Imposta di successione, donazioni e trust: cosa cambia dal 2025

Le regole relative all’imposta di successione, donazioni...

Bonus idrico integrativo 2024, scadenza e domanda

Il bonus idrico integrativo si va ad...

Imprese estere controllate (CFC), l’ADE fornisce le regole

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 30...

Pensione all’estero | Tassazione per pensionati espatriati

Fisco InternazionaleTrasferimento all'estero, AIRE e accertamentiPensione all'estero | Tassazione per pensionati espatriati

I criteri di collegamento per la tassazione dei redditi da pensione di fonte italiana per pensionati trasferiti all'estero. Diverso trattamento per le pensioni "private" e "pubbliche". Richiesta di erogazione della pensione lorda e richiesta di accredito della pensione all'estero da parte dell'INPS.

La tassazione dei redditi da pensione per i pensionati espatriati all’estero. Differenze di tassazione per i pensionati INPS rispetto ai pensionati INPDAP. Come effettuare Pianificazione Fiscale da pensionati. Se pensi di trasferirti all’estero incassando il lordo della tua pensione, con questo articolo scoprirai se e come farlo.


Trasferirsi all’estero è il sogno di molti pensionati italiani. L’idea di cambiare vita ed espatriare sfruttando una tassazione più favorevole rispetto a quella italiana è possibile. Tuttavia, è necessario prestare attenzione alla procedura da seguire.

Negli ultimi anni si è sparsa la voce che trasferirsi all’estero, da pensionati, permetta di ricevere comunque la pensione di anzianità senza imposte italiane. Questa informazione, corretta solo in parte, ha provocato la messa in pratica di questo progetto da parte di tantissimi pensionati italiani. Il problema, però è che solo pochi di loro sono stati messi al corrente delle cautele da prendere prima di dedicarsi con serenità a godersi la propria pensione italiana in un Paese estero.

Ci sono pensionati che in Italia stentano ad arrivare a fine mese e che possono vivere con mille euro in maniera agiata alle Canarie e in Thailandia. Stai pensando anche tu di fare questo passo? Allora fai attenzione a presta la dovuta cautela alla procedura per evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze fiscali. Ho deciso di realizzare questo articolo per analizzare la procedura da seguire quando si vuole trasferire all’estero la propria residenza da pensionati. Ti spiegherò i vantaggi che si possono ottenere in relazione alla fiscalità italiana ed i rischi che si corrono se non vengono seguite le corrette procedure. Inoltre, analizzeremo gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Al termine dell’articolo, inoltre, potrai trovare il link per metterti direttamente in contatto con me per ricevere una consulenza personalizzata.

Tassazione dei redditi da pensione di espatriati

La residenza fiscale dei pensionati

Trasferirsi all’estero prima di tutto ha delle conseguenze fiscali importanti. L’articolo 3 del DPR n 917/86 (TUIR), definisce, infatti, quelle che sono le regole di tassazione dei soggetti residenti e non residenti in Italia.

I soggetti fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti a dichiarare in Italia tutti i loro redditi, ovunque prodotti. Si tratta del principio della cd “worldwide taxation“. I soggetti non residenti fiscalmente, invece, sono tenuti a dichiarare in Italia solo i redditi ivi prodotti (salvo quanto indicato nelle varie Convezioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i vari Paesi esteri). Capirai, quindi, che è importante capire come fare ad essere considerati fiscalmente residenti all’estero.

Per essere considerati residenti fiscalmente all’estero, devono sussistere le seguenti condizioni (ex art. 2 del TUIR):

  • Non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno. Cioè per 183 giorni negli anni normali (184 in quelli bisestili), con contestuale iscrizione all’A.I.R.E.;
  • Di non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
  • Non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati residenti fiscalmente in Italia. Si è, inoltre, considerati residenti in Italia, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (art. 2, co. 2-bis del TUIR). Questi territori sono individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Se vuoi verificare la lista attuale di questi Paesi consulta il link seguente:

Per approfondire: “Residenza fiscale delle persone fisiche: gli elementi guida“.

