Il co. 679 dell’art. 1 della Legge n. 160/19 ha previsto l’obbligo dei pagamenti mediante mezzi tracciabili, per poter beneficiare delle detrazioni fiscali al 19% ai fini IRPEF. Sul punto è intervenuta poi l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 230/E/20, con la quale sono stati forniti chiarimenti sulle spese per le quali è richiesta la tracciabilità (e le esenzioni) e sui documenti da conservare (ed esibire in caso di controlli).
L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti al fine dell’ottenimento della detrazione fiscale IRPEF del 19%, ha dei riflessi anche per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Infatti, il contribuente è tenuto a conservare (per possibili controlli) oltre al documento di spesa sostenuto, anche la traccia che il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili. Il tutto, senza contare che, nel modello 730 precompilato, gli operatori non sono (al momento) tenuti a segnalare il mezzo di pagamento utilizzato per il pagamento. Questo aspetto potrebbe, infatti, creare problematiche in sede di predisposizione della propria dichiarazione dei redditi.
Detto questo andiamo ad analizzare, di seguito, tutte le principali informazioni che ci occorrono per la detrazione fiscale degli oneri che richiedono mezzi di pagamento tracciabili.
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Detrazioni fiscali e obbligo tracciabilità
Le spese di cui all’art. 15 del TUIR, devono essere sostenute mediante mezzi di pagamento tracciabili ex art. 23 del D.Lgs. n. 241/97, come ad esempio, carte, bancomat ovvero bonifico bancario o postale, per poter beneficiare della detrazione fiscale al 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) ai fini IRPEF.
L’indicazione dei mezzi di pagamento tracciabili prevista dalla norma è da ritenersi come esplicativa e non esaustiva, pertanto, rientrano nel campo di applicazione, anche, altri metodi di pagamento che garantiscano la tracciabilità delle spese, come le App associate a conti correnti bancari. Infatti, in linea con quanto già precisato con la Risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici per, “altri mezzi di pagamento” sono quelli che “garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”.
Tramite il codice fiscale, è possibile, presentandolo al momento dell’acquisto nel caso di medicinali, registrare automaticamente i pagamenti. In questo modo l’Agenzia delle Entrate avrà già tutte le informazioni sui pagamenti detraibili con il modello 730.
L’obbligo di sostenere le spese, mediante mezzi di pagamento tracciabili, ai fini della detrazione fiscale, non trova applicazione per le spese mediche sostenute presso strutture pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
La ratio di questa disposizione
Questa regola è stata introdotta per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, in particolare per quanto riguarda le spese sanitarie e quelle relative alla ristrutturazione immobiliare. In pratica, ciò significa che se si desidera detrarre alcune spese dal modello 730, come ad esempio quelle relative alle visite mediche o alle prestazioni sanitarie, o quelle relative alla ristrutturazione degli immobili, è necessario effettuare i pagamenti in modo tracciabile, ad esempio tramite bonifico bancario o carta di credito.
Ciò consente all’Agenzia delle Entrate di verificare il pagamento delle spese e di garantire la regolarità della detrazione delle stesse. In caso contrario, se la spesa viene pagata in contanti o con mezzi non tracciabili, la detrazione fiscale non è possibile. In sintesi, per poter usufruire della detrazione fiscale delle spese sanitarie o di quelle relative alla ristrutturazione immobiliare sul modello 730, è necessario effettuare i pagamenti in modo tracciabile e conservare la documentazione fiscale comprovante il pagamento delle spese per almeno 5 anni.
Che requisiti devono avere i mezzi di pagamento tracciabili?
Sono da ricomprendervi tra i mezzi di pagamento tracciabili, tutti gli strumenti che garantiscono:
- La tracciabilità della spesa;
- L’identificazione del suo autore, al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Alla luce di queste considerazione, tali strumenti di pagamento devono consentire di effettuare pagamenti o trasferire denaro mediante un account, da collegare al proprio conto corrente bancario, ogni account, tuttavia, deve essere collegato ad un utente e ad un dispositivo mobile, che permetta di garantire la tracciabilità della spesa. Questo vuol dire che non è più consentito pagare in contanti e presentare ai fini di detrazione fiscale uno scontrino relativo al pagamento.
