Guida alla disciplina fiscale amministrativa e contributiva per diventare fotografo. Partita Iva, regimi fiscali, per i fotografi freelance e per chi intende avviare un’attività di commercio legata alle foto che realizza e produce.
Vuoi avviare un’attività di fotografo? Vuoi sapere cosa devi fare per avviare in sicurezza la tua attività? Non sai quali imposte e contributi dovrai versare? In questa guida troverai tutte le risposte che cerchi!
L’attività di Fotografo spesso inizia facendo foto per puro piacere, sfociando poi con il tempo, in un vero e proprio lavoro, oppure, l’attività inizia dopo aver seguito dei corsi specifici sull’argomento.
Naturalmente, anche l’innovazione tecnologica ha influito nel rendere questa attività molto praticata, specialmente negli ultimi anni.
Per questo motivo ho pensato di scrivere una guida legata agli adempimenti fiscali contabili e contributivi che può essere utile a tutti i soggetti che intendono diventare Fotografo professionista, senza dimenticare i nostri consigli utili per l’esercizio di questa attività.
Indice degli Argomenti
- Diventare fotografo: la tipologia di attività
- Fotografo Freelance: disciplina fiscale Ateco e partita IVA
- Fotografo come attività di impresa (lo studio fotografico): disciplina fiscale Ateco e partita IVA
- Fotografo e cessione del diritto di autore
- Apertura di un blog di fotografia
- Aprire partita Iva come fotografo: consulenza
Diventare fotografo: la tipologia di attività
L’attività del Fotografo, da un punto di vista fiscale, può essere inquadrata sotto tre diversi profili, totalmente diversi tra loro, legati esclusivamente alla modalità con la quale si decide di svolgere questa attività.
In particolare possiamo trovarci di fronte a queste fattispecie:
- Attività di fotografo freelance – Si tratta dell’attività del fotografo che sfrutta a pieno la sua capacità interpretativa e creativa per la realizzazione di fotografie, o più in generale di grafica pubblicitaria. Il Fotografo agisce come libero professionista (attività per la quale non è prevista l’iscrizione ad un albo). In questo caso il fotografo agisce in maniera autonoma e personale (non può agire sotto forma di società) e non commercializza le sue opere con una struttura fissa. Il fotografo è tenuto a versare i contributi alla Gestione Separata dell’Inps;
- Attività di Fotografo sotto forma di impresa – Si tratta dell’attività del Fotografo che oltre a realizzare foto su commissione, si basa prevalentemente sull’esistenza di una struttura, come uno studio fotografico, o un negozio, con il quale realizza foto, ritratti, ecc, e con il quale esercita un’attività commerciale di vendita. Questa forma di attività può svolgersi sia singolarmente che in forma societaria. In questo caso sono dovuti i contributi alla Gestione Commercianti dell’Inps;
- Cessione del diritto di autore – Si tratta di un’attività assai particolare ed è relativa alla cessione del diritto di utilizzazione per impieghi editoriali o librari di immagini di carattere interpretativo o creativo. Questa forma non può essere applicata per impieghi commerciali o pubblicitari.
Fotografo occasionale
Tutte e tre queste fattispecie prevedono una diversa modalità di esercizio di una stessa professione, quella del fotografo che esercita in maniera professionale.
I soggetti che operano in maniera del tutto saltuaria ed episodica possono sfruttare i vantaggi delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale (qui potete trovale le regole e qui le modalità di compilazione della ricevuta).
Tuttavia, il lavoro autonomo occasionale non può essere utilizzato quando l’attività viene svolta abitualmente, ovvero con una certa frequenza, a prescindere dal volume degli incassi (ricordate sempre che la soglia di €. 5.000 è un mito da sfatare, assolutamente non è un parametro valido ai fini fiscali).
In questi casi è obbligatorio esercitare l’attività con una delle tre fattispecie sopra indicate, pena l’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia delle Entrate, legate alla mancata fatturazione delle operazioni ai fini Iva.
Ricordiamo che ogni fattispecie, delle tre sopra indicate, prevede una diversa metodologia di determinazione del reddito professionale e un regime di tassazione diverso.
