Conti esteri di enti non commerciali e società semplici

HomeFiscalità InternazionaleMonitoraggio fiscale e quadro RWConti esteri di enti non commerciali e società semplici

L'IVAFE, imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie di fonte estera prevede l'applicazione in misura fissa di € 100 anche per i conti correnti detenuti all'estero da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche. Previsto un limite massimo annuale di € 14.000.

Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (G.U. n. 128 del 19 maggio 2020) ha introdotto alcune disposizioni per enti, residenti nel territorio italiano, che sono soggetti all’applicazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Tale disposizione, ufficialmente introdotta per esigenze di armonizzazione di un’imposta, indirettamente, invece, riguarda una ulteriore fattispecie legata all’applicazione dell’IVAFE.

L’IVAFE è un’imposta patrimoniale che si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero. I prodotti finanziari sono soggetti all’aliquota proporzionale dello 0,2% (0,4% per le attività detenute in paesi black list, dal 2024), mentre i conti correnti ed i libretti di risparmio scontano l’imposta fissa di 34,20 euro se i titolari sono persone fisiche. Dal 2020 l’ambito di applicazione dell’IVAFE riguarda anche ai conti correnti ed i prodotti finanziari esteri posseduti:

  • Dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni, residenti nel territorio dello Stato;
  • Dalle società semplici e gli enti equiparati.

IVAFE per i conti correnti esteri detenuti da enti diversi dalle persone fisiche

L’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere, risulta dovuta, oltre che dalle persone fisiche residenti, anche dagli altri soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW).

Tale imposta prevede un’aliquota proporzionale dello 0,2% (0,4% per le attività detenute in paesi black list, dal 2024), mentre i conti correnti ed i libretti di risparmio scontano l’imposta fissa di €. 34,20, se i titolari dei conti correnti sono persone fisiche residenti.

La ratio legata all’ampliamento dell’ambito soggettivo dell’IVAFE

Al fine di uniformare la disciplina IVAFE al prelievo previsto dall’imposta di bollo sui conti correnti ed i prodotti finanziari situati in Italia, l’art. 134 del D.L. n. 34/2019 ha modificato l’art. 19 comma 20, del D.L. n. 201/2011, stabilendo per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

  • La misura fissa di € 100 per l’IVAFE applicabile sui conti correnti e i libretti di risparmio;
  • La misura massima dell’imposta dovuta annualmente. Il limite massimo di applicazione dell’imposta è stabilito nella misura massima di € 14.000 come previsto per l’imposta di bollo.

Limiti per l’applicazione dell’IVAFE sui conti correnti esteri

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’IVAFE è dovuta in misura fissa di:

  • € 34,20 per le persone fisiche;
  • € 100 per gli enti diversi dalle persone fisiche.

L’imposta patrimoniale risulta dovuta quando il valore della giacenza media annua del conto corrente estero, risultante dagli estratti conto e dai libretti, sia superiore a € 5.000. Quando il valore medio dei conti correnti (complessivamente considerati) non supera tale soglia l’imposta IVAFE non è dovuta.

Conti correnti complessivamente detenuti

Occorre tenere presente che l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 28/E/2012 ha chiarito che nel calcolo della giacenza media annua dei conti correnti si deve tenere in considerazione tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso il medesimo intermediario. A questi fini a nulla rileva il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo di prova.

Inoltre, qualora il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione.

Esempio di calcolo dell’IVAFE sui conti correnti esteri

Prendendo a riferimento quanto indicato sino ad ora privato a fare il seguente esempio. Prendiamo a riferimento i seguenti conti correnti detenuti all’estero:

  • Conto 1) possesso al 100% per 365 giorni con valore medio di € 3.500;
  • Conto 2) possesso al 50% per 365 giorni con valore medio di € 5.500.

Sulla base di questo esempio il valore medio dei due conti correnti detenuti presso uno stesso intermediario si attesta ad € 6.2500.

Calcolo:
(3.500 + (5.500*0,5)) = 6.250

Superando la soglia di € 5.000 entrambi i conti correnti trovano spazio nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Devono essere compilati due distinti righi del quadro, uno per ciascun conto corrente e liquidata la relativa imposta patrimoniale.

L’ambito oggettivo di applicazione dell’IVAFE

Le modifiche apportate alla disciplina dell’IVAFE non hanno alcun impatto sul sui profilo oggettivo di applicazione. Questo significa che nulla è cambiato in merito all’aliquota del 2 per mille prevista per:

  • Prodotti finanziari e non finanziari;
  • Ogni altra forma di investimento di natura finanziaria (es. strumenti del mercato monetario, contratti a termine, derivati, merci, indici finanziari e non finanziari, etc).

Pertanto, possiamo affermare che rimangono, quindi, esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta:

  • Le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli;
  • Finanziamenti dei soci;
  • Le banconote o le monete estere ed i metalli preziosi (es. criptovalute).

I titoli equiparabili alle azioni in società estere scontano l’imposta, la quale è esclusa in caso di mero possesso di una quota partecipativa in un soggetto estero.

Inoltre, l’IVAFE si applica su tutti i prodotti finanziari esteri o detenuti all’estero. Questo, a prescindere dalla circostanza che siano immessi in relazioni con intermediari obbligati a rendicontazione.

Pertanto, i titoli posseduti in nuda proprietà e depositati all’estero sono esclusi.

Consulenza fiscale online

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento.

Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

Modulo di contatto

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    I più letti della settimana

    Abbonati a Fiscomania

    Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

    I nostri tools

     

    Redazione
    Redazione
    La redazione di Fiscomania.com è composta da professionisti che operano nel campo fiscale (commercialisti, consulenti aziendali, legali, consulenti del lavoro, etc) per garantire informazioni aggiornate e puntuali.
    Leggi anche

    Partita Iva content creator e influencer 2025

    Sei un content creator o un influencer e ti stai chiedendo se e quando devi aprire la partita IVA?...

    Vendere su Amazon: tasse e partita Iva per il dropshipping

    Avviare un'attività di dropshipping su Amazon rappresenta una delle soluzioni più accessibili per iniziare a vendere online senza dover...

    Il luogo della vendita a distanza intra-UE

    Il luogo della vendita a distanza: la Direttiva 2006/112/CE stabilisce che l'Iva è dovuta nello Stato membro in cui...

    Dichiarazione dei Redditi Enti non commerciali 2025

    Le dichiarazioni fiscali che possono essere presentate nel 2025 sono relative ai: Redditi; Iva; Irap; Sostituti d'imposta (Modello 770). I contribuenti, devono anche,...

    Veicoli in uso a dipendenti e amministratori: trattamento fiscale

    La concessione in uso di veicoli aziendali ai dipendenti o ai collaboratori dell'impresa è un accadimento sempre più frequente....

    Nuovi codici ATECO partite Iva in vigore da oggi

    A partire da oggi 1° Aprile 2025 è operativa la nuova classificazione ATECO 2025 che sostituisce, gradualmente, la classificazione ATECO 2007, come...