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Cos’è l’AIRE: quali italiani all’estero si devono iscrivere?

Fiscalità InternazionaleTrasferimento all'estero, AIRE e accertamentiCos'è l'AIRE: quali italiani all'estero si devono iscrivere?

L'AIRE è l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai 12 mesi. È gestita dai Comuni ed è il presupposto necessario ma non sufficiente per il trasferimento della residenza fiscale all'estero.

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, conosciuta con l’acronimo A.I.R.E. è l’anagrafe gestita dai Comuni sulla base dei dati delle informazioni che provengono da ambasciate e consolati italiani all’estero. Questo registro, istituito con la Legge n. 470/88 contiene l’elenco dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi. Questo registro è antitetico rispetto al registro dei soggetti iscritti all’anagrafe dei soggetti residenti. L’attuazione del registro è data dal DPR n. 323/89, che regolamenta la materia degli italiani all’estero.

L’importanza dell’iscrizione AIRE risiede nel fatto che rappresenta il presupposto necessario, ma da solo non sufficiente per il trasferimento della residenza all’estero. Un cittadino italiano che risiede all’estero in modo continuativo e stabile e che vuole trasferire all’estero la propria residenza fiscale deve iscriversi all’AIRE. Deve essere detto che, dal 2024, la mancata iscrizione AIRE è superabile tramite prova contraria a carico del contribuente. Tuttavia, ancora oggi l’iscrizione AIRE è un diritto ed un dovere che spetta a tutti i cittadini italiani che vogliono risiede all’estero in modo stabile e spostare la propria residenza fiscale fuori dall’Italia.

Chi deve iscriversi all’AIRE?

Sono soggetti obbligatoriamente all’iscrizione AIRE i cittadini italiani che:

  • Si spostano in modo stabile e duraturo all’estero, per un periodo almeno superiore a 12 mesi. Se ti sposti all’estero solo per qualche mese non hai obblighi di iscrizione AIRE;
  • Risiedono stabilmente all’estero, magari perché nati all’estero, con cittadinanza italiana;
  • Hanno acquisito la cittadinanza italiana ma vivono stabilmente all’estero.
Come anticipato, l’iscrizione AIRE è un obbligo. Questo significa che l’iscrizione è sia un tuo diritto che un tuo dovere.

Chi non deve iscriversi?

Non sono tenuti all’iscrizione nel registro dei soggetti residenti all’estero i soggetti che:

  • Rimangono all’estero per un periodo inferiore ai 12 mesi;
  • lavoratori stagionali;
  • I lavoratori dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero (dipendenti di ambasciate, consolati italiani all’estero, etc);
  • I soggetti che svolgono servizio militare italiano in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO all’estero.

Se non ti ritrovi in una di queste casistiche significa che hai sicuramente l’obbligo di iscrizione all’AIRE.

Quali servizi mi consente di fruire l’iscrizione?

L’iscrizione all’AIRE consente al cittadino italiano di poter usufruire dei servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero. Inoltre, gli iscritti possono usufruire anche dei seguenti servizi (diritti):

  • Voto dall’estero: si tratta della possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • Rinnovo dei documenti di riconoscimento: si tratta della possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio;
  • Rinnovo della patente di guida: si tratta della possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.).

In caso di mancata iscrizione all’AIRE tutti questi servizi non possono essere espletati dal Consolato italiano all’estero, e quindi si dovrà tornare in Italia per effettuare queste pratiche.

Qual è il meccanismo di funzionamento dell’AIRE?

La tenuta dell’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero è di competenza dei singoli Comuni italiani. Ogni Comune, infatti, ha il proprio registro, che contribuisce a formare il registro nazionale, chiamato comunemente AIRE. Questo registro che non è altro che la sommatoria di tutti i registri comunali, ed è istituito presso il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno.

Ogni sei mesi, ogni Comune italiano è obbligato a comunicare al Ministero, le nuove iscrizioni nei propri registri. Nello stesso periodo ogni Comune è tenuto a comunicare le nuove iscrizioni anche all’Agenzia delle Entrate. L’adempimento, infatti, rientra nell’ambito di collaborazione tra Comuni ed Agenzia delle Entrate per predisporre accertamenti mirati verso soggetti a rischio evasione.

Negli anni, infatti, l’iscrizione AIRE è stata un espediente per simulare trasferimenti di residenza esteri, in realtà mai avvenuti. Non sono rari i casi di contribuenti che hanno finto un trasferimento all’estero, al solo fine di eludere l’imposizione fiscale italiana. Vediamo adesso qual è la corretta procedura per effettuare l’iscrizione AIRE. Come vedremo di seguito, in questi casi, oltre alle conseguenze fiscali vi sono anche sanzioni amministrative che potrebbero essere applicate.

Quale rapporto tra AIRE e residenza fiscale?

Devi sapere che collegata all’iscrizione AIRE è la tua residenza fiscale. Infatti, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, i soggetti che si trasferiscono all’estero mantenendo l’iscrizione anagrafica in Italia per oltre 183 giorni in Italia mantengono (salvo prova contraria a carico del contribuente) la residenza fiscale in Italia. Questo significa, ex art. 3 del TUIR, che si mantiene l’obbligo di dichiarare in Italia anche i redditi di fonte estera percepiti.

Devi sapere che, a partire dal 2024, vi sono delle sanzioni amministrative in caso di la mancata iscrizione all’AIRE (vedi nei paragrafo successivo). Il rischio che puoi correre è che tu venga cancellato automaticamente dall’anagrafe del tuo ultimo comune di residenza in Italia. Questa procedura viene attivata in caso di “irreperibilità” alla residenza, e comporta l’automatica iscrizione AIRE. Nonostante l’obbligatorietà della pratica, non sono previste sanzioni per chi non si iscrive all’AIRE. Inoltre, se dopo tutti gli accertamenti si accorgono che tu vivi e lavori all’estero, può venirti comunicata l’iscrizione di ufficio all’AIRE.

Adesso hai capito il motivo per cui l’iscrizione AIRE è così importante?!

Come ci si iscrive all’AIRE, con quali modalità?

Effettuare l’iscrizione all’AIRE è molto semplice. A questo link puoi trovare la procedura di registrazione per effettuare online l’iscrizione AIRE.

Per iscriversi all’AIRE vi sono due modalità riepilogate nella seguente tabella:

TIPOLOGIADESCRIZIONE
Iscrizione direttaIl cittadino che intende lasciare l’Italia per oltre un anno, chiede al proprio Comune di residenza la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione all’AIRE. Questo tramite procedura online vista nel punto precedente.
Iscrizione d’ufficioL’iscrizione d’ufficio viene effettuata direttamente dagli ispettori comunali, su segnalazione dei Consolati italiani all’estero. Iscrizione effettuata per verificare l’effettivo trasferimento all’estero del soggetto italiano che ha chiesto l’iscrizione all’AIRE.

Un aspetto importante che voglio chiarire è quello dell’obbligatorietà dell’iscrizione all’AIRE, per tutte le categorie di soggetti che possiedono i requisiti sopra citati. Come molti pensano l’iscrizione non è facoltà, ma un preciso obbligo di legge. I soggetti che non decidono di iscriversi spontaneamente all’AIRE, pur essendo in possesso dei requisiti, possono essere iscritti di ufficio. Questo nel caso in cui gli accertatori comunali, o l’Agenzia delle Entrate si rendano conto del fatto che sussistono le condizioni idonee all’iscrizione.

Esempio di iscrizione

Classico caso è quello della famiglia che si trasferisce all’estero per seguire il componente della famiglia che ha trovato lavoro oltre confine. In questi casi tende ad iscriversi all’AIRE soltanto il componente della famiglia che ha il contratto di lavoro. Mentre gli altri pur vivendo stabilmente all’estero non lo fanno, ma ne sarebbero obbligatoriamente tenuti. Questo comportamento ha delle conseguenze importanti, in quanto, porta a riconsiderare in Italia la residenza fiscale di tutta la famiglia. Per questo occorre prestare molta attenzione. Sul punto deve essere tenuto presente che la giurisprudenza consolidata non ammette trasferimento di residenza all’estero di un soggetto quando:

  • Il centro dei propri interessi familiari e/o
  • Il centro dei propri interessi economici

si trova stabilmente in Italia.

