Il conferimento di azienda seguito dalla cessione di partecipazioni rappresenta la strategia fiscale più efficace per vendere un’impresa, garantendo un’esenzione del 95% sulla plusvalenza attraverso la participation exemption.
Quando un imprenditore decide di cedere la propria attività, si trova di fronte a una scelta cruciale che può comportare differenze fiscali di centinaia di migliaia di euro. La cessione diretta d’azienda, pur essendo la modalità più immediata, comporta spesso una tassazione ordinaria sulla plusvalenza realizzata.
La strategia del conferimento di azienda in una società di nuova costituzione, seguita dalla cessione delle partecipazioni così ottenute, rappresenta invece una soluzione di ottimizzazione fiscale perfettamente legittima che consente di beneficiare della participation exemption (PEX), riducendo drasticamente il carico fiscale sulla plusvalenza.
Questa operazione, disciplinata dagli articoli 176 e 87 del TUIR, permette di trasformare una plusvalenza da cessione d’azienda in una plusvalenza da cessione di partecipazioni, beneficiando dell’esenzione del 95% prevista dal regime PEX. Il risultato pratico è che solo il 5% della plusvalenza concorre alla formazione del reddito imponibile.
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La struttura dell’operazione: conferimento e neutralità fiscale
L’operazione si articola in due fasi distinte ma correlate. La prima fase consiste nel conferimento dell’azienda o del ramo d’azienda in una società, generalmente di nuova costituzione (newco), in regime di neutralità fiscale ai sensi dell’articolo 176 del TUIR. Il soggetto conferente riceve in cambio del conferimento la propria quota di partecipazione al capitale della conferitaria.
Il conferimento in neutralità fiscale rappresenta un’eccezione al principio generale secondo cui il trasferimento di beni a titolo oneroso genera componenti reddituali. L’articolo 176, comma 1, del TUIR stabilisce che “il conferimento di aziende o di complessi aziendali in società di capitali non dà luogo a realizzo né di plusvalenze né di minusvalenze“.
Per accedere a questo regime, è necessario che vengano rispettate specifiche condizioni. Si tratta delle seguenti:
- Il conferente deve iscrivere le partecipazioni ricevute al medesimo valore fiscale che aveva l’azienda conferita.
- Parallelamente, la società conferitaria deve acquisire i beni aziendali mantenendo i valori fiscali originari, garantendo la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.
Nella pratica operativa, il notaio dovrà redigere l’atto di conferimento con una perizia di stima che determini il valore dell’azienda conferita. Tale valore costituirà il capitale sociale della newco e il valore fiscale delle partecipazioni in capo al conferente. È fondamentale che la perizia sia redatta con criteri prudenziali, poiché eventuali sopravvalutazioni potrebbero comportare la perdita dei benefici fiscali.
I requisiti della participation exemption
La seconda fase dell’operazione consiste nella cessione delle partecipazioni della newco, beneficiando del regime PEX disciplinato dall’articolo 87 del TUIR. Questo regime prevede che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni siano esenti per il 95% del loro ammontare.
I requisiti per accedere alla PEX sono quattro e devono essere tutti rispettati cumulativamente. Si tratta dei seguenti:
- La classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di chiusura durante il periodo di detenzione. Nel caso di conferimento, questa condizione si considera automaticamente soddisfatta per effetto dell’articolo 176, comma 4, del TUIR.
- Un periodo minimo di possesso. E richiesto un possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione. Anche in questo caso, l’articolo 176, comma 4, risolve la questione stabilendo che le partecipazioni ricevute a seguito di conferimento “si considerano possedute dal momento in cui è avvenuto il conferimento dell’azienda”. Questo significa che se l’azienda era posseduta da oltre dodici mesi prima del conferimento, le partecipazioni beneficiano immediatamente della PEX.
- La residenza fiscale della partecipata al di fuori di Stati o territori a regime fiscale privilegiato (i cosiddetti “paradisi fiscali“). Trattandosi di una società italiana di nuova costituzione, questo requisito è automaticamente soddisfatto.
- L’esercizio da parte della società partecipata di un’attività commerciale. la società partecipata deve svolgere un’effettiva attività commerciale. Anche questo requisito è normalmente soddisfatto, poiché la newco continuerà l’attività aziendale conferita.
Vantaggi e svantaggi per le parti
Dal punto di vista del venditore, i vantaggi sono evidenti e quantificabili. Considerando un’azienda del valore di 2 milioni di euro con un costo fiscale di 500.000 euro, la plusvalenza di 1,5 milioni di euro comporterebbe, in caso di cessione diretta, un’imposta di circa 715.000 euro (assumendo un’aliquota marginale del 47,72%). Con la strategia del conferimento e cessione partecipazioni, l’imposta si riduce a circa 35.750 euro (5% di 1,5 milioni tassato al 47,72%), generando un risparmio di quasi 680.000 euro.
Per l’acquirente, la situazione è più complessa. Nella cessione diretta, può iscrivere i beni al loro valore corrente e beneficiare degli ammortamenti sui maggiori valori, incluso l’avviamento. Nella cessione indiretta, invece, i beni rimangono iscritti ai valori fiscali originari, perdendo questo beneficio.
