Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (G.U. n. 128 del 19 maggio 2020) ha introdotto alcune disposizioni per enti, residenti nel territorio italiano, che sono soggetti all’applicazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Tale disposizione, ufficialmente introdotta per esigenze di armonizzazione di un’imposta, indirettamente, invece, riguarda una ulteriore fattispecie legata all’applicazione dell’IVAFE.
L’IVAFE è un’imposta patrimoniale che si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero. I prodotti finanziari sono soggetti all’aliquota proporzionale dello 0,2% (0,4% per le attività detenute in paesi black list, dal 2024), mentre i conti correnti ed i libretti di risparmio scontano l’imposta fissa di 34,20 euro se i titolari sono persone fisiche. Dal 2020 l’ambito di applicazione dell’IVAFE riguarda anche ai conti correnti ed i prodotti finanziari esteri posseduti:
- Dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni, residenti nel territorio dello Stato;
- Dalle società semplici e gli enti equiparati.
IVAFE per i conti correnti esteri detenuti da enti diversi dalle persone fisiche
L’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere, risulta dovuta, oltre che dalle persone fisiche residenti, anche dagli altri soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW).
Tale imposta prevede un’aliquota proporzionale dello 0,2% (0,4% per le attività detenute in paesi black list, dal 2024), mentre i conti correnti ed i libretti di risparmio scontano l’imposta fissa di €. 34,20, se i titolari dei conti correnti sono persone fisiche residenti.
La ratio legata all’ampliamento dell’ambito soggettivo dell’IVAFE
Al fine di uniformare la disciplina IVAFE al prelievo previsto dall’imposta di bollo sui conti correnti ed i prodotti finanziari situati in Italia, l’art. 134 del D.L. n. 34/2019 ha modificato l’art. 19 comma 20, del D.L. n. 201/2011, stabilendo per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
- La misura fissa di € 100 per l’IVAFE applicabile sui conti correnti e i libretti di risparmio;
- La misura massima dell’imposta dovuta annualmente. Il limite massimo di applicazione dell’imposta è stabilito nella misura massima di € 14.000 come previsto per l’imposta di bollo.
Limiti per l’applicazione dell’IVAFE sui conti correnti esteri
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’IVAFE è dovuta in misura fissa di:
- € 34,20 per le persone fisiche;
- € 100 per gli enti diversi dalle persone fisiche.
L’imposta patrimoniale risulta dovuta quando il valore della giacenza media annua del conto corrente estero, risultante dagli estratti conto e dai libretti, sia superiore a € 5.000. Quando il valore medio dei conti correnti (complessivamente considerati) non supera tale soglia l’imposta IVAFE non è dovuta.
Conti correnti complessivamente detenuti
Occorre tenere presente che l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 28/E/2012 ha chiarito che nel calcolo della giacenza media annua dei conti correnti si deve tenere in considerazione tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso il medesimo intermediario. A questi fini a nulla rileva il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo di prova.
Inoltre, qualora il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione.
Esempio di calcolo dell’IVAFE sui conti correnti esteri
Prendendo a riferimento quanto indicato sino ad ora privato a fare il seguente esempio. Prendiamo a riferimento i seguenti conti correnti detenuti all’estero:
- Conto 1) possesso al 100% per 365 giorni con valore medio di € 3.500;
- Conto 2) possesso al 50% per 365 giorni con valore medio di € 5.500.
Sulla base di questo esempio il valore medio dei due conti correnti detenuti presso uno stesso intermediario si attesta ad € 6.2500.
Calcolo:
(3.500 + (5.500*0,5)) = 6.250
Superando la soglia di € 5.000 entrambi i conti correnti trovano spazio nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Devono essere compilati due distinti righi del quadro, uno per ciascun conto corrente e liquidata la relativa imposta patrimoniale.
L’ambito oggettivo di applicazione dell’IVAFE
Le modifiche apportate alla disciplina dell’IVAFE non hanno alcun impatto sul sui profilo oggettivo di applicazione. Questo significa che nulla è cambiato in merito all’aliquota del 2 per mille prevista per:
- Prodotti finanziari e non finanziari;
- Ogni altra forma di investimento di natura finanziaria (es. strumenti del mercato monetario, contratti a termine, derivati, merci, indici finanziari e non finanziari, etc).
Pertanto, possiamo affermare che rimangono, quindi, esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta:
- Le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli;
- Finanziamenti dei soci;
- Le banconote o le monete estere ed i metalli preziosi (es. criptovalute).
I titoli equiparabili alle azioni in società estere scontano l’imposta, la quale è esclusa in caso di mero possesso di una quota partecipativa in un soggetto estero.
Inoltre, l’IVAFE si applica su tutti i prodotti finanziari esteri o detenuti all’estero. Questo, a prescindere dalla circostanza che siano immessi in relazioni con intermediari obbligati a rendicontazione.
Pertanto, i titoli posseduti in nuda proprietà e depositati all’estero sono esclusi.
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