I compensi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di autore percepiti da soggetti in regime forfettario devono scontare un regime di tassazione particolare. Si tratta, di un mix tra applicazione delle deduzioni legate alla disciplina dello sfruttamento del diritto di autore con l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul regime forfettario.
L’occasione per l’Agenzia delle Entrate di chiarire la corretta applicazione della tassazione del diritto di autore per un soggetto che opera in regime forfettario si è resa necessaria considerata la mancanza di orientamenti in materia. L’Agenzia delle Entrate ha emesso il documento di prassi (Risposta a interpello n. 517/E/2019), con cui ha fornito i necessari chiarimenti. Andiamo ad analizzare, quindi, con maggiore dettaglio, come devono essere trattati i compensi legati alla tassazione del diritto di autore per un soggetto che opera in regime forfettario.
La società Alfa Spa eroga compensi per diritti d’autore a professionisti che si avvalgono del regime forfetario ex Legge n. 190/2014. I diritti di autore corrisposti sono connessi all’attività di lavoro autonomo svolta dai percipienti. Alfa chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare ai diritti d’autore e, in particolare, se debba o meno effettuare la ritenuta d’acconto sui compensi erogati.
Indice degli Argomenti
- Tassazione del reddito da diritto di autore in regime forfettario
- L’applicazione delle deduzioni forfettarie del regime del diritto di autore ai compensi
- Come identificare l’attività correlata a quella di lavoro autonomo?
- Cosa accade quando l’autore svolge attività autonoma non correlata?
- Diritto di autore in regime forfettario e oneri contributivi
- La ritenuta di acconto non è dovuta
- Indicazione in dichiarazione dei redditi dei compensi da diritto di autore per il regime forfettario
- Conclusioni e consulenza fiscale online
Tassazione del reddito da diritto di autore in regime forfettario
Con la Circolare n. 9/E/2019, a seguito delle modifiche recate al regime forfettario ad opera dell’articolo 1, commi da 9 a 11, Legge n. 145/2018, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che i diritti di autore percepiti da professionisti che adottano il regime forfettario:
- Concorrono alla verifica del limite dei compensi previsti per l’accesso o la permanenza nel regime stesso, se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta;
- In ogni caso, soggiacciono alle modalità di tassazione previste dal comma 8, articolo 54, TUIR, riservata al diritto di autore.
Tale ultima disposizione disciplina la modalità di determinazione dell’importo imponibile dei diritti d’autore, prevedendone l’assoggettamento a tassazione IRPEF nella misura:
- Del 75% ovvero
- Del 60%, allorché il percipiente abbia meno di 35 anni di età.
L’applicazione delle deduzioni forfettarie del regime del diritto di autore ai compensi
Con il documento in analisi l’Agenzia delle entrate precisa ulteriormente che i diritti d’autore, incassati da un contribuente Forfettario che svolge un’attività di lavoro autonomo connessa:
- Soggiacciono alle modalità di certificazione dei compensi del Regime Forfettario;
- Sono soggetti all’imposta sostitutiva del 15% o del 5%.
Quindi, i diritti di autore conseguiti da un contribuente forfettario, se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta dal soggetto, vanno tassati:
- Applicando all’importo percepito la riduzione del 25% (o del 40%, se il forfettario è di età inferiore ai 35 anni), in modo da individuare l’ammontare imponibile;
- Cumulando l’importo imponibile così calcolato con gli altri compensi della professione. L’ammontare complessivo derivante da tale somma sconta l’imposta sostitutiva del 15% o del 5%.
- Sono soggetti alle stesse modalità di certificazione dei compensi previste per il regime agevolato, con conseguente esclusione dalla ritenuta d’acconto (cui ordinariamente sottostanno i compensi per diritto d’autore, ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600/73).
Come identificare l’attività correlata a quella di lavoro autonomo?
Possono concorrere alla verifica del limite di 85.000 euro, i compensi legati al diritto di autore. Tuttavia, esclusivamente nel caso in cui tali proventi siano correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta. Questa circostanza è ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.
Questo accade solo quando gli stessi siano connaturati alle prestazioni svolte e, dunque, debbano essere ricondotti all’attività autonoma esercitata in modo professionale. Casi tipici di autore in forfettario potrebbero essere quelli di giornalisti e artisti, la cui attività ha proprio ad oggetto la realizzazione di opere protette dalla legge sul diritto di autore. Il discorso, invece, non riguarderebbe quelle professioni rispetto alle quali il relativo ordinamento professionale non contempli tra le attività che possono essere svolte dall’iscritto quelle assoggettabili alla normativa sui diritti d’autore, come dottori commercialisti, avvocati, medici.
Cosa accade quando l’autore svolge attività autonoma non correlata?
