Secondo quanto previsto dall’art. 4 co. 1 e 4 del D.L. n. 193/2016, per gli anni d’imposta 2017 e 2018, la norma di legge relativa allo “spesometro” (art. 21 del D.L. n. 78/2010) è sostituita dalla norma che istituisce il nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle fatture.
La Comunicazione polivalente è un adempimento obbligatorio per tutti i soggetti passivi Iva, chiamati a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni attive e passive dell’attività, in quanto rilevanti ai fini Iva. La ratio di questa comunicazione è quello di formare un gigantesca banca dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria al fine di poter incrociare i dati dei contribuenti, tra operazioni attive e passive che ciascuno di essi ha trasmesso. Attraverso questo strumento è possibile per l’Agenzia delle Entrate verificare se vi sono operatori che omettono la fatturazione di alcune operazioni, oppure ancora se vi sono operazioni contabilizzate in maniera anomala.
Allo stesso tempo, alcuni dati possono essere sfruttati anche per individuare contribuenti da sottoporre al c.d. “Redditometro“, ovvero quello strumento accertativo volto a ricostruire il reddito dei contribuenti partendo dalle spese effettivamente sostenute. Da qui, deriva l’importanza di questa comunicazione annuale, tra le più “odiate” dai contribuenti. Di seguito andiamo ad analizzare le principali informazioni che possono essere utili per la compilazione dello Spesometro.
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Spesometro: soggetti obbligati ed esclusi
La compilazione dello Spesometro è adempimento obbligatorio per tutti i contribuenti titolari di partita Iva, siano essi società di persone, società di capitali, società cooperative, imprenditori individuali, compresi quelli in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli articoli 18 e 19 del DPR n. 600/73.
Sono tenuti alla compilazione anche gli enti non commerciali limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, i soggetti non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, ovvero operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente, i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex articolo 36-bis del DPR n. 633/72.
Possiamo quindi concludere che, sono esclusi dall’obbligo di compilazione dello Spesometro le seguenti categorie di soggetti:
- I contribuenti minimi di cui all’articolo 27 del D.L. n. 98/2011, che non addebitano Iva in fattura e i contribuenti in Regime forfettario, di cui alla Legge n. 190/14, modificato dalla Legge n. 208/15;
- Gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (sprovvisti di partita Iva) e gli stessi enti titolari di partita Iva, per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale;
- Le Amministrazioni dello Stato, gli enti locali e gli altri organismi di diritto pubblico (provvedimento n. 44922/2015), al fine di evitare ulteriori incombenze sugli enti pubblici già impegnati con i nuovi obblighi in materia di split payment e fatturazione elettronica.
- Per le agenzie di viaggio e i commercianti al minuto, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato le disposizioni di favore già previste per le annualità precedenti: tali soggetti, sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a €. 3.000, al netto dell’Iva.
Operazioni da includere nello Spesometro
I soggetti obbligati sono chiamati a predisporre ed inviare con modalità telematica la comunicazione delle operazioni rilevanti Iva clienti e fornitori relative all’anno 2015:
- Senza alcun limite di importo se soggette a fattura (o con fattura emessa spontaneamente anche in assenza di obbligo perché collegata all’emissione di ricevuta fiscale o scontrino);
- Di importo uguale o superiore ad €. 3.600 comprensivo di Iva, se non soggette a fattura.
Nello Spesometro devono essere indicate le seguenti tipologie di operazioni:
- Imponibili Iva, alle varie aliquote;
- Non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (articolo 8, comma 1, lettera c) DPR n. 633/1972;
- Assimilate alle cessioni all’esportazione (articolo 8-bis DPR n. 633/72);
- Per servizi internazionali (articolo 9 DPR n. 633/72);
- Classificabili come triangolazioni comunitarie, ai sensi dell’articolo 58 D.L. n. 331/93;
- Esenti, ai sensi dell’articolo 10 DPR n. 633/72;
- Gli acquisti da San Marino assoggettati ad Iva sanmarinese, in quanto non comunicati durante l’anno nel quadro SE;
- Soggette al regime del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva;
- Soggette al regime del reverse charge. In questo caso il soggetto committente la prestazione, nel quadro FR dovrà compilare la casella 6, relativa alle operazioni in regime di reverse charge. Essa va selezionata nelle ipotesi di acquisto di materiale di oro e di argento, di prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, di cui all’articolo 17, commi 5 e 6 del DPR 633/1972 e di acquisti di rottami e metalli non ferrosi, di cui all’articolo 74, commi 7 e 8 del DPR n. 633/72;
- Le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma soggette all’obbligo di fatturazione;
- Le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività di impresa;
- La destinazione di beni a finalità estranee all’impresa (cd. “autoconsumo“); o fatture emesse a richiesta del cliente: per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l’emissione della stessa determina comunque l’obbligo di comunicare l’operazione, a prescindere dall’importo.
Operazioni escluse da Spesometro
Sono, invece, escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni che hanno riguardato le seguenti operazioni:
- Importazioni di beni;
- Esportazioni dirette di cui all’articolo 8, comma 1, DPR 633/72;
- Le operazioni di cessione o acquisto in ambito comunitario già acquisite mediante i modelli Intrastat;
- Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
- Operazioni fuori campo Iva;
- Operazioni di importo pari o superiore a €. 3.600 effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;
- Operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, eccetera).
Compilazione dello Spesometro
L’invio della comunicazione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, utilizzando il modello di comunicazione polivalente, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Lo Spesometro può essere compilato utilizzando due modalità alternative:
- In forma analitica – la compilazione avviene inserendo tutte le fatture singolarmente, indicando per ogni cliente o fornitore il numero la data di emissione e registrazione. Dovranno essere compilati i quadri FE e FR, dettagliando le singole fatture emesse e ricevute;
- In forma aggregata – la compilazione avviene per valori complessivi delle operazioni attive e passive per ciascun cliente/fornitore, indicando il valore cumulato di imponibile e Iva, al netto delle note di credito. Dovrà essere compilato il quadro FA, per le operazioni documentate da fattura e il quadro SA per le altre operazioni.
L’invio dello Spesometro in forma aggregata non è consentito per la comunicazione relativa ad acquisti da operatori economici sammarinesi, acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli, acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.
Le scadenze dello Spesometro
La comunicazione riguardante le operazioni rilevanti ai fini Iva deve essere effettuata secondo le seguenti scadenze:
- 10 aprile per i contribuenti che liquidano l’Iva mensilmente;
- 20 aprile per chi liquida trimestralmente l’Iva;
- 30 aprile per gli operatori finanziari che devono comