Sistema Tessera Sanitaria: chi deve inviare i dati, la nuova scadenza annuale al 31 gennaio, sanzioni e ravvedimento. Guida aggiornata.
Il Sistema TS raccoglie le spese sanitarie per la dichiarazione precompilata secondo l’art. 3 D.Lgs. 175/2014. Dal 2025 la trasmissione ha cadenza annuale entro il 31 gennaio. Le sanzioni per invio omesso o tardivo partono da 100 euro a documento.
Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la piattaforma telematica, istituita ai sensi dell’art. 50 della L. 326/2003, attraverso cui gli operatori sanitari trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini. L’obbligo di comunicazione, introdotto dall’art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2014, riguarda farmacie, medici, odontoiatri, strutture accreditate e un’ampia platea di professionisti sanitari iscritti ad albi ed elenchi specifici. I dati trasmessi confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 e Redditi PF), consentendo al contribuente di verificare e detrarre gli oneri sanitari sostenuti.
A partire dalle spese sostenute dal 2025, l’art. 12 del D.Lgs. n. 1/2024, come modificato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 81/2025, ha ripristinato la cadenza annuale di invio, in luogo della precedente periodicità semestrale. Il termine ordinario è fissato al 31 gennaio dell’anno successivo a quello delle spese. La trasmissione segue il criterio di cassa: rileva la data del pagamento, non quella di emissione del documento fiscale. L’omessa, tardiva o errata comunicazione espone a una sanzione amministrativa di 100 euro per documento, fino a un massimo di 50.000 euro annui.

Che cos’è il Sistema Tessera Sanitaria
Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell’art. 50 della L. 24 novembre 2003, n. 326. Raccoglie le prescrizioni mediche e farmaceutiche e le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, oltre alle spese sanitarie sostenute privatamente dai cittadini presso operatori accreditati. La sua funzione originaria era la rilevazione telematica dei consumi sanitari pubblici; nel tempo il perimetro si è esteso fino a comprendere l’intera platea degli operatori sanitari privati.
Gli operatori sanitari tenuti alla trasmissione inviano al Sistema TS i dati dei documenti fiscali emessi ai propri assistiti. Questi dati alimentano l’anagrafe delle spese sanitarie gestita dall’Agenzia delle Entrate, che li utilizza per due finalità distinte: la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e, dal 2025, la verifica formale delle dichiarazioni selezionate per controllo ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600/1973.
L’obbligo di comunicazione è disciplinato dall’art. 3, comma 3 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175. La norma stabilisce che i soggetti che erogano prestazioni sanitarie devono rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle spese sostenute dai propri assistiti. Su questa base l’Amministrazione finanziaria predispone il modello 730 e il modello Redditi Persone Fisiche precompilati, riportando automaticamente gli oneri detraibili senza che il contribuente debba conservare e inserire manualmente ogni documento.
Il meccanismo riguarda esclusivamente le persone fisiche identificate tramite codice fiscale alfanumerico: non rientrano nella comunicazione le fatture emesse verso enti, società o associazioni dotate di codice fiscale numerico, poiché tali soggetti non accedono alla dichiarazione precompilata nella stessa modalità. Per un inquadramento più ampio sugli oneri detraibili in dichiarazione, resta utile la guida al ravvedimento operoso, applicabile anche alle violazioni relative al Sistema TS trattate più avanti in questo articolo.
Chi deve inviare i dati al Sistema TS
La platea dei soggetti tenuti alla trasmissione si è ampliata per fasi successive dal 2015 a oggi. Il primo nucleo, obbligato dal 2015, comprende le farmacie, le strutture specialistiche pubbliche e private accreditate e gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Dal 2016 l’obbligo si è esteso alle strutture autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992, alle strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari (art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 193/2006), alle parafarmacie, agli ottici e agli iscritti agli albi professionali di psicologi, infermieri, ostetriche, medici veterinari e tecnici sanitari di radiologia medica.
Dal 2019, per effetto del DM 22 novembre 2019, l’obbligo è stato esteso agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie istituite dal decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018: tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario. Nello stesso anno sono stati inclusi anche gli iscritti all’albo dei biologi, le strutture della sanità militare e la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG).
