solo giorno. Circostanze che possono frequentemente capitare anche solo a causa di disguidi nella notifica. La nuova previsione quindi dovrebbe risolvere tali contrasti e verosimilmente, anche in applicazione del favor rei per simili irregolarità commesse in passato se ne potrebbe richiedere l’applicazione.

Cosa fare in caso di mancato pagamento?

Come abbiamo visto il contribuente decade dalla dilazione se non paga nei tempi di legge la prima rata oppure se non paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza di quella successiva. Si può rimediare a quest’ultima omissione attraverso il cosiddetto ravvedimento operoso. In pratica, il debitore che salta una rata diversa dalla prima, può regolarizzare la propria situazione pagando l’importo dovuto (entro la scadenza della rata successiva), maggiorato degli interessi legali e della sanzione ridotta, variabile in ragione del ritardo con il quale avviene il versamento. In particolare, per ritardi non superiori a 30 giorni, si versa la sanzione pari a un decimo di quella di legge. Per ritardi superiori, non eccedenti 90 giorni, la sanzione diventa un nono di quella di legge.

Se l’omissione del pagamento riguarda l’ultima rata trimestrale, il ravvedimento dovrà essere eseguito non oltre 90 giorni dalla relativa scadenza. Decorso tale termine, scatta la sanzione piena del 30% dell’importo non pagato. Sanzione che viene iscritta direttamente a ruolo e passa a Agenzia delle Entrate Riscossione (la quale deve notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata).

Se il contribuente decade dalla dilazione, sulle somme residue dovute a titolo di imposta è dovuta una sanzione pari al 45% delle somme stesse. Per maggiori informazioni sull’utilizzo del ravvedimento operoso potete consultare questo contributo: “Rateazione avviso Bonario: cosa fare se si omette una rata“.

Omesso versamento di rate successive alla prima dell’avviso bonario

Il pagamento tardivo di una ratasanato” entro il termine previsto per quella successiva non comporta la decadenza dalla dilazione, ma solo conseguenze sanzionatorie. Nello specifico, è previsto che:

  • Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario o anche di una sola delle rate posteriori alla prima entro il termine previsto per la rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della dilazione, e l’importo dovuto a titolo di imposta, sanzioni in misura piena e interessi, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo;
  • Il tardivo versamento di una rata posteriore alla prima sanato entro il termine previsto per la rata successiva comporta la sola irrogazione delle sanzioni del 15% ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 commisurate all’importo della rata versata in ritardo, e dei relativi interessi.

Qualora, per le ragioni esposte, venga meno la dilazione degli importi, è nel contempo disconosciuta la definizione dell’avviso bonario, per cui anche l’eventuale riduzione a 1/3 o 2/3 delle sanzioni previste. La notifica della cartella di pagamento susseguente al disconoscimento della dilazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all’articolo 15-ter (art. 25 del DPR n. 602/73).

Ravvedimento operoso

Solo il tardivo pagamento di una rata posteriore alla prima che si protragga oltre il termine per il versamento di quella successiva comporta la decadenza dalla dilazione, l’art. 15-ter del DPR n. 602/73 afferma che:

  • In caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi (co. 5);
  • L’iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Nel caso degli omessi versamenti, il ravvedimento operoso è di norma possibile ai sensi delle lett. a) – b-ter) dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97, con riduzione della sanzione da 1/10 a 1/6. La formulazione dell’art. 15-ter co. 6 del DPR n. 602/73 induce ad affermare che, in tal caso, l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 possa essere evitata solo se il ravvedimento avviene entro il termine per il pagamento della rata successiva, quindi entro il trimestre o entro 90 giorni se si tratta di ultima rata. Pertanto, il ravvedimento avverrebbe con riduzione della sanzione del 15%:

  • A 1/10 ridotto a 1/15 per giorno di ritardo, per i ritardi sino a 14 giorni;
  • A 1/10, per i ritardi da 15 a 30 giorni;
  • A 1/9, per i ritardi da 31 a 90 giorni;
  • A 1/8, per i ritardi da 91 giorni al termine per il pagamento della rata successiva39.

Si elencano di seguito i codici tributo istituiti dalla Risoluzione n. 132/E/2011, da indicare nel modello F24 per il versamento della sanzione di cui sopra in applicazione del ravvedimento, e degli interessi. I codici tributo relativi all’imposta, invece, sono generalmente presenti nel modello F24 allegato alla comunicazione bonaria.

