Il trattamento a fini IVA da riservare alle cessioni di beni a titolo di sconto, premio o abbuono, è disciplinato dall’art. 15, comma 1 n. 2) del DPR n. 633/72 il quale stabilisce che non concorre a formare la base imponibile:
“il valore normale dei beni ceduto a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata”.
Con il presente approfondimento intendo andare analizzare la differenza del trattamento IVA della cessione di beni, alternativamente trattati come sconto merce oppure come omaggi.
Anche se il confine tra le due fattispecie è molto labile, dal punto di vista sostanziale si tratta di due operazioni ben distinte, che hanno anche un’origine e uno scopo diverso. Per questo motivo occorre prestare la massima attenzione in relazione alle diverse modalità di compilazione della fattura di vendita per ciascuna fattispecie.
Sconto merce
Lo sconto merce è una pratica commerciale molto utilizzata che consente di effettuare sconti in natura, generalmente correlati ad acquisti rilevanti, al raggiungimento di una o più soglie, in base agli accordi sottoscritti tra il fornitore e il cliente.
A determinate condizioni così, le imprese, possono concedere a titolo di sconto prodotti alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. Gli sconti concessi sulle vendite di merci possono essere di diversi tipi, ma in generale, l’IVA viene calcolata sul prezzo scontato della merce. Ciò significa che se un venditore applica uno sconto su un prodotto, l’importo dell’IVA da versare si ridurrà proporzionalmente perché si basa sul prezzo finale di vendita al consumatore. Ad esempio, se un prodotto costa 100 euro con IVA inclusa al 22% e viene venduto con uno sconto del 10%, l’IVA sarà calcolata sul prezzo scontato di 90 euro.
Trattamento IVA dello sconto merce in fattura
L’operazione commerciale consistente nella cessione di beni a titolo di sconto ai propri clienti, previo raggiungimento di un determinato fatturato, è riconducibile alle cessioni escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 2), del DPR n. 633/72. Questo è quanto chiarito dalla risposta ad interpello n. 25/E/25. Tale disposizione stabilisce che non concorre a formare la base imponibile il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata.
Le condizioni da rispettare
Questa disposizione trova applicazione se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- La cessione avviene sulla base di accordi già sottoscritti originariamente nel contratto di fornitura; è necessario che lo sconto sia stato concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto;
- L’aliquota IVA, applicabile al bene ceduto a titolo di abbuono o sconto, non deve eccedere quella dei beni oggetto dell’operazione principale; è il caso in cui ad esempio a fronte della cessione di beni alimentari (con aliquota IVA 10%) viene ceduto a titolo di sconto merce un bene con aliquota IVA 22%.
Per “originarie condizioni contrattuali” devono intendersi le condizioni che regolano il contratto di cessione “principale” a cui va necessariamente ricollegata la cessione di beni a titolo di sconto, premio, abbuono. Questa particolare forma di cessione trova la sua giustificazione in una cessione principale, in relazione alla quale le parti concordano che determinati beni vengano corrisposti dal cedente senza che il cessionario ne paghi il prezzo, in ragione ad esempio dell’ammontare della fornitura (R.M. 24 luglio 1986, n. 362125).
Diversamente il trattamento IVA da applicare sarà quello naturale, assoggettando ad IVA con l’aliquota propria del prodotto ceduto.
Esempi di sconto merce in fattura: registrazioni contabili
Ipotizziamo una cessione di beni per il valore di 5.000 euro con sconto merce per 1.000 euro. Andiamo a vedere quali sono le registrazioni contabili che si possono avere nei due casi, di assoggettamento ad IVA (o meno) dello sconto merce.
