Qual’è il calendario fiscale riguardante il versamento delle imposte sui redditi a partire dal 2017? Il 30 giugno è la scadenza per effettuare il pagamento del saldo Irpef, Ires e Irap, ma anche per la cedolare secca e l’imposta sostitutiva relativa al regime forfettario. La guida con tutte le informazioni utili.
Nella Gazzetta Ufficiale 24.10.2016 n. 249 è stato pubblicato il D.L. n. 193/2016, rubricato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili“, che contiene rilevanti novità in materia fiscale. Tale decreto è stato convertito con Legge n. 225/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 2.12.2016 n. 282, S.O. n. 53.
Tra le novità maggiormente significative si rammenta la variazione del calendario riguardante il versamento delle imposte sui redditi (saldo e primo acconto), nelle modalità che andremo a delineare nel proseguo.
Versamento delle imposte: calendario 2017
Il D.L. n. 193/2016, articolo 7-quater, commi 19 e 20, è intervenuto a modificare i termini per i versamenti:
- Del saldo e del primo acconto derivanti dai modelli Unico e Irap, previsti dall’articolo 17 del DPR n. 435/01;
- Del saldo Iva, previsti dagli articoli 6 e 7, comma 1, lettera b) del DPR n. 542/99.
Le finalità dell’intervento sono quelle di:
- Abolire il c.d. “tax day” del 16 giugno;
- Prevedere a regime un differimento dei termini di versamento, in modo da evitare la proroga annuale che si è verificata negli ultimi anni;
- Coordinare il versamento del saldo Iva con l’abolizione della dichiarazione unificata.
Versamenti derivanti da Unico e Irap: persone fisiche e società di persone
Nei confronti delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti equiparati (es. studi professionali associati), le nuove scadenze per il versamento delle imposte derivanti dal saldo e dalla prima rata di acconto scaturite dai modelli Unico e Irap, sono stabilite:
- Al 30 giugno, invece del giorno 16, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- Al 30 luglio, invece del giorno 16, con la maggiorazione dello 0,4%.
Resta infatti applicabile il disposto secondo cui i versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Versamenti derivanti da Unico e Irap: soggetti Ires
In relazione ai soggetti Ires, il versamento delle imposte relative al saldo e alla prima rata di acconto derivanti dai modelli Unico e Irap devono invece essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, invece che entro il giorno 16, ferma restando la suddetta possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
In relazione ai soggetti Ires “solari“, i termini per il versamento delle imposte sono quindi stabiliti al 30 giugno (senza lo 0,4%) e al 30 luglio (con lo 0,4%), analogamente alle persone fisiche e alle società di persone.
Per i soggetti Ires che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, i suddetti versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, invece che entro il giorno 16. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, i versamenti devono comunque essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso, invece che entro il giorno 16.
In ogni caso, resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Versamenti derivanti da Unico e Irap: seconda o unica rata di acconto
In relazione a tutti i contribuenti, restano fermi i termini per il versamento delle imposte relative alla seconda o unica rata di acconto scaturita dai modelli Unico e Irap, stabiliti:
- Al 30 novembre, per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati (es. studi professionali associati), nonché i soggetti Ires “solari“;
- Entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti Ires “non solari“.
Versamento delle imposte collegate
Versamenti che “seguono” gli stessi termini delle imposte sui redditi. Le suddette modifiche dei termini di versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi si “riverberano” anche in relazione ai versamenti le cui scadenze sono ad essi collegati, ad esempio:
- Addizionali Irpef;
- Addizionali e maggiorazioni Ires;
- Determinate imposte sostitutive (es. per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” o il regime fiscale forfettario ex Legge n. 190/2014);
- Capital gain in “regime di dichiarazione”;
- Imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (Ivie e/o Ivafe);
- Contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito complessivo Irpef di importo superiore ai €. 300.000,00 lordi annui;
- Contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate;
- Contributi dovuti alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri;
- Diritto annuale delle Camere di commercio.
Per quanto riguarda il versamento della “cedolare secca sulle locazioni“, di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011, l’articolo 7 del provvedimento Agenzia delle Entrate n. 55394/2011:
- Per il versamento del saldo, prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di versamento del saldo Irpef, con conseguente automatica estensione dei nuovi termini;
- Per il versamento del primo acconto, invece, prevede espressamente i termini del 16 giugno o del 16 luglio (con la maggiorazione dello 0,4%), senza un rinvio alla disciplina di versamento degli acconti Irpef.
In relazione al versamento del primo acconto, pertanto, da un punto di vista letterale dovrebbe rimanere fermo il termine del 16 giugno o del 16 luglio (con lo 0,4%), in quanto tale provvedimento non viene modificato dal D.L. n. 193/2016 convertito. Tuttavia, da un punto di vista sistematico, appare evidente la volontà di stabilire termini per il versamento della cedolare secca “allineati” a quelli dell’Irpef, considerazione che dovrebbe portare ad estendere i nuovi termini anche al versamento in esame.
Versamento delle imposte “non allineate“
Versamenti che “non seguono” i termini delle imposte sui redditi. Nulla cambia, invece, in relazione ai versamenti che “non seguono” i termini delle imposte sui redditi, ad esempio i versamenti:
- Dell’Imu e della Tasi;
- Dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori dell’ambito d’impresa;
- Delle imposte sostitutive per le assegnazioni agevolate di beni ai soci o la trasformazione in società semplice;
- Dell’imposta sostitutiva per l’estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.
