Limite dei ricavi Regime Forfettario: quali ricavi e compensi entrano nel computo del limite di 85.000 euro. Guida e chiarimenti di prassi.
Il limite di 85.000 euro nel regime forfettario si calcola secondo il principio di cassa, includendo compensi da attività plurime e diritti d’autore correlati, con regole specifiche di ragguaglio per chi apre partita IVA in corso d’anno.
Il regime forfettario (Legge n. 190/14 e ss.mm.) è un regime fiscale agevolato applicabile alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Questo regime fiscale consente di poter beneficiare moltissime agevolazioni sia da un punto di vista fiscale e contributivo sia sotto il profilo degli adempimenti da svolgere.
Per poter accedere a questo regime è necessario rispettare alcuni requisiti:
- Non aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad un anno, non superiori a 85.000 euro;
- Non aver sostenuto spese per un ammontare superiore a 20.000 euro, per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori (il limite dei 20.000 euro si calcola al lordo di spesa sostenuta, nell’anno precedente);
- Aver percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione per un ammontare non superiore a 35.000 euro, nell’anno precedente;
- Infine, non detenere redditi da partecipazione e trasparenza ai sensi dell’art. 5 del TUIR o comunque partecipazioni in SRL con controllo (ex art. 2453 cc), che esercitano attività affine a quella svolta in forma individuale.
Tornando adesso all’argomento chiave di questo articolo vediamo i redditi da prendere in considerazione per il limite annuo da rispettare.

Calcolo del limite dei ricavi nel regime forfettario
Il riferimento da prendere in considerazione è contenuto negli art. 54, 57 e 85 del TUIR. I ricavi e i compensi si considerano al netto dell’IVA (non presente nel forfettario) e del contributo integrativo delle Casse previdenziali (per i professionisti iscritti ad Albi professionali). Entra nel computo, invece, la maggiorazione del 4% (rivalsa INPS) addebitata ai committenti in via definitiva dai professionisti iscritti alla gestione separata INPS.
Pertanto, il limite dei ricavi nel regime forfettario di 85.000 euro deve essere:
- Verificato ad inizio anno, con riferimento all’anno precedente (tale verifica ad inizio anno, ricorre sia in caso di primo accesso al regime forfetario sia negli anni successivi);
- Computato prendendo in considerazione i ricavi di attività cessata, diversa dall’attività iniziata nell’anno successivo per quale si intende avvalersi del regime forfetario;
- Il computo deve essere ragguagliato all’anno, nel caso in cui l’attività sia iniziata in corso d’anno;
- Il computo si effettua secondo il principio di cassa.
Sono esclusi dal computo del limite, i compensi di natura occasionale, qualificati come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co.1 lett. i) e l) del TUIR, le somme corrisposte a titolo di indennità di maternità, inoltre, non rilevano i ricavi o compensi dichiarati ai fini degli ISA.
Esempio di calcolo in caso di compensi ragguagliati ad anno
Immagina un avvocato che ha aperto partita IVA il primo marzo. In questo caso il limite di fatturato per restare nell’anno in corso nel forfettario non è 85.000 euro ma deve essere ragguagliato ad anno. Il calcolo della soglia di ricavi o compensi è il seguente:
85.000/365*306 = 71.260
Questo è il volume di fatturato massimo raggiungibile dall’avvocato per restare nel regime agevolato.