Caso a) sconto assoggettato ad IVA
In caso di sconto della merce assoggettato ad IVA la registrazione contabile da effettuare è la seguente:
Registrazione contabile | DARE | AVERE |
---|---|---|
CREDITI VS/CLIENTI | 5.100,00 | |
MERCI C/VENDITA | 5.000,00 | |
SCONTI C/VENDITA | 1.000,00 | |
IVA DEBITO | 1.100,00 | |
TOTALE | 6.100,00 | 6.100,00 |
Caso b) sconto non assoggettato ad IVA
Nel caso in cui lo sconto verifichi le condizioni sopra indicate e non sia assoggettato ad IVA la scrittura contabile è la seguente:
Registrazione contabile | DARE | AVERE |
---|---|---|
CREDITI VS/CLIENTI | 4.880,00 | |
MERCI C/VENDITA | 5.000,00 | |
SCONTI C/VENDITA | 1.000,00 | |
IVA DEBITO | 880,00 | |
TOTALE | 5.880,00 | 5.880,00 |
Nel primo caso avremo il calcolo dell’IVA sul totale della cessione, non ricorrendo i requisiti sopra indicati: 5.000 x 22%= 1.100, e quindi un totale crediti verso clienti per 5.100 (5.000 merce + 1.100 Iva – 1.000 sconto).
Nel secondo caso invece, ricorrendo i requisiti, l’IVA verrà calcolata unicamente sulla cessione non soggetta a sconto e quindi: 4.000 x 22%= 880, e quindi un totale crediti verso clienti per 4.880 (5.000 merce + 880 Iva – 1.000 sconto).
Fatturazione dell’operazione
Nel caso di sconto merce deve essere indicato, nella fattura destinata al cliente, il valore normale del bene oggetto di cessione gratuita a titolo di sconto. In merito poi alle indicazioni da riportare in fattura l’art. 21 comma 2 lett. h) del DPR n. 633/72 richiede poi che la stessa debba contenere i :
“corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2”.
Per approfondire: Sconti concessi alla clientela: aspetti IVA e registrazioni contabili.
Cessione gratuita di omaggi
Ai sensi dell’art. 2, co. 2, n. 4), del DPR n. 633/72, le cessioni gratuite di beni rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, ad esclusione di quelle aventi per oggetto:
- I beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, se di costo unitario non superiore a 50 euro;
- I beni per i quali non sia stata detratta l’IVA all’atto dell’acquisto o dell’importazione, anche se a seguito dell’opzione per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti, di cui all’art. 36-bis del DPR n. 633/72.
L’art. 2, comma 2, n. 4), del DPR n. 633/72 deve essere coordinato con la previsione di indetraibilità oggettiva prevista dall’art. 19-bis1, comma 1, lett. h), dello stesso decreto, riferita alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sui redditi, non applicabile ai beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
Acquisti di beni ceduti gratuitamente rientranti nell’attività di impresa
Di fatto, quindi, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell’attività dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza, con la conseguenza che l’IVA assolta “a monte” è detraibile, non trovando applicazione la citata previsione di indetraibilità oggettiva.
La cessione gratuita è, quindi, soggetta a IVA e la base imponibile, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c), del DPR n. 633/72, è costituita dal “valore normale”, inteso come prezzo di acquisto o, in mancanza, prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinato nel momento di effettuazione dell’operazione.
Acquisti di beni ceduti gratuitamente non rientranti nell’attività di impresa
Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni, superiore o inferiore a 50 euro.
Di conseguenza, la successiva cessione a titolo gratuito è sempre esclusa da IVA a prescindere dal costo unitario dei beni e dalla detraibilità o meno dell’imposta assolta in sede di acquisto.
Beni concessi in omaggio ai dipendenti
I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza. Di conseguenza, la relativa IVA è indetraibile, mentre la cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972.
Fatturazione degli omaggi
L’art. 18, comma 3, del DPR n. 633/72 prevede che la rivalsa dell’IVA non sia obbligatoria per le cessioni gratuite di beni in esame. In assenza di rivalsa, l’operazione può essere certificata, in via alternativa:
- Emettendo, singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese, un’autofattura in formato elettronico con TipoDocumento “TD27”;
- Annotando, su un apposito “registro degli omaggi”, tenuto a norma dell’art. 39 del DPR n. 633/72, l’ammontare globale dei “valori normali” delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.
Consulenza fiscale online
Se desideri approfondire queste tematiche con un Dottore commercialista esperto contattaci per ricevere info e preventivo per una consulenza online in grado di risolvere i tuoi dubbi e comprendere come operare in modo corretto.
Consulenza fiscale online|Fiscomania.com
Se cerchi un commercialista preparato compila il form di contatto sottostante e sarai ricontattato nel più breve tempo per una consulenza fiscale online con il dott. Federico Migliorini.