Vendita di domini e siti Web: come trasformare gli indirizzi Web in un’opportunità di business per guadagnare online. Le modalità di tassazione dei guadagni provenienti dalla cessione di un dominio o di un sito Web.

Sul Web esiste ormai da alcuni anni un mercato dedicato alla vendita di domini e siti Web su cui moltissime persone e aziende speculano, cercando di trarne un profitto. Si tratta di un vero e proprio mercato virtuale di incontro tra domanda e offerta, dove è possibile acquistare e vendere un dominio o interi siti Web.

Negli ultimi anni alcuni provider si stanno dedicando all’attività di registrazione a proprio nome i domini scaduti ritenuti di valore e poi metterli all’asta fra differenti pretendenti, con lo scopo di trarne profitto.

In questo contributo voglio andare ad analizzare quali sono le caratteristiche peculiari che rendono profittevole un dominio, senza dimenticare l’aspetto fiscale correlato alla tassazione dei guadagni derivanti da questa attività. Vediamo quindi come viene disciplinata l’attività legata alla compravendita di domini e siti Web a livello fiscale. Al termine dell’articolo troverai i contatti se hai bisogno di una consulenza utile a chiarire i dubbi sulla tua situazione personale.

Cos’è il dominio di un sito web?

DominioUn dominio rappresenta l’indirizzo di un sito Web: in pratica per dominio si intende tutto quello che viene dopo il famoso www. e che finisce con l’estensione (.it, .com, .net, .info, etc).

Il dominio nasce per identificare in modo univoco un sito Web. Da ciò ne discende, necessariamente, che il dominio deve essere univoco per evitare che si possano sovrapporre due siti involontariamente. Non potendo esistere due nomi di dominio identici, come puoi capire, alcuni domini possono arrivare a valere cifre considerevoli soltanto per la strategicità del loro nome.

I punti peculiari da affrontare per chi volesse iniziare una attività di vendita di domini internet o di siti web sono essenzialmente due:

  • Come fare una valutazione del prezzo dei domini;
  • Dove vendere un dominio o un sito web, magari tramite i servizi come le aste di domini.

Quali sono i fattori che determinano il valore di un dominio?

Se vuoi capire da solo quanto può valere il tuo dominio è necessario conoscere i fattori che ne determino la quotazione. In generale, comunque, valutare il valore di un dominio o un sito Web è una stima che tiene conto di numerosi fattori ed è bene che sia effettuata attraverso la consulenza di un esperto. Quello che possiamo fare in questa sede è elencare le caratteristiche principali che deve possedere un dominio per avere valore sul mercato, ossia deve:

  1. Essere un dominio premium – I domini di una singola parola con una estensione facile da ricordare (Soldi.it, Giochi.it o Prestiti.it, Mutui.it, etc) sono considerati “domini premium“, in quanto facili da ricordare e quindi da raggiungere per gli utenti. Ormai di domini premium disponibili ce ne sono davvero pochi, ma bisogna essere attenti e cogliere il momento giusto quando vengono coniate nuove parole o quando parole estere entrano nel nostro vocabolario, nel tempo potrebbero diventare profittevoli;
  2. Lunghezza del dominio – Il nome del dominio ha quanto più valore minora è la sua estensione. I nomi troppo lunghi, generalmente oltre i 20 caratteri risultano molto scomodi da ricordare e quindi considerati di poco valore. Considerate che hanno moltissimo valore i domini di tre caratteri o di tre cifre. Ricordate, più il dominio è breve, più facilmente sarà ricordato, e quindi la sua capacità di generare traffico aumenta;
  3. Page Rank del dominio – Negli ultimi tempi il Page Rank è diventato un fattore scarsamente influente nell’ambito del posizionamento del sito sui motori di ricerca, ma nell’ambito della vendita di un dominio, rimane un indicatore da tenere in considerazione: maggiore è il Page Rank dei link in entrata del sito, maggiore sarà la sua valutazione. In generale tenete presente che un Page Rank del sito da vendere maggiore di 4, comporterà una valutazione maggiore;
  4. Estensione adatta – L’estensione migliore per i motori di ricerca è sicuramente .COM, per questo possedere questa estensione è considerato un altro elemento che attribuisce valore al dominio. Tuttavia, se ci si rivolge a un pubblico localizzato, i domini a più alto valore sono quelli della zona prescelta (.IT per l’Italia e via discorrendo). L’ideale sarebbe comunque possedere entrambi e poterli poi rivendere in blocco, per aumentarne il valore;
  5. Storia del dominio – Un dominio con una storia importante che ha ospitato in passato un sito frequentato, con traffico elevato, non può che avere una valutazione elevata. In questo caso è da tenere in considerazione che se stai vendendo un sito completo e non solo un dominio, i dati di traffico estratti da software di Web Analytics come Google Analytics possono influire sensibilmente sulla stima di prezzo del sito;
  6. Advertising e affiliazioni – se sul sito ospitato sul dominio vi sono dei guadagni costanti da Google Adsense o sistemi di affiliazione, questo può aumentare la quotazione del sito web tra gli acquirenti.

