La disciplina Iva relativa alle prestazioni di servizi generici è contenuta nell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Questo articolo prevede che nei rapporti tra operatori economici (B2B) le prestazioni di servizi generiche siano imponibili Iva nel Paese del committente. L’imponibilità si realizza attraverso il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge“). Al contrario, nelle prestazioni con consumatori finali, la regola generale di territorialità Iva prevede l’imponibilità nel Paese del prestatore. Questo significa, ad esempio che se un privato francese effettua un acquisto in Italia si troverà applicata Iva italiana.
Accanto a questa disciplina generale esistono una serie di regimi derogatori. Si tratta di regole che prevedono una diversa applicazione dell’Iva nei rapporti B2B, e B2C. In particolare, l’art. 7-quater del DPR n. 633/72 contiene una serie di disposizioni che derogano ai principi generali del precedente art. 7-ter. Tutto questo per dire che ogni prestazione di beni o servizi deve essere attentamente valutata ai fini Iva. La territorialità, infatti, dipende da una serie di variabili. In questo contributo tutte le informazioni necessarie per l’applicazione dell’Iva nelle operazioni relative a deroghe nelle prestazioni di servizi.
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Principi di territorialità dei servizi Iva
Accanto alla disciplina generale di territorialità delle operazioni B2B il legislatore ha previsto una serie di deroghe (articoli da 7-quater a 7-septies). Si tratta di discipline derogatorie relative ai criteri di territorialità Iva, applicabili ad una precisa serie di fattispecie rilevanti.
Da un punto di vista pratico queste deroghe non sempre risultano essere di semplice ed immediata comprensione. Questo in quanto l’operazione individuata dalla deroga determina esplicitamente il presupposto per la territorialità Iva ed implicitamente la mancanza dello stesso. Per questo motivo, di seguito andiamo ad affrontare singolarmente le possibili casistiche previste dal DPR n. 633/72.
Servizi relativi a beni immobili: applicazione Iva
Il comma 1, lettera a) dell’articolo 7-quater del DPR n. 633/72 stabilisce che l’imponibilità Iva delle prestazioni di servizi relative a beni immobili è collegata al luogo in cui è situato l’immobile stesso. Questo significa, ad esempio, che se viene effettuata una prestazione di servizi relativa ad un immobile italiano, questa dovrà scontare Iva italiana. Il tutto anche se il prestatore del servizio è un soggetto estero. Vediamo di approfondire questo concetto.
Definizione di beni immobili
Il punto di partenza per capire la disciplina dei servizi intracomunitari legati ai beni immobili, è capire cosa si possa definire come bene immobile. Sono considerati beni immobili:
DEFINIZIONE BENI IMMOBILI |
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I fabbricati fissati stabilmente al suolo e cioè quando non sia possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di adattamento |
In sostanza, quindi, anche gli impianti industriali e i macchinari ancorati al suolo (ad esempio a mezzo di opere murarie, ovvero anche mediante bullonature di fondazione, o telai di base dei macchinari), possono considerarsi come beni immobili. Una volta individuati gli immobili occorre capire cosa si intende per servizi legati al bene immobile.
Servizi legati all’immobile
Costituiscono servizi relativi a beni immobili, ai sensi dell’art. 47 della Direttiva n. 2006/112/CE, quelli che presentano un nesso sufficientemente diretto con i suddetti immobili. In particolare, l’art. 31-bis, par. 1 lett. a) e b) del Regolamento UE 282/2011, fornisce i criteri per individuare in modo oggettivo l’esistenza di un nesso sufficientemente diretto con gli immobili. Per quanto riguarda i servizi, rientrano nella previsione dell’articolo 7-quater le seguenti tipologie:
- La concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili, quali la locazione, sub-locazione, concessione e sub-concessione di immobili;
- Gli appalti, i sub-appalti e le altre forniture riguardanti la costruzione, riparazione, modificazione, manutenzione, progettazione e direzione lavori;
- Le perizie, ovvero quelle prestazioni volte ad individuare in modo oggettivo concreti elementi di fatto riguardanti i singoli beni esaminati, in relazione alla loro quantità, qualità, valore, ecc, in base a specifiche conoscenze o calcoli tecnico-scientifici;
- Le prestazioni degli ingegneri, degli architetti, degli uffici di sorveglianza ed altre che, in generale, afferiscono alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari di uno specifico immobile;
- Le prestazioni di intermediazione relative alla cessione di immobili (compresa la costruzione o il trasferimento di diritti reali sugli stessi) e alla concessione di diritti di utilizzazione degli stessi (locazione, sublocazione). Ossia quelle tipiche delle agenzie immobiliari. Sono escluse le intermediazioni delle agenzie turistiche e di viaggio (es: prenotazione alberghi) soggette alla regola generale dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72;
- La fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe. Ivi inclusa la fornitura di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio.
