L’Agenzia delle Entrate invierà delle comunicazioni (lettere di compliance) ai possessori di partita IVA se emergono discrepanze tra la loro dichiarazione IVA del 2022 e i dati delle operazioni IVA trasmesse elettronicamente (es. fatture elettroniche, corrispettivi).
Come stabilito dal Provvedimento Prot. n. 176284 dell’11 aprile 2025, l’intento è promuovere la “compliance“, ovvero l’adeguamento spontaneo. I destinatari delle lettere avranno due possibilità: o presentare all’Agenzia elementi e circostanze non conosciuti che giustifichino le differenze segnalate, oppure regolarizzare la propria posizione fiscale correggendo errori od omissioni attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, che permette di versare imposte e sanzioni in misura ridotta.
Indice degli Argomenti
- Le comunicazioni IVA a disposizione dell’Agenzia delle Entrate
- Gli elementi a disposizione del contribuente
- Dati e informazioni contenuti nelle comunicazioni
- Lettere di compliance relative alla mancata LIPE
- Notifica e reperibilità delle informazioni
- Rimedi e soluzioni per il contribuente
- Consulenza fiscale online
Le comunicazioni IVA a disposizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha potenziato negli ultimi anni l’utilizzo delle lettere di compliance IVA, uno strumento che rappresenta l’evoluzione del rapporto tra amministrazione fiscale e contribuenti in un’ottica di maggiore collaborazione e trasparenza. Queste comunicazioni derivano da un sistema di incrocio dei dati fiscali che permette all’amministrazione di individuare potenziali anomalie.
Per l’individuazione delle anomalie l’Amministrazione finanziaria prende in considerazione i dati che riscontra da:
- Dichiarazione annuale IVA;
- Liquidazioni periodiche;
- Fattura elettronica e corrispettivi telematici;
- Versamenti effettuati.
Dichiarazione annuale
Uno degli adempimenti che sono tenuti a fare i contribuenti, riguarda la dichiarazione annuale Iva, il quale è un adempimento che devono presentare, obbligatoriamente, i soggetti in possesso di partita Iva. Questo adempimento deve essere effettuato telematicamente tra il 1° febbraio ed il 30 aprile di ogni anno per le operazioni relative al periodo di imposta precedente.
Liquidazioni periodiche
L’art. 21- bis del D.L. n. 78/10, prevede l’obbligo di invio trimestrale, dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili/trimestrali), al fine di permettere il “monitoraggio nel corso dell’anno, dell’entità del credito e del pagamento del debito IVA di ciascun soggetto passivo”.
Fattura elettronica e corrispettivi telematici
L’art. 1, co. 3. D.Lgs. n. 127/15, prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le variazioni, l’obbligo di emissione e di trasmissione delle fatture emesse in modalità elettronica, tramite il Sistema di Interscambio. Oltre a questo, anche i corrispettivi trasmessi elettronicamente dai commercianti al minuto, rappresentano un altro elemento immediatamente visibile dall’Amministrazione finanziaria.
In tal modo, l’Amministrazione finanziaria può conoscere i dati delle fatture emesse e ricevute in modo più tempestivo rispetto allo spesometro.
Gli elementi a disposizione del contribuente
Seguendo le procedure indicate nel provvedimento, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti IVA interessati le informazioni specifiche da cui originano le possibili incongruenze dichiarative per l’anno d’imposta 2022. Tali informazioni sono il risultato di un incrocio dati tra:
- I dati fiscali e le fatture elettroniche per operazioni nazionali;
- I corrispettivi giornalieri elettronici inviati all’Agenzia;
- Quanto indicato nella Dichiarazione IVA annuale.
In questo modo, l’Amministrazione Finanziaria permette al contribuente di esaminare la correttezza dei dati in suo possesso e, se necessario, di presentare elementi o circostanze non noti che giustifichino l’anomalia segnalata.
Dati e informazioni contenuti nelle comunicazioni
Nelle comunicazioni oggetto di trasmissione da parte dell’Amministrazione finanziaria sono contenuti i seguenti dati:
- Codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- Numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
- Codice atto;
- Totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente sia imponibili che con applicazione del reverse charge;
- Modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio;
- Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni delle stesse.
Lettere di compliance relative alla mancata LIPE
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, ha inviato le comunicazioni di anomalia ai contribuenti titolari di partita Iva, che hanno omesso di presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, per il periodo di imposta, in presenza di fatture elettroniche emesse o operazioni transfrontaliere comunicate tramite “esterometro”.
Resta la possibilità di avvalersi dello strumento consistente nel ravvedimento operoso, anche qualora la violazione sia stata contestata o nel caso in corso accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i contribuenti interessati abbiano avuto formale conoscenza.
Notifica e reperibilità delle informazioni
L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le suddette informazioni, al domicilio digitale dei singoli contribuenti che potranno consultarla anche all’interno del proprio Cassetto fiscale e nel servizio web “Fatture e Corrispettivi”.
L’accesso può essere effettuato dal sito www.agenziaentrate.it con identità SPID (livello 2), con la Carta di identità elettronica (CIE), con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
I contribuenti hanno la facoltà di utilizzare intermediari autorizzati per inviare comunicazioni per richiedere informazioni o segnalare elementi, fatti e circostanze che non sono a disposizione dell’Agenzia dell’Entrate, mediante l’invio di una comunicazione tramite PEC. Come precisato nel provvedimento, non è possibile rispondere direttamente alla comunicazione ricevuta, in quanto la casella di posta non è abilitata a ricevere e-mail in entrata.