Per questo motivo è opportuno verificare preliminarmente a quale fattispecie sia più affine l’effettiva attività di Fotografo che state esercitando. Per questo l’ausilio di un dottore Commercialista esperto nel settore, diventa un elemento fondamentale per lo svolgimento dell’attività professionale.
Fotografo Freelance: disciplina fiscale Ateco e partita IVA
Diventare Fotografo freelance è sicuramente il sogno di tutti gli appassionati di fotografia. Vivere esclusivamente della propria passione realizzando scatti artistici perfetti è l’attività del Fotografo freelance.
Come abbiamo detto, il Fotografo freelance è un professionista che lavora su commissione per la realizzazione di scatti, servizi fotografici o realizzazioni artistiche su commissione del cliente. In questo caso l’elemento che contraddistingue questa fattispecie di attività è la preminenza della parte artistica su quella commerciale.
Come abbiamo detto, l’attività di Fotografo freelance riguarda i soggetti che svolgono in maniera abituale nell’anno questo tipo di attività su commissione di terzi.
Codice attività ATECO del fotografo freelance
Questi soggetti sono tenuti ad aprire partita Iva presso l’Agenzia delle Entrate, utilizzando uno dei seguenti codici attività:
L’apertura della partita Iva è il primo adempimento fiscale da effettuare per diventare fotografo professionista. Con l’apertura della partita Iva è necessario anche scegliere il regime fiscale da applicare.
Il regime fiscale del Fotografo Freelance: partita Iva e Regime Forfettario
Per i professionisti può essere vantaggioso, se si possiedono i requisiti (che potete trovare in questo articolo), aderire al c.d. “Regime Forfettario“, disciplinato dalla Legge n. 190/2014, così come modificata dalla Legge n. 208/2015.
Tale regime prevede una tassazione forfettaria del reddito professionale derivante dall’attività, da calcolare in percentuale rispetto ai ricavi annui. I ricavi non possono superare i €. 65.000 annui, e la percentuale di compensazione è del 78%.
Questo significa, ad esempio, che se i ricavi annui sono stati di €. 10.000 i costi forfettari sono pari a €. 2.200, e il reddito imponibile €. 7.800 (78% di €. 10.000). Su tale reddito si applica l’imposta sostitutiva del 15%, che per i primi 5 anni di attività, può ridursi sino al 5%.
In alternativa a questo regime semplificato i soggetti che non vi possono accedere entreranno automaticamente in contabilità semplificata, la quale prevede la tassazione a Irpef del reddito professionale (ricavi meno costi deducibili, ai sensi del DPR n. 917/86), e assoggettamento a Iva e ritenuta di acconto in fattura (maggiori informazioni qui).
La gestione previdenziale del fotografo freelance
I soggetti che vogliono diventare fotografi professionisti devono fare i conti anche con gli adempimenti previdenziali, che si sostanziano nell’iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps (Legge n. 335/95), e nel versamento dei contributi annuali.
La Gestione Separata è il regime previdenziale dove confluiscono i professionisti che non hanno una autonoma cassa professionale. I contributi variano di anno in anno in base a delle percentuali stabilite dall’Inps, da applicare sul reddito professionale. Tali contributi devono essere versati alle date di scadenza dei pagamenti delle imposte sui redditi, ovvero al 16 giugno e al 30 novembre.
La cosa importante da sottolineare per quanto riguarda la figura del Fotografo professionista che agisce sotto forma di lavoratore autonomo è che, sia da un punto di vista fiscale che previdenziale, la tassazione e la contribuzione derivano sempre da guadagni effettivamente percepiti.
Il professionista, infatti, determina il proprio reddito fiscale dalla differenza tra incassi percepiti e costi pagati. Questo significa che tasse e contributi derivano da quanto si è effettivamente incassato e pagato nell’anno, secondo le regole fiscali previste dal DPR n. 917/86 (TUIR).
Fotografo come attività di impresa (lo studio fotografico): disciplina fiscale Ateco e partita IVA
Diventare fotografo ed esercitare un’attività che non riguardi soltanto la commissione per conto terzi, ma anche la commercializzazione e la rivendita di foto, servizi fotografici e servizi di grafica pubblicitaria presuppone l’esistenza di una struttura fissa dove poter offrire questi servizi al pubblico.