Quando ci si deve iscrivere?

L’iscrizione all’AIRE può essere effettuata con due diverse modalità. Prima di recarsi all’estero, oppure una volta arrivati nel Paese ove si vuole stabilire la nuova residenza. In ogni caso bisogna ricordarsi che la Legge stabilisce che ogni soggetto che si trasferisce all’estero deve notificare il proprio trasferimento entro 90 giorni dalla data dell’espatrio. Vediamo adesso, più in dettaglio, le modalità valide per comunicare il proprio trasferimento all’estero.

Pre-iscrizione AIRE dall’Italia

L’iscrizione si effettua nell’ultimo Comune ove è stabilità la residenza italiana del soggetto. Occorre recarsi negli uffici comunali preposti dichiarando la propria volontà di recarsi all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi. L’ufficio annoterà i dati del soggetto sia nel registro delle cancellazioni anagrafiche, sia in quello dell’AIRE.

L’iscrizione effettiva all’AIRE avverrà soltanto nel momento in cui il Comune italiano riceverà dall’ufficio consolare del Paese estero di destinazione il documento che attesti l’avvenuta iscrizione in loco. Solo da questo momento il soggetto risulterà essere iscritto all’AIRE.

Iscrizione AIRE dall’estero

L’iscrizione si effettua recandosi all’ufficio consolare competente e compilando l’apposito modulo di iscrizione, con il proprio documento di identità. La procedura è ormai totalmente informatizzata ed è sufficiente allegare la documentazione alla procedura online. Ogni consolato richiede particolari documenti da allegare all’istanza, come ad esempio una dichiarazione del datore di lavoro estero, o altre garanzie che diano prova dell’effettiva residenza all’estero, per periodi superiori a 12 mesi.

È possibile informarsi preventivamente utilizzando i siti internet delle varie ambasciate e consolati italiani all’estero. Dopo la compilazione del modulo, il consolato italiano lo invierà nell’ultimo Comune italiano di residenza del soggetto. Tale ente è chiamato ad effettuare la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e la contestuale iscrizione all’AIRE.

Come funziona la cancellazione dall’AIRE?

La cancellazione dall’AIRE può essere effettuata soltanto al verificarsi di una specifica esimente, riscontrabile tra le seguenti:

  • Rimpatrio dall’estero con conseguente iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente (APR);
  • Morte del soggetto;
  • Irreperibilità presunta;
  • Perdita della cittadinanza.

Quanto il trasferimento all’estero viene meno e si decide di rientrare stabilmente a vivere in Italia è necessario effettuare la cancellazione dall’AIRE. L’obiettivo è quello di riportare la propria residenza nel Comune italiano nel quale si intende stabilire la propria dimora abituale. Prima di lasciare il Paese estero in cui si è vissuto bisogna informare il Consolato e richiedere la cancellazione dalla loro anagrafe consolare.

Certificato di rimpatrio

Vi verrà consegnato un certificato di rimpatrio, utile anche per l’esenzione fiscale dei beni personali che porterete con voi in Italia. Una volta in Italia è necessario recarsi al Comune competente e comunicare il proprio domicilio. Spetterà agli uffici comunali inviare un Ufficiale d’Anagrafe a verificare l’effettiva vostra residenza all’interno del Comune. In caso di rientro in Italia soltanto temporaneo potete mantenere la vostra residenza nel Paese estero (puoi farlo fino a un massimo di sei mesi). Oppure puoi iscriverti temporaneamente all’Anagrafe della Popolazione Residente in Italia e aspettate a comunicare il futuro espatrio nel momento in cui questo effettivamente avviene.

Quali sanzioni amministrative in caso di mancata iscrizione AIRE?