Rimedi e soluzioni per il contribuente
Il contribuente ha la possibilità di chiedere informazioni o di segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti o circostante dalla stessa non riconosciuti. Infatti, qualora le informazioni sottostanti alla comunicazione di anomali, in possesso dell’Agenzia delle Entrate, non fossero corrette, il contribuente ha la possibilità di segnalare tale circostanza attraverso l’utilizzo dei seguenti canali:
- Telefonando al numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso oppure allo 06/96668907 da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, digitando le seguenti opzioni (opzione Servizi con operatore > comunicazioni per l’adempimento spontaneo);
- Trasmettendo eventuale documentazione a supporto in formato elettronico attraverso il canale di assistenza CIVIS;
- Contattando la Direzione provinciale competente a mezzo Pec, email o telefono, i cui recapiti sono disponibili al seguente link: https:// agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/siti-web-regionali .
Il provvedimento direttoriale in argomento precisa che le predette informazioni/segnalazioni non possono essere richieste/rese, rispondendo alla casella pec da cui viene inviata la comunicazione di compliance, trattandosi di indirizzo pec non abilitato alla ricezione di messaggi in entrata.
Invio della comunicazione tramite CIVIS
Il CIVIS è un canale telematico di assistenza che mette a disposizione dei contribuenti una serie di servizi al fine di consentire la trasmissione, diretta o tramite intermediario, della documentazione da cui emergano elementi, fatti e circostanze idonei a giustificare le incongruenze riscontrate.
Al canale si accede tramite il sito www.agenziaentrate.it, seguendo il percorso: Home > Tutti i servizi > Servizi Trasversali > Assistenza > Civis. Le modalità di accesso sono:
- Con la propria identità SPID (livello 2),
- Con la Carta di identità elettronica (CIE 3.0) o
- Utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure;
- Con le credenziali rilasciate dall’Agenzia, se in possesso del contribuente
Per trasmettere i documenti è necessario utilizzare la funzione CIVIS – “Assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo”, che guida l’utente nella procedura.
Prima di iniziare con la trasmissione della documentazione, è opportuno verificare, tramite la “Funzione di validazione e conversione file”, che i documenti da inviare siano nel formato e della dimensione richiesti, ossia predisposti in formato PDF/A oppure TIF/TIFF e non devono superare la dimensione massima di 5 Mb ciascuno.
Una volta entrati nella funzione CIVIS all’uopo dedicata, bisognerà selezionare il link “Invio documentazione”, inserendo l’identificativo della comunicazione. Una volta terminato il caricamento dei documenti, il sistema:
- Fornisce il riepilogo dei documenti inseriti e assegna un numero di protocollo che identifica l’operazione;
- Rilascia, successivamente una seconda ricevuta, nella quale è indicato l’esito dell’acquisizione di ciascun file inviato che potrà risultare accettato oppure scartato. In tale ultima evenienza, occorre procedere con un nuovo invio.
Tramite lo stesso canale si può anche conoscere lo stato di avanzamento delle attività relative al controllo.
Regolarizzazione in caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA
Il punto 5 del provvedimento n. 210441 del 13 giugno 2023, specifica le modalità con cui il contribuente può regolarizzare la propria posizione, in seguito a eventuali errori o omissioni, e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per tali violazioni. In particolare, è stabilito che, coloro che non hanno trasmesso la dichiarazione IVA potranno procedere alla regolarizzazione della loro posizione:
- Presentando il modello Iva entro il prossimo 29 luglio 2025, ovverosia entro novanta giorni dal termine ultimo per l’invio della dichiarazione (30 aprile 2025);
- Provvedendo al versamento delle sanzioni in misura ridotta conformemente al disposto di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 472/97.
In caso di dichiarazione Iva tardiva, cioè in presenza di una dichiarazione trasmessa con un ritardo non superiore ai 90 giorni, si applica la sanzione fissa da 250 euro a 2.000 euro, prevista dall’articolo 5, co. 1, D.Lgs n. 471/97 (Circolare n. 42/E/2016), riducibile tramite l’istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. n. 472/97. Conseguentemente, la sanzione da versare sarà di 25 euro, ossia pari alla sanzione di 250 euro ridotta a 1/10.
Potranno ricorrere al ravvedimento operoso anche i soggetti passivi che hanno omesso la presentazione del quadro VE, regolarizzando la propria posizione secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis), D.Lgs. 472/1997.
Si rammenta infine che, oltre alla presentazione della dichiarazione Iva entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, occorrerà regolarizzare l’eventuale violazione per il carente o tardivo versamento emergente dalla dichiarazione.
In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’IVA, si applica la sanzione amministrativa del 25% di quanto non versato, ovvero del 12,5% (sanzione del 25% ridotta del 50%) se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine (articolo 13, D.Lgs. n. 471/97). Anche per tale violazione, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, mediante versamento delle sanzioni ridotte (a seconda di quando lo stesso verrà perfezionato), sempre che non sia stato nel frattempo notificato l’avviso di accertamento o un avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica o di controllo formale della dichiarazione.
Consulenza fiscale online
Chi ha ricevuto una lettera di compliance deve prestare particolare attenzione. La prima cosa da fare è controllare la veridicità delle informazioni in essa contenute. Il confronto fondamentale è verificare i dati della dichiarazione e delle liquidazioni periodiche Iva, con i dati dei modelli F24 dei pagamenti effettuati.
Nel caso in cui vi siano incongruenze è comunque possibile intervenire attraverso il ravvedimento operoso, seguendo le istruzioni comunque presenti nella comunicazione. Qualora, invece, la comunicazione non riporti dati corretti è comunque possibile inviare una PEC all’Amministrazione finanziaria per dimostrare la bontà della propria situazione.
In entrambi i casi è importante essere seguito da un dottore commercialista esperto per evitare di commettere errori.