Tassazione dei redditi da pensione nella norma nazionale

Trasferirsi all’estero, ed effettuare il corretto trasferimento da un punto di vista fiscale è il punto di partenza per poter godere del beneficio più grande. Si tratta dell’agevolazione, perfettamente legale, di vedersi tassare la propria pensione esclusivamente all’estero. Andiamo ad analizzare, a questo punto, la regola generale che disciplina la tassazione dei redditi da pensione corrisposti da Enti italiani. Successivamente, invece, vedremo come è possibile ottenere l’esenzione dall’applicazione delle ritenute italiane sulla pensione corrisposta ad un espatriato.

La normativa italiana prevede quanto segue:

Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.
Anche le persone non residenti nel territorio dello Stato italiano sono obbligate al pagamento delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF. Questo se, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’IRPEF dopo aver scomputato tutte le detrazioni spettanti e i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero che hanno subito la ritenuta d’imposta a titolo definitivo.

La regola generale è che un pensionato espatriato che percepisce una pensione di fonte italiana deve tassare tale reddito in Italia (Stato della fonte). Successivamente, tale reddito deve essere assoggettato a tassazione anche nello Stato di residenza fiscale. Questo è il principio generale di tassazione concorrente dei redditi da pensione.

Tassazione dei redditi da pensione nelle convenzioni internazionali

Come visto la tassazione delle pensioni del settore privato percepite da soggetti espatriati prevede una tassazione concorrente del reddito. In sostanza, siamo di fronte ad una fattispecie di doppia imposizione giuridica. Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione del reddito, l’Italia ha siglato delle Convenzioni internazionali con tantissimi Paesi. All’interno della convenzione si trovano le varie regole previste per superare le problematiche di doppia imposizione reddituale. La regola generale prevista nelle convenzioni OCSE è le pensioni corrisposte a soggetti non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni dei:

  • Lavoratori del settore privato;
  • Lavoratori del settore pubblico.

Andiamo ad analizzare, di seguito, le diverse modalità di tassazione dei redditi da pensione del settore privato e pubblico per il pensionato espatriato all’estero.

Tassazione della pensione italiana nel settore privato per il pensionato espatriato in Paese in Convenzione con l’Italia

Nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia secondo il modello OCSE l’art. 18 è quello che riguarda i criteri di collegamento per la tassazione dei redditi da pensione privata. La pensione privata è quella che deriva dall’esercizio di attività di lavoro per conto di enti “privati” (non appartenenti al settore pubblico). La fattispecie è quella legate al percepimento di redditi da pensione privata di fonte italiana da parte del pensionato trasferito all’estero in maniera stabile (che ha verificato i requisiti per la residenza fiscale estera). Su questa casistica l’art. 18 del modello di Convenzione OCSE prevede quanto segue:

Art. 18 Modello OCSE – Pensioni private
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato

In pratica, le pensioni dei lavoratori privati devono essere assoggettate a tassazione solo nello Stato di residenza fiscale del soggetto percettore. Questo, indipendentemente dal Paese ove egli abbia lavorato e maturato i requisiti pensionistici. Quindi, volendo riassumere è possibile individuare alcuni requisiti indispensabili per applicare l’art. 18 del modello OCSE:

  • Il pensionato italiano deve perfezionare il proprio trasferimento di residenza all’estero;
  • Il pensionato deve percepire dall’Italia una pensione “privata“;
  • Deve trasferirsi in un Paese con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni che per l’art. 18 ricalca le disposizioni del modello OCSE.

Solo al verificarsi di queste condizioni è possibile ottenere l’accredito della pensione lorda all’estero, per ottenere la sola tassazione estera del reddito. Come avrai capito, quindi, è fondamentale effettuare una corretta procedura di trasferimento di residenza all’estero per ottenere questo importante vantaggio fiscale.