Può trattarsi di un vero e proprio negozio, ma anche di uno studio fotografico, utilizzato per l’esercizio dell’attività. Ebbene, in questo caso, la figura del fotografo non può essere più inquadrata come libero professionale, ma diventa una vera e propria attività di impresa artigiana, in quanto vi è prevalenza nell’utilizzo del capitale e dell’organizzazione in forma di impresa, rispetto al proprio ingegno.
L’attività di Fotografo in regime di impresa richiede l’espletamento di alcuni adempimenti:
Apertura della partita Iva
Anche in questo caso il primo adempimento resta quello legato all’apertura della partita Iva, che può essere sia in forma individuale, che in forma societaria. Per quanto riguarda questo punto possono ritenersi valide le stesse informazioni viste in precedenza per quanto riguarda l’ambito del lavoro autonomo.
Contestualmente, anche in questo caso, è necessario andare a scegliere il regime fiscale da applicare. Anche per chi esercita sotto forma di impresa individuale (non nel caso di società) è possibile aderire al c.d. “Regime forfettario“, che abbiamo visto per i professionisti. Tale regime, con regole diverse, è reso applicabile anche da chi esercita attività di impresa.
I requisiti di ingresso sono gli stessi, cambiano soltanto il volume di ricavi annui, che passa a €. 50.000, con la percentuale di compensazione del 40%. Anche in questo caso la tassazione viene effettuata sulla base dei ricavi incassati e dei costi sostenuti nell’esercizio.
Per i soggetti che non possono beneficiare di questo regime di favore l’alternativa è la contabilità semplificata, la quale prevede la determinazione del reddito seguendo il criterio di cassa. E’ previsto l’assoggettamento ad Irpef del reddito imponibile e ad Irap, oltre alla tenuta dei registri Iva, per l’annotazione delle operazioni attive e passive rilevanti ai fini dell’imposta.
Iscrizione in Camera di Commercio
L’esercizio di impresa comporta necessariamente l’iscrizione alla Camera di Commercio della provincia ove si esercita l’attività.
L’iscrizione avviene tramite procedura telematica (con firma digitale), e contestualmente verrà effettuata anche l’iscrizione all’Albo artigiani. L’iscrizione alla Camera di Commercio comporta il pagamento di diritti annui, il cui importo varia per ogni tipologia di impresa (circa €. 150,00).
Gestione Artigiani Inps
I soggetti titolari dell’attività sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Artigiani e commercianti dell’Inps. Si tratta di una gestione previdenziale obbligatoria, che prevede il pagamento di contributi fissi, a prescindere dal reddito generato dall’attività, suddivisi in quanto rate annue, per circa €. 3.600,00.
Oltre a questi contributi, se il reddito derivante dall’attività supera il reddito minimale previsto ogni anno dall’Inps (€. 15.549,00) è dovuto il versamento di ulteriori contributi calcolati sul reddito, da versare alle scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi.
Maggiori informazioni e approfondimenti su questo regime previdenziale potete trovarle qui.
Ulteriori adempimenti
Ulteriori adempimenti sono legati al pagamento della Tassa di Concessione Governativa – Il versamento è dovuto se la costituzione avviene in forma societaria, da effettuare sul c/c postale 8003, per €. 309,87 – ed anche l’iscrizione all’Inail.
Per l’esercizio di un’impresa commerciale, infatti, è obbligatoria l’iscrizione all’Inail e il versamento dei relativi oneri assistenziali annui (se si utilizzano apparecchi elettrici di qualsiasi tipo, o automezzi).
Fotografo e cessione del diritto di autore
Accanto alle due forme convenzionali di esercizio dell’attività di Fotografo, in forma libero professionale o di impresa artigiana, vi è un’ulteriore forma di esercizio dell’attività legata alla cessione dei diritti di autore sulle opere realizzate.
Si è occupata di questo particolare aspetto anche l’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito questo ambito professionale con la Risoluzione n. 94/E/1997, secondo la quale, la cessione da parte dell’autore di realizzazioni fotografiche a terzi per l’utilizzazione economica delle stesse opere da parte di questi deve essere effettuata utilizzando la particolare disciplina legata allo sfruttamento dei diritti di autore, di cui alla Legge n. 633/1941.