Infine, è opportuno ricordare che quelli appena elencati sono soltanto alcuni aspetti da tenere in considerazione nella valutazione di un dominio Web. In questi casi l’ultima parola per la valutazione effettiva spetta al mercato. Non deve essere dimenticato che vi è un mercato in notevole fermento anche in Italia, per quanto riguarda la compravendita di domini. Senza una domanda che tira verso quel settore o quello specifico nome di dominio, possedere anche la maggior parte di queste caratteristiche potrebbe non essere sufficiente a fare un buon affare.

Per questi motivi, l’ausilio di esperti nella valutazione di domini e siti Web è fondamentale. Fare in autonomia e senza esperienza nel campo significa rischiare. Considerate che soltanto in Italia ogni giorno vengono creati oltre 1.000 nuovi domini. Questo può aiutarvi a capire quanto può essere ampio il mercato, ma anche le possibilità che tra tutti questi domini ve ne siano molti di valore elevato.

Qual è la disciplina fiscale legata alla vendita di domini web?

Come tutti i guadagni anche quelli derivanti dalle attività online devono essere dichiarati all’Amministrazione finanziaria e su di essi devono essere calcolate le imposte. Per quanto riguarda l’attività di vendita di domini le modalità di tassazione del guadagno ottenuto dipendono dal regime fiscale del soggetto che ha ceduto il dominio. In particolare possiamo distinguere tra:

  • Vendita di domini, e
  • Vendita di un sito Web.

Vediamo di seguito entrambe le possibilità.

Disciplina fiscale della vendita di domini Web

In caso di vendita di domini possiamo avere due diverse casistiche, a seconda del soggetto che ha posto in essere la vendita. Prima di entrare nel dettaglio delle casistiche, tieni presente che in questi casi è di fondamentale importanza l’assistenza e l’ausilio di un dottore commercialista esperto che possa guidarti alla ricerca delle migliori soluzioni per la tua situazione personale.

Vendita occasionale di domini da soggetto privato

Se la vendita del dominio è effettuata da un privato (soggetto non dotato di partita Iva), la stessa è considerata come una cessione di tipo occasionale, ed ai fini reddituali, il TUIR, la classifica all’interno dell’articolo 67, tra i c.d. “redditi diversi“. Tale cessione viene assoggettata a tassazione rientrando tra i redditi imponibili Irpef.

Naturalmente, per poter rientrare in questa fattispecie è necessario che la vendita sia effettivamente a carattere occasionale: se un soggetto vende costantemente domini o siti Web, è tenuto ad aprire la partita Iva ed operare come un commerciante. Solo nel caso in cui, invece, la cessione sia solo episodica ed occasionale, è possibile rientrare nella disciplina disposta dall’articolo 67 del TUIR. In questo caso il compenso percepito deve trovare collocazione all’interno del quadro D del modello 730, oppure nel quadro RL del modello Redditi P.F. ed essere assoggettato ad Irpef. Tieni presente che non ci sono soglie reddituali da tenere in considerazione. L’unico parametro che deve guidare tra attività occasionale o di impresa è l’abitualità della vendita. Quando si effettuano più operazioni di vendita nel corso del periodo di imposta è molto difficile poter sostenere l’occasionalità della vendita. In questi casi diventa inevitabile il passaggio all’attività di impresa.

