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Emissione della fattura da parte del professionista

IVA nei rapporti con l'esteroEmissione della fattura da parte del professionista

La guida ai termini di emissione della fattura per le operazioni attive. Termine di emissione della fattura del professionista. Il professionista è tenuto ad emettere la fattura al momento di effettuazione dell’operazione, che avviene nel momento in cui il cliente effettua il pagamento del corrispettivo. La fattura deve essere registrata nella contabilità del professionista nel termine di 15 giorni dalla sua emissione.

Se sei un professionista e non sai se stai emettendo nei termini corretti le tue fatture, questo articolo è per te.

I soggetti che svolgono professionalmente un’attività di lavoro autonomo, con partita Iva, c.d. “professionisti” sono tenuti all’emissione della fattura (tranne per alcune prestazioni escluse), nei confronti del soggetto che ha commissionato la prestazione.

Il momento di emissione della fattura è un momento molto importante.

La disciplina Iva del DPR n. 633/72 prevede particolari regole per determinare il termine massimo entro il quale il professionista è tenuto a rilasciare fattura al cliente.

Il momento di emissione, quindi, è il momento in cui la prestazione professionale si considera effettuata.

Soltanto in questo momento l’Iva diventa esigibile da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’emissione della fattura da parte del professionista può comportare alcune perplessità in merito:

  • Alla determinazione del corretto momento di emissione della stessa da parte del professionista,
  • Alla corretta applicazione del meccanismo della ritenuta di acconto.

In questo report voglio analizzare i principali punti critici, attraverso la risposta ad alcune domande che mi vengono poste di frequente sul termine di emissione della fattura da parte del professionista.

L’obiettivo è quello di fornirti una breve ed utile guida che possa aiutarti ad emettere fattura al momento giusto.

Sei pronto? Si comincia!

Emissione della fattura del professionista

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IL CORRETTO MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA DA PARTE DEL PROFESSIONISTA

L’emissione della fattura è regolata dalle norme vigenti in materia di IVA (articolo 21 del DPR n. 633/72).

Tali norme prevedono che la fattura debba essere emessa entro e non oltre il giorno di effettuazione dell’operazione cui si riferisce.

In pratica, il termine ultimo per emettere la fattura è il momento in cui la prestazione professionale è considerata terminata.

Da questo momento in poi, l’Iva presente in fattura diventa esigibile da parte del professionista.

Quando si considera terminata una prestazione professionale?

Per comprendere quando va emessa la fattura occorre, quindi, precisare qual è il momento in cui l’operazione si considera effettuata.

Nel nostro caso, trattandosi di una prestazione di prestazione di servizi professionali l’operazione si considera effettuata, al più tardi, nel momento del pagamento del corrispettivo.

Quindi la fattura avente per oggetto la prestazione di un servizio va emessa al momento del suo pagamento, od anche in un momento precedente.

In questo caso la prestazione professionale si considera conclusa limitatamente all’importo professionale fatturato.

Esempio di termine di emissione della fattura

Ipotizziamo un professionista che ha effettuato una prestazione professionale del valore di €. 1.000 e che ha ricevuto il compenso in acconto di €. 300.

Al momento del incasso dell’acconto il professionista è tenuto ad emettere la fattura di acconto. Fattura che deve riportare come data di emissione, quella di accredito del compenso.

La fattura per il saldo, invece, potrà essere emessa fino al termine ultimo dato da pagamento.

E’ di fondamentale importanza che la fattura sia emessa alla data di effettivo incasso del corrispettivo.



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REGISTRAZIONE CONTABILE DELLA FATTURA DEL PROFESSIONISTA

La fattura, una volta emessa deve essere registrata nel registri Ivaentro 15 giorni dalla sua emissione.

Questo elemento è di fondamentale importanza e non è derogabile.

Non tutti i professionisti, però sono tenuti alla registrazione della fattura.

Infatti, a titolo di esempio, tale previsione non è applicabile ai contribuenti minimi, e ai soggetti che adottano il regime forfettario. Entrambi, infatti, sono esonerati dalla tenuta dei registri Iva.

Per loro sarà sufficiente numerare e conservare tutte le fatture emesse.

Se, invece, non applichi questi regimi ma sei in “contabilità semplificata“, diventa fondamentale affidarsi ad un commercialista per registrazione delle fatture.

Se hai bisogno di un commercialista che possa assisterti, contattami!

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SPESE VIVE SOSTENUTE DAL PROFESSIONISTA IN FATTURA

Non concorrono a formare la base imponibile le somme che non costituiscono corrispettivo.

Mi riferisco alle somme che non hanno la natura di controprestazione in denaro (pagamento) della prestazione resa.

L’articolo 15 del DPR n. 633/72 afferma quali sono i casi di esclusione dalla base imponibile Iva.

Tra essi, di diretta, immediata e molto frequente applicazione per il professionista è quello delle somme avute a rimborso per anticipazioni fatte in nome e per conto del committente.

Classico esempio è quello di contributi unificati, marche da bollo e notifiche, bollettini di c/c postale per versamenti vari, tributi catastali etc.

La norma richiede due distinte condizioni:

  • Le spese devono essere sostenute in nome e per conto del cliente;
  • Le anticipazioni devono essere documentate in modo corretto.

Soltanto qualora ricorrano entrambe queste condizioni le spese possono essere considerate come operazioni escluse da Iva.

In questo caso il professionista dovrà indicare in fattura che trattasi di operazioni escluse Iva ex articolo 15 DPR n 633/72.

In caso contrario, invece, queste anticipazioni vanno a costituire reddito per il professionista.

Per questo motivo ti consiglio di prestare la dovuta attenzione quando effettui questo tipo di valutazioni.

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RITENUTA DI ACCONTO: COS’E’ E COME FUNZIONA?