Estensione 2021: elenchi speciali ad esaurimento
A partire dalle spese sostenute dal 30 novembre 2021, il DM 16 luglio 2021 ha esteso l’obbligo di trasmissione ai soggetti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019. Rientrano in questa categoria gli elenchi speciali per lo svolgimento delle attività professionali previste dai profili di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale e tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Rientra inoltre l’elenco speciale dei massofisioterapisti con titolo conseguito ai sensi della L. n. 403/1971. In via transitoria, per questi soggetti l’invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2021 doveva avvenire entro il 31 gennaio 2022.
La seguente tabella riepiloga la platea dei soggetti obbligati, organizzata per anno di decorrenza dell’obbligo:
| Decorrenza | Categoria di soggetti | Riferimento |
|---|---|---|
| Dal 2015 | Farmacie, strutture specialistiche accreditate, medici chirurghi e odontoiatri | Art. 3 co. 3 D.Lgs. 175/2014 |
| Dal 2016 | Strutture ex art. 8-ter D.Lgs. 502/92, vendita medicinali veterinari, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, veterinari, tecnici radiologia medica | Art. 70 co. 2 D.Lgs. 193/2006 |
| Dal 2019 | Albi professioni sanitarie DM 13.3.2018 (18 profili), biologi, sanità militare, ANMIG | DM 22.11.2019 |
| Dal 30.11.2021 | Elenchi speciali ad esaurimento DM 9.8.2019, massofisioterapisti L. 403/1971 | DM 16.7.2021 |
Casi particolari: forfettari, eredi, prestazioni occasionali
L’obbligo di invio non è limitato al regime ordinario. Vi sono tenuti anche i soggetti che adottano il regime di vantaggio per i cosiddetti contribuenti minimi (art. 27, commi 1, 2 e 7 del DL n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011) e il regime forfetario (art. 1, commi 54-89 della L. n. 190/2014 e art. 1, commi 9-11 della L. n. 145/2018). L’adesione a un regime fiscale agevolato non incide dunque sull’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema TS, che resta legato alla natura dell’attività sanitaria esercitata, non al regime contabile o fiscale applicato.
Esistono invece esclusioni oggettive legate alla natura del rapporto. Gli iscritti all’Albo dei medici non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti a inviare al Sistema TS i dati delle prestazioni sanitarie erogate. Allo stesso modo, gli eredi non devono inviare le fatture emesse dal professionista deceduto: non rientrando tra i soggetti originariamente obbligati, gli eredi non possono nemmeno accreditarsi al Sistema TS in tale veste. Una terza esclusione riguarda i casi in cui non sia possibile acquisire il codice fiscale del contribuente assistito: in questa ipotesi la spesa non va trasmessa, poiché il codice fiscale costituisce elemento essenziale e obbligatorio della comunicazione, necessario per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata.
Il caso dei massaggiatori-bagnini degli stabilimenti idroterapici
Un caso ancora in evoluzione riguarda i massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 11 febbraio 2026, n. 9 ha affrontato la questione dell’invio dei dati al Sistema TS per le prestazioni rese nell’ambito di questa attività. La successiva FAQ dell’Agenzia delle Entrate dell’11 marzo 2026 ha precisato che, allo stato, tale invio non risulta ancora possibile: il Ministero della Salute e la Ragioneria Generale dello Stato stanno valutando i presupposti per l’emanazione di uno specifico decreto ministeriale che includa questi soggetti nella platea degli obbligati.
Nelle more di questo iter procedurale, i massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici devono continuare a certificare i corrispettivi con fatture in modalità analogica oppure elettronica extra Sistema di Interscambio, ai sensi dell’art. 1, comma 211 della L. n. 244/2007. Si tratta di una situazione transitoria che merita monitoraggio, poiché l’inclusione formale nella platea degli obbligati modificherebbe sia gli adempimenti di fatturazione sia le modalità di accreditamento al portale.
Un’ulteriore esclusione oggettiva riguarda i soggetti dispensati dagli obblighi di fatturazione e registrazione ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 633/1972, che restano esonerati dall’invio dei dati relativi alle prestazioni per le quali non siano stati emessi fatture o ricevute fiscali, come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 2018. Questa dispensa non è tuttavia assoluta: resta fermo l’obbligo di trasmissione per le prestazioni esenti per le quali il contribuente abbia comunque richiesto l’emissione del documento fiscale, e per le prestazioni di diagnosi, cura, riabilitazione, ricovero e cura rese da enti ospedalieri o cliniche convenzionate ai sensi dell’art. 10, comma 1, nn. 18 e 19 del DPR n. 633/1972, per le quali la dispensa non è comunque applicabile.