Tassazione della pensione italiana nel settore pubblico per il pensionato espatriato in Paese in Convenzione con l’Italia

Nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia secondo il modello OCSE l’art. 19 è quello che riguarda i criteri di collegamento per la tassazione dei redditi da pensione pubblica. La pensione pubblica è quella che deriva dall’esercizio di attività di lavoro per conto di enti “pubblici” (Stato ed enti pubblici locali). In questo caso, il pensionato italiano espatriato all’estero per la tassazione della pensione deve seguire le disposizioni previste dall’articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione OCSE. In particolare:

Art. 19, par. 2 Modello OCSE – Pensioni pubbliche
“2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, (per quanto riguarda l’Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le pensioni”

La possibilità di ottenere una tassazione della pensione esclusivamente nello stato estero di residenza, non vale per i pensionati che sono stati dipendenti della Pubblica Amministrazione (pensionati ex Inpdap) emigrati all’estero. Questi soggetti, invece, sono obbligati a subire una doppia tassazione (quella del Paese ospitante oltre alle imposte trattenute alla fonte in Italia). Riassumendo, uno statale, parastatale, ex militare, finanziere, ex dipendente degli Enti Locali (Comuni, Provincie, Regioni), un vigile del fuoco, poliziotto o forestale non hanno diritto alla defiscalizzazione della loro pensione se risiedono all’estero. Si tratta, in buona sostanza, di una importante differenza di trattamento, che dovrebbe essere sanata direttamente dal governo. Altrimenti, qualcuno dei soggetti interessati potrebbe fare ricorso alla Consulta. Tuttavia, trattandosi di disposizione Convenzionale è molto difficile che possa essere modificata senza un intervento a livello OCSE.

Tabella: criteri di tassazione dei redditi da pensione per gli emigrati all’estero

Di seguito, nella tabella sottostante, ho riassunto i criteri di collegamento che abbiamo visto legati alla tassazione dei redditi da pensione di fonte italiana percepiti da cittadini italiani espatriati all’estero (ed iscritti AIRE).

PensionatiCriterio di tassazione Articolo Modello OCSE
Settore privatoEsclusiva nel Paese di residenza fiscale ARTICOLO 18 MODELLO OCSE
Settore pubblico Esclusiva nel Paese di corresponsioneARTICOLO 19 MODELLO OCSE

La procedura da seguire per l’ottenimento della defiscalizzazione della pensione italiana

Dai criteri di collegamento analizzati precedentemente, se sei un pensionato INPS del settore privato puoi ottenere l’esenzione dall’applicazione delle ritenute alla fonte in Italia sulla pensione. In pratica, il pensionato che si è trasferito all’estero ha facoltà di chiedere all’INPS l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore. Tramite questa procedura è possibile ottenere la detassazione della pensione italiana. Come previsto dall’articolo 18 del modello OCSE tale reddito rimane soggetto a tassazione esclusiva del Paese di residenza fiscale. Oppure è possibile richiedere l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato. Ad esempio l’imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione.

Per ottenere l’applicazione dell’art. 18 del modello OCSE è necessario seguire i seguenti passaggi:

  • Il pensionato italiano deve perfezionare il proprio trasferimento di residenza all’estero;
  • Il pensionato deve percepire dall’Italia una pensioneprivata“;
  • Deve trasferirsi in un Paese con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni che per l’art. 18 ricalca le disposizioni del modello OCSE;
  • Presentare apposita domanda all’INPS per la richiesta dell’accredito della pensione lorda.

La domanda di pensione al lordo della tassazione all’INPS

Una volta verificati gli elementi sopra indicati il pensionato che ha trasferito all’estero la propria residenza fiscale può presentare apposita domanda all’INPS. Si tratta della domanda per la richiesta dell’accredito della pensione al lordo della tassazione italiana. A tal fine il pensionato deve presentare, alla sede INPS che gestisce la prestazione erogata, l’apposito modulo disponibile nel sito INPS. E’ possibile trovare il modulo nel sito INPS, alla sezione Moduli > Convenzioni Internazionali. Il modulo è presente in 4 versioni:

  • Modello CI531-EP-I/1 modulo italiano-inglese;
  • Modello CI532-EP-I/2 modulo italiano-francese;
  • Modelli CI533-EP-I/3 modulo italiano-tedesco;
  • Modello CI534-EP-I/4 modulo italiano-spagnolo.