Il professionista che ha svolto una prestazione professionale, al momento del pagamento e della conseguente emissione della fattura, si vede detratta una parte della sua prestazione.

L’importo detratto dalla fattura  costituisce la ritenuta d’acconto.

Il soggetto che ha pagato copre il ruolo del “sostituto d’imposta” ed effettua il versamento all’Erario per conto del professionista che ha subito la ritenuta.

Questo in quanto, al momento del pagamento, al professionista è stata detratta una parte del suo compenso. Compenso che sarà versato all’Erario dal committente.

Tali importi, poi, costituiranno l’importo della ritenuta di acconto.

La ritenuta d’acconto si determina applicando una percentuale (per i residenti in Italia l’aliquota è del 20%) sull’imponibile dal quale devono essere escluse:

  • L’Imposta sul valore aggiunto;
  • Spese anticipate;
  • La rivalsa del 4% sui contributi versati alla cassa di previdenza (quando i contributi vengono versati all’INPS la ritenuta si calcola anche sul 4%).



Compensi da assoggettare alla ritenuta

L’articolo 25 del DPR n. 600/73, stabilisce che devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto:

i compensi, comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente

I compensi che costituiscono componenti positivi del reddito professionale, sono sempre soggetti a ritenuta alla fonte nella misura del 20% del loro ammontare.

Si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie di compensi:

  • Compensi in denaro o in natura per onorari o indennità;
  • Proventi conseguiti in sostituzione di redditi ed indennità conseguite a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita di redditi professionali; tali somme costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti e sono, pertanto, da assoggettare a ritenuta alla fonte al pari dei redditi professionali;
  • Interessi moratori e per dilazione di pagamento, riscossi a fronte del ritardato pagamento dei compensi professionali. Tali somme costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui gli interessi sono maturati e quindi sono soggetti a ritenuta alla fonte;
  • Acconti ricevuti a titolo di anticipazione di onorari, di indennità e di altri componenti positivi del reddito professionale soggetti a ritenuta;
  • Rimborsi delle spese sostenute in nome del professionista, ma per conto del cliente (quali, ad esempio, spese di vitto e alloggio documentate, spese di trasferta fuori dal territorio comunale, indennità chilometriche e diarie, biglietti di viaggio, ecc). Tali somme, siano esse incluse negli onorari o indicate separatamente, costituiscono componenti positivi del reddito professionale e, come tali, sono da assoggettare a ritenuta alla fonte.

Compensi esclusi da ritenuta di acconto

Non concorrono, invece, alla determinazione del reddito professionale, e sono pertanto esclusi dall’applicazione della ritenuta alla fonte i compensi di seguito indicati:

  • Rimborsi delle spese sostenute a titolo di anticipazioni effettuate dal professionista in nome e per conto del cliente. Quali, ad esempio, acquisto di marche da bollo, pagamento di diritti di cancelleria, pagamento di tasse, ecc. Il relativo documento di spesa dovrà essere intestato al cliente;
  • Contributi obbligatori versati alle Casse di Previdenza professionali, posti dalla legge a carico del cliente. Si tratta, nel caso di specie, del contributo fissato nella misura del 4% degli onorari dalla Cassa Previdenza Avvocati, Architetti, Geometri, Ingegneri, Commercialisti.

Di norma la ritenuta si applica su compensi addebitati da lavoratori autonomi (avvocati, geometri, commercialisti, architetti, geometri, notai, ecc) nei confronti di committenti titolari di una partita Iva.

La ratio della norma consiste nella maggiore affidabilità per lo stato, che il versamento delle imposte venga effettuato, se questo è affidato ad un soggetto terzi rispetto a quello su cui grava l’onere tributario.

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FATTURA DEL PROFESSIONISTA EMESSA IN RITARDO

Come ti ho indicato l’articolo 21 del DPR n. 633/72 definisce quale sia il momento massimo entro il quale il professionista è tenuto ad emettere e consegnare al cliente la fattura.

Se il professionista omette l’emissione della fattura è prevista una sanzione amministrativa, accompagnata da una pena accessoria.

Si applica una sanzione accessoria nei confronti dei professionisti, iscritti in albi o a ordini professionali, che violano l’obbligo di emissione del documento che certifica i corrispettivi (articolo 2 del D.L. n. 138/2011).

In particolare, è prevista la sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine, per un periodo da tre giorni a un mese, quando sono state contestate, nel corso di cinque anni, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi.

Le sanzioni amministrative in caso di omessa fatturazione da parte del professionista sono le seguenti:

  • Omessa fatturazione e registrazione operazioni imponibili – sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta relativa al corrispettivo non fatturato o all’imponibile non registrato (con un minimo di €. 516);
  • Omessa fatturazione e registrazione operazioni non imponibili o esenti – sanzione amministrativa dal 5% al 10% del corrispettivo non fatturato o non registrato (con un minimo di €. 516).

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FATTURA DEL PROFESSIONISTA: SERVIZIO DI CONSULENZA

Prima di tutto ti consiglio di leggere questo articolo dedicato alla Fatturazione Elettronica del Professionista.

Se sei un professionista ed hai letto questo articolo significa che riscontri delle problematiche per la tua gestione fiscale.

Capire quando deve essere emessa una fattura è di fondamentale importanza.

Emettere una fattura prima del dovuto, ti comporta il fatto di dover pagare imposte su importi magari non ancora pagati. Al contrario, emettere fattura in ritardo rispetto al limite massimo comporta l’applicazione di una sanzione.

Insomma, è inutile cercare il risparmio fiscale, se non si è in grado neppure di emettere correttamente le proprie fatture.

In ogni caso, se vuoi ricevere una consulenza sulla corretta compilazione della fattura del professionista, contattami pure, attraverso il modulo riportato di seguito.

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