Conguagli derivanti dai modelli 730
Rimangono inoltre invariate le modalità di effettuazione, da parte dei sostituti d’imposta, dei conguagli derivanti dai modelli 730.
I nuovi termini di versamento rilevano invece in relazione ai contribuenti che possono presentare il modello 730 in mancanza di un sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli. In tal caso, infatti, i versamenti derivanti dal modello 730 devono essere effettuati entro i termini stabiliti per i versamenti derivanti dal modello Unico delle persone fisiche.
Versamento del saldo Iva
In relazione al versamento del saldo Iva, a seguito dell’abolizione della dichiarazione unificata dei redditi e Iva:
- Da una parte, viene confermata, come regola generale, la scadenza del 16 marzo;
- Dall’altra, viene prevista la possibilità di differirlo entro il termine previsto dal nuovo articolo 17 del DPR n. 435/2001 per il versamento delle imposte dirette, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Quest’ultima possibilità, infatti, era collegata alla presentazione della dichiarazione unificata, che presupponeva la presenza di un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ai fini delle imposte dirette. In relazione alla nuova disciplina, dovrà essere chiarito se la possibilità di differimento del versamento del saldo Iva è applicabile anche da parte dei soggetti “non solari“, dato che ai fini Iva il periodo d’imposta è sempre coincidente con l’anno solare.
Utilizzo del modello F24 cartaceo
Viene abolito dall’articolo 7-quater, comma 31 del D.L. n. 193/2016, l’obbligo, da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, di presentare esclusivamente in via telematica i modelli F24 con un saldo finale superiore a €. 1.000,00 , senza che siano state effettuate compensazioni, che era stato introdotto dal primo ottobre 2014.
I soggetti non titolari di partita Iva possono quindi “ritornare” a presentare i modelli F24 in formato cartaceo, con un saldo finale di qualunque importo, purché non siano stati utilizzati crediti in compensazione.
Per i soggetti titolari di partita Iva, sono confermati i precedenti obblighi di presentazione in via telematica dei modelli F24.
Modelli F24 con saldo a debito e compensazioni
In relazione ai modelli F24 con un saldo a debito (di qualunque importo), ma che contengono uno o più crediti utilizzati in compensazione, resta fermo l’obbligo, per tutti i contribuenti (titolari o meno di partita Iva), di presentazione in via telematica, avvalendosi:
- Dei sistemi di home banking messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento;
- Dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (modalità obbligatoria in caso di compensazione di crediti Iva superiori a €. 5.000,00 annui).
Modelli F24 “a saldo zero”
Resta altresì fermo che i modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, devono essere presentati:
- Esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- Da parte di tutti i contribuenti (titolari o meno di partita Iva).
Deroghe all’obbligo di presentazione telematica
L’Agenzia delle Entrate, con le Circolari n. 30/E/2016 e n. 27/E/2014, ha previsto alcune eccezioni all’obbligo di presentazione telematica dei modelli F24, con utilizzo quindi del modello cartaceo, collegate ai seguenti casi particolari:
- Modelli F24 precompilati, inviati dagli enti impositori (es. Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.), a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
- Contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente (es. soggetti falliti o protestati);
- Soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli Agenti della Riscossione;
- Curatori fallimentari e commissari liquidatori, in relazione ai versamenti che devono effettuare per conto della procedura concorsuale;
- Produttori agricoli esonerati dagli obblighi Iva ai sensi dell’articolo 34, comma 6 del DPR n. 633/72;
- Contribuenti che hanno chiuso la partita Iva, in relazione ai tributi relativi al periodo di svolgimento dell’attività.
- Eredi di contribuenti titolari di partita Iva, in relazione alla liquidazione dell’attività del de cuius.
Decorrenza
In assenza di una specifica disposizione di decorrenza, il suddetto “ripristino” della possibilità di presentare i modelli F24 cartacei da parte dei soggetti non titolari di partita Iva si applica dal tre dicembre 2016.
Versamenti da avvisi bonari
Gli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/97 prevedono che se, entro 30 giorni dall’avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione (articolo 36-bis, 36-ter del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72), la totalità delle somme richieste o la prima rata sono versate, le sanzioni del 30% sono ridotte a 1/3 o a 2/3.
Detto termine di 30 giorni è sospeso dal primo agosto al quattro settembre di ogni anno (articolo 7-quater, comma 17 del D.L. n. 193/2016).
Per effetto dell’articolo 37, comma 11-bis del D.L. n. 223/2006, come modificato dal D.L. n. 193/2016, dovrebbero essere sospesi dal primo agosto al quattro settembre i termini di trasmissione dei documenti richiesti sempre in occasione delle procedure in oggetto.
La medesima sospensione dei 30 giorni è prevista per il pagamento di importi derivanti da liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata (articolo 1, comma 412 della Legge n. 311/2004).
Tributi locali: modalità di versamento
In deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei Comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato, in alternativa:
- Direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore;
- Mediante il modello F24 di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97;
- Attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
In relazione all’Imu e alla Tasi si applicano le solite regole, contenute nell’articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 e nel comma 688 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013.
Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.