Tipologie di spesa e criterio di cassa
Le tipologie di spesa oggetto di trasmissione comprendono le prestazioni sanitarie erogate dai soggetti obbligati, l’acquisto di farmaci, anche omeopatici, e l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici con marcatura CE. Rientrano inoltre i servizi sanitari erogati dalle parafarmacie, come ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna. Una categoria a parte riguarda le spese agevolabili solo a particolari condizioni, quali l’acquisto o l’affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE, e l’assistenza integrativa.
Per le spese veterinarie il perimetro è delimitato dal DM 6 giugno 2001, n. 289: vanno comunicate le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Restano escluse dall’obbligo di comunicazione le spese sostenute per animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, nonché quelle relative ad animali utilizzati per attività illecite.
Il principio di cassa: un esempio pratico
Secondo le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, la trasmissione dei dati segue il criterio di cassa: rileva la data dell’avvenuto pagamento, non la data di emissione del documento di spesa. Un caso frequente riguarda le fatture emesse a fine anno con incasso nell’esercizio successivo. Se una fattura viene emessa nel corso del 2025 ma il pagamento avviene a gennaio 2026, la spesa non va trasmessa tra quelle relative al 2025: confluisce invece nella comunicazione delle spese 2026, con termine di invio al 31 gennaio 2027.
Questo meccanismo richiede attenzione particolare da parte degli operatori che gestiscono un elevato volume di prestazioni a cavallo d’anno, poiché l’errata attribuzione temporale di una spesa espone al rischio di sanzione per comunicazione errata, trattato più avanti in questo articolo. La tabella seguente sintetizza i criteri di ammissibilità delle spese alla comunicazione:
| Elemento | Criterio applicabile | Riferimento |
|---|---|---|
| Data rilevante | Data del pagamento (criterio di cassa), non data del documento | FAQ Agenzia delle Entrate |
| Spese veterinarie ammesse | Animali da compagnia o pratica sportiva legalmente detenuti | DM 6.6.2001 n. 289 |
| Spese veterinarie escluse | Animali da allevamento, riproduzione, consumo alimentare o attività illecite | DM 6.6.2001 n. 289 |
| Codice fiscale non acquisibile | Spesa non trasmissibile (elemento obbligatorio) | FAQ Agenzia delle Entrate |
Documenti di spesa, pagamenti tracciabili e codice SR
L’obbligo di comunicazione riguarda i dati dei documenti di spesa, quali scontrini, fatture e ricevute, rilevanti ai fini della detrazione delle spese sanitarie del cittadino. Devono essere inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative e a carattere peritale rilasciate a persone fisiche, indipendentemente dal fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA. Fa eccezione l’attività del medico competente: le fatture rilasciate al datore di lavoro, anche se persona fisica, non vanno inviate al Sistema TS, poiché il documento non riguarda una spesa sanitaria sostenuta dall’assistito in proprio.
Le spese relative a perizie medico legali e le spese per l’emissione di certificati attinenti allo stato di salute dell’assistito, documentate mediante fatture intestate all’assistito stesso, vanno comunicate al Sistema TS con il codice “SR”, a prescindere dall’applicazione dell’IVA. Il codice identifica quindi una categoria specifica di prestazioni certificative e peritali, distinta dalle prestazioni sanitarie in senso stretto, ma soggetta alla medesima logica di comunicazione obbligatoria verso il Sistema TS.
Dal 1° gennaio 2020, la detraibilità fiscale della spesa sanitaria in capo al paziente è subordinata al pagamento tramite versamento bancario, postale o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile, quali bancomat o carte di credito. Il vincolo incide indirettamente anche sulla qualità del dato trasmesso al Sistema TS: una spesa pagata in contanti, pur formalmente documentata da fattura o ricevuta, non dà diritto alla detrazione e la relativa comunicazione perde la propria funzione ai fini della precompilata.
Fanno eccezione a questo vincolo, ai sensi dell’art. 1, comma 680 della L. n. 160/2019, le spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Per queste categorie di spesa, la detraibilità resta ammessa anche in assenza di pagamento tracciabile, in ragione della natura essenziale o dell’affidabilità istituzionale del soggetto erogatore.
