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Cripto attività in dichiarazione dei redditi: guida pratica

Fiscalità InternazionaleTassazione di redditi esteriCripto attività in dichiarazione dei redditi: guida pratica

Trattamento fiscale applicabile alle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, abbiano effettuato investimenti in Criptovalute.

Le valute virtuali, o meglio le rappresentazioni virtuali di valore, possono essere definite come cripto attività. Si tratta di valute che possono essere create da chiunque abbia capacità informatiche per costituire la tecnologia e sviluppare il software.

Il 28 Febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli e relative istruzioni del Modello Redditi Persone Fisiche 2024. Queste hanno recepito le disposizioni di cui all’art. 1 co. 126 della Legge n. 197/22 che ha, di fatto, ridefinito la normativa fiscale che riguarda le cripto attività detenute da soggetti fiscalmente residenti in Italia.

L’effetto principale di questa normativa è il venir meno dell’equiparazione tra valute estere e valute virtuali. Di fatto, la norma fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziariale plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate“.

Pertanto, di seguito intendo andare ad approfondire i seguenti ambiti:

  • La tassazione ai fini delle imposte dirette, per la dichiarazione dei proventi (plusvalenze) derivanti dalla cessione di cripto attività (quadro RT);
  • La normativa legata al monitoraggio fiscale delle valute virtuali, nel quadro RW;
  • La normativa ai fini Iva che riguarda gli operatori economici che scambiano criptovalute.

Definizione di cripto attività

Per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere emessi, trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga, comunque denominata.

Le cripto-attività sono connesse alla crittografia e alla tecnologia del registro distribuito – DeFi (trattasi di un nuovo mercato tecnologico e finanziario, formato da un insieme di protocolli informatici che si sviluppano sulla base di network decentralizzati che sfruttano la tecnologia block-chain) e possono essere emesse, registrate, trasferite e archiviate in modo decentralizzato.

Tali attività sono detenute in “portafogli” digitali (wallet) che ne consentono l’archiviazione tramite l’autorizzazione con chiavi pubbliche e private. I wallet sono classificati in base a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologica del mezzo di conservazione (i.e. paperhardwaredesktopmobileweb), sulla connettività alla rete dell’ambiente in cui sono archiviate le chiavi – wallet online (“hot”) o offline (“cold”) – e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell’utente (custodial/non custodial wallet).

Tassazione delle plusvalenze da cessione di cripto attività nel quadro RT

I criteri da adottare, in sede di dichiarazione dei redditi derivanti dagli investimenti speculativi eseguiti con le c.d. cripto attività sono state disciplinata dalla Legge n. 197/22 (art. 1 co. 126) che ha superato le precedenti disposizioni di prassi (Risoluzione n. 72/E/2016).

La novità principale rispetto al passato riguarda il fatto che i proventi realizzati tramite rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, rientrano nella categoria dei redditi diversi ex art. 67, co. 1, lettera c-sexies del TUIR.

Art. 68, co. 10 del TUIR

Secondo il successivo art. 68 co. 10 del TUIR tali plusvalenze, costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito o il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze così determinate sono sommate alle minusvalenze. Se le minusvalenze risultano essere superiori alle plusvalenze, per importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integrale all’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto. Per questo è necessario che la minusvalenza venga indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono realizzate.

Assume rilevanza fiscale il passaggio tra cripto attività a valuta fiat. Nella relazione illustrativa alla legge viene precisato che “non assume rilevanza lo scambio tra valute virtuali, mentre assume rilevanza fiscale l’utilizzo di una cripto-attività per l’acquisto di un bene o un servizio o di un altra tipologia di cripto-attività (ad esempio, l’utilizzo di una criptocurrency per acquistare un non fungible token) o la conversione di una currency in euro o in valuta estera”. Questo significa che, di fatto la permuta tra cripto-attività non assume rilevanza fiscale, mentre il passaggio da valuta virtuale a valuta fiat, oppure l’utilizzo della valuta per acquistare beni o servizi assume rilevanza fiscale.

Il riferimento alla detenzione di cripto-attività (comprese quindi le cripto-valute) sembra voler includere la fattispecie della remunerazione dell’attività di staking fra i redditi diversi, superando i precedenti chiarimenti disposti dall’Agenzia delle Entrate in via interpretativa con la risposta ad interpello n. 437/2022. Tuttavia, si attendono chiarimenti in merito, anche in relazione alle possibili modifiche che verranno apportate in sede parlamentare.

Operazioni fiscalmente rilevanti

Operazioni con le cripto-attività fiscalmente rilevanti
– Utilizzo di una cripto-attività per l’acquisto di un bene o servizio
– Conversione di una valuta virtuale in euro, o in altre valute FIAT
– Utilizzo di una valuta virtuale per l’acquisto di un NFT

Permuta non è fiscalmente rilevante

Viene stabilito che non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta effettuata tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni. Ad esempio non assume rilevanza lo scambio tra valute virtuali, mentre assume rilevanza fiscale l’utilizzo una cripto attività per l’acquisto di un bene o un servizio o di una altra tipologia di cripto-attività (ad esempio utilizzo di una crypto currency per acquistare un non fungible token) o la conversione di una crypto currency in euro o in valuta estera.

Determinazione del valore di costo

Aspetto importante è anche la determinazione del valore di costo della valuta virtuale. Con maggiore dettaglio:

  • In caso di successione si presume il costo dichiarato agli effetti dell’imposta di successione;
  • In caso di donazione si assume come il costo del donante.

In ogni caso il costo deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente. In mancanza il costo è assunto pari a zero. Inoltre, viene specificato che i proventi percepiti sono assoggettati a tassazione senza alcun tipo di deduzione.

Il possesso della certificazione rilasciata dall’intermediario con cui si effettua trading sulle criptovalute ha importanza fondamentale. È sulla base di questa documentazione che è possibile predisporre la dichiarazione dei redditi. Sempre la stessa documentazione dovrà essere conservata in vista si un eventuale riscontro da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria.

Su questo aspetto è importante sottolineare che gli intermediari devono provvedere ad inviare certificazioni quanto più complete e tempestive possibile. Nella pratica professionale posso garantirti che questa cosa non avviene. Le certificazioni che si vedono sono poche, spesso incomplete. Questo aspetto, inevitabilmente, si traduce nell’impossibilità di poter trattare correttamente le valute virtuali in dichiarazione, esponendo il contribuente alla possibilità di incorrere in sanzioni in caso di accertamento fiscale.

Tutto questo tenendo presente che, se non si riceve la certificazione dal proprio intermediario, l’ulteriore rischio che si corre è quello di essere incappato in una vera e propria truffa, da denunciare alle autorità competenti.

Determinazione della plusvalenza

Ai fini del calcolo della plusvalenza è necessario confrontare il controvalore in euro della moneta virtuale ceduta (accredita sul wallet della piattaforma il giorno della cessione) con il costo di acquisto della stessa. L’aspetto da evidenziare è che la plusvalenza si realizza ai fini fiscali per la cessione di cripto attività a fronte di valuta fiat o di beni o servizi. Non assume rilevanza lo scambio di una cripto attività con un’altra. Ai sensi dell’art. 68 co. 9-bis del TUIR i proventi derivanti dalla detenzione di cripto attività percepiti sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione di costi (es. commissioni).

Per il momento, in assenza di chiarimenti sul tema si ritiene che per la determinazione della plusvalenza occorre applicare la disposizione di cui all’art. 67 comma 1-bis TUIR, per effetto della quale si considerano cedute per prime le criptovalute acquisite in data più recente (Metodo LIFO – Last In First Out).

Esempio di calcolo della plusvalenza – Metodo Lifo:
Un soggetto ha acquistato 5.000 bitcoin al tasso BTC/EUR di 7. Il mese successivo acquista 3.000 bitcoin al tasso di 12. Nel mese di luglio ha convertito in euro 4.000 bitcoin al cambio di 180.
La plusvalenza realizzata – fiscalmente rilevante – è Metodo LIFO: plusvalenza = 4.000 * 180 – (3.000 * 12 + 1.000 * 7) = 720.000 – 43.000 = 677.000

Soglia di esenzione da imposizione di 2.000 euro

Al fine di evitare l’emergere di fenomeni impositivi per importi non rilevanti (e generalmente ascrivibili a operazioni ricorrenti di modico valore, come ad esempio nel caso di utilizzo di cripto-attività nel settore del gaming), è stata prevista una soglia di esclusione da imposizione pari a euro 2.000 per anno d’imposta. Conseguentemente, si consente la riportabilità in avanti delle minusvalenze solo se di importi superiori a euro 2.000.

Ad esempio, quindi, in attesa di chiarimenti è da presumere che se un soggetto realizza plusvalenze nel corso dell’anno per 2.500 euro, tutto il valore debba essere assoggettato a tassazione, in quanto viene superata la soglia minima di 2.000 euro.

Regime di tassazione delle plusvalenze

L’emersione di operazioni fiscalmente rilevanti può dar luogo all’emersione di plusvalenze fiscalmente rilevanti, che devono essere tassate con l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. La tassazione avviene nel quadro RT del modello Redditi PF nell’apposito quarto RT, sezione II-BPlusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività” (cd. “Regime Dichiarativo“). Questa modalità di dichiarazione e tassazione della plusvalenza da parte del contribuente si rende necessaria, al posto del regime del risparmio amministrato, che sovente trova applicazione per i redditi diversi di natura finanziaria, per la mancanza di un intermediario residente.

Per questo motivo è lo stesso contribuente che deve adempiere, autonomamente, ai propri obblighi fiscali direttamente in sede di dichiarazione dei redditi annuale, presentando il modello Redditi Persone Fisiche.

Le plusvalenze da indicare del quadro RT devono essere convertite in euro. In questo caso la base imponibile è determinata assumendo il corrispettivo della cessione, ovvero il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.

Tabella: imponibile fiscale delle cripto attività

Corrispettivo percepito dalla vendita o valore normale
Costo di acquisto (documentato)
Soglia di esenzione di € 2.000=
Plusvalenza imponibile (se di segno positivo) o Minusvalenza riportabile (se di segno negativo ed importo > 2.000 euro).

Aliquota di tassazione della plusvalenza

Art. 67, co. 1, lettera c-sexies del TUIRAliquota di tassazione
Plusvalenza imponibile (reddito diverso ex art. 67 del TUIR) 26%

Il versamento dell’imposta avviene con la scadenza ordinaria di pagamento delle imposte sui redditi (attualmente il 30 giugno). Il codice tributo da utilizzare con modello F24 è il seguente:

Codice tributo 1100Imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR.

L’anno di imposta da indicare è quello oggetto di dichiarazione.

Compilazione quadro RT per le plusvalenze da cessione di cripto-attività

Quadro RT plusvalenze da cripto attività

La sezione II-B è composta dai righi che vanno da RT31 a RT39. In particolare, la modalità di compilazione è la seguente:

Rigo Quadro RTCompilazione
RT31 – Totale dei corrispettiviIndicare l’importo annuale dei ricavi o corrispettivi ricevuti al momento della cessione o ricezione della cripto-attività
RT32 – Totale dei costi o dei valori di acquistoIndicare il valore totale annuale di tutti i corrispettivi di acquisto registrati
RT33 – Plusvalenze (RT31 – RT32, col. 2)La differenza tra i corrispettivi ed i costi (ovvero RT31-RT32) ovvero la plusvalenza o la minusvalenza (col. 1) d’esercizio
RT34 – Eccedenza di minusvalenzeIl campo si compila se dall’operazione precedente si possono utilizzare minusvalenze realizzate in anno precedenti
RT35 – Eccedenza di minusvalenze certificate dagli intermediariDeve essere compilato con eventuali minusvalenze certificate dagli intermediari (al momento non ha utilizzo)
RT36 – Differenza (RT33 col 2 – RT34 – RT35 col. 2)Differenza tra le plusvalenze dell’anno ed il riporto di minusvalenze precedenti
RT37 – Imposta sostitutiva dovutaImposta sostitutiva del 26% dovuta sulla plusvalenza.
RT38 – Eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensataNell’esempio il campo non deve essere compilato.
RT39 – Imposta sostitutiva dovutaImposta sostitutiva effettivamente da versare

Da evidenziare che le istruzioni del quadro RT, al rigo RT33 dedicato alla plusvalenze, riportano: “indicare la differenza […] se positiva.Tale differenza deve essere non inferiore a 2.000 euro”. Quindi se il rigo RT33 è di importo inferiore a 2.000 euro, non vi è tassazione. Se, invece, è superiore tutto l’importo della plusvalenza deve essere assoggettato a tassazione.

Eccedenza di minusvalenze

Nel caso in cui, invece, si registri una minusvalenza nel quadro RT33 col. 1, è opportuno ricordare che deve essere compilata la sezione V del quadro RT dedicata alla minusvalenze che non hanno trovato compensazione direttamente nell’anno e che possono essere portate in avanti nei quattro anni successivi.

Devi sapere che se nell’anno hai realizzato esclusivamente delle minusvalenze, non hai alcun obbligo di dichiararle ai fini fiscali. Tuttavia, devi sapere che può esserci un vantaggio nel compilare il Quadro RT del modello Redditi PF anche in caso di realizzazione di sole minusvalenze. Infatti, tali minusvalenze possono essere utilizzate nell’esercizio in corso e nei quattro successivi per la compensazione con altre plusvalenze realizzate dal contribuente, superata la soglia di 2.000 euro.

Inoltre, le plusvalenze in oggetto possono essere compensate, oltre che con le minusvalenze della stessa specie (derivanti dalla cessione di Criptovalute), anche i minusvalori realizzati ai sensi delle lett. c, c-bis, c-ter, c-quater, del comma 1, dell’art. 67 del TUIR. Tra questi si segnalano quelli derivanti dalla vendita di partecipazioni qualificate e non qualificate, dalla cessione o chiusura di contratti derivati, etc.

L’utilizzo del regime del risparmio amministrato per intermediari residenti

Per avere una gestione fiscale più semplice è possibile pensare ad una gestione delle criptovalute con il regime del risparmio amministrato. Si tratta di un regime di tassazione applicato direttamente dall’intermediario, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 461/97.

Tieni presente che il regime del risparmio amministrato può essere utilizzato soltanto in caso di intermediario finanziario residente. Quando, invece, si opera, come nella maggior parte dei casi, con intermediario non residente, il regime del risparmio amministrato trova applicazione solo quando, alternativamente:

E’ opportuno precisare che con il regime del risparmio amministrato non varia la percentuale di tassazione sulle plusvalenze, tuttavia il vantaggio è che la tassazione viene applicata e trattenuta dallo stesso intermediario. L’imposta trattenuta verrà poi girata all’Erario senza interessare il contribuente.

Questo significa che il contribuente è esonerato dall’obbligo di includere i redditi diversi di natura finanziaria nella propria dichiarazione dei redditi derivanti dall’impiego di valute virtuali. Nella pratica sono rari i casi di intermediari che si occupano di criptovalute che abbiano sede in Italia. In pratica, il regime del risparmio amministrato non trova concreta applicazione pratica.

Eventuale tassazione estera delle Criptovalute e doppia imposizione

Che cosa succede se le criptovalute sono già state soggette a tassazione in altro Stato oltre all’Italia?

La regola generale che devi seguire è la seguente. Se alla formazione del reddito di un contribuente concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione di quella netta dovuta. Questo ai sensi dell’articolo 165 del DPR n 917/86. Questo fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e quello complessivo, al netto delle perdite di precedenti periodi ammesse in diminuzione.

L’imposta estera, saldata a titolo definitivo ed eccedente la quota di spettanza dell’Erario domestico, relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito. Tale credito è ammesso fino alla concorrenza dell’eccedenza della quota d’imposta nazionale rispetto a quella estera. I crediti d’imposta così vantati dovranno essere indicati nel quadro CE del Modello Redditi PF. L’istituto non è applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, ad imposta sostitutiva. Per le Criptovalute, trattandosi di imposizione con imposta sostitutiva, non trova applicazione il credito per imposte estere. In questo caso il contribuente rimane inciso da una doppia tassazione.

L’investimento tramite Etn

Accanto a chi decide di investire direttamente in valute virtuali vi è anche chi decide di investire in strumenti finanziari con sottante denominato in valuta virtuale. Si tratta, degli ETF, ad esempio (ETN in Europa). In questo caso, non rileva il fatto che lo strumento finanziario sottostante sia una valuta virtuale. Pertanto, la normativa fiscale da seguire non è quella sopra indicata per le valute ma, piuttosto, quella prevista per i fondi di investimento.

Sugli ETN europei è applicata una ritenuta a titolo di imposta del 26% sul provento realizzato tramite il fondo. In tal senso, nel momento in cui c’è l’acquisto di una quota dell’ETN, al livello di 10 e successivamente la si vende a 15, la base imponibile fiscale è pari a 5 e l’aliquota per l’appunto del 26%. Per questo motivo è importante individuare se l’investimento in valuta virtuale è diretto, oppure avviene attraverso altri strumenti finanziari. La distinzione è fondamentale per individuare il corretto trattamento fiscale da adottare.

Il monitoraggio fiscale delle Cripto-attività

L’art. 1 co. 129 della Legge n. 197/22 ha apportato alcune modifiche al D.L. n. 167/90 per il monitoraggio fiscale delle cripto-attività. In particolare, è stato modificato l’art. 4, co. 1, includendo espressamente tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività nel quadro RW.

Sul punto, la relazione illustrativa alla norma evidenza che gli obblighi di monitoraggio nel quadro RW “sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia“. Di fatto, questa impostazione porta agli obblighi di monitoraggio delle cripto-attività, anche nel caso in cui le stesse vengano detenute attraverso intermediari residenti.

Valorizzazione all’interno del quadro RW

Per la valorizzazione delle cripto-attività nel quadro RW è necessario prendere a riferimento le indicazioni contenute nel provvedimento n. 151663 del 18 dicembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, l’unico valore disponibile (tra quelli previsti) per le cripto attività non può che essere il costo di acquisto (vedi anche la Circolare n. 28/E/2012 e n. 38/E/2013).

Inoltre, per la valorizzazione dell’investimento è stato previsto un codice specifico per le cripto attività. Si tratta del codice “21 – Cripto-attività” che deve essere riportato nella colonna 3 del quadro RW.

Indicazione nel quadro RW per “conto digitale

Il quadro RW può essere compilato per “portafoglio” o “conto digitale“, indicando un rigo per ciascuno. Tuttavia, è necessario conservare un apposito prospetto dove devono essere indicati i valori delle singole attività. Questo prospetto da predisporre a cura del contribuente deve essere esposto in caso di accertamenti dell’Amministrazione finanziaria. A chiarire questo aspetto la Circolare n. 30/E/2023. Tuttavia, resta ferma la possibilità di compilare un singolo rigo per ciascuna cripto-attività detenuta dal contribuente.

Ulteriore riferimento è quello del punto 14 della Circolare n. 12/E/2016, in cui è precisato quanto segue.

dal punto di vista della temporalità delle operazioni di investimento e disinvestimento rientranti all’interno di un unitario rapporto finanziario, l’individuazione del termine si riferisce al rapporto finanziario nel suo complesso.

Pertanto, gli adempimenti dichiarativi previsti dovranno prevedere l’indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest’ultima. Per completezza, nel caso in cui le variazioni della composizione della relazione finanziaria siano riconducibili a un apporto di capitale (versamento contanti, conferimento titoli…), il momento di avvenuta variazione dovrà essere considerata come discriminante temporale da cui far discendere un nuovo adempimento dichiarativo.

In tale fattispecie, gli adempimenti dichiarativi previsti, seppur inerenti alla medesima relazione finanziaria, saranno duplici:
1) si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell’apporto;
2) in un nuovo rigo, successivamente, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell’apporto e il valore finale

Tasso di cambio per le cripto-attività

Tutti gli importi esposti nella dichiarazione devono essere espressi in euro. Per questo si pone il problema di determinare il cambio da applicare alle cripto-attività. Per il valore iniziale il valore delle cripto-attività deve essere calcolato alla data di acquisto. Inoltre, secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 788/E/2021 e la Circolare n. 30/E del 2023 il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.

Se vi fossero acquisti di cripto-attività in tempi diversi deve essere utilizzato il criterio LIFO. In mancanza della documentazione relativa al costo sostenuto, si assume come tale il valore della valuta al minore dei cambi mensili. Tutti i cambi devono essere accertati, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, nel periodo di imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Nel provvedimento di accertamento dei tassi di cambio, però, non sono indicati i valori da attribuire alle valute.

Cripto-attività soggette ad imposta patrimoniale

L’art. 1, co. 146 della Legge n. 197/2022 ha modificato l’art. 19, co. 18 del D.L. n. 201/2011, andando a prevedere l’obbligo di IVAFE per le cripto-attività. Tale obbligo viene previsto a partire dal 2023. L’imposta patrimoniale è dovuta nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.

I soggetti passivi dell’imposta sono (ex art. 4, co. 1 del D.L. n. 167/90), le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia). Ai sensi del co. 20 dell’art. 19 del D.L. n. 201/2011, secondo cui per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di 14.000,00 euro. L’imposta dovuta è pari al 2 per mille.

La Circolare n. 30/E/2023 precisa che il valore da assoggettare all’imposta di bollo è quello al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, è quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall’intermediario o dal prestatore di servizi che applica l’imposta. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività.

Per approfondire: “Imposta patrimoniale sulle cripto-attività“.

Gestione fiduciaria

La circolare precisa anche che nel caso in cui le cripto-attività siano oggetto di amministrazione fiduciaria:

  • Se le stesse sono detenute presso un intermediario italiano, l’imposta di bollo è applicata dall’intermediario e non dalla fiduciaria;
  • Se le stesse non sono oggetto di un rapporto con un intermediario italiano, la società fiduciaria che ne ha l’amministrazione è tenuta all’applicazione dell’imposta di bollo (in modo ordinario).

L’imposta patrimoniale è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di cripto-attività cointestate, in quanto si applica l’art. 19 comma 19 della Legge n. 201/2011 in materia di IVAFE. Inoltre, dall’imposta in argomento è possibile dedurre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime cripto-attività versata a titolo definitivo nello Stato estero. Il credito d’imposta non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.
Per quanto riguarda le modalità di versamento dell’imposta deve essere utilizzato il codice tributo 1727.

Conservazione della documentazione

A questo punto sorge un’ulteriore problematica dettata dalla conservazione della documentazione comprovante la quotazione. Ovvero delle certificazioni rilasciate dai broker esteri, da preservarsi ai fini di un eventuale riscontro richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria. Aspetto che potrebbe sembrare semplice qualora si decidesse di operare con degli exchangers qualificati. La cosa si rivela, invece, molto più complicata  quando l’investitore opera con intermediari non qualificati e resi anonimi dalla darknet.

Probabilmente, in questo contesto, i contribuenti non otterrebbero nessuna attestazione ed il cambio potrebbe essere differente da quello esposto nei mercati regolamentati. Con le conseguenze che si possono immaginare in caso di accertamenti. Ai fini di detenzione per la prova, comunque, si potrebbe ipotizzare di eseguire uno screenshot dell’operazione finanziaria visualizzata nel digital wallet. Anche se ciò potrebbe non essere sufficiente per l’Amministrazione Finanziaria.

Su questo è necessario rifarsi a quanto previsto in tema di prova nelle indagini finanziarie. In questo caso possono assumere valida valenza giustificativa solo gli atti ed i documenti che provengono dalla Pubblica amministrazione, da soggetti aventi pubblica fede (notai, pubblici ufficiali, ecc.). Oppure da soggetti terzi in qualità di parte di rapporti contrattuali di diversa natura (sempreché siano identificabili).

Compilazione quadro RW per le cripto attività

Quadro RW modello Redditi Persone Fisiche
Colonna quadro RWCompilazione per le cripto-attività
1 – Codice titolo possessoIndicare valore “1” – Proprietà
3 – Codice indiv. beneCodice 21 – “Cripto-attività”
5 – Quota di possesso100% – Se il soggetto è unico titolare dell’investimento
6 – Criterio di determinazione del valoreIndicare valore “4” – Costo di acquisto
7 – Valore inizialeValore (in euro) alla data di acquisto o al primo giorno dell’anno. Deve essere indicato il valore di tutte le singole valute detenute al primo giorno dell’anno o al momento dell’acquisto.
8 – Valore finaleValore (in euro) alla data di vendita o all’ultimo giorno dell’anno. Deve essere indicato il valore in euro delle valute ancora detenute dal contribuente al termine dell’anno.
10 – Giorni IVAFE ICIndicare il numero di giorno di detenzione delle cripto-attività
12 – Credito d’impostaRiportare il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o prodotto finanziario nonché cripto attività. L’importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all’ammontare dell’imposta dovuta.
14 – CodiceDeve essere indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare, indicare: 1 Compilazione quadro RL; 2 Compilazione quadro RM; 3 Compilazione quadro RT; 4 Compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT; 5 Nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza.
16 – Monitoraggio fiscaleDa barrare per l’adempimento ai soli fini del monitoraggio fiscale privo di assoggettamento a IVAFE, IVIE e IC o di altre imposte (quadro RT).
33- 34 – IC dovutaDeve essere calcolata ed indicata, in colonna 33, l’imposta sul valore delle cripto-attività (IC) sullo 0,20% del valore di colonna 8, valore di fine esercizio o fine detenzione, rapportato sia alla quota di possesso che di periodo di possesso rispetto all’intero anno.
Esempio di compilazione quadro RW valute

Chiarimenti sulla compilazione del quadro RW

Questo esempio è sicuramente il più semplice che possa essere proposto. Nella pratica possono verificarsi situazioni diverse legate a compravendite durante l’anno. In questo caso diventa ancora più importante avere a disposizione i dati da parte degli intermediari (ove presenti) in modo che l’effettuazione dei calcoli necessari alla compilazione del quadro possano essere semplificati. Questo anche in relazione al fatto che, in caso di accertamento la documentazione dell’intermediario è quella che viene richiesta dagli Uffici.


3) L’inquadramento delle cripto attività ai fini IVA

Le Criptovalute sono state oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 22 ottobre 2015, causa C-264/14 Skattevertket/Hedqvist. La causa verteva sul corretto trattamento ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) delle operazioni di cambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale (bitcoin). Operazioni effettuate da un operatore specializzato a fronte della riscossione di un margine (differenza tra il prezzo di acquisto e rivendita dei bitcoin). I giudici europei hanno chiarito che queste operazioni costituiscono “prestazioni di servizi a titolo oneroso” per le seguenti ragioni:

  • La valuta virtuale cambiata contro le valute tradizionali non può essere qualificata come “bene materiale“. La valuta virtuale, infatti, non ha altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento;
  • Per questo le operazioni di cambio non ricadono tra le “cessioni di beni“. In questo contesto tali operazioni costituiscono prestazioni di servizi IVA.

Oltre a questo i giudici hanno ritenuto che le suddette prestazioni debbano rientrare tra le operazioni esenti IVArelative a divise, banconote e monete con valore liberatorio“.

I principi affermati dalla CGUE sono stati ripresi dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n 72/E/2016. Si tratta del caso riguardante una società che eseguiva – per conto della propria clientela – operazioni di acquisto/vendita di bitcoin.

Il documento di prassi ha confermato che l’attività svolta dall’attività istante deve essere considerata ai fini IVA quale prestazione di servizi esente art. 10, primo comma, n 3 del DPR n 633/72.

La comunicazione trimestrale per i prestatori di servizi di valute virtuali

prestatori di servizi relativi alle valute sano tenuti a trasmettere all’Oam, con modalità telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate in Italia. La trasmissione dei dati dovrà avvenire con cadenza trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le specifiche tecniche che saranno pubblicate dall’Oam. Quest’ultimo organismo dovrà conservare i dati trasmessi per dieci anni.

Il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza potrà fruire i dati conservati dall’Oam, a fini di accertamento. L’obbligo di tracciabilità delle informazioni in possesso dei prestatori di servizi ha l’obiettività di fornire maggiore trasparenza in un settore che è in continua crescita negli ultimi anni e che per questo motivo potrebbe essere sfruttato anche per finalità illecite. Per questo motivo, come stanno portando avanti anche altri Paesi, l’Italia sta pensando di aumentare la tracciabilità dei dati dei detentori di valuta virtuale attraverso intermediari che offrono la gestione di portafogli virtuali.