Il legislatore ha tuttavia previsto una compensazione attraverso l’istituto del riallineamento dei valori, disciplinato dall’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR. L’acquirente può optare per il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquote progressive (12% fino a 5 milioni, 14% da 5 a 10 milioni, 16% oltre i 10 milioni) per dare rilevanza fiscale ai maggiori valori emersi dalla perizia di conferimento.
La negoziazione con l’acquirente: come superare le resistenze
Sebbene la cessione indiretta sia fiscalmente ottimale per il venditore, l’acquirente si trova di fronte alla perdita del beneficio degli ammortamenti sui maggiori valori. Superare questa resistenza è un’arte negoziale. Una strategia efficace consiste nel “condividere” il vantaggio fiscale. Il venditore può, ad esempio, accordare uno sconto sul prezzo di vendita che sia inferiore al proprio risparmio fiscale ma sufficiente a compensare, in tutto o in parte, lo svantaggio dell’acquirente. In alternativa, si può negoziare che sia il venditore a farsi carico dell’imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori. Presentare l’operazione non come un’imposizione, ma come un’architettura flessibile per creare un risultato “win-win“, dove entrambi i contraenti ottengono un vantaggio netto rispetto a una cessione diretta, è spesso la chiave per sbloccare la trattativa.
La preparazione alla due diligence
Indipendentemente dalla struttura scelta, l’acquirente condurrà una scrupolosa attività di due diligence legale, fiscale e contabile. Nel caso di un conferimento seguito da cessione, l’analisi sarà ancora più approfondita e si concentrerà su due livelli: l’azienda “storica” e la correttezza formale e sostanziale dell’operazione straordinaria stessa. L’acquirente e i suoi consulenti verificheranno con estrema attenzione:
- La correttezza della perizia di stima e la ragionevolezza dei valori attribuiti.
- Il perfezionamento formale dell’atto di conferimento e la sua corretta iscrizione.
- La sussistenza di tutti i requisiti per la PEX in capo al venditore, per escludere rischi di future contestazioni fiscali che potrebbero rivalersi su di lui. È quindi imperativo per l’imprenditore preparare una data room impeccabile, con tutta la documentazione ordinata e facilmente consultabile, per trasmettere trasparenza e professionalità, accelerando i tempi della trattativa.
La gestione del capitale umano e il ruolo futuro dell’imprenditore
Un’azienda non è solo un insieme di beni, ma è fatta di persone. Il conferimento d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c., garantisce la continuità dei rapporti di lavoro, tutelando i dipendenti. Tuttavia, dal punto di vista strategico, è fondamentale gestire la comunicazione con le figure chiave per evitare incertezze e garantire una transizione fluida. Parallelamente, un punto negoziale di primaria importanza è il ruolo futuro del venditore. L’acquirente potrebbe richiedere un suo coinvolgimento per un periodo di transizione. Le formule più comuni includono:
- Contratti di consulenza per affiancare il nuovo management.
- Patti di non concorrenza a fronte di un corrispettivo.
- Clausole di earn-out, con cui una parte del prezzo viene corrisposta solo al raggiungimento di determinati risultati futuri, incentivando il venditore a collaborare per il successo post-acquisizione.
Le garanzie post-cessione a tutela dell’acquirente
La firma del contratto di cessione delle partecipazioni non conclude ogni responsabilità per il venditore. Il contratto prevede sempre un set di dichiarazioni e garanzie con cui il venditore garantisce l’assenza di passività occulte, contenziosi non dichiarati o problemi fiscali pregressi. A tutela di queste garanzie, l’acquirente richiede solitamente due meccanismi:
- Una clausola di indennizzo, che obbliga il venditore a risarcire eventuali danni derivanti dalla violazione delle garanzie prestate.
- Un deposito a garanzia (o escrow account), con cui una parte del prezzo di vendita (es. 10-15%) viene “congelata” su un conto vincolato per un determinato periodo (solitamente 12-24 mesi) e svincolata solo in assenza di contestazioni. Negoziare attentamente l’estensione di queste garanzie e l’importo dell’escrow è fondamentale per il venditore al fine di limitare la propria esposizione a rischi futuri.
Aspetti operativi e timing dell’operazione
Nella pratica professionale, l’operazione richiede un’attenta pianificazione temporale. È consigliabile costituire la newco almeno 30 giorni prima del conferimento, per evitare sovrapposizioni operative e garantire la corretta predisposizione dei libri sociali e contabili.
La scelta della forma societaria della newco non è indifferente. Mentre la SRL offre maggiore flessibilità gestionale, la SPA può risultare più appetibile per acquirenti istituzionali. Un aspetto spesso trascurato riguarda la gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti. Il conferimento non comporta subentro automatico nei contratti, che devono essere formalmente trasferiti. È consigliabile predisporre un piano di comunicazione per informare i principali stakeholder dell’operazione.