Sono obbligato a inviare i dati? Tabella decisionale per situazioni particolari
Le regole generali sui soggetti obbligati coprono la maggior parte dei casi, ma alcune situazioni soggettive richiedono una verifica puntuale perché non rientrano nello schema standard categoria/obbligo. La tabella seguente riepiloga l’esito applicabile alle situazioni più frequentemente oggetto di dubbio operativo, con rinvio al riferimento normativo di dettaglio già trattato nelle sezioni precedenti.
| Situazione | Obbligo di invio | Riferimento |
|---|---|---|
| Professionista sanitario in regime forfetario o minimi | Sì, obbligo invariato | Art. 27 DL 98/2011; L. 190/2014 |
| Medico senza P.IVA, prestazioni occasionali | No, escluso | FAQ Agenzia delle Entrate |
| Erede di professionista sanitario deceduto | No, escluso | FAQ Agenzia delle Entrate |
| Ottico, attività avviata prima del 1.4.2025, ATECO non ancora aggiornato | Sì, con vecchio codice 47.78.20 | Art. 35 DPR 633/72; art. 7 co. 8 DPR 605/73 |
| Ottico, attività avviata dal 1.4.2025 in poi | Sì, solo con nuovo codice 47.74.01 | Classificazione ATECO 2025 |
| Massaggiatore capo bagnino stabilimento idroterapico | In sospeso, invio non ancora possibile | Ris. AdE 11.2.2026 n. 9; FAQ AdE 11.3.2026 |
| Soggetto dispensato ex art. 36-bis DPR 633/72, senza fattura emessa | No, escluso | Ris. AdE 16.1.2018 n. 7 |
| Soggetto dispensato ex art. 36-bis, con fattura richiesta dal cliente | Sì, obbligo permane | Art. 10 co. 1 nn. 18-19 DPR 633/72 |
Nota per chi ha già presentato la variazione ATECO: l’ottico che ha iniziato l’attività prima del 1° aprile 2025 e ha già presentato la dichiarazione di variazione dati ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 633/1972 e dell’art. 7, comma 8, del DPR n. 605/1973, adottando il nuovo codice 47.74.01, deve utilizzare quest’ultimo per l’accreditamento. Il vecchio codice 47.78.20 resta transitoriamente valido solo per chi non ha ancora effettuato l’aggiornamento anagrafico.
Il nuovo calendario di invio: cadenza annuale dal 2025
A partire dai dati delle spese sanitarie relative al 2025, l’art. 12 del D.Lgs. n. 1/2024, da ultimo modificato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 81/2025, ha ripristinato il termine annuale per la trasmissione, individuato dal DM 29 ottobre 2025. La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento delle spese, riportando la disciplina alla periodicità già in vigore prima del passaggio alla cadenza semestrale.
Per le spese sostenute nel 2025, l’invio doveva quindi avvenire entro il 31 gennaio 2026; poiché tale data cadeva di sabato, il termine è slittato al primo giorno feriale utile, 2 febbraio 2026. Per le spese sostenute nel 2026, la scadenza torna alla data ordinaria del 31 gennaio 2027, salvo ulteriore slittamento nel caso in cui la data ricada in un giorno festivo o non lavorativo.
Con riferimento alle spese sostenute nel 2025, il calendario disponibile sul Sistema Tessera Sanitaria prevede una finestra di 7 giorni successiva alla scadenza ordinaria per l’invio di eventuali modifiche ai dati già trasmessi. Le correzioni ai dati inviati entro il 2 febbraio 2026 potevano quindi essere effettuate entro il 9 febbraio 2026, senza che tale rettifica tempestiva comportasse l’applicazione di sanzioni.
A partire dal 10 febbraio 2026 e fino all’8 marzo 2026 era invece possibile, per il cittadino, accedere all’area riservata del sito del Sistema TS per esercitare la propria opposizione, in relazione a singole spese sanitarie, alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Le due finestre temporali, quella di correzione riservata agli operatori sanitari e quella di opposizione riservata ai cittadini, sono quindi consecutive e non sovrapposte.
Termine per le spese veterinarie
Le spese veterinarie seguono un calendario autonomo rispetto a quello delle spese sanitarie ordinarie. L’art. 2, comma 2 del DM 8 febbraio 2024, modificando l’art. 7 del DM 19 ottobre 2020, ha stabilito che la trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese veterinarie è effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. Le spese veterinarie sostenute nel 2025 dovevano pertanto essere trasmesse entro il 16 marzo 2026, con termine autonomo di correzione fissato al 23 marzo.