Vendita di domini abituale da parte di impresa commerciale

Se la vendita del dominio è effettuata da una impresa commerciale il corrispettivo derivante dalla vendita deve essere assoggetto alla disciplina del reddito di impresa, ai sensi degli articoli 55 e seguenti del TUIR. In questo caso, infatti, occorre rispettare il c.d. “principio generale di attrazione del reddito di impresa” secondo il quale ogni compenso percepito da imprese commerciali segue la disciplina di impresa. Di fatto, quindi, non ha rilevanza se la cessione viene effettuata da impresa che opera come oggetto principale della sua attività in altro settore e si trova a dover vendere un dominio precedentemente acquistato, come anche nel caso in cui la vendita venga promossa da un impresa che ha come oggetto principale della sua attività proprio la cessione di domini o siti Web.

Detto questo e con maggiore dettaglio possiamo dire che il reddito generato dall’attività di impresa (legata alla vendita di domini) è legato anche dalla forma giuridica adottata. In particolare, a seconda dei casi, può trattarsi di tassazione:

  • Irpef, nel caso in cui la vendita venga effettuata da parte di imprenditore individuale o società di persone (S.n.c. o S.a.s.);
  • Ires, nel caso in cui la vendita venga effettuata da parte di società di capitali (S.r.l. o S.p.a.).

Il codice Ateco da utilizzare per la vendita di domini web può essere il seguente:

Codice Ateco vendita domini web61.90.91 – Rivendita di servizi di telecomunicazione (ad esempio acquisto e rivendita di capacità di rete senza erogazione di servizi aggiuntivi)“.
Vendita-sito-web
Vendita-sito-web

Disciplina fiscale della vendita di sito Web e diritto di autore

In caso di cessione di sito Web valgono le ipotesi indicate in precedenza. Tuttavia, deve essere considerata un’unica particolarità legata alla fattispecie in cui la vendita del sito Web vanga effettuata dal soggetto stesso che lo ha creato. In questo caso, ai sensi della Legge n. 633/41 il creatore del sito Web è tutelato dalla disciplina del diritto di autore. Questa normativa ha l’obiettivo di tutelare le opere dell’ingegno a carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Allo stesso modo sono oggetto di tutela anche i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con Legge n. 399/78, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.

L’aspetto maggiormente importanza è che con la creazione dell’opera l’autore acquista a titolo originario i diritti sulla stessa (art. 2576 c.c.). Non c’è bisogno, di fatto, di alcun tipo di registrazione o formalizzazione della paternità. Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Il creatore di un’opera può, quindi, disporre delle seguenti categorie di diritti: 

  • Diritti morali: diritto alla paternità, all’inedito, all’integrità dell’opera, diritto di pentimento; e
  • Diritti patrimoniali: riprodurre, eseguire, diffondere, distribuire, noleggiare trasformare e modificare.

Da questi diritti (morali e patrimoniali) deriva poi il riconoscimento di una particolare forma di disciplina fiscale presente all’articolo 53, comma 2, lettera b) del TUIR. Secondo questa disposizione non vi è differenza tra i proventi da cessione definitiva dei diritti d’autore e le royalties derivanti da semplice concessione.

Quando si parla di opere dell’ingegno?

Deve essere evidenziato che per parlare di “opere dell’ingegno” è necessario che siano presenti congiuntamente tre requisiti, riportati nella seguente tabella.

CreativitàL’opera rappresenta una novità rispetto a quanto già esistente
OriginalitàL’opera deve essere facilmente distinguibile da altre opere precedenti. Non si deve trattare di una semplice variazione di altre creazioni
ConcretezzaL’opera deve essere riproducibile e quindi sfruttabile economicamente

Nel rispetto delle condizioni sopra indicate, ovvero quando la vendita del sito Web viene effettuata direttamente dal suo autore può trovare applicazione la disciplina dello sfruttamento economico del diritto di autore. In questo caso, il reddito percepito rientra tra i redditi assimilati a quelli da lavoro autonomo. Il reddito viene tassato seguendo il c.d. “principio di cassa” (in base al momento di incasso effettivo), con l’applicazione di una deduzione forfettaria per tener conto delle spese sostenute. In particolare, l’articolo 54, comma 8, del TUIR prevede una tassazione al netto di alcune deduzioni forfettarie. Le casistiche sono riportate nella tabella seguente.

ETA’ DELL’AUTOREDEDUZIONE FORFETTARIA IRPEF
Fino ai 35 anni40%
Dai 35 anni25%

Nel caso in cui, invece, i compensi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno percepiti da persone fisiche diversi dagli autori sono sono considerati, invece, redditi diversi (art. 67, lettera g) del TUIR).