Operazione di conferimento di azienda
Fase | Azione | Dettagli |
---|---|---|
Valutazione iniziale | Analisi e valutazione dell’azienda | Determinare il valore dell’azienda attraverso metodi contabili e finanziari. |
Decisione di conferimento | Scelta della forma giuridica per il conferimento | Decidere se il conferimento sarà in una società esistente o in una nuova entità. |
Redazione degli atti | Stesura di atto di conferimento | Formalizzare l’accordo tramite un atto notarile che trasferisce l’azienda. |
Registrazione e pubblicità | Registrazione presso il registro delle imprese | Registrare l’operazione presso la Camera di Commercio per dare pubblicità legale. |
Successiva cessione di partecipazioni
Fase | Azione | Dettagli |
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Decisione di vendita | Deliberazione sulla vendita delle partecipazioni | Gli organi societari decidono di vendere le partecipazioni acquisite. |
Valutazione delle partecipazioni | Valutazione del valore delle partecipazioni | Stabilire il prezzo di vendita basato su una valutazione finanziaria. |
Negoziazione e accordo | Negoziazione con i potenziali acquirenti | Definire i termini dell’accordo di vendita con gli acquirenti interessati. |
Formalizzazione della cessione | Stipula del contratto di cessione | Firmare un contratto che trasferisce formalmente le partecipazioni ai nuovi proprietari. |
Registrazione della cessione | Registrazione presso il registro delle imprese | Aggiornare la composizione societaria nel registro delle imprese. |
Profili critici e giurisprudenza
La Cassazione ha chiarito in più occasioni (Cass. Civ., Sez. V, n. 15394/2019) che il conferimento seguito da immediata cessione non configura abuso del diritto quando rispetta la sostanza economica dell’operazione e non risulta meramente artificioso. Il principio di continuità aziendale deve essere rispettato, evitando di configurare l’operazione come un semplice artificio elusivo.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46/E del 2017, ha precisato che il conferimento di azienda individuale in società seguita da cessione delle partecipazioni non comporta perdita dei benefici fiscali quando l’operazione risponde a genuine esigenze imprenditoriali. Tuttavia, la prassi amministrativa ha evidenziato particolare attenzione verso operazioni poste in essere in prossimità della cessione.
Un elemento di particolare rilevanza riguarda la valorizzazione dell’avviamento. La Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. V, n. 23283/2018) ha stabilito che l’avviamento deve essere valutato secondo criteri oggettivi e verificabili, preferibilmente attraverso metodi reddituali che tengano conto della capacità di generare flussi di cassa futuri.
La tassazione indiretta dell’operazione
Lo schema del conferimento con successiva cessione delle partecipazioni, oltre che a garantire un risparmio con riferimento alla tassazione diretta, offre agevolazioni anche sul piano della tassazione indiretta. In particolare, l’atto di conferimento è soggetto a registrazione e quindi è sempre dovuta l’imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro (ex art. 4 della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986).
In sede di cessione diretta d’azienda invece l’imposta di registro è dovuta solo nel caso siano ricompresi nel complesso aziendale beni immobili. In questo caso, anziché in forma fissa, l’imposta di registro è dovuta in maniera proporzionale. Infatti, deve essere applicata con un’aliquota del 9%, calcolata sulla base del valore dei beni immobili al netto delle passività trasferite. Di conseguenza in presenza di fabbricati o altri beni immobiliari attraverso l’operazione di cessione indiretta d’azienda si verifica un risparmio di imposta anche con riguardo all’imposta di registro.
In un’operazione che coinvolga immobili per 1 milione di euro, il risparmio sull’imposta di registro può raggiungere 89.600 euro (90.000 euro di imposta proporzionale contro 400 euro di imposte fisse). Questo aspetto assume particolare rilevanza per aziende con significativo patrimonio immobiliare.
L’operazione di conferimento è fuori campo di applicazione dell’IVA e, sulla base del principio di alternatività tra tale imposta e quella di registro, si applica quest’ultima.
Consulenza fiscale online
La strategia del conferimento di azienda seguito dalla cessione di partecipazioni rappresenta uno strumento di ottimizzazione fiscale di primaria importanza per l’imprenditore che intende cedere la propria attività. I benefici economici sono quantificabili e significativi, potendo raggiungere risparmi fiscali superiori al 90% rispetto alla cessione diretta.
L’operazione richiede tuttavia un’attenta valutazione del potere contrattuale delle parti e una pianificazione accurata dal punto di vista legale e fiscale. È fondamentale che l’operazione rispetti la sostanza economica dell’attività aziendale e non si configuri come un mero artificio elusivo.
Attraverso questa operazione un imprenditore può alienare la propria azienda a terzi. Beneficiando dell’esenzione fiscale del 95% dell’eventuale plusvalenza realizzata dalla vendita delle partecipazioni dell’azienda conferitaria.
Per questo motivo è necessario fare riferimento a professionisti validi, che possano aiutarvi a scegliere la migliore operazione possibile nella vostra situazione concreta. Se volete maggiori info, oppure, un confronto diretto con noi, contattateci!