Le piattaforme digitali che "facilitano" le vendite a distanza di beni di modesto valore (interne o intra-UE) sono soggette (dal 1° luglio 2021) ad una speciale disciplina che determina un finzione giuridica di vendita del bene al consumatore finale. In pratica la piattaforma digitale è coinvolta nella riscossione dell'IVA.

Le piattaforme digitali, laddove intervengano come soggetti “facilitatori” nell'effettuazione di talune cessioni di beni (di modico valore), sono coinvolte nella riscossione della relativa imposta (IVA). La disciplina in commento è contenuta nell’art. 2-bis del DPR n. 633/72 (art. 14-bis della direttiva n. 2006/112/Ce) e prevede che, se un soggetto passivo facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, talune vendite di beni nei confronti di privati consumatori nell’Ue, lo stesso soggetto si considera acquirente e rivenditore dei beni medesimi. Assume, cioè, la veste di “fornitore presunto” e diviene responsabile del versamento della relativa imposta, pur entro alcuni limiti (art. 5-quater del Reg. Ue 282/2011). Questa disciplina è entrata in vigore lo scorso 1° luglio 2021.

Come funziona la finzione giuridica?

Nel caso in cui la piattaforma digitale intervenga nell'effettuazione di cessioni di beni di modico valore è responsabile del versamento dell'IVA. Il meccanismo si realizza attraverso l'applicazione di una finzione giuridica in virtù della quale la cessione B...

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