Per maggiori informazioni sull’applicazione della disciplina sul diritto di autore: “Redditi da diritto di autore: disciplina fiscale“. Quello che posso dirti è che prima di analizzare la disciplina fiscale è sicuramente opportuno ricevere una consulenza legale al fine di capire se vi sono i presupposti giuridici per l’applicazione della disciplina sulla tutela del diritto di autore.

Quali sono le imposte dovute sulla vendita?

IRPEF

L’Irpef è l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per intenderci quella che versi tutti i mesi anche quando sei dipendente. Pagano l’Irpef tutte le persone fisiche che producono almeno uno di questi tipi di reddito:

  • Redditi fondiari;
  • Redditi di capitale;
  • Redditi da lavoro dipendente;
  • Redditi di lavoro autonomo;
  • Redditi di impresa;
  • Redditi diversi.

Se la tua attività è una società, di persone o di capitali, non dovrai pagare l’Irpef. Dovrai farlo se invece hai scelto la forma del libero professionista o della ditta individuale.

Quali le aliquote IRPEF?

L’Irpef è un’imposta progressiva. Questo vuol dire che l’importo da pagare aumenta man mano che aumenta il tuo reddito. Le aliquote da applicare per il calcolo Irpef sono quattro, una per ogni scaglione di reddito. Ecco aliquote e scaglioni Irpef in vigore:

SCAGLIONI DI REDDITOALIQUOTA IRPEF
Fino a 15.000 euro di reddito23%
Da 15.000 euro a 28.000 euro di reddito25%
Da 28.000 euro a 50.000 euro di reddito35%
Oltre 50.000 euro di reddito43%

Ricorda che, a partire dal secondo scaglione, le aliquote successive vengono applicate solo per la parte di reddito eccedente. Un esempio pratico ti aiuterà a capire meglio. Se il tuo reddito imponibile è di 30.000 euro, l’Irpef da versare deve essere calcolata nel modo seguente:

  • 23% su 15.000 € (= 3.450 €)
  • 25% su 13.000 € (= 3.250 €)
  • 35% su 2.000 € (= 700 €)

La somma dei tre importi (7.400 €) rappresenta l’imposta sul reddito complessivamente dovuta.

IRES

L’IRES è l’imposta sul reddito delle società. Devono pagarla:

  • Le s.p.a. (società per azioni),
  • Le s.a.p.a. (società in accomandita per azioni),
  • Le s.r.l. (società a responsabilità limitata),
  • Le società cooperative,
  • Le società di mutua assicurazione,
  • Gli enti pubblici e privati diversi dalle società,
  • I trust, le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Se la tua attività ha la forma di una delle società nell’elenco, devi pagare l’IRES.

Qual è l’aliquota IRES?

L’aliquota IRES è attualmente pari al 24% del reddito della società, dal quale però vanno prima sottratte determinate spese. Il calcolo del reddito sul quale applicare la percentuale IRES è abbastanza complicato. Per evitare errori (e quindi multe salate) ti consigliamo di farti assistere da un commercialista.

IRAP

L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è il tributo che le imprese devono pagare ogni anno alla Regione. Devono pagare questa imposta:

  • Le s.p.a. (società per azioni),
  • Le s.r.l. (società a responsabilità limitata),
  • Le s.a.p.a.: (società in accomandita per azioni),
  • Le s.n.c.: (società in nome collettivo),
  • Le s.a.s.: (società in accomandita semplice).

Qual è l’aliquota IRAP?

L’aliquota ordinaria IRAP è pari al 3,9%. Ogni regione può però decidere di aumentarla o ridurla fino a un punto percentuale anche in base al tipo di attività svolta dall’impresa. Per avere il conteggio corretto ti consigliamo di rivolgerti a un commercialista o un consulente di fiducia.

Oltre alle tasse, ci sono altri costi che devi mettere in conto per la tua partita IVA: quelli (obbligatori) per i contributi previdenziali e quelli (obbligatori solo in alcuni casi) per le assicurazioni professionali.