66 COMMENTI

  1. Buon giorno, ieri mi sono accorta din non aver pagato l’ultima rata di un avviso bonario, ma ormai sono passati 120 giorni e quindi dovro’ aspettare la cartella esattoriale. Mi conviene comunque pagare la rata in ritardo o no? Grazie per la gentile disponibilità.

  2. Salve,
    il rateizzo è decaduto, dovrà aspettare la notifica della cartella esattoriale. Se effettua il pagamento dovrà poi recarsi all’Agenzia delle Entrate con la cartella esattoriale per farsi sgravare il pagamento effettuato.

  3. Buongiorno
    se un contribuente rateizza un avviso bonario A.E. con :
    imposte per €. 10.000,00
    sanzioni ridotte 10% per €. 1.000,00 oltre interessi

    poi paga solo 8 rate su 10, Equitalia applicherà la sanzione
    piena del 30% sulle imposte residue (€. 2.000,00) o sul
    totale inziale (€. 10.000,00) ?

  4. Salve, in questo caso la sanzione del 30% che applica Equitalia è solo sulla parte di debito non pagata.

  5. Salve, per una svista ho pagato una rata di un avviso bonario inserendo come codice 9001 3 euro in meno rispetto all’importo dovuto. Ho pagato tutte le rate dell’avviso bonario e ora mi arriva una cartella con la sanzione di circa 700 euro perchè sono decaduto dalla rateizzazione. E’ possibile fare qualcosa?
    Grazie.

  6. Salve, certamente, prima di tutto può invocare il lieve inadempimento, quindi chiedere l’annullamento della cartella. L’inadempimento, infatti, è stato sicuramente inferiore al 3% della rata. Deve recarsi all’Agenzia delle Entrate e fare istanza per l’annullamento. Se ha bisogno di assistenza per l’istanza ci faccia sapere.

  7. Salve, un avviso bonario per l’anno 2010 rateizzato in venti rate ma la prima è stata versata 5 giorni dopo la scadenza originaria, precisamente invece del 16/8 il 21/8. Ad oggi sono state versate 15 rate, la sanzione al 30% è da calcolare su tutto il debito o solo sul residuo. L’ufficio ritiene di applicarla su tutto, è giusto? Grazie

  8. Salve, se si tratta di ritardo di soli 5 giorni deve chiedere l’annullamento dell’avviso invocando il “lieve inadempimento”. E’ necessario presentare agli uffici una istanza, e devono sgravarle la comunicazione.

  9. L’ufficio mi ha detto che la norma non può essere retroattiva. Cosa posso fare? Si può richiedere la sanzione solo sul restante?

  10. E’ corretto se il mancato pagamento è avvenuto prima dell’entrata in vigore della norma non può essere invocato il lieve inadempimento. La sanzione pari al 30% (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997) ed è commisurata all’importo complessivamente dovuto, oltre ai relativi interessi.

  11. Il mio caso è il seguente. Mancato pagamento di una rata di un avviso bonario. Entro la scadenza per il pagamento della rata successiva non pago la rata omessa ma la successiva a causa di una distrazione. Oggi dopo dieci giorni mi rendo conto che avrei dovuto pagare la rata omessa e calcolare il ravvedimento. Tuttavia essendo gli interessi per la rata successiva di importo maggiore rispetto alla rata che andava regolarizzata potrei chiedere una correzione di codice tributo chiedendo di imputare i maggiori interessi (9001) a copertura integrale degli interessi da ravvedimento (1980) e la parte restante a (8929) e pagare la sola sanzione che residua. All’arrivo della cartella potrei poi chiedere lo sgravio invocando il lieve inadempimento. Può andare come soluzione?

  12. Salve, purtroppo nel suo caso alla scadenza della rata successiva non ha regolarizzato con ravvedimento la rata precedete, e non è possibile intervenire. Per considerare il ravvedimento presentato è necessario che al massimo a quella data vi siano il codice tributo della rata degli interessi e della sanzione versati. Se manca anche soltanto uno di questi elementi il ravvedimento non può essere considerato effettuato. A parte che 10 giorni supera il limite del lieve inadempimento, ma poi lo stesso vale solo per la scadenza di una rata, non per un ravvedimento. Mi dispiace, il rateizzo è decaduto.