Si tratta di un modello predisposto unilateralmente dall’Italia ed accettato dalla maggior parte dei Paesi partners dei trattati. Questo modello rappresenta l’istanza utile per chiedere la non effettuazione totale o parziale della ritenuta alla fonte dell’imposta italiana da operare sulle pensioni e/o altre remunerazioni analoghe, percepite da soggetti residenti in Stati con i quali l’Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che lo prevedono espressamente.

Il modello deve contenere anche la necessaria attestazione della residenza fiscale estera da parte della competente Autorità straniera e dovrà essere consegnato in modalità cartacea. Esistono altri modelli riconosciuti come validi da parte dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’attestazione della residenza fiscale estera, come ad esempio il modello 6166 rilasciato dall’IRS statunitense. Quello che possiamo dire è che diviene di fondamentale importanza per il pensionato espatriato essere in possesso di una certificazione di residenza fiscale rilasciata dall’autorità fiscale dello Stato ove è impatriato.

Richiesta di rimborso delle imposte relative ad annualità precedenti

La procedura per ottenere la defiscalizzazione della pensione italiana non è immediata. L’INPS prima di erogare la pensione lorda deve effettuare i relativi controlli di rito. Si tratta di controlli legati all’effettività della residenza fiscale estera, anche attraverso l’analisi della documentazione allegata alla domanda. Per questo motivo può venirsi a creare uno sfasamento temporale tra richiesta dell’agevolazione ed ottenimento della stessa. Per questo periodo di tempo il pensionato ha facoltà di chiedere il rimborso delle ritenute italiane applicate sulla pensione. La richiesta di rimborso delle imposte italiane deve essere presentata al seguente indirizzo:

Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, Via Rio Sparto 21, 65100 Pescara

L’istanza di rimborso deve essere prestata entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (articoli 37 e 38 del DPR n. 602/73). L’istanza di rimborso delle trattenute applicate deve contenere necessariamente:

  • L’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale nonché
  • La dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.

Tassazione delle pensioni di espatriati: condizioni particolari con Francia Brasile e Canada

Come ho avuto modo di spiegarti la regola generale della tassazione dei redditi da pensione dei lavoratori privati è legata allo stato di residenza fiscale del pensionato. Soltanto questo Stato ha potestà impositiva su quel reddito da pensione. Questa regola generale di tassazione, tuttavia, presenta alcune deroghe. Questo, in quanto, la Convenzione contro le doppie imposizioni siglata dall’Italia ha previsto condizioni diverse. Alcuni fra questi accordi dettano regole del tutto peculiari, prevedendo specifiche soglie di esenzione o la tassazione concorrente in entrambi i Paesi contraenti.

Redditi da pensione nella Convenzione tra Italia e Francia

In particolare la Francia, con cui è in vigore la Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali (Legge n. 7/1/1992, n. 20), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede, all’articolo 18, che:

Art. 18 Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni
“1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato, con applicazione quindi del principio della tassazione concorrente della prestazione in entrambi i Paesi contraenti

Tassazione concorrente dei redditi da pensione tra Italia e Francia

A tal proposito appare opportuno ricordare che tra le Amministrazioni finanziarie italiane e francesi, in data 20 dicembre 2000, è stato stipulato un accordo amichevole. Si tratta di un accordo disponibile sul sito internet del Consolato Generale d’Italia, alla voce “Pensioni – convenzione italo-francese”. In questa sezione si precisa che tutte le pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e invalidità erogate dagli enti, tra i quali in primo luogo l’INPS rientrano nell’ambito applicativo del paragrafo 2 dell’articolo 18. Pertanto, tali redditi devono essere assoggettate ad imposizione sia in Italia sia nel Paese estero (principio della tassazione concorrente). Inoltre, per le imposte pagate in quest’ultimo Stato in via definitiva, spetta il credito di imposta se previsto.

Pertanto, come precisato dal Ministero dell’Economia e Finanze anche in occasione delle interrogazioni parlamentari n. 2-00184 del 22/11/2007 e n. 5-04938 del 22/06/2011, l’INPS risulta obbligato ad applicare alle pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e reversibilità, corrisposte a beneficiari residenti in Francia, la ritenuta d’imposta, con le modalità previste dall’articolo 23 del DPR n. 600/73. Le Autorità fiscali francesi sono, a loro volta, tenute ad eliminare la doppia imposizione, per quanto riguarda le imposte pagate a titolo definitivo in Italia sui redditi in questione. Questo applicando le disposizioni contenute nell’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), della predetta Convenzione tra l’Italia e la Francia, intitolato “Disposizioni per eliminare le doppie imposizioni”.