Sulla base di queste indicazioni possiamo individuare il fatto che non possono essere considerati “altri mezzi di pagamento” tracciabili, i seguenti:
- I circuiti di credito commerciale attraverso cui avvengono scambi di beni e servizi e che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell’art. 23 del D.Lgs. n. 241/97 (vedi risposta a interpello n. 180/E/20 dell’Agenzia delle Entrate). Si tratta di carte di credito, di debito o bancomat, assegno bancario o circolare;
- I software realizzati allo scopo di rendere tracciabili i pagamenti eseguiti in contanti dai clienti, ad esempio perché non possiedono un conto corrente bancario, seppur detto sistema permetta di identificare i contribuenti (vedi risposta ad interpello n. 247/E/20).
Quali sono le spese per le quali è previsto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti?
Sono soggetti all’obbligo di tracciabilità del pagamento tutti gli oneri che danno diritto alla sola detrazione IRPEF nella misura del 19%, siano essi previsti dall’art. 15 del TUIR o da altre disposizioni normative. Per poter fruire dell’agevolazione fiscale devono essere pagate con modalità tracciabili le spese indicate nella sottostante tabella.
Oneri detraibili soggetti al requisito pagamento tracciabile
Interessi pagati su prestiti o mutui per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale |
Interessi su mutui ipotecari agrari |
Canoni, interessi e prezzo di riscatto della prima casa acquistata con un contratto di leasing |
Compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all’acquisto dell’abitazione principale |
Spese veterinarie |
Spese sostenute dai soggetti sordomuti per i servizi di interpretariato |
Spese funebri |
Spese per l’istruzione universitaria e di frequenza scolastica |
Spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) |
Premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e per il rischio di non autosufficienza |
Premi assicurativi aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo |
Oneri relativi ai beni soggetti a regime vincolistico |
Erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico, di enti che operano nel settore dello spettacolo, di società e associazioni sportive dilettantistiche e di associazioni di promozione sociale |
Valore normale dei beni ceduti gratuitamente a enti che operano nel settore culturale e artistico |
Spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni |
Spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede” |
Spese per gli addetti all’assistenza (c.d. “badanti”) delle persone non autosufficienti |
Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado |
Erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato |
Spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale |
Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari |
Erogazioni liberali a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia” |
Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale |
Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico che non hanno iniziato a lavorare |
Spese per asili nido |
Spese per l’affitto di terreni agricoli ai giovani |
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso che dal periodo d’imposta 2018 e fino all’operatività del RUNTS |
Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi tra 5 e 18 anni14. La detrazione IRPEF nella misura del 19% spetta per le spese sostenute dall’1.1.2021. |
Per quali spese non è previsto il pagamento con mezzi tracciabili per la detrazione fiscale?
È possibile effettuare il pagamento in contanti delle seguenti spese senza perdere il beneficio della detrazione fiscale:
- Acquisto di dispositivi medici e medicinali;
- Spese di visite mediche ed analisi presso aziende sanitarie pubbliche o strutture private accreditate al SSN;
- Spese per le quali è prevista una percentuale di detrazione differente dal 19%;
- Oneri deducibili.
Detrazioni spese mediche con pagamento di terzi
L’Agenzia delle Entrate con l‘interpello n. 484 del 19 ottobre 2020 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle detrazioni per le spese mediche. L’Istante riferisce di aver effettuato, presso una struttura sanitaria privata non in convenzione con il SSN, una prestazione medica a lei erogata (con intestazione della relativa fattura), il cui pagamento è stato effettuato tramite una carta bancomat intestata al figlio. La contribuente chiede se può avere diritto alle detrazioni, in quanto, ha poi, rimborsato la spesa in contanti.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che la contribuente abbia diritto alla detrazione del 19% sull’IRPEF, se è l’intestataria della fattura relativa alla visita medica eseguita. La prestazione è stata effettuata in una struttura privata non convenzionata con il SSN, tuttavia, vige l’obbligo di tracciabilità del pagamento. Nella risposta all’Interpello, l’Agenzia, stabilisce che, l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando l’esecutore materiale del pagamento.