Cessione di immagini editoriali
Quando un fotografo si trova nella situazione di dover cedere un’immagine per fini editoriali, la soluzione migliore non è tanto quella di cedere direttamente la foto (cedendone anche tutti i diritti ad essa collegati), bensì cedere i diritti di uso, attraverso la disciplina del diritto di autore.
Tuttavia, questa disciplina non può rendersi applicabile per immagini pubblicitarie o commerciali (ma solo per le immagini con destinazioni editoriali). Per poter utilizzare la disciplina legata allo sfruttamento del diritto di autore (qui trovate l’approfondimento sulla disciplina), è necessario che vengano rispettati alcuni requisiti:
- Deve trattarsi di immagini con taglio creativo;
- Deve riguardante impieghi editoriali: sono esclusivi impieghi commerciali o pubblicitari dell’opera;
- La cessione è effettuata da professionista o da persona fisica (non può essere fatta in regime di impresa).
Al sussistere di questi requisiti la cessione viene effettuata tramite lo sfruttamento del diritto di autore: la prestazione sarà considerata fuori dal campo di applicazione dell’Iva, trattandosi di opera protetta ai sensi del capo I della Legge sul diritto di autore (sono, invece, soggette a Iva, ai sensi del secondo comma, n. 2 dell’articolo 3, le cessioni effettuate da soggetti diversi dall’autore).
La ricevuta fiscale
Al sussistere di questi requisiti la prestazione viene documentata non attraverso fattura, ma con ricevuta fiscale, indicando che trattasi di operazione esclusa da Iva, ai sensi dell’articolo 3, del DPR n. 633/72. In questo caso vi è una deduzione forfettaria del reddito del 75%.
In pratica su €. 1.000 di reddito sono imponibili soltanto €. 750. Su di esse si applica una ritenuta di acconto del 20% da applicare sulla ricevuta.
Tali redditi andranno poi indicati nel modello Unico, nel quadro RL dedicato ai c.d. “redditi diversi“, ai sensi dell’articolo 67 del DPR n. 917/86. Ultimi aspetti importanti da ricordare sulla cessione dei diritti di autore è che su tali redditi, rendendosi applicabile la deduzione forfettaria, non potranno essere dedotte analiticamente le eventuali spese inerenti sostenute dal fotografo.
Infine, ricordiamo anche che tale disciplina è esente da contribuzione Inps.
Apertura di un blog di fotografia
Abbiamo deciso di affrontare un ultimo argomento legato all’attività del fotografo professionista. Molto spesso i fotografi utilizzano un proprio sito internet personale per pubblicare e promuovere le loro creazioni.
La gestione di questo spazio internet legato all’attività, può rappresentare, in alcuni casi, un vero e proprio strumento per ampliare la propria rete commerciale o professionale. Nel caso in cui, dalla gestione del sito si percepiscano redditi derivanti dallo sfruttamento di servizi pubblicitari o dall’esercizio della propria attività professionale, tali proventi devono essere dichiarati all’Erario, agendo esclusivamente come soggetto professionale, dotato di partita Iva.
Questo aspetto è fondamentale soprattutto per i fotografi amatoriali, che utilizzano blog con i quali cercano clientela per vendere le loro creazioni. In tutti questi casi è opportuno ricordarsi gli adempimenti da seguire, che abbiamo riepilogato in questo contributo, “Aprire partita Iva per i guadagni sul web” che consigliamo di leggere a tutti coloro che vogliano approfondire questo argomento.
Per approfondire: “Aprire un blog senza partita Iva“
Aprire partita Iva come fotografo: consulenza
In questo articolo ho cercato di fornirti tutte le indicazioni utili per aprire la tua attività di fotografo freelance, o come studio fotografico. In entrambi i casi devi prestare molta attenzione agli adempimenti obbligatori che ti aspettano, ma soprattutto ad utilizzare il corretto codice attività ATECO.
E tu, sei un appassionato di fotografia e vuoi provare a diventare un fotografo professionista? Scrivici i tuoi dubbi attraverso l’apposito servizio di consulenza online, saremo lieti di risponderti nel modo più chiaro ed esaustivo possibile.
Potrai usufruire della nostra consulenza per aiutarti ad avviare la tua attività professionale o di impresa.