Redditi da pensione nella Convenzione tra Italia e Brasile

Ulteriore Convenzione contro le doppie imposizioni con regime impositivo peculiare è quella in vigore con il Brasile. Per le pensioni della gestione previdenziale privata è prevista una soglia di esenzione corrispondente al valore equivalente in euro di 5.000 dollari statunitensi. Per l’eccedenza la tassazione è effettuata secondo le regole della legislazione fiscale italiana (tassazione ordinaria IRPEF).

Redditi da pensione nella Convenzione tra Italia e Canada

Altra ipotesi di convenzione particolare è quella in vigore tra Italia e Canada per i redditi da pensione. La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada prevede una soglia di esenzione pari alla somma equivalente in euro di dodicimila dollari canadesi. Per prestazioni di importo superiore, la tassazione dell’eccedenza con applicazione dell’aliquota più favorevole tra il 15% e quella prevista dalla legislazione fiscale italiana.


La richiesta di erogazione delle pensione all’estero

Il pensionato che ha perfezionato la propria residenza fiscale all’estero ha la possibilità di chiedere all’INPS l’erogazione della pensione su un conto corrente estero (aperto nel Paese di nuova residenza). In particolare:

  • Il pensionato che si è trasferito in uno dei paesi dell’Unione europea (Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna ecc…) può richiedere che gli venga versata la pensione in una delle seguenti modalità:
    • Su un conto corrente bancario estero, indicando le coordinate bancarie;
    • Su un conto corrente postale estero, indicando le coordinate del conto corrente postale;
    • Tramite l’emissione di un assegno bancario in euro.
  • Per chi invece decide di stabilire la propria residenza in uno stato al di fuori dell’Unione europea, le condizioni e le modalità di pagamento possono essere varie.

La soluzione migliore (come specificato sul sito dell’Inps), consiste nello scrivere un email all’Ufficio Pensioni Estero: [email protected] per richiedere tutte le informazioni necessarie.

La periodicità dei pagamenti rispetta le scadenze classiche delle pensioni pagate in Italia, cioè:

  • Mensile, se l’importo della pensione è maggiore di 65,00 euro;
  • Semestrale, se l’ammontare della pensione è maggiore di 5 e minore di 65,00 euro;
  • Annuale, se l’importo totale è minore di 5,00 euro.

Sette migliori Paesi ove trasferirsi da pensionato

Arrivato a questo punto della lettura di questa guida sono sicuro che ti sarai posto la domanda su quali siano le migliori prospettive per un pensionato che espatria. Ebbene, ho scritto un articolo dedicato proprio a questo argomento. Ho analizzato per te i regimi fiscali individuando 7 Paesi in cui vi è forte convenienza per trasferirti se sei un pensionato.

Leggi l’articolo: “Pensionati: i 7 migliori Paesi in cui espatriare“.


Giurisprudenza

Di seguito alcune posizioni di giurisprudenza sui criteri di collegamento per la tassazione dei redditi da pensione.

Ctg Abruzzo sentenza n. 642/7/2023 

Secondo i giudici della Ctg Abruzzo, sentenza n. 642/7/2023 il pensionato residente in Lussemburgo, ha diritto a ottenere il rimborso delle ritenute alla fonte Irpef operate dall’Inps sul reddito da pensione percepito. Questo in relazione all’applicazione dell’articolo 18, della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Lussemburgo, la quale prevede che la pensione percepita dal residente all’estero debba essere tassata solo in tale Stato di residenza e non anche in Italia. Secondo i giudici, il pensionato residente all’estero in uno Stato con un regime fiscale vantaggioso e che abbia subito la ritenuta alla fonte da parte dell’Inps può chiederne il rimborso: ciò che rileva è unicamente il potere impositivo, anche solo potenziale, dello Stato estero di residenza.