  13. Buongiorno ho ricevuto una comunicazione telematica il 14/03/2016, dovevo versare la prima rata entro il 12/06/2016, posso comunque avviare la rateazione se verso marted’ 26 luglio con ravvedimento operoso?.

  14. Salve, avendo saltato il pagamento della prima rata, la rateazione è decaduta. Effettuare il versamento non riporterà in essere il rateizzo. L’unica cosa che può ottenere è una cartella esattoriale più bassa per l’importo del tributo versato.

  15. Buongiorno, per un disguido non è stata pagata la prima rata di una dilazione di un avviso bonario, omissione della quale ci siamo accorti soltanto al momento della notifica di una cartella esattoriale per il medesimo debito. Al momento della notifica da parte di equitalia erano state già regolarmente pagate alle relative scadenze le successive 3 rate della dilazione: in questo caso è proprio impossibile recuperare la dilazione ottenuta dell’avviso bonario ? Si può quindi soltanto chiedere lo sgravio dalla cartella degli importi già versati o ci può essere qualche altra soluzione?
    Grazie

  16. Se il pagamento della rata non è mai stato effettuato, l’unica cosa da fare è chiedere lo sgravio delle rate successive pagate correttamente. Non c’è altro da fare.

  17. buongiorno,
    rateazione Agenzia Entrate, il pagamento viene fatto di norma sempre con ravvedimento operoso entro la scadenza della rata successiva. la rata scadeva il 30.11 è stata ravveduta entro il 28.02 ma erroneamente nel modello F24 è stato inserito solamente il 9001 con sanzioni e interessi. ora devo ravvedere la rata del 28.02 entro il 31.05, posso inserire i 9002 ravveduti?

  18. L’Agenzia delle Entrate in questi casi chiede il versamento del codice 9002 non versato (non occorre ravvedere il codice 9002). Successivamente per bloccare l’arrivo della cartella esattoriale e far riprendere corso al rateizzo deve recarsi all’Agenzia spiegando l’accaduto.

  19. Buongiorno,
    un avviso bonario notificato sulla pec (quindi scadenza entro 30gg dalla data di notifica) può non diventare cartella se entro 7gg dalla scadenza originaria si sana tramite ravvedimento. Quale ravvedimento utilizzo? il breve entro i 15gg? o come ravvedo?
    Grazie

  20. Una volta notificato l’avviso bonario il ravvedimento non può più essere utilizzato.

  21. Buongiorno
    Ho ricevuto un avviso bonario a mezzo pec il 05/09/2017 riguardante la dichiarazione Irap 2016,ovviamente con scadenza di 30gg,posso compensarlo interamente o a rate con il credito carbon tax che matura il 09/10/2017?
    In attesa di vostro riscontro e ringraziandovi anticipatamente ,porgo
    Cordiali Saluti

  22. Buongiorno,
    ho pagato regolarmente i tributi relativi al codice 9001 relativi alla seconda (30/11/2015)e terza rata (29/02/2016)relativa all’anno di imposta 2013, dimenticandomi di pagare la quota di interessi codice 9002, mi sono accorto della dimenticanza nel maggio 2016 ed ho pagate entrambe le somme, ho continuato a pagare regolarmente le rate sino ad oggi, stamane mi arriva una cartella di equitalia che mi comunica che la rateazzione è soapesa per mancato pagamento della terza che ho pagato tranne la quota interssi ,posso fare qualcosa?
    PS. faccio presente che sino ad oggi ho gia pagato 9 delle 20 rate.
    Cordiali Saluti

  23. Deve presentare istanza in autotutela all’Agenzia delle Entrate allegando tutti i pagamenti. Se ha bisogno di aiuto mi contatti per una consulenza.

  24. Buongiorno, non sono riuscito a pagare la penultima rata di un avviso bonario IVA dell’ag.entrate (rateizzato in 20 rate trimestrali) entro la scadenza della rata successiva. Da come ho capito ciò comporta la decadenza della rateazione.
    Volevo sapere se con la notifica della cartella di equitalia dovrò saldare solo le 2 rate rimanenti (maggiorate di interessi e sanzioni) oppure anche le rate che ho già pagato con l’avviso bonario?
    grazie.

  25. Naturalmente nella cartella esattoriale le sarannonotificate le rate non pagate, con applicazione delle sanzioni in misura piena (30%).

