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Cos’è l’operazione Poseidone: al via controlli INPS

NewsCos'è l'operazione Poseidone: al via controlli INPS

Controlli Inps sulle comunicazioni di debito e relative iscrizioni d’ufficio per i liberi professionisti che risultano in possesso di redditi rientranti nella Gestione separata.

L’operazione Poseidone si sostanzia in un’operazione di accertamento e verifica dei crediti contributivi dei soggetti iscritti alla Gestione separata, in qualità di liberi professionisti. Tale procedura è nata per contestare il mancato versamento dei contributi da parte dei liberi professionisti tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Si tratta, dunque, di un’attività di controllo posta in essere dall’INPS, che da alcuni anni consente di recuperare parte dei contributi non versarti dai liberi professionisti. L’operazione Poseidone è nata dal 2010 per contestare l’incrocio delle banche dati Inps con le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate, la mancata contribuzione alla Gestione separata da parte dei soggetti che hanno dichiarato redditi provenienti da attività di arti e professioni.

Vediamo cosa c’è da sapere sul punto, per tutelare e prevenire eventuali controlli, errori e rischi.

Cos’è l’operazione Poseidone?

L’operazione Poseidone è una procedura di controllo dei liberi professionisti iscritti alla cassa di gestione separata e tenuti al versamento dei relativi contributi, secondo le modalità espressamente contemplate in materia.

Questa forma di controllo è nata per contestare, all’esito dell’incrocio delle banche dati Inps con le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate, la mancata contribuzione alla Gestione separata da parte dei soggetti che hanno dichiarato redditi provenienti da attività di arti e professioni.

L’ente previdenziale ogni anno effettua la predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai titolari di partita IVA, sulla base dell’incrocio dei dati presenti nelle banche dati dell’Istituto e dell’Agenzia delle Entrate.

I controlli riguarderanno i professionisti titolari di partita IVA e gli altri soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione separata. In tal modo, vengono individuati i soggetti che devono essere assoggettati al controllo circa il versamento dei contributi alla cassa di gestione separata.

A chi si rivolge l’operazione Poseidone?

L’operazione Poseidone si rivolge in prevalenza i professionisti titolari di partita IVA che sono iscritti alla Gestione separata INPS. Ma di cosa si tratta? Per comprendere a pieno a chi saranno rivolti i controlli, ci sembra opportuno fare una breve premessa sulla gestione separata.

Introdotta nel 1996 con la Legge Dini, la Gestione separata è un fondo previdenziale deputato ad assolvere gli oneri contributivi di determinate categorie di contribuenti. Invero, l’iscrizione è obbligatoria per chi non ha cassa né albo di riferimento. Quindi, i principali destinatari di questo strumento sono lavoratori e liberi professionisti.

 La Legge n 335/95, cioè la riforma Dini, ha individuato le categorie di soggetti che devono obbligatoriamente iscriversi a questa gestione previdenziale:

  • Liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale;
  • Coloro che offrono collaborazione coordinata e continuativa;
  • Venditori a domicilio;
  • Gli spedizionieri doganali non dipendenti;
  • Gli assegni di ricerca;
  • I beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
  • Gli amministratori locali;
  • I beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
  • Lavoratori autonomi occasionali;
  • Gli associati in partecipazione;
  • I medici con contratto di formazione specialistica;
  • Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008);
  • Prestatori di lavoro occasionale accessorio.

I predetti soggetti, dunque, saranno i principali destinatari dell’Operazione Poseidone.

Obbligo di iscrizione e requisiti

Tutti coloro i quali sono espressamente individuati dalla legge, saranno tenuti all’iscrizione alla Gestione separata, mediante il quale sarà possibile il versamento dei contributi. La Gestione separata, che dunque ha carattere obbligatorio, comporta una valutazione del sussidio pensionistico in base ai contributi versati. Ciò comporta che il lavoratore deve versare al fondo i contributi che per 1/3 sono a carico del lavoratore collaboratore e 2/3 a carico del committente.

A tal fine, è necessario procedere preventivamente all’iscrizione, laddove si posseggano i seguenti requisiti:

  • Svolgono una delle attività citate nel precedente paragrafo in modo prevalente, non necessariamente esclusivo, anche chi svolge il doppio lavoro può essere tenuto ad iscriversi;
  • A coloro che, pur svolgendo l’attività professionale in maniera occasionale, hanno un reddito  superiore ai 5.000 euro, purché derivi da una delle attività lavorative sopracitate.