La tabella seguente riepiloga il calendario completo delle scadenze per l’annualità di spesa 2025, comprensivo del raffronto con la precedente cadenza semestrale ancora in vigore per le spese 2024:
| Adempimento | Termine spese 2025 (nuovo regime) | Termine spese 2024 (regime semestrale) |
|---|---|---|
| Invio dati spese sanitarie | 31.1.2026 (slitta al 2.2.2026) | 30.9.2024 (I sem.) e 31.1.2025 (II sem.) |
| Correzione senza sanzioni | 9.2.2026 (7 giorni dalla scadenza) | Analoga finestra sui due semestri |
| Opposizione del cittadino | 10.2.2026 – 8.3.2026 | Analoga finestra sui due semestri |
| Invio dati spese veterinarie | 16.3.2026 (correzioni entro 23.3.2026) | 16.3 dell’anno successivo, invariato |
Per le spese sanitarie sostenute nel 2024 si applicava ancora la cadenza semestrale prevista dall’art. 12 del D.Lgs. n. 1/2024 nella sua formulazione originaria, come attuato dall’art. 7, comma 1-bis del DM 19 ottobre 2020, nel testo modificato dal DM 8 febbraio 2024. Il calendario prevedeva due scadenze distinte: il 30 settembre 2024, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre dell’anno, e il 31 gennaio 2025, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.
Il passaggio dalla cadenza semestrale a quella annuale, disposto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 81/2025 con decorrenza dalle spese 2025, rappresenta quindi un ritorno al modello annuale già adottato nelle prime annualità di applicazione del Sistema TS, dopo la parentesi semestrale intercorsa per le spese 2024. Per gli operatori sanitari, la modifica comporta la concentrazione dell’intero adempimento in un’unica finestra di trasmissione, con conseguente accumulo su base annua anziché semestrale del rischio sanzionatorio legato a errori o omissioni, aspetto trattato nella sezione dedicata al regime sanzionatorio.
Opposizione del cittadino all’invio dei dati
Il diritto di opposizione del paziente opera su un piano distinto rispetto alla finestra temporale di consultazione già descritta: può essere esercitato direttamente al momento della prestazione, presso l’operatore sanitario. Se il cittadino si oppone alla trasmissione della spesa al Sistema TS, l’erogatore deve annotare, sia sulla propria copia sia sull’originale della fattura consegnata al cliente, la dicitura “Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS”. Si tratta di un adempimento a carico dell’operatore, contestuale all’emissione del documento fiscale, distinto dalla successiva finestra di opposizione online riservata alle spese già trasmesse.
Secondo quanto previsto dall’art. 2 del DM 19 ottobre 2020, i dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono comunque trasmessi al Sistema TS, ma senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito. L’opposizione non elimina quindi l’obbligo di trasmissione in capo all’operatore sanitario: incide esclusivamente sulla possibilità di ricollegare quella specifica spesa, in sede di dichiarazione precompilata, al singolo contribuente identificato.
Ne consegue che il paziente che si oppone rinuncia alla precompilazione automatica di quella spesa, mantenendo tuttavia la possibilità di indicarla autonomamente in dichiarazione, purché in possesso della relativa documentazione idonea a comprovarne la natura detraibile.
Divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie
In base all’art. 10-bis del DL n. 119/2018, da ultimo modificato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non possono emettere fatture in formato elettronico con riferimento ai documenti i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS. Il divieto, già previsto in via transitoria per i periodi d’imposta dal 2019 al 2025 attraverso proroghe successive, è stato reso strutturale dalla modifica normativa del 2025: la fattura relativa a una prestazione sanitaria comunicata al Sistema TS deve quindi essere emessa in formato analogico o elettronico extra Sistema di Interscambio, mai tramite SdI.
Il divieto opera su un perimetro più ampio rispetto alla sola platea dei soggetti obbligati alla trasmissione al Sistema TS. Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2 del DL n. 135/2018, l’emissione di fattura elettronica è vietata anche per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche indipendentemente dal fatto che il soggetto emittente sia o meno tenuto a inviare i dati al Sistema TS. Un professionista sanitario che, per qualunque ragione, non rientri tra i soggetti obbligati alla comunicazione resta comunque vincolato al divieto di fatturazione elettronica, se la prestazione è resa a una persona fisica: la ratio della norma è la tutela della riservatezza dei dati sanitari, non la sola alimentazione del Sistema TS.