Come detto, caso classico è quello di avvocati, dottori commercialisti o medici che scrivono articoli o pubblicazioni. In questi casi il compenso per la pubblicazione di un articolo non andrebbe fatturato perché il diritto di autore non è riconducibile all’attività professionale.
L’ordinamento professionale di commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e medici, ad esempio, non contempla tra le attività che possono essere svolte dall’iscritto quella di redazione di libri e articoli. Dunque, è da ritenersi che, laddove questi professionisti percepiscano a tale titolo compensi per diritto d’autore, gli stessi non siano riconducibili all’attività professionale. Questi non debbono essere ricondotti ai ricavi professionali, dovendo invece essere assoggettati a tassazione sul 75% del loro ammontare (60% per gli autori di età inferiore ai 35 anni). D’altronde, la stesura di articoli e di libri è riconducibile alla libertà di pensiero costituzionalmente garantita e non è riferibile all’attività professionale.
Diritto di autore in regime forfettario e oneri contributivi
Va notato che la posizione presa dall’Agenzia delle entrate assume rilevanza anche sul piano contributivo, atteso che, concorrendo con gli altri compensi dell’attività, i diritti d’autore vengono altresì assoggettati agli ordinari obblighi previsti dalla cassa privata di appartenenza oppure dalla gestione separata INPS.
La ritenuta di acconto non è dovuta
Dal canto suo, l’editore che corrisponde a un lavoratore autonomo forfettario diritti d’autore correlati alla sua professione, non deve effettuare alcuna ritenuta d’acconto sugli stessi. Per l’esonero dalla ritenuta d’acconto, il sostituto d’imposta ha l’onere di acquisire dal professionista una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività autonoma esercitata in regime forfettario.
Si precisa altresì che, qualora l’autore non sfruttasse alcun diritto d’autore oppure qualora i commissionari dell’istante dovessero svolgere a favore dell’istante medesimo un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, gli stessi nel primo caso non potrebbero applicare le disposizioni di cui all’articolo 54, comma 8, del TUIR e nel secondo caso non potrebbero applicare il regime forfetario in esame e l’istante ricadrebbe nell’obbligo di operare ai sensi di legge la ritenuta d’acconto, a nulla rilevando la sopra menzionata dichiarazione rilasciata dai commissionari medesimi.
Indicazione in dichiarazione dei redditi dei compensi da diritto di autore per il regime forfettario
All’interno del modello Redditi PF, i compensi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di autore (correlati con l’attività di lavoro autonomo), per un contribuente in regime forfettario, devono essere indicati all’interno dei righi da LM22 a LM27 in colonna 4, già al netto della deduzione forfettaria in percentuale prevista in base all’età anagrafica. Si tratta della deduzione forfettaria del l25% o del 40% prevista dall’art. 54, co. 8 del TUIR.
La sommatoria dei diritti d’autore correlati, di cui alla colonna 4, e i componenti positivi di colonna 3, moltiplicati in base al coefficiente di redditività di colonna 2, deve essere indicata in colonna 5. Tale importo, a seguito della deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, costituisce il reddito netto, indicato all’interno del rigo LM36.
In relazione a questi aspetti vedasi la Risposta ad interpello n. 517/E/2019 e la Circolare n. 9/E/2019 (§ 4.3) dell’Agenzia delle Entrate. Sulla base di questi documenti di prassi è possibile riassumere quanto segue.
Compensi per diritto di autore correlati all’attività di lavoro autonomo in regime forfettario |
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– Concorrono alla verifica del limite d’accesso e permanenza nel regime forfettario; |
– Beneficiano della sola deduzione forfetaria nella misura del 25%, ovvero del 40% se percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni, prevista dall’art. 54 comma 8 del TUIR; |
– Si cumulano con gli altri compensi percepiti dal professionista, soggetti invece alle ordinarie aliquote di abbattimento forfetario variabili in base alla tipologia di attività (78%, per i professionisti), e sull’ammontare complessivo è applicata l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5%); |
– Sono soggetti alle stesse modalità di certificazione dei compensi previste per il regime agevolato, con conseguente esclusione dalla ritenuta d’acconto (cui ordinariamente sottostanno i compensi per diritto d’autore, ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600/73). |
Conclusioni e consulenza fiscale online
Se stai operando in regime forfettario e stai percependo comensi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di autore devi fare attenzione. La prima cosa da fare è capire se lo sfruttamento economico del diritto di autore è correlato alla tua attività professionale. Solo dove la risposta a questa domanda sia positiva è possibile applicare le disposizioni previste in questo articolo. Altrimenti, devi separare totalmente l’attività professionale da quella di autore.
Mi rendo perfettamente conto che, spesso, non sia semplice suddividere questo tipo di attività. Per questo motivo, se hai bisogno dell’aiuto di un professionista esperto, contattaci. Segui il link sottostante per metterti in contatto con me e ricevere una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi.