Il Decreto Bollette ha ottenuto la fiducia in Senato diventando così legge. Confermate dunque le agevolazioni in esso contenute per tutto il 2024.


Il 21 novembre il decreto bollette, su cui era stata posta la fiducia dal Governo, è passato al Senato con 104 Sì, 74 No e 1 astenuto. Il Senato ha dunque confermato il testo della Camera ed è ora legge. Stiamo parlando del decreto-legge n. 131/2023, sulle misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. 

Via libera, dunque, al nuovo regime delle agevolazioni a favore dei soggetti a forte consumo di energia elettrica, e non solo. Tuttavia, rimane ancora aperto il dibattito sulla proroga del mercato tutelato dell’elettricità. Questo tema ha generato diversi emendamenti e posizioni contrastanti da parte dei vari esponenti politici. Attualmente, la questione è al centro di un confronto con la Commissione Europea. Qualsiasi decisione sulla proroga potrebbe essere inclusa nel “dl Energia bis“, il quale potrebbe essere discusso nel prossimo Consiglio dei Ministri, stando a quanto dichiarato dal Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Se le cose invece dovessero restare invariate da gennaio 2024 tutti gli utenti dovranno passare al mercato libero.

Il provvedimento appena approvato a Palazzo Madama contiene diverse misure mirate a contenere i costi energetici e a proteggere il potere d’acquisto delle famiglie a fronte dei rincari che si sono abbattuti a seguito dell’inflazione. Vediamo quindi nel dettaglio tutte le agevolazioni previste nel 2024.

Riduzione Iva Gas

Con la conversione in legge del Decreto Bollette viene prorogata la riduzione dell’aliquota IVA al 5% (in deroga all’aliquota del 10% o 22% prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

Qualora le suindicate somministrazioni siano contabilizzate in virtù dei consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, all’ultimo trimestre dell’anno corrente. Detta riduzione al 5%, si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento, nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.

Bonus sociale bollette

ll decreto bollette prevede conferme di quanto già previsto nel 2023 ma anche importanti novità, anche per quanto riguarda la fornitura di luce e gas a utenti in gravi condizione di salute (bonus sociali). La nuova legge dispone la cessazione nel IV° trimestre 2023 delle compensazioni complementari integrative invece previste fino al III trimestre. Allo stesso tempo, il provvedimento istituisce un contributo straordinario per il IV° trimestre 2023 per tutti coloro che usufruiscono del bonus sociale elettrico, di importo crescente in base al numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il bonus sociale. 

Ricordiamo che a fine settembre erano stati stanziati 300 milioni di euro per l’ultimo trimestre di questa misura, destinata solo ai titolari del bonus elettrico e la cui erogazione era proporzionale alla numerosità dei componenti del nucleo familiare.

In fase di conversione del decreto il Governo ha deciso anche un aggiornamento del bonus elettrico. Con l’articolo 1 del provvedimento scatta dunque l’adeguamento del bonus base, che negli ultimi due anni è rimasto fermo in virtù della presenza di assegni extra. Adesso invece Arera, come previsto dal bonus sociale, lo ha allineato in modo da garantire una riduzione del 30% della spesa attesa per il quarto trimestre 2023 per l’elettricità e del 15% della spesa per il gas.

La somma dell’aggiornamento del bonus e del contributo straordinario avrà un andamento differente a seconda della numerosità del nucleo familiare, cioè cresce all’aumentare dei componenti

Quanto ai beneficiari del bonus sociale elettrico sono stati classificati tre gruppi:

  • Un primo gruppo è rappresentato dai nuclei il cui Isee è fino a 9.530 euro;
  • Un secondo gruppo è costituito da chi ha un Isee fino a 15.000 euro;
  • Le famiglie numerose, con almeno 4 figli a carico, possono accedere al bonus con Isee fino a 30.000 euro.

Nello specifico per coloro con un ISEE compreso tra 9.530 e 15.000 euro e meno di quattro figli a carico, il bonus sarà concesso nella misura ridotta dell’80% del contributo ordinario. Questo permetterà di garantire un supporto proporzionato alle diverse situazioni familiari e finanziarie. Non cambia nulla poi sulle modalità con cui usufruire dell’agevolazione in questione. Il bonus scatterà infatti in automatico qualora si rientrasse nelle soglie Isee indicate e purchè l’indicatore Isee stesso sia aggiornato.

Bonus elettrico per gravi condizioni di salute

Una particolare procedura è prevista per i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza: queste categorie dovranno quindi continuare a fare richiesta dell’agevolazione presso i Comuni o i Caf abilitati.

Per quanto riguarda il bonus per disagio fisico, possono accedervi: 

  • Tutti i clienti domestici affetti da grave malattia; 
  • I clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia che necessita di utilizzare apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. 

Se ricorrono i rispettivi requisiti di ammissibilità, il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico.

Agevolazioni imprese a forte consumo energetico

Tra le previsioni del decreto Bollette è disposta anche una nuova disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd “energivore” o più precisamente “elettrivore”).

Possono usufruire delle agevolazioni le imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh operanti nei settori a rischio o ad alto rischio rilocalizzazione.

Le agevolazioni sono riconosciute in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili, riconosciute in misura maggiore alle imprese che coprano almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con quelle da fonti che non emettono carbonio.

Le imprese beneficiarie devono eseguire una diagnosi energetica e adottare ulteriori misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Altre previsioni decreto Bollette

Nel decreto bollette troviamo anche la concessione della facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria.

Troviamo infine anche disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese. In particolare viene consentito alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un’altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell’IRES e dell’IRAP. Gli atti relativi a dette cessioni sono sottoposti a imposta di registro e ipocatastali in misura fissa.

Le norme consentono inoltre al cessionario di valutare, nell’esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Sono previste disposizioni di analogo tenore – tranne che per alcuni effetti fiscali – anche nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro il 30 marzo 2025, compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie.

L’articolo in esame infine interviene sulla norma che consente, ai soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, al fine di modificarne le modalità applicative per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Conclusioni

Il Decreto Bollette è ora legge. Diventano quindi definitive tutte le misure in esso contenute, che vanno sostanzialmente a costituire un aiuto per famiglie e imprese colpite dai rincari delle bollette. Gran parte dei provvedimenti confermano quanto previsto per il 2023, prevedendo sempre il bonus sociale e agevolazioni per le imprese cosiddette ‘energivore’, ad alto consumo energetico.

Previsto anche un bonus elettrico per coloro che versano in gravi condizioni fisiche e fanno uso di apparecchiature elettromediche.

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