Quali operatori dovranno comunicare i dati delle valute virtuali?

prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti ad effettuare la comunicazione in oggetto se si rivolgono al territorio italiano. Tali prestatori che alla data di avvio della sezione speciale del registro che svolgano l’attività, anche online, dovranno effettuare la comunicazione entro 60 giorni dall’avvio della sezione del registro. In questo modo potranno essere aggiunti al registro e potranno iniziare la comunicazione trimestrale dei dati. In caso di mancato rispetto del termine l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’esercizio dell’attività dei prestatori già attivi sarà considerata abusiva. Questo aspetto è molto importante ed imporrà ai vari operatori del settore l’obbligo di iscrizione al registro se vorranno continuare ad operare nei confronti del mercato italiano.

Dati da comunicare da parte degli operatori di valute virtuali

DATI RELATIVI ALL’IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE:
– Cognome e nome;
– Luogo e data di nascita;
– Residenza;
– Codice fiscale/partita Iva;
– Estremi di un documento di riconoscimento;
DATI RELATIVI ALL’OPERATIVITA’ COMPLESSIVA PER SINGOLO CLIENTE:
– Controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute di ciascun cliente;
– Numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a valuta virtuale e viceversa riferite a ciascun cliente;
– Numero delle operazioni di conversione tra valute riferibili a ciascun cliente;
– Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;
– Numero e controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita ed in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.

La trasparenza dei dati verso l’amministrazione finanziaria

La sezione speciale del registro tenuta dalla Oam permetterà la condivisione dei dati ivi presenti con il ministero dell’economia e delle finanze, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di Finanza ed il nucleo speciale di polizia valutaria. Questo, al fine di agevolare i rispettivi compiti istituzionali per l’accertamento di operazioni sospette.

Anche se non espressamente indicato, al momento, si ritiene che tali dati presenti nel registro speciale potranno essere consultati anche dall’Agenzia delle Entrate in merito al rispetto degli obblighi di monitoraggio fiscale (Legge n. 227/90). Infatti, i soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono valute virtuali sono soggetti agli obblighi di monitoraggio nel quadro RW del modello Redditi.

L’Amministrazione finanziaria, infatti, potrebbe incrociare i dati presenti sul registro speciale Oam con quelli relativi ai dati comunicati dai contribuenti nelle proprie dichiarazioni dei redditi. Si deve considerare, infatti, che ad oggi non vi è alcun riscontro da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla veridicità dei dati comunicati dai contribuenti sul monitoraggio delle proprie valute virtuali (attraverso la compilazione del quadro RW). Per superare questo aspetto, proprio come avviene per le comunicazioni di scambio automatico di informazioni legate al Common Reporting Standard (“CRS“). Questa attività di controllo potrebbe portare l’Amministrazione finanziaria all’invio di lettere di compliance a tutti quei contribuenti che non hanno correttamente dichiarato i valori delle valute virtuali detenuti ai fini del monitoraggio fiscale.

Per questo motivo è importante che i contribuenti siano sensibilizzati nei confronti del monitoraggio fiscale delle valute detenute attraverso intermediari che offrono tali servizi.


Consulenza fiscale online

Se hai deciso di leggere fino in fondo questo articolo sicuramente hai effettuato delle operazioni con le monete virtuali. Per questo motivo ti consiglio di fare molta attenzione per quanto riguarda la determinazione delle eventuali plusvalenze da tassare. Allo stesso tempo, devi fare attenzione anche al monitoraggio fiscale, in relazione al periodo di possesso delle valute nell’anno (in una situazione ove non vi è ancora una disciplina chiara in merito).

Per avere maggiori informazioni o per analizzare la tua situazione contattami in privato per una consulenza personalizzata. Ho maturato esperienza su questo ambito su cui mi aggiorno costantemente. Assieme potremo inquadrare la tua situazione, aiutarti a capire i tuoi obblighi fiscali e nel caso farti assistere da un professionista esperto per la presentazione della tua dichiarazione dei redditi con quadro RW. Affidati sempre a chi ha esperienza in questo ambito, non aspettare!

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    Federico Migliorini
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