Esercizio di più attività e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, l’esercizio di più attività in contemporanea, con differenti codici ATECO, comporta la somma dei ricavi e dei compensi delle diverse attività. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta al fine di sciogliere alcuni nodi interpretativi:
| Casistica | Chiarimento |
|---|---|
| I compensi percepiti per l’incarico di consigliere di amministrazione presso una clinica privata da parte di un soggetto che svolge attività professionale di medico chirurgo, sono qualificati come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR. Il calcolo del superamento del limite, si effettua sommando i compensi percepiti dalle due attività. | Interpello n. 202 del 2019 |
| I compensi percepiti dalla cessione del diritto d’autore ai sensi dell’art. 53 del TUIR, concorrono nel computo del limite, soltanto se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta. Tale condizione è ritenuta sussistente nel caso in cui, i compensi non sarebbero stati conseguiti in assenza dell’attività di lavoro autonomo. | Circolare n. 9 del 2019 |
| Il limite viene superato anche nel caso in cui alla data di apertura della partita Iva, si sia a conoscenza del dispositivo di una sentenza che riconosce in favore del contribuente, ricavi o compensi superiori alla soglia, che verranno pagati nel periodo di applicazione del forfettario. | Interpello n. 195 del 2019 |
Compensi percepiti a titolo di diritto d’autore
I compensi percepiti a titolo di diritto d’autore, durante l’applicazione del regime forfettario e se sono correlati all’attività svolta in modo autonomo (risposta ad interpello n. 517/E/19):
- Possono beneficiare della deduzione forfettaria nella misura del 25% o del 40% se percepiti da soggetti con età inferiore a 35 anni;
- Concorrono alla formazione della soglia di ricavi o compensi annui;
- Sull’importo complessivo dei compensi si applica l’aliquota del 15% o del 5%;
- Sono soggetti alle medesime modalità di certificazione dei compensi del regime agevolato, con esclusione della ritenuta d’acconto (secondo quanto disposto nell’Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 517 del 2019, ai fini dell’esonero della ritenuta, il sostituto d’imposta ha l’onere di richiedere dal professionista una dichiarazione, con la quale dichiara i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività esercitata in forfettario).
Se desideri approfondire questo argomento ti lasico a questo articolo di approfondimento dedicato: Diritto di autore in regime forfettario.
Cosa succede se superi la soglia
Il superamento dei limiti di ricavi appena descritti non ha conseguenze uniformi: cambia in base a quale soglia viene oltrepassata.
- Se superi 85.000 euro ma resti entro 100.000 euro, resti forfettario per l’anno in corso e passi al regime ordinario solo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
- Se superi 100.000 euro, l’uscita dal regime è immediata, con obbligo di applicare l’IVA già sull’operazione che determina lo sforamento.
Le conseguenze pratiche, rettifica IVA, ritenute d’acconto, adempimenti contabili, esempi numerici, sono trattate nel dettaglio nella nostra guida dedicata: Forfettario superamento limiti di fatturato: conseguenze.
Per approfondire: Al via controlli fiscali sui forfettari: accessi a casa o in sede | Correzione della fattura con IVA e comportamento concludente.
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Domande frequenti
I rimborsi spese ricevuti dai clienti rientrano nel limite di 85.000 euro?
Sì, i rimborsi spese incassati dal cliente concorrono al calcolo del limite dei ricavi, salvo le eccezioni espressamente escluse dalla norma (compensi occasionali, indennità di maternità, ricavi ISA).
Il limite di 85.000 euro va sempre ragguagliato ad anno?
Solo per chi inizia l’attività in corso d’anno. Il calcolo si effettua dividendo 85.000 euro per 365 giorni e moltiplicando per i giorni di effettiva attività nell’anno.
Chi svolge più attività con codici ATECO diversi ha un limite separato per ciascuna?
No, il limite di 85.000 euro è unico. I ricavi e compensi di tutte le attività esercitate contemporaneamente vanno sommati ai fini della verifica della soglia.
I compensi da diritto d’autore concorrono sempre al limite?
Solo se correlati all’attività di lavoro autonomo svolta, secondo l’interpello n. 517/E/19: la correlazione sussiste quando il compenso non sarebbe stato conseguito senza l’attività professionale.
Fonti e riferimenti
- Art. 54, 57 e 85 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
- Art. 67, comma 1, lett. i) e l), TUIR
- Circolare Agenzia delle Entrate 10 aprile 2019, n. 9/E
- Risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 202 del 2019
- Risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 195 del 2019
- Risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 517/E del 2019