L’Agenzia delle Entrate ha effettuato alcune modifiche al provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021, in tema di riconoscimento del contributo a fondo perduto.

Sono online il modello e le istruzioni per richiedere i contributi a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni. Il provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate definisce le modalità ed i termini per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze dell’emergenza Covid-19.

Le istanze potranno essere presentate a partire dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021, inoltre, dovranno essere inviate, anche avvalendosi di un intermediario,  esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite il desktop telematico o mediante la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Per saperne di più: “Contributi a fondo perduto: domande dal 30 marzo. le istruzioni”

L’Agenzia delle Entrate nella giornata di oggi, ha effettuato alcune modifiche al provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021, in tema di riconoscimento del contributo a fondo perduto.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha apportato la seguente modifica, al provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021:

al paragrafo 2.4 – seconda alinea, sono eliminate le parole “negativa ma
inferiore al 30 per cento”

Contributi a fondo perduto modifiche
Contributi a fondo perduto modifiche

Contributi a fondo perduto: modifiche al provvedimento dall’Agenzia delle Entrate

Le motivazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sono state queste:

“Al fine di una più puntuale interpretazione sulla determinazione del valore del
contributo a fondo perduto per i soggetti “start up”, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°gennaio 2019, si interviene sul paragrafo 2.4 – seconda alinea.”

In particolare, per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.

Inoltre, per questi soggetti, la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Conclude poi l’Agenzia delle Entrate che restano fermi il limite massimo di ricavi o compensi per l’ammissione al contributo e gli importi minimi e massimi del contributo.

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