L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino (Legge n. 470/1988, art. 6) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti. Si evidenzia che la legge n. 213, art. 1, comma 242 del 30 dicembre 2023 ha introdotto una sanzione di massimo 1.000,00 euro per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE, per un massimo di 5 anni, per tutti i cittadini italiani residenti all’estero.

La violazione è ridotta, sempre che non sia stata già contestata e non siano già iniziate attività di accertamento, ad 1/10 del minimo se la dichiarazione è presentata con un massimo di 90 giorni.

Per questo è sempre più importante effettuare correttamente l’iscrizione AIRE al momento dell’intenzione di restare all’estero in modo duraturo e stabile. L’accertamento e la notifica della violazione devono essere notificati da parte del Comune di residenza del trasgressore, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico doveva essere adempiuto.

Deve essere evidenziato che questa è una sanzione amministrativa erogata dal Comune che si accorge della violazione ma la stessa non toglie le sanzioni tributarie legate agli accertamenti di natura fiscale.

Se mi iscrivo all’AIRE perdo l’assistenza sanitaria in Italia?

L’iscrizione all’AIRE comporta la perdita del diritto all’assistenza sanitaria di base in Italia. Questo aspetto è di fondamentale importanza: gli iscritti all’AIRE perdono il diritto ad avere il medico di base, l’assistenza sanitaria ospedaliera e l’acquisto di medicinali dietro il pagamento del solo ticket.

E’ possibile beneficiare soltanto dell’assistenza sanitaria urgente, ovvero quella garantita dal pronto soccorso, per un periodo di 90 giorni, anche non consecutivi. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato. Tuttavia, se il trasferimento di residenza all’estero avviene in un Paese UE è possibile attivare la TEAM. Si tratta della tessera sanitaria europea che da diritto all’assistenza sanitaria in ogni Paese UE. La gratuità o meno di questa assistenza dipende dalle regole in vigore in ciascun Paese UE.

Copertura sanitaria di base

In mancanza dell’attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atto in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie. Questo tipo di problematica può sorgere nel momento in cui si decide di tornare temporaneamente in Italia. In questo periodo, infatti, il soggetto non è coperto da alcuna copertura sanitaria di base.

Il consiglio che posso darti quindi, se risiedi all’estero, è di munirti di un documento che attesti il più possibile la vostra situazione. Sia questo la tessera sanitaria, per i residenti in Europa, che un certificato rilasciato dal consolato ed eventualmente il passaporto se attesta la data d’entrata in Italia. Documento che deve essere presente al momento del tuo ritorno temporaneo in Italia.

Tessera europea di assicurazione malattia

Ricordate comunque che, se trasferite la residenza all’interno di uno dei Paesi della Comunità Europea, potrete beneficiare del diritto alla TEAM: la Tessera Europea di Assicurazione Malattia. Ovvero il sistema di assistenza sanitaria in vigore nell’Unione Europea dal 2006. Sistema secondo il quale chiunque si trovi in un Paese europeo diverso dal proprio, per motivi di lavoro, studio o vacanza, può ricevere cure sanitarie adeguate. Cure in assenza delle quali sarebbe necessario interrompere il proprio soggiorno.

La TEAM è in vigore negli Stati UE:

AUSTRIABELGIOBULGARIA
CIPRODANIMARCAESTONIA
FINLANDIAFRANCIAGERMANIA
GRECIAIRLANDAITALIA
LETTONIALITUANIALUSSEMBURGO
MALTAOLANDAPOLONIA
PORTOGALLOREGNO UNITOREP. CECA
REP. SLOVACCAROMANIASLOVENIA
SPAGNASVEZIAUNGHERIA
ISLANDALIECHTENSTEINNORVEGIA
SVIZZERA

Per approfondire questi aspetti: “AIRE e Assistenza sanitaria all’estero: guida“.


Se non sono iscritto AIRE devo pagare le imposte sui redditi in Italia?