Conclusioni e consulenza fiscale online

Riassumendo, la vendita di domini o siti web necessita di 3 passi fondamentali:

  1. Capire preliminarmente quanto vale il tuo dominio;
  2. Capire se il mercato ha una domanda latente per quel dominio;
  3. Verificare la normativa fiscale per assoggettare correttamente a tassazione la vendita. In particolare, occorre capire se operi in modo occasionale, come privato, oppure se operi in forma abituale e quindi in forma di impresa. Inoltre, occorre capire il regime fiscale da applicare e gli obblighi conseguenti ed eventuali particolarità legate ad una eventuale attività di vendita svolta all’estero. Inoltre, in caso di cessione di siti web è opportuno andare a verificare se vi sono le possibilità per l’applicazione della disciplina sul diritto di autore.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento.

Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.


14 COMMENTI

  1. Buongiorno, ma siete sicuri che in Italia vendere un dominio sia legale?
    Leggendo da più parti su internet pare essere illegale, addirittura penale secondo alcuni

    Avete riferimenti legislativi a riguardo per poter approfondire?
    Grazie

  2. Nell’ambito del diritto è tutto lecito se non c’è una norma che lo vieta. Casomai hai ragione se trovi una norma valida in Italia che vieta la cessione di domini web.

  3. Detto ciò è bene precisare subito che vendere un dominio è illegale, infatti, si vende un qualcosa che non ci appartiene.

    Il dominio è, infatti, del TDL o del CCTDL che lo ha assegnato (non venduto) per un periodo di 12 mesi ad una persoma (fisica o giuridica). Alla base di ogni contratto di vendita è che il venditore sia il proprietario del bene posto in vendita o che ne sia stato autorizzato. Siccone qui si è in presenza di una sola assegnazione di nome a dominio (prova ne è che se non se ne paga il rinnovo il TDL/CCTDL revoca il domino) si è in presenza dei retai di cui al ex art. 640 C.P. (Truffa); ex art. 646 C.P. (appropriazione indebita) ed ex art. 648 C.P (Ricettazione) oltre ai reati fiscali connessi.

    La legge, però, nel caso della compravendita dei domini sembra inspiegabilemnte non applicata in Italia e molte persone vivono acquistado e vendendo domini.ttenzione, io non intendevo dire che sia illegale. Cercavo di dipanare il mio dubbio sul fatto che lo sia o meno.

    Se mi è possibile riportare qui un commento trovato su di un forum, lo metterei in calce al messaggio, con dovuto link alla pagina di provenienza. Sapendo che il messaggio verrà moderato e quindi, nel caso non fosse possibile farlo, potrete cancellarlo direttamente.

    Segue copia/incolla di quanto ho trovato in rete:

  4. Quello che afferma è sicuramente condivisibile, ma non vedo in quello che scrive una norma del diritto italiano che vieti questa forma di vendita. Manca la fonte di quanto affermato.

  5. Avevo messo il link da dove avevo preso l’estratto in un secondo messaggio non pubblicato.
    Purtroppo scrivendo da smartphone l’impaginazione non è delle migliori, infatti anche nel messaggio precedente si è spezzato e mischiato in parte.

  6. Ho letto questo articolo e seguo gli eventuali sviluppi sia perché interessato direttamente alla questione, in relazione ad un dominio che sto valutando di cedere, sia perché non nego un certo interesse potenziale a proseguire in modo più professionale le opportunità provenienti dal business dei domini. Per il momento, comunque, questi contributi e quesiti, che derivano da mie libere ricerche e valutazioni, si riferiscono esclusivamente ai domini [.it] ed alla mia condizione attuale rispetto alla cosa, che è quella del persona fisica che si trova ad avere uno o due domini che vuole esercitarsi a monetizzare perché non usa. Grazie a chi vorrà leggere e contribuire ulteriormente.

    Ai precedenti commenti e all’interno del principio generale riportato da fiscomania.com, posso aggiungere che, se, legalmente, la cessione di un dominio comporta il cambio sia del Registrant che del Registrar, ciò è direttamente richiamato come possibile in una delle FAQ dello stesso Registry italiano (Nic), il quale scrive:

    “E’ possibile modificare assieme Registrar e Registrante? Si, in questo caso il vecchio Registrante deve comunicare l’Authinfo al nuovo Registrante. Il nuovo Registrante deve a sua volta rivolgersi al nuovo Registrar per la modifica.”