Come iscriversi e inviare i dati: la procedura operativa
L’operatore sanitario tenuto alla trasmissione dei dati deve preliminarmente iscriversi al Sistema Tessera Sanitaria attraverso il portale www.sistemats.it. Dalla home page, la registrazione si avvia dalla sezione “730-spese sanitarie”, che rimanda a una pagina riepilogativa della normativa e, da qui, alla funzione “Registrazione/accreditamento al Sistema TS” e quindi a “Registrazione per la richiesta delle credenziali”. La procedura richiede l’inserimento dei dati identificativi del professionista, in particolare la partita IVA, il codice fiscale del richiedente e il numero della tessera sanitaria personale con relativa data di scadenza, dati reperibili sul retro della tessera sanitaria del professionista stesso.
Modalità sincrona e asincrona
L’invio dei dati al Sistema TS può avvenire secondo due modalità alternative. La modalità sincrona prevede la trasmissione individuale dei dati di ogni singola fattura, ed è utilizzata tipicamente dal professionista che gestisce autonomamente l’invio dei propri documenti attraverso la specifica funzione presente nella propria area riservata del portale. La modalità asincrona prevede invece l’invio di un unico file, predisposto secondo le specifiche tecniche previste dal Sistema TS, contenente i dati di una molteplicità di fatture: è la modalità tipicamente utilizzata dai consulenti fiscali che, gestendo la contabilità di più professionisti sanitari, generano tramite software gestionali un file cumulativo per ciascun cliente.
I dati richiesti per ogni fattura in modalità sincrona
Per ciascuna fattura caricata in modalità sincrona, il sistema richiede l’inserimento di una serie di dati puntuali: la partita IVA dell’erogatore del servizio sanitario, la data di emissione della fattura, il numero del documento e l’eventuale indicazione di pagamento anticipato, quando il cliente ha corrisposto l’importo in un momento antecedente all’emissione della fattura stessa. Va inoltre indicata la data di pagamento, che nella generalità dei casi coincide con la data di emissione, ma che può differire quando il professionista emette il documento prima di incassare il corrispettivo, situazione rilevante anche ai fini del criterio di cassa illustrato in precedenza.
Completano il set informativo il codice fiscale dell’assistito, da indicare solo per le fatture emesse a consumatori privati persone fisiche, l’aliquota IVA applicata e il campo “Natura”, che per il documento commerciale assume valori da N1 a N6 e per la fattura da N1 a N7 con i relativi sottocodici, ove previsti dalla disciplina IVA.
Delega al consulente fiscale
Per attribuire al proprio consulente fiscale l’onere dell’invio dei dati, il professionista sanitario deve preliminarmente delegarlo attraverso la specifica funzione “Deleghe” presente nell’area personale del portale. Nell’attribuire la delega occorre indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata del consulente, il relativo codice fiscale e, nel campo codice sede, il valore convenzionale “000”. Il consulente riceve quindi, sul proprio indirizzo PEC, una comunicazione con cui il Sistema TS lo informa della delega ricevuta.
Una volta completata questa procedura, il professionista non deve compiere ulteriori adempimenti, fatta salva la verifica che il consulente abbia effettivamente ricevuto e attivato la delega da parte del Sistema TS. È questa la modalità che consente al consulente di operare in via asincrona per conto di più clienti, generando il file cumulativo descritto in precedenza.
Regime sanzionatorio e ravvedimento operoso
In relazione agli obblighi di trasmissione telematica dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, l’omessa, tardiva o errata comunicazione al Sistema TS espone a una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni comunicazione, fino a un massimo di 50.000 euro annui. Non è ammessa, in caso di violazioni plurime, l’applicazione del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997: ogni documento errato, omesso o tardivamente inviato genera una sanzione autonoma, anche quando le violazioni derivano dallo stesso file telematico o riguardano lo stesso paziente.
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2022 ha chiarito che la sanzione di 100 euro va applicata a ogni singolo documento di spesa errato, omesso o tardivamente inviato, a prescindere dal mezzo di trasmissione utilizzato (un unico file o più file distinti) e dal numero di pazienti cui i documenti si riferiscono. Questa lettura estensiva del concetto di “comunicazione” amplia sensibilmente l’esposizione sanzionatoria per gli operatori con elevato volume di prestazioni.
Una prima soglia di tolleranza esclude del tutto la sanzione: se l’invio dei dati corretti avviene entro i 5 giorni successivi alla scadenza, oppure, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa, non è dovuta alcuna sanzione. Questa finestra di tolleranza coincide, per l’annualità di spesa 2025, con la finestra di correzione al 9 febbraio 2026 già descritta nella sezione dedicata al calendario.