Servizi relativi a beni immobili: territorialità Iva
Le prestazioni di servizi legate a beni immobili sono imponibili Iva nel Paese ove è situato l’immobile (indipendentemente dal committente e dal prestatore). Se un prestatore estero si trova ad effettuare un servizio relativo all’immobile italiano è chiamato a versare Iva italiana. Per fare questo l’operatore estero è chiamato ad identificarsi direttamente in Italia o a nominare in Italia un suo rappresentante fiscale. In questo modo potrà emettere fattura che riporti Iva italiana. In relazione a questo aspetto è importante evidenziare che la norma fa riferimento all’immobile per individuare la territorialità e non al soggetto detentore, quindi, il criteri si applica sia nei confronti di detentori di immobili privati o imprese (per servizi ricevuti su immobili).
ESEMPIO: |
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Immagina una agenzia immobiliare che ha effettuato l’attività di intermediazione su un immobile italiano nei confronti di un acquirente, società non residente. L’agenzia immobiliare deve emettere fattura con Iva italiana, in quanto l’immobile è situato in Italia. |
Servizi relativi al trasporto internazionale di persone
Il comma 1 lettera b) dell’articolo 7-quater del DPR n. 633/72 stabilisce la territorialità Iva dei trasporti internazionali di persone. Infatti, i trasporti di persone effettuati in ambito UE, caratterizzati dal fatto che il luogo di partenza e quello di arrivo situati in due Paesi membri differenti, si considerano effettuati in Italia in proporzione alla distanza ivi percorsa. Il tutto indipendentemente dalla natura del committente. Per i trasporti aerei o marittimi, considerata la difficoltà di determinare l’entità del corrispettivo relativo ad un trasporto eseguito, è consentita l’applicazione di specifiche percentuali forfettarie, rispettivamente del 5% e del 38%.
Questo criterio si applica tanto nel caso in cui il committente sia un privato, quanto nel caso in cui il committente sia un’impresa o un lavoratore autonomo. Pertanto, possiamo schematizzare quanto segue:
- Trasporto esclusivamente in Italia: totalmente soggetto ad Iva;
- Trasporto esclusivamente all’estero, sia nel territorio UE, che extra UE: totalmente escluso dal campo impositivo Iva;
- Trasporto parte in Italia e parte all’estero: operazione non imponibile per il trasporto effettivamente eseguito in Italia, esclusa per il percorso estero.
Prestazioni di trasporto
Pertanto, il corrispettivo relativo ad un trasporto eseguito in parte nel territorio italiano e in parte all’estero, rientra nel campo di applicazione dell’Iva limitatamente alla parte eseguita in Italia. Tuttavia, nella maggioranza dei casi la parte di trasporto eseguita in Italia è comunque soggetta ad un regime di non imponibilità. Si tratta del regime di non imponibilità Iva legato al trasporto internazionale (ex articolo 9 del DPR n 633/72).
Che cosa si intende per trasporto internazionale?
Si ha un trasporto internazionale di persone (per terra, mare o acqua) quando tale trasporto, da o verso l’Italia è effettuato nell’ambito di un unico contratto. In questi casi la parte rilevante ai fini Iva in Italia, limitatamente alla distanza percorsa è non imponibile. Mentre la parte di imponibile relativa al trasporto estero risulta fuori dal campo di applicazione dell’Iva. Di conseguenza, il fornitore stabilito in Italia deve frazionare l’importo complessivo addebitato in fattura, indicando separatamente la quota esclusa Iva e quella non imponibile.
Per approfondire: “Servizi internazionali Iva: territorialità“.
I servizi di ristorazione e catering
Il comma 1 lettere c) e d) dell’articolo 7-quater del DPR n. 633/72 stabilisce la territorialità Iva dei servizi di ristorazione e catering. Tali servizi consistono nella fornitura di cibi (preparati o non preparati) o di bevande accompagnati da servizi di supporto sufficienti a permettere il consumo immediato. Tali prestazioni sono soggette ad Iva solo se sono effettuate in Italia indipendentemente dal soggetto che ne usufruisce o dal committente. Se la prestazione di ristorazione o catering è eseguita da un soggetto non residente a favore di un soggetto passivo stabilito in Italia, quest’ultimo deve assoggettare ad Iva la prestazione mediante il meccanismo del reverse charge. Il committente italiano non deve adempiere agli obblighi intrastat per la prestazione ricevuta, dato che si tratta di prestazione domestica rientrante nell’art. 7-quater.