È, tuttavia, necessario che vi sia, corrispondenza tra la spesa medica effettuata ed il contribuente, ossia tra la prestazione e l’intestazione della fattura.
Quali documenti conservare per la detrazione fiscale?
Le istruzioni del modello 730 precisano che il contribuente è tenuto a dimostrare il pagamento tracciabile “mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio”.
E’ necessario conservare ed esibire, in caso di controlli ed ai professionisti per l’apposizione del visto di conformità, la seguente documentazione:
- Documento fiscale (fattura, ricevuta) attestante la spesa;
- Estratto del conto corrente della banca, se riporta tutte le informazioni del beneficiario del pagamento. In caso contrario è necessario conservare ed esibire anche la copia dei documenti di spesa.
Posso detrarre la spesa se è sostenuta per conto di altro soggetto?
Secondo l’Agenzia delle Entrate, inoltre, l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto dall’art. 1, comma 679, della Legge n. 160/2019 deve ritenersi soddisfatto se il contribuente è intestatario del documento di spesa (fattura), anche se per il pagamento viene utilizzata la carta di credito di un altro soggetto (coniuge o figlio).
La detraibilità, tuttavia, può essere consentita esclusivamente a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dallo stesso. Caso classico è quello legato al sostenimento della spesa da parte del figlio per il genitore intestatario della fattura. In questo caso per poter ottenere la detrazione è necessaria la dimostrazione (per questo è utile utilizzare mezzi tracciabili e non il denaro contante) che il genitore ha restituito l’importo della spesa per lui sostenuta con mezzi tracciabili dal figlio. In questo senso vedasi le risposte ad interpello n. 431/E/20 e n. 484/E/20 dell’Agenzia delle Entrate).
Non bisogna dimenticare, infatti, la regola generale prevista per la detrazione delle spese ai fini IRPEF, ovvero:
- Il sostenimento della spesa da parte del contribuente;
- La spesa deve essere effettivamente rimaste a carico di chi l’ha sostenuta (in generale, la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito).
Il pagamento della spesa da parte di un altro soggetto (es. un familiare) non permette il rispetto di questa regola. Per questo motivo deve essere provato il fatto della restituzione dell’onere sostenuto dall’altro soggetto, al fine di poter godere della detrazione fiscale.
Conclusioni
La detrazione delle spese dal modello 730 è una pratica comune in Italia. Tuttavia, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale, il governo italiano ha introdotto una serie di regole che prevedono che le spese per le quali si richiede la detrazione debbano essere effettuate tramite mezzi di pagamento tracciabili. Le spese sanitarie e quelle relative alla ristrutturazione immobiliare sono tra le spese per le quali è richiesto uno scontrino o una fattura che comprovi il pagamento tramite bonifico bancario o carta di credito.
Questa regola crea una responsabilità maggiore sui contribuenti di produrre documentazione fiscale accurata per le spese che si desidera detrarre dalle tasse. Tuttavia, consente anche ai governi di monitorare con maggior precisione i flussi monetari per evitare il riciclaggio di denaro ed evasione fiscale.
In sintesi, ai fini della detrazione fiscale dal modello 730, è importante effettuare pagamenti tramite mezzi di pagamento tracciabili e conservare la documentazione fiscale accurata che ne comprovi il pagamento. È anche consigliabile consultare un professionista fiscale o avvocato specializzato per garantire che si stia rispettando tutte le regole e i regolamenti applicabili alle detrazioni delle spese nel modello 730.