Oltre questa prima soglia, se la comunicazione corretta viene trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base si riduce a un terzo, passando da 100 a 33,33 euro per documento, con un corrispondente abbassamento del massimale annuo da 50.000 a 20.000 euro. Questa riduzione strutturale, distinta dal ravvedimento operoso vero e proprio, opera come sanzione base ridotta a prescindere dall’iniziativa autonoma del contribuente, e costituisce la base di calcolo su cui si innestano le ulteriori riduzioni del ravvedimento.
Versamento con F24 e approfondimento sul ravvedimento
Il versamento della sanzione ridotta si effettua tramite modello F24, sezione “Erario”, indicando il codice tributo 8912 — “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria, al codice fiscale, alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’IRAP e all’IVA” — e l’anno in cui è stata commessa la violazione. L’istituto di riferimento resta il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, applicabile fintanto che l’Agenzia delle Entrate non abbia avviato l’attività di accertamento sulla specifica violazione.
Il calcolo puntuale delle percentuali di riduzione applicabili in funzione della tempistica di regolarizzazione richiede una verifica specifica del quadro sanzionatorio vigente, per la quale rimandiamo alla guida dedicata al ravvedimento operoso del Sistema TS, soggetta ad aggiornamento in ragione delle modifiche apportate al sistema sanzionatorio tributario dal D.Lgs. n. 87/2024.
La tabella seguente riepiloga solo i due livelli di sanzione base, verificati sul materiale grezzo disponibile:
| Situazione | Sanzione per documento | Massimale annuo |
|---|---|---|
| Sanzione base (oltre 60 giorni) | 100 euro | 50.000 euro |
| Regolarizzazione entro 60 giorni | 33,33 euro | 20.000 euro |
| Regolarizzazione entro 5 giorni | Nessuna sanzione | — |
Per approfondire: Fatturazione elettronica prestazioni sanitarie 2026: regole, divieti e sanzioni.
Domande frequenti
Cosa succede se il paziente si oppone all’invio dei dati al Sistema TS?
L’operatore deve comunque trasmettere il dato della spesa, ma senza indicare il codice fiscale dell’assistito, come previsto dall’art. 2 del DM 19 ottobre 2020. Il paziente rinuncia così alla precompilazione automatica di quella spesa, mantenendo la possibilità di dichiararla autonomamente.
Il regime forfettario è obbligato a inviare i dati al Sistema TS?
Sì. L’adesione al regime forfetario (L. 190/2014) o al regime di vantaggio per i minimi (DL 98/2011) non incide sull’obbligo di trasmissione, che dipende dalla natura sanitaria dell’attività esercitata, non dal regime fiscale adottato dal professionista.
Le prestazioni sanitarie occasionali senza partita IVA vanno comunicate?
No. Gli iscritti all’Albo dei medici non titolari di partita IVA che svolgono prestazioni occasionali non sono tenuti a inviare al Sistema TS i dati delle prestazioni sanitarie erogate, secondo quanto chiarito dalle FAQ dell’Agenzia delle Entrate.
Gli eredi devono inviare le fatture del professionista sanitario deceduto?
No. Gli eredi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono accreditarsi al Sistema TS in tale veste, anche quando gestiscono la chiusura della posizione fiscale del professionista deceduto.
Gli ottici con il vecchio codice ATECO possono ancora accreditarsi al Sistema TS?
Sì, se l’attività è stata avviata prima del 1° aprile 2025 e non è ancora stata presentata la variazione dati ex art. 35 DPR 633/1972. In questo caso resta valido il codice ATECO 2007 47.78.20, in attesa dell’aggiornamento al nuovo codice 47.74.01.
È vietata la fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie?
Sì, in modo strutturale dal 2025. L’art. 10-bis DL 119/2018, come modificato dall’art. 2 D.Lgs. 81/2025, vieta la fattura elettronica via SdI per i dati da inviare al Sistema TS, anche verso soggetti non obbligati alla trasmissione (art. 9-bis co. 2 DL 135/2018).
Cosa rischia il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici che non invia i dati?
Nessuna sanzione allo stato attuale: la ris. AdE n. 9/2026 e la FAQ dell’11 marzo 2026 chiariscono che l’invio non è ancora tecnicamente possibile per questa categoria, in attesa di un decreto ministeriale che ne definisca l’inclusione tra i