    Derivandone che il passaggio di titolarità è sicuramente ammesso, ciò che mi fornisce incertezza è l’inquadramento dell’operazione, in quanto, almeno a me, non risulta disciplinato sotto alcun aspetto.

    A livello di soggettività del cedente, al momento e salvo avere informazioni diverse, io mi sto orientando sulla prestazione occasionale poiché l’attività di cessione di un solo dominio si concentra in poche operazioni di cambio di intestazione ed invio del codice di autorizzazione a favore dell’acquirente.

    Riguardo all’oggetto dell’operazione, sopra, nella guida, si parla di cessione; in un modello contrattuale che ho comprato si parla, più genericamente, di cambio di titolarità: che mi sembra un qualcosa di simile alla voltura delle utenze domestiche anche se l’esempio è improprio perché le utenze sono un servizio di solo consumo e non possono mai generare un valore, come invece può avvenire per un dominio che si sia rivalutato.

    A tal proposito, se, da un lato, il Registry consente il trasferimento da una persona all’altra, dall’altro nulla specifica (ma neanche mi sembra essere il suo compito) in merito all’onerosità di tale passaggio. Con la conseguenza che si potrebbe dire e chiedersi qualsiasi cosa: ad esempio, ritenere che il cedente possa recuperare quanto speso fino a quel momento per il mantenimento del dominio chiedendosi cosa sia, invece, all’interno del prezzo, l’eventuale surplus richiesto al compratore rispetto a tali costi? Capital gain eventualmente tassabile? O nulla di tutto ciò perché cedere un dominio rivalutato equivarrebbe esattamente al vendere un oggetto fisico, da collezione, su eBay? Cosa che se fatta occasionalmente ed in modo non professionale non mi sembra comporti neanche il pagamento di imposte.

    E concludo che, sempre fiscalmente, da ciò che ho capito valere per il mio caso, per una cessione al compratore anch’esso privato, porterei semplicemente il guadagno in dichiarazione dei redditi mentre per quella al compratore dotato di Partita Iva italiana addebiterei la ritenuta d’acconto del 20%; infine, sebbene per un dominio [.it] sia molto più probabile quest’ultimo caso, non saprei invece ancora cosa fare nei confronti del compratore Partita Iva non italiana, magari perché proveniente da un market-place internazionale, tranne che chiedere a quest’ultimo se è possibile filtrare l’acquirente per nazionalità! 🙂

  7. Salve Francesco, l’attività occasionale nella vendita di domini è possibile, ma nei casi in cui il dominio non ha alcun “valore” da un punto di vista economico. Ci sono domini che sotto molti profili è come se fossero il “marchio” di un’azienda. Per questo motivo ogni operazione di cessione deve essere attentamente valutata da un punto di vista fiscale. Non può esserci una soluzione standard uguale per tutti in questi casi.

  8. Buongiorno,
    sono un privato senza partita iva, vorrei capire meglio un punto.
    Possiedo 3 domini web e li vorrei vendere, se li vendessi tutti e 3, rientrerebbero comunque sotto vendita occasionale?
    Quindi vendendoli nel 2019, dovrei inserire le cifre guadagnate nel 730 del 2020?

  9. Jacopo per risponderle bisogna capire qual’è la sua attività principale e se la vendita di questi domini è davvero attività occasionale. In un commento è impossibile risponderle in modo compiuto. Se vuole mi scriva in privato ad analizzeremo la sua situazione.

  10. Per la vendita di un dominio web è necessario rilasciare fattura cartacea per i soggetti esentati dalla fatturazione elettronica?

  11. Buonasera, qual è il codice Ateco per la compravendita di domini internet?

    Grazie mille in anticipo

  12. Si può ipotizzare il seguente codice ATECO 61.90.91 – rivendita di servizi di telecomunicazione (ad esempio acquisto e rivendita di capacità di rete senza erogazione di servizi aggiuntivi).

  13. Buongiorno,
    Penso che il termine corretto sia la cessione della proprietà del dominio per il periodo di proprietà (se acquisto l’utilizzo di un dominio per 2 anni per questi 2 anni io sono il proprietario) al termine posso rinnovarlo .
    Invece sarei interessato a capire se si possono noleggiare dei domini registrati.
    Potrei registrare un dominio per due anni e noleggiarlo ad un cliente per un solo anno e se non rinnova il mio noleggio potrei puntarlo ad un altro sito? A prescindere dal nome?

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