Alcune delle operazioni non territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA in carenza di uno dei presupposti (oggettivo, soggettivo e territoriale) prevedono l'obbligo di fatturazione da parte del soggetto passivo. In caso di omissione è prevista una sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati.

Quando siamo di fronte ad un'operazione economica priva di uno dei requisiti IVA (oggettivo, soggettivo o territoriale), la stessa è da considerarsi esclusa dal campo di applicazione dell'imposta. In linea generale, in questi casi, per il soggetto passivo non sono previsti obblighi documentali (di emissione della fattura), ex DPR n. 633/72. Tuttavia, per alcune tipologie di operazioni, ovvero quelle escluse a seguito della mancanza del requisito territoriale vi sono delle peculiarità, come l'obbligo di fatturazione e la concorrenza dell'operazione alla formazione del volume d'affari IVA. Di seguito vediamo quali sono le operazioni non territorialmente rilevanti per le quali vi è obbligo di fatturazione e gli aspetti sanzionatori (in caso di mancata emissione del documento nei termini).

La classificazione delle operazioni ai fini IVA

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. Questo è quanto prevede l'art. 1 del DPR n. 633/72. Tale disposizione prevede precisi presupposti legati all'applicazione del tributo, ovvero:

Il presupposto oggettivo: l'operazione deve cioè consistere in una cessione di beni o prestazioni di servizi. Tale presupposto è disciplinato dagli articoli 2 e 3 del DPR n. 633/72;

Il presupposto soggettivo: chi compie l’operazione economica deve essere un soggetto che svolge in modo abituale un’attività commerciale o agricola, un’arte o una professione e quella operazione si riferisce all’attività economica. Tale presupposto è disciplinato dagli articoli 4 e 5 del DPR n. 633/72;

Il presupposto territoriale: l’operazione deve essere effettuata nel territorio dello Stato. Tale presupposto disciplinato dagli articoli 7 e seguenti del DPR n. 633/72.

Per quanto a noi interessa in questo caso, un'operazione non è da considerarsi territorialmente rilevante in Italia, quando non soddisfa i criteri indicati dagli art. 7 e seguenti del DPR n. 633/72. Sul punto, è opportuno osservare che mentre la mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo fa venir meno di qualunque adempimento (come la fatturazione), la mancanza del presupposto territoriale può comportare, in alcuni casi l'obbligo di fatturazione e l'inclusione dell'operazione tra quelle che concorrono alla formazione del volume d'affari.

Operazioni non rilevanti ai fini IVA con obbligo di fatturazione

A fronte di questa regola generale, dove le operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA n...

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