Nelle prestazione occasionale (c.d lavoro autonomo occasionale) il prestatore di lavoro ha la possibilità, dietro accordo con il committente, di ottenere il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della propria attività. Il rimborso spese non è soggetto a ritenuta di acconto solo nel caso in cui l’importo percepito sia documentato. Il rimborso non documento, o a forfait, è considerato compenso ed assoggettato a ritenuta.


La prestazione occasionale è una tipologia di lavoro che viene svolta in modo saltuario e non stabile, senza che vi sia un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. In questo caso, il lavoratore può ricevere un compenso per l’attività svolta, ma non ha diritto alle stesse tutele previste per i dipendenti a tempo indeterminato. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso delle spese sostenute per svolgere la prestazione occasionale, a condizione che vengano documentate e che il lavoratore non abbia già usufruito di detrazioni fiscali per le medesime spese.

Il riferimento è alle attività di lavoro autonomo non professionali e non continuative effettuate ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile. In questa fattispecie nel caso in cui il soggetto prestatore d’opera sostiene delle spese documentate per la prestazione del proprio lavoro, in caso di accordo con il committente, ha facoltà di riaddebitare queste spese, nella ricevuta che deve ad emettere. Al fine di evitare di commettere errori è importante individuare in quali casi il rimborso spese contribuisce a formare imponibile fiscale per il prestatore (ovvero i casi in cui il rimborso spese è soggetto ad applicazione della ritenuta di acconto). Andiamo ad analizzare, quindi, di seguito la corretta indicazione dei rimborsi spese nella ricevuta per prestazione occasionale, per capire in quali casi sono soggetti a tassazione.

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Le attività di lavoro autonomo eseguite in maniera del tutto sporadica ed occasionale rappresentano uno degli aspetti di maggiore interesse tra i contribuenti. Questo in quanto permettono loro di effettuare, accanto alla propria attività lavorativa abituale (lavoro dipendente, autonomo o di impresa), un’attività professionale saltuaria (non abituale).

Pensa, ad esempio, al caso di un lavoratore dipendente che per pura passione si trova a riparare il PC del vicino di casa. In questo caso, sto parlando di un’attività professionale del tutto occasionale. L’occasionalità dell’attività è il requisito che consente l’utilizzo della prestazione occasionale (e non della partita Iva). Un’altra situazione, su cui spesso mi viene richiesto un parere è il caso di un soggetto che vende oggetti su Ebay. In questo caso, non si parla di attività professionale, ma di un’attività di tipo commerciale. Quindi, le prestazioni occasionali non si rendono applicabili. Nel caso potrà essere emessa una ricevuta non fiscale di vendita. A patto, anche in questo caso, che l’attività di vendita non sia continuativa nel tempo.

È possibile definire come prestazione di lavoro autonomo occasionale occasionale (o semplicemente “prestazione occasionale“), “qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione“. L’unica norma che disciplina le attività svolte in maniera occasionale è quella contenuta nell’articolo 2222 del codice civile. Disposizione, questa che, riguarda il contratto di prestazione d’opera. Alla luce delle disposizioni contenute in tale articolo si può definire lavoratore che effettua una prestazione occasionale:

chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale”

Una volta individuata la definizione di prestazione di lavoro autonomo occasionale, andiamo ad individuare come devono essere gestite fiscalmente le spese anticipate sostenute dal prestatore per conto del proprio committente.

Quali spese sono rimborsabili nella prestazione occasionale

Le spese rimborsabili nella prestazione occasionale possono essere di diverse tipologie, a seconda della natura dell’attività svolta. In generale, possono essere rimborsate le spese per il trasporto, per l’acquisto di materiale occorrente per lo svolgimento dell’attività, per il noleggio di attrezzature o per la partecipazione a corsi di formazione. È importante tenere presente che le spese devono essere documentate, ad esempio tramite fatture o ricevute fiscali, e che il rimborso delle spese è legato all’effettivo sostenimento delle stesse.

Il rimborso spese anticipate nel lavoro autonomo occasionale

In generale, un soggetto che svolge un’attività di lavoro autonomo occasionale per conto di un soggetto committente (regolato da un contratto stipulato tra le parti) è tenuto ad emettere, al momento della corresponsione del pagamento, la ricevuta per la prestazione effettuata. Su tale documento oltre all’importo del compenso lordo, all’eventuale ritenta di acconto del 20%, se il committente è un sostituto di imposta, e al netto percepito, deve essere indicato anche l’importo degli eventuali rimborsi spese.