Qualora le prestazioni di ristorazione e catering siano rese nel corso di un trasporto non intracomunitario, l’operazione si considera rilevante in Italia se materialmente eseguita nel territorio dello Stato, ivi comprese le acque nazionali o lo spazio aereo nazionale. Tuttavia, nel caso in cui le medesime siano rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, nella parte di un trasporto effettuato all’interno della UE sono tassate in Italia se il luogo di partenza è situato nel territorio dello Stato.
Servizi di ristorazione
I servizi di ristorazione sono prestati nei locali del prestatore, mentre quelli di catering sono prestati in luoghi diversi. Per stabilire la territorialità Iva di tali servizi è necessario distinguere se la prestazione è resa:
- A bordo di nave, aereo o treno, nel corso di un trasporto effettuato in UE. In questo caso l’operazione è rilevante in Italia se il luogo di partenza del trasporto è in Italia.
- Prestazione resa in locali diversi. Se la prestazione è resa in locali pubblici, o altri la prestazione è rilevante in Italia se ivi è materialmente eseguita.
In entrambe le ipotesi, comunque, la disciplina si applica nel caso in cui i servizi siano prestati verso un corrispettivo specifico. Se, invece, sono compresi nel prezzo del trasporto sono assoggettati alla disciplina prevista per il trasporto stesso.
Servizi di locazione e noleggio di mezzi di trasporto
Il comma 1 lettera e) dell’articolo 7-quater del DPR n 633/72 stabilisce la territorialità Iva dei servizi di locazione finanziaria e noleggio effettuate in ambito UE. Le prestazioni di servizi derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine, di mezzi di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno della Comunità. Il luogo della prestazione di servizi di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori della Unione europea quale attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio fuori dalla UE.
Imbarcazione da diporto
Per imbarcazione da diporto si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, escludendo i natanti da diporto a remi, le modo d’acqua e le imbarcazioni con scafo di lunghezza inferiore a 10 metri senza obbligo di registrazione.
Servizi di locazione
I servizi in esame sono soggetti a regole diverse. Questo a seconda che i relativi contratti siano a breve o a lungo termine (breve termine < 30 gg).
- Contratti a breve termine. Si considerano effettuati in Italia quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario in Italia e sempre che siano utilizzati all’interno della UE. Oppure quando i mezzi sono messi a disposizione del destinatario al di fuori della UE e sono utilizzati in Italia. Non rileva, quindi, ne il luogo ove è stabilito il committente, e nemmeno il prestatore;
- Contratti a lungo termine. Si considerano effettuate in Italia quando sono rese ad un committente soggetto passivo Iva stabilito in Italia, indipendentemente dalla residenza del prestatore e dal luogo on cui sono eseguite. Se, invece, sono rese ad un committente privato, si considerano effettuate in Italia quando il committente è domiciliato in Italia, o sono rese ad un soggetto extra UE ed utilizzate in Italia.
Per approfondire: “Territorialità IVA sul noleggio di auto all’estero“.
Conclusioni e consulenza fiscale online
In ambito Iva l’articolo 7-quater del DPR n. 633/72 individua alcune deroghe alla disciplina generale. Si tratta di regole di applicazione della territorialità Iva diverse dalla disciplina generale.
Il legislatore comunitario, infatti, considerata la particolare tipologia dei servizi sopra indicati ha previsto un diverso sistema di applicazione dell’Iva. Quando si ricade in una delle fattispecie sopra indicate occorre prestare particolare attenzione. L’applicazione dell’Iva, infatti, deve seguire particolari regole. Se hai dubbi su questi aspetti e desideri un chiarimento, contattami per ricevere una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi.
Domande frequenti
L’articolo 7-quater definisce la territorialità dell’Iva per specifiche categorie di servizi in Italia, determinando il luogo in cui l’Iva è applicabile. Include servizi legati ai beni immobili, al trasporto di persone, alla ristorazione e catering, e alla locazione o noleggio a breve termine di mezzi di trasporto.
Per i servizi legati ai beni immobili, l’Iva è applicabile nel Paese dove si trova l’immobile, a prescindere dalla residenza del committente o del prestatore.
Per il trasporto internazionale di persone, l’Iva è applicabile in Italia in base alla distanza percorsa nel territorio italiano, indipendentemente dalla natura del committente.
L’Iva per i servizi di ristorazione e catering è applicabile in Italia se tali servizi sono eseguiti fisicamente nel territorio italiano. Per i servizi a bordo di navi, aerei o treni, l’Iva è applicabile in Italia se il punto di partenza è nel territorio italiano.
Per la locazione o il noleggio a breve termine di mezzi di trasporto, l’Iva si applica a seconda del luogo di messa a disposizione del mezzo e del suo utilizzo all’interno o fuori della UE.
Sì, le disposizioni dell’articolo 7-quater si applicano sia alle prestazioni B2B (business-to-business) sia B2C (business-to-consumer), costituendo una deroga assoluta ai principi generali di territorialità dell’Iva.