L’aspetto principale da tenere in considerazione quanto si è tenuti all’iscrizione all’AIRE è quello fiscale. La nostra normativa fiscale, in particolare l’articolo 2 del DPR n. 917/86, prevede che i cittadini residenti fiscalmente in Italia siano tassati per tutti i loro redditi, ovunque essi siano percepiti (in Italia e/o all’estero). Mentre per i cittadini residenti all’estero (come i soggetti iscritti all’AIRE), la tassazione italiana è applicabile soltanto per i redditi ivi prodotti.

L’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in un comune italiano per la maggior parte del periodo di imposta costituisce un elemento formale di per sé sufficiente a determinare l’assoggettamento ad IRPEF del soggetto iscritto. Secondo quanto previsto dall’art. 2, co. 2 del TUIR (modificato dal modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 209/2023, in vigore dal 2024), la mancata iscrizione AIRE è una presunzione legale relativa di residenza in Italia. Questo significa che il contribuente, con adeguata documentazione, ha la possibilità di dimostrare la sua effettiva residenza fiscale estera.

In ogni caso, l’iscrizione AIRE è fondamentale per ogni soggetto espatriato all’estero. Come detto, infatti, il cittadino italiano che cancella la propria iscrizione anagrafica comunale e si trasferisce all’estero è tenuto alla registrazione presso l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), che ha, appunto, la funzione di individuare i cittadini non più residenti nel territorio dello Stato.

La Corte di Cassazione ha ribadito che, da un punto di vista fiscale, l’iscrizione AIRE non costituisce una presunzione assoluta di residenza all’estero (vedasi Cassazione n. 961/2015 e Cassazione n. 9723/2015). Come detto, il contribuente ha la possibilità, dunque, superare il dato formale dimostrando che la propria residenza ed il proprio domicilio sono legati al Paese estero di immigrazione piuttosto che in Italia.

Dichiarazione dei redditi

Un soggetto espatriato ed iscritto AIRE, è chiamato ai seguenti obblighi fiscali con l’Italia:

  • Dichiarazione dei (soli ed eventuali) redditi prodotti in Italia: es. redditi da locazione, etc;
  • Pagare l’IMU in Italia su eventuali immobili detenuti.

Sotto il profilo reddituale il contribuente espatriato ed iscritto AIRE che non ha redditi prodotti in Italia può essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso di presenza in Italia di immobili tenuti a disposizione, l’effetto sostitutivo dell’IMU sull’IRPEF, esenta il contribuente dalla presentazione della dichiarazione. L’obbligo tributario è assolto dal pagamento dell’IMU.

Allo stesso modo devono essere trattati i redditi derivanti da attività di lavoro dipendente o autonomo esercitato in Italia: dovrai comunque fare la dichiarazione dei redditi sia in Italia che anche nello stato di residenza, dichiarando le tasse pagate in Italia e pagando soltanto l’eventuale differenza (grazie al meccanismo del credito d’imposta).

Oneri deducibili e detraibili per espatriati

È opportuno, infine, ricordare che se si ha la propria residenza all’estero vi sono comunque una serie di oneri che non si possono dedurre o detrarre nella dichiarazione dei redditi italiana. Non si ha diritto alla deduzione per le spese mediche, le spese per l’istruzione superiore o universitaria, ma soltanto per le spese erogate per attività culturali ed artistiche. Non si possono dedurre i contributi previdenziali ed assistenziali o le somme versate alle forme pensionistiche complementari o individuali, ma si possono dedurre le somme date agli istituti religiosi.

Nella dichiarazione non sono minimamente compresi i familiari a carico per cui non si ha diritto ad alcuna deduzione o detrazione d’imposta. Il consiglio che possiamo darvi è quello di affidarvi ad un dottore Commercialista per la corretta gestione degli adempimenti fiscali nel caso di un vostro trasferimento all’estero. Non sono rari i casi di soggetti trasferiti all’estero che si sono visti notificare avvisi di accertamento volti a riportare in Italia la residenza fiscale, in quanto il Fisco ha notato elementi che potevano indurre a pensare che la residenza estera fosse soltanto fittizia e voluta esclusivamente per eludere la tassazione fiscale italiana.