Il rimborso spese è un importo cui il prestatore ha diritto ed è relativo ai pagamenti anticipati effettuati per conto del committente. Le norme sostanziali relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e del lavoro autonomo non esercitato abitualmente fanno rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Art. 54, co. 1 TUIR

L’art. 54, co. 1, del TUIR, prevede, infatti, che “Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione“, e per i redditi di lavoro autonomo occasionale l’art. 71, co. 2, del TUIR, stabilisce che i redditisono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione“.

La determinazione del reddito di lavoro autonomo differisce, tuttavia, da quella del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente per il diverso criterio di imputazione delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico (Risoluzione n. 49/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate). In particolare, mentre i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute, i redditi di lavoro autonomo occasionale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo specifico.

Compenso legato a soli rimborsi spese: esenzione dall’applicazione della ritenuta di acconto

Questo significa che, ad esempio, nell’ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto solamente il rimborso delle spese sostenute (ovvero il compenso erogato è uguale alle spese sostenute) per l’esecuzione della prestazione stessa o l’anticipo delle stesse da parte del committente, si genera un reddito diverso, derivante dal lavoro autonomo occasionale, pari a zero, anche se le spese sono sostenute in diverso periodo di imposta. In questo caso il committente può non assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 25 del DPR n. 600/73 i rimborsi spese si viaggio, vitto e alloggio, nell’ipotesi in cui le spese stesse siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese. Detta soluzione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dal committente.

La suddetta semplificazione opera anche per il contribuente, che non è tenuto a riportare dette somme e le rispondenti spese nella dichiarazione dei redditi. Questo anche nel caso in cui il prestatore sia un soggetto non fiscalmente residente nel territorio dello Stato. Se non si seguisse questo criterio, il committente sarebbe gravato dall’obbligo di ef­fettuare e versare la ritenuta alla fonte ed il prestatore subirebbe una ritenuta pur in ipo­tesi di attività occasionali di carattere sostanzial­mente gratuito, in quanto il compenso è pari alle spese sostenute.

Compenso che supera l’importo dei rimborsi spese sostenute con ritenuta di acconto

La semplificazione sopra indicata, invece, non è applicabile quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa. In tal caso, l’intero importo erogato dal committente costituisce reddito da lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta, ai sensi del citato art. 25 del DPR n. 600/73.

Tipologia di rimborsi spese non soggetti a ritenuta di acconto

Tenuto conto di ciò, si ritiene possibile non assogget­tare alla ritenuta alla fonte i rimborsi spese di viag­gio, vitto, e alloggio:

  • Sia nell’ipotesi in cui le spese, strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, sia rimborsata a posteriori al soggetto che le ha so­stenute, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese;
  • Sia nelle ipotesi in cui le suddette spese siano di­rettamente sostenute dal soggetto che ha commissionato la prestazione lavorativa. Questo a prescindere dal fatto che il beneficiario sia sog­getto residente oppure non residente.

Sul punto, appare opportuno ribadire che, detta semplifica­zione, invece, non è applicabile quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente ne­cessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gra­tuito dell’attività stessa. In tal caso, l’intero importo erogato dal committen­te costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta di acconto del 20% ex art. 25 del DPR n. 600/73.

Applicazione della ritenuta nel rimborso spese riaddebitato al committente: tabella

Per riepilogare le casistiche legate alla tassazione dei rimborsi spese nel lavoro autonomo occasionale, può essere utile visionare il riepilogo nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI RIMBORSO/SPESASOGGETTO CHE SOSTIENE LE SPESEPOSSESSO DI DOCUMENTAZIONE IDONEAAPPLICAZIONE DELLA RITENUTA DI ACCONTO
Rimborsi spese o forfaitCommittente o prestatore di operaSISolo ove il totale percepito ecceda i rimborsi spese
Solo rimborsi spesePrestatoreSINO
Solo rimborsi speseCommittenteSINO

Consigli e consulenza fiscale online

Il rimborso delle spese nella prestazione occasionale può rappresentare un importante risparmio per i lavoratori che svolgono attività in modo saltuario e non stabile. Tuttavia, è importante tenere presente i limiti e i vincoli previsti dalla legge e documentare accuratamente le spese sostenute. Se avete bisogno di ulteriori chiarimenti o di una consulenza fiscale, non esitate a contattarci: saremo lieti di aiutarvi a gestire al meglio la vostra prestazione occasionale.

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