Assegno unico figli: stop con residenza estera

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L'assegno unico ed universale per i figli fino ai 21 anni di età richiede tra i requisiti la residenza fiscale ed il domicilio in Italia. Ne restano esclusi i soggetti non residenti (iscritti AIRE), i soggetti con figli residenti all'estero, ed i c.d. "non residenti Schumacker".

L’assegno unico ed universale per i figli è una misura di sostegno al reddito delle famiglie con figli a carico di età fino ai 21 anni (ex art. 3 del D.Lgs. n. 230/21). È erogato esclusivamente con residenza e domicilio in Italia.

La residenza fiscale in Italia ed il domicilio in Italia sono due requisiti da rispettare per ottenere l’assegno unico per i figli. Di fatto, quindi, i soggetti iscritti AIRE, con residenza fiscale estera non hanno diritto ad ottenere questo beneficio. Al contrario, invece, può beneficiare dell’assegno unico il componente del nucleo familiare che lavora all’estero, mantenendo la propria residenza fiscale in Italia.

Figli residenti all’estero: assegno unico negato

L’assegno unico in caso di presenza di figli di età inferiore ai 21 anni residenti all’estero non trova applicazione. I figli residenti all’estero, infatti, non convivendo con il richiedente, non fanno parte dello suo stesso nucleo familiare ai fini ISEE. Pertanto, per questo motivo, sono irrilevanti ai fini dell’assegno unico.

Non residenti Schumacker: assegno unico negato

I soggetti “non residenti Schumacher” sono non residenti in Italia ma che producono reddito in Italia per almeno il 75 per cento del loro reddito complessivo. Questa categoria di soggetti, non può beneficiare dell’assegno unico per i figli, in quanto non vi è residenza fiscale in Italia del soggetto.

Assegno unico con normativa non aderente alla disciplina UE

Come anticipato, una delle condizioni per l’erogazione dell’assegno unico è la residenza fiscale in Italia. Tale disciplina, quindi, andrebbe in contrasto con l’art. 7 del Regolamento 883/UE/2004 che riguarda l’abolizione delle clausole di residenza, il quale indica quanto segue:

le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri non possono essere soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice

Attesa di ulteriori chiarimenti dall’INPS

Sul tema l’INPS è intervenuta fornendo un chiarimento con la Circolare del 9 febbraio 2022. In questo documento ha specificato quanto segue:

“La valutazione in merito alla eventuale applicabilità alla nuova misura di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004 sono attualmente oggetto di un approfondimento specifico e, pertanto, la disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE.

Tuttavia, al momento, non risultano ulteriori chiarimenti sul punto da parte dell’istituto.

La situazione attuale

La situazione attuale appare quindi, particolarmente, penalizzante per i soggetti come le famiglie con figli residenti all’estero, pensionati residenti all’estero e non residenti Schumacker. Tutte queste categorie di soggetti potevano beneficiare in passato degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) e delle detrazioni IRPEF per figli a carico. Per queste categorie di soggetti, quindi, fino ai 21 anni del figlio non vi sono benefici da poter fruire.

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