Conclusioni e consulenza fiscale online

Come abbiamo visto godersi la propria pensione all’estero, senza dover pagare le imposte allo Stato italiano è possibile, rispettando la normativa prevista e soltanto in specifiche fattispecie. Se vuoi effettuare una pianificazione fiscale mirata e programmare il tuo trasferimento all’estero, fallo consultandoti con un Commercialista esperto in questo ambito.

Il rischio di incorrere in errore è ampio, e può portarti a sanzioni che potresti benissimo evitare. L’Agenzia delle Entrate negli ultimi anni ha notevolmente aumentato i controlli. In particolare, si tratta di accertamenti volti ad individuare i soggetti che:

  • Non hanno applicato correttamente queste normative sul trasferimento di residenza all’estero;
  • Hanno effettuato il trasferimento all’estero al solo fine di eludere materia imponibile. Si tratta, per la maggior parte, di situazioni di soggetti che hanno trasferito la propria residenza all’estero (solo in senso civilistico), ma mantenendo il proprio domicilio in Italia (inteso come centro dei propri interessi familiari ed economici).

Situazioni di irregolarità nel trasferimento sono spesso legate al permanere di legami forti con l’Italia, come ad esempio il mantenimento di patrimoni in Italia, il trasferimento di denaro dall’estero all’Italia, o il trascorrere in Italia rilevanti periodi nel corso dell’anno. Classico caso è quello del pensionato che trascorre in mesi estivi in Italia e solo i mesi invernali all’estero, mantenendo abitazione ed utenze intestate in Italia. In caso di ricevimento di un avviso di accertamento in queste fattispecie è palese che non vi sono possibilità di difesa.

Per questi motivi, quindi, è importante conoscere la normativa ed affidarsi a consulenti esperti che sappiano indirizzarti verso le giuste soluzioni da prendere in relazione alla vostra situazione personale. Ricorda, infine, che in caso di audit dell’Agenzia è necessario farsi trovare preparati con un fascicolo personale che contenga tutte le informazioni utili a dimostrare la bontà della tua scelta e degli adempimenti fiscali che hai posto in essere. Per qualsiasi info ulteriore contattami attraverso il servizio di consulenza fiscale online.

Potrebbe interessarti

Abbonati a Fiscomania

Oltre 500, tra studi e professionisti, hanno scelto di abbonarsi a Fiscomania per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi.
Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure
Accedi con il tuo account.

I più popolari

I nostri tools

Importante

Fiscomania.com ha raccolto, con ragionevole cura, le informazioni contenute nel sito. Il materiale offerto (coperto da leggi sul copyright) è destinato ai lettori, solo a scopo informativo. Non può in nessun caso sostituire una adeguata consulenza o parere professionale che resta indispensabile. Il portale non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazioni senza la collaborazione dei suoi professionisti. Si prega di leggere Termini e condizioni e informativa sulla privacy.

Contattaci

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    Potrebbe interessarti da altre Categorie:

    IVA assolta all’estero: come chiederla a rimborso

    L'IVA è un'imposta indiretta che grava sul consumo finale. In principio, e nel rispetto dell'art. 19 e seguenti del...

    Trasferimento di beni UE a se stessi: posizione IVA

    Il trasferimento di beni a se stessi, presso altro stabilimento dell'azienda, tra stati diversi della UE, richiede sempre l'apertura...

    Accertamento sui Redditi Esteri: quali termini?

    Quando si parla di redditi di fonte estera è sempre importante capire quali sono i corretti termini di accertamento,...

    Mancata dichiarazione dei redditi: conseguenze

    La dichiarazione dei redditi in Italia è un obbligo per tutti i soggetti fiscalmente residenti che hanno percepito redditi....

    Omessa dichiarazione dei redditi: sanzioni e prescrizione

    La presentazione della dichiarazione dei redditi è un adempimento a cui sono chiamati i contribuenti ogni anno. L'obiettivo è...

    Il welfare aziendale 2024: cos’è e come funziona

    Il welfare aziendale è uno strumento prezioso per migliorare il clima lavorativo e il benessere dei dipendenti. Garantire servizi di welfare...