Quali conseguenze della mancata iscrizione AIRE?

In caso di mancata iscrizione all’AIRE, il trasferimento all’estero non rileva ai fini fiscali e si considera soggetto passivo d’imposta il contribuente iscritto per la maggior parte dell’anno nell’anagrafe dei residenti. Si tratta di una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia (a partire dal 2024).

Per questo motivo occorre prestare davvero molta attenzione agli obblighi connessi all’iscrizione AIRE. A sancire questa presunzione è lo stesso art. 2 del TUIR (precedentemente citato), il quale prevede che il mantenimento dell’iscrizione anagrafica in Italia determini il mantenimento della residenza fiscale in Italia del contribuente. Questo, a meno di prova contraria del contribuente, che è chiamato a dover dimostrare con elementi documentali la propria residenza fiscale estera. Esempi di questa documentazione possono essere:

  • Certificazione di residenza fiscale rilasciata dallo Stato estero (in caso di Stato in Convenzione con l’Italia, certificazione ex art. 4 par. 1 della Convenzione);
  • Documentazione relativa all’abitazione di residenza permanente all’estero;
  • Utenze domestiche intestate con evidenza dei consumi;
  • Documentazione legata all’attività di lavoro svolta all’estero (es. buste paga, contratti, etc);
  • Documentazione relativa alle dichiarazioni dei redditi presentate all’estero, come soggetto ivi residente;
  • Pagamenti di imposte fatti all’estero;
  • Documentazione nominativa in grado di dimostrare interessi personali, sociali, culturali all’estero.

Naturalmente, l’obiettivo della documentazione è quello di convincere l’Amministrazione finanziaria della bontà della propria situazione. In caso contrario l’Amministrazione ha la possibilità di far partire una contestazione verso il contribuente che in mancanza di iscrizione AIRE non abbia:

  • Dichiarato tutti i suoi redditi in Italia (ex art. 3 del TUIR);
  • Dichiarato le sue attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero ai fini del monitoraggio fiscale e del pagamento delle eventuali imposte patrimoniali (IVIE ed IVAFE).

Pertanto, possiamo dire che l’effettivo trasferimento della residenza all’estero del contribuente non rileva fiscalmente fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano e la contestuale iscrizione all’AIRE. Oppure, ma sicuramente, la situazione si complica non poco, in caso di mancata iscrizione, con prova a carico del contribuente trasferito. Fattispecie sicuramente più complessa da gestire e soprattutto rischiosa.

Termini di accertamento

Da ultimo può essere opportuno ricordare i termini a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per effettuare un accertamento. In caso di omessa dichiarazione dei redditi in Italia i termini di accertamento sono aperti sino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere presentata. Per questo motivo occorre prestare molta attenzione alla propria situazione personale.


Servizio di consulenza fiscale online

In questo articolo ho voluto dedicare la mia attenzione al metterti al corrente dell’importanza che riveste l’iscrizione AIRE in un trasferimento di residenza all’estero.

L’aspetto che non devi dimenticare è che il requisito formale dell’AIRE diventa sostanziale nel momento in cui l’iscrizione non viene correttamente effettuata. In questo caso, l’Amministrazione finanziaria ha dalla sua una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia del contribuente. Questa presunzione diventa molto spesso difficile da superare, anche in caso di trasferimento di residenza effettivo all’estero. Per questo motivo occorre fare molta attenzione alla procedura da seguire nel tuo trasferimento di residenza all’estero. Prima di effettuare un trasferimento di residenza all’estero ricorda sempre di:

  1. Non sottovalutare il tuo passato;
  2. Programmare il tuo presente;
  3. Pianificare il tuo futuro.

Se stai pensando di trasferiti e vuoi sapere se dovete pagare delle imposte in Italia, il mio servizio di consulenza è a tua disposizione per offrirvi l’aiuto necessario a risolvere la tua situazione.

Analizzerò la tua situazione e ti indicherò come effettuare al meglio il trasferimento di residenza con un crono-programma, in modo da diminuire al massimo problematiche di doppia imposizione fiscale.

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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