  26. Volevo sapere, in caso di rateazione di avviso bonario in 10 o 20 rate se dopo qualche rata decido di pagare il saldo delle rimanenti rate in una unica soluzione devo pagare comunque gli interessi da dilazione che avrei dovuto versare fino all’ultima rata? Oppure si può fare un calcolo degli interessi dovuti alla rata di saldo che si decide di versare prima della scadenza dell’intera dilazione?

  27. Se vuole saldare prima vada all’Agenzia delle Entrate e chieda il calcolo di quanto precisamente deve pagare per chiudere in quel momento il tutto.

  28. Buongiorno,
    abbiamo ricevuto per un ns assistito un preavviso telematico iva 2017, in data 07/12/17.
    La prima rata scadeva l’8 gennaio 2018.
    Vale il discorso del lieve inadempimento da effettuarsi entro i 7 gg (o 5 gg ????), devo calcolarne il ravvedimento?

  29. Ho pagato due giorni di ritardo la scadenza della rata successiva di un avviso bonario iva, mi annullano il rateizzo.
    Buona giornata

  30. Buona sera, ho pagato con due giorni di ritardo la scadenza della rata successiva di un rateizzo Iva comprensiva di sanzioni e interessi legali per l’effettivo periodo di ritardo, mi annullano lo stesso il rateizzo, ho posso usufruire del lieve inadempimento. Grazie in anticipo.

  31. Se il ritardo non ha superato la scadenza della rata successiva può intervenire con ravvedimenti, altrimenti il rateizzo è decaduto.

  32. Attualmente sto pagando rate di due avvisi bonari ora me né giunto un terzo posso chiedere di fare una rateizzazione unica inglobando tutti e tre gli avvisi ???

  33. Buongiorno, io ho pagato nei tempi giusti (anzi in anticipo) la prima rata di una cartella inviatami dall agenzia delle entrate nel mese di agosto, ma parlando con il mio commercialista oggi, non mi sono ricordata di spedire che il pagamento era avvenuto. Cosa succederà ora?

  34. Buongiorno, la prima rata scadeva il 23/02 . Il cliente paga il 05 marzo. Secondo Voi decade la rateizzazione?

  35. Sulla prima rata pagata in ritardo non si può intervenire. Il rateizzo è decaduto.

  36. Buongiorno, la prima rata scadeva il 16/04/2018 Il cliente paga il 24/04/2018 Secondo Voi decade la rateizzazione? I SETTE GIRONI SONO INTESI COME GIORNI LAVORATIVI ?

  37. I 7 giorni sono consecutivi, non si tiene conto dei giorni effettivamente lavorativi. Il rateizzo in questo caso è decaduto.

  38. Ho dimenticato di pagare la 3° rata di 8 rate trimestrali, che scadeva il 02 luglio 2018;non sono passati neanche 10gg dalla scadenza.
    Posso fare il ravvedimento oppure decade la rateizzazione?
    Se si può fare il ravvedimento esiste un sito on line che faccia i calcoli?
    grazie mille

  39. Deve operare con ravvedimento. Non esiste un sito che faccia i calcoli, deve rivolgersi ad un professionista. Se vuole possiamo farli noi per lei, nel caso le faremo un preventivo.

  40. RATA PAGATA NEI TERMINI, MA IMPORTO DEL 9001 ERRATO…CON 60€ DI DIFFERENZA…ANNO D’IMPOSTA 2013, SI PUO’ BENEFICIARE DEI LIEVI INADEMPIMENTI?

  41. Deve riversare la quota di 9001 insufficiente e poi fare istanza per la regolarizzazione.

  42. salve, ho pagato le ultime due rate in ritardo, una di 14 giorni e una di 24 (rispetto alle rispettive scadenze) il problema è che non ho versato l’aggiunta per il ritardo, mea culpa non ero informato. Adesso posso avvalermi del lieve inadempimento e regolarizzare la cosa? a quale sanzione vado in contro?

  43. Versi adesso le sanzioni e gli interessi dovuti con ravvedimento. Se non è in grado di fare i calcoli da solo, possiamo pensarci noi, ma è un servizio a pagamento.

  44. Ma per “sanzioni” che cosa si intende? basta il calcolo degli interessi che si devono pagare per ogni giorno di ritardo o c’è anche una quota fissa?