Franchigia e controlli operazione Poseidone

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, invero, ha precisato, proprio nell’ambito dell’Operazione Poseidone, al fine di stabilire quali siano i soggetti sottoposti a controllo, che l’obbligo di versamento dei predetti contributi è sottoposto a franchigia. La Suprema Corte ha, infatti, asserito che:

“all’art. 44, comma 2, del Dl n. 269/2003… l’Inps nella propria circolare n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che il suddetto limite di 5.000,00 euro costituisce una fascia di esenzione e, pertanto, i contributi sono dovuti, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo”.

Come avviene il controllo sui contributi?

Il controllo sui contributi nell’ambito dell’Operazione Poseidone, avrà ad oggetto alcuni specifici redditi. Come evidenziato nel messaggio del 19 agosto 2021 le operazioni di elaborazione degli accertamenti e di invio delle comunicazioni di debito sono state effettuate tenuto conto di alcuni specifici dati afferenti alla predetta dichiarazione annuale:

  • Non risulta compilato il quadro RR;
  • Non è stato effettuato il versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS.

Sulla base di questi indicatori, l’INPS ha provveduto ad emanare:

  • L’invito all’iscrizione alla Gestione separata;
  • L’indicazione dei contributi da versare e rispetto ai quali il soggetto non ha ancora provveduto;
  • Le relative sanzioni.

Contestazioni

Il messaggio ha anche provveduto a interessarsi del tema contestazioni. In particolare, l’ente previdenziale ha sostenuto che laddove si procedesse ad eventuali contestazioni, si dovrà tener conto di quanto affermato dalla Cassazione in tema di obbligatorietà del versamento contributi, con riferimento all’Operazione Poseidone.

In specie, si richiama quanto la corte ha affermato ha affermato, nelle sentenze nn. n. 30344 e n. 30345 del 2017, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di coloro che svolgono attività di ingegnere, contemporaneamente all’attività di lavoro subordinato privato o pubblico per la quale esiste altro rapporto previdenziale.

A tal proposito si affermano due concetti fondamentali:

  • Obbligo di iscrizione alla cassa di gestione separata e versamento contributi;
  • Obbligo di iscrizione anche laddove si è iscritti ad una cassa di categoria, per tutte quelle attività che non sono coperte in base allo statuto di cassa.

Obbligo di iscrizione alla Gestione separata alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022 e n. 238 del 28 novembre 2022

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, ha confermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non solo per:

“i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche [per] i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale”

Successivamente, con la sentenza n. 238 del 28 novembre 2022, la Corte Costituzionale ha precisato che “sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata tanto i lavoratori autonomi e i professionisti sprovvisti di un albo professionale, quanto quelli che, pur essendo iscritti, a causa dell’attività esercitata, a uno specifico albo (e versando, in ragione di tale iscrizione, il contributo integrativo), tuttavia non sono altresì iscritti alla relativa cassa professionale (e non versano pertanto il contributo soggettivo), sia che la non iscrizione alla cassa professionale sia dovuta alla mancata integrazione dei presupposti al verificarsi dei quali scatta l’obbligo di iscriversi, sia che dipenda, al contrario, dalla sussistenza di un divieto in tal senso, derivante dall’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria”, come nel caso specifico di ingegneri e architetti.

Ciò in quanto la Gestione separata assolve, nel sistema della tutela previdenziale, una funzione di chiusura trovando “il suo fondamento nell’esigenza della «universalizzazione» della tutela previdenziale, rispondendo alla finalità di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell’ambito della categoria professionale di riferimento” (cfr. la citata sentenza n. 104/2022).

La Corte Costituzionale è altresì intervenuta, con la richiamata sentenza n. 104/2022, sulla controversa questione dell’applicabilità delle sanzioni civili, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevedeva che gli avvocati del libero foro, non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, fossero esonerati dal pagamento, in favore dell’Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 55 dell’8 aprile 2024

La Corte Costituzionale, in continuità con quanto già sancito nella sentenza n. 104/2022 per gli avvocati del libero foro, con la sentenza n. 55 dell’8 aprile 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1^ Serie Speciale della Corte Costituzionale n. 15 del 10 aprile 2024 – ha dichiarato:

“l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.

A tale riguardo, si precisa che l’Istituto, già con la circolare n. 107 del 3 ottobre 2022, aveva indicato, al paragrafo 3, che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011

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