  45. Il ritardato pagamento di imposte prevede il pagamento di una sanzione in percentuale rispetto all’imposta dovuta. L’importo della sanzione varia in relazione al tempo di ritardo trascorso. Nell’articolo trova i riferimenti di tutto questo, altrimenti siamo a disposizione per una consulenza.

  46. Buongiorno,

    Dovrei saldare una rata diversa dalla prima con un ritardo ( la rata successiva è il 1 ottobre), ma il 31 agosto scade un altro avviso bonario (quindi un altro atto) ci potrebbero essere dei problemi con la rateizzazione?
    Grazie

  47. Buongiorno, il 31 Agosto 2018 scade la la seconda rata di otto.
    Cosa succede se il versamento verrà effettuato il 03 Settembre 2018?

    Grazie

  48. Buongiorno, la prima rata di un avviso bonario aveva scadenza il 26 Luglio 2018, avvalendosi della disposizione prevista dal D. LGS, 159/2015, al contribuente è concessa una tolleranza non oltre i 7 giorni per il pagamento della prina rata previa decadenza del bemeficio della sanzione ridotta. La mia domanda,,, i 7 giorni successivi al 26 Luglio cadono il 2 Agosto, ci si può avvalere dell’interruzione dei termini? ed effettuare il versamento al più tardi il 1 settembre???
    Grazie

  49. Ogni avviso bonario ha le sue scadenze e sono indipendenti rispetto a quelle di altri avvisi. Saldi la rata su cui è in ritardo con ravvedimento operoso, prima della scadenza della rata successiva.

  50. Se paga dopo la scadenza prevista dalla rateazione dovrà effettuare il pagamento con ravvedimento operoso. Questo prima della scadenza della rata successiva. Se ha difficoltà a calcolare gli importi di sanzioni ed interessi da versare con ravvedimento operoso siamo a disposizione.

  51. Le norme sono diverse e applicabili a versamenti diversi. Si devono rispettare i giorni previsti dalla disciplina sul lieve inadempimento.

  52. Buongiorno,
    Per avvalermi dei ravvedimenti operosi da voi fatti (a pagamento) come devo fare?
    Grazie

  53. Salve Alessandro, scriva a questa mail (info@fiscomania.com), con tutti i dati relativi all’avviso, meglio se allegando l’avviso stesso. Riceverà poi un preventivo per ricevere il modello F24 con il ravvedimento pronto per poter effettuare il pagamento.

  54. Salve,
    Posso avvalermi del piccolo inadempimento o lieve ritardo anche per avvisi rateizzati relativi a RAV da saldare per l’Inps?

  55. Il lieve inadempimento riguarda soltanto gli avvisi di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate.

  56. Salve,
    Probabilmente non mi sono spiegato bene nel mio caso si tratta di un avviso dell’ Agenzia delle Entrate e riscossione

  57. Per le cartelle esattoriali non c’è lieve inadempimento. Occorre andare ad uno sportello e pagare la rata in ritardo, ove ci sarà il calcolo della maggiorazione dovuta per il ritardo.

  58. Buongiorno, a marzo 2018 chiedo la rateizzazione all’Agenzia delle entrate e mi concedono 20 rate trimestrali. Per errore e dimenticanza non vengono pagate e prima che scade la rata n. 5 mi notificano la cartella Agenzia Entrate Riscossione.
    Ho letto che non si decade dal beneficio in caso di lievi inadempimento se “l’insufficiente versamento della rata, per una frazione non è superiore al 3% e, in ogni caso a 10.000 euro”.
    In questo caso il totale della cartella era euro 10.000,00 e le rate erano 20 da euro 500,00.
    Se non sbaglio non supero il 3%. Se pago le 4 cartelle con il ravvedimento operoso, a chi devo presentare l’istanza per non perdere la rateazione?
    Chiedevo come poter rimediare e rientrare nel beneficio dell’Agenzia delle Entrate.
    Ringrazio per la disponibilità

  59. Salve Elena, forse non ha ben chiara la norma sul lieve inadempimento. Per la prima rata c’è lieve inadempimento se si vera entro i 7 giorni successivi. Nel suo caso si sono superati i 7 giorni, quindi è già avvenuta la decadenza. Tutto il resto a quel punto non conta. Il limite del 3% riguarda il versamento parziale di rate successive alla prima, ma questo non la riguarda, lei è decaduta a seguito del mancato versamento nei termini della prima rata. Le cartella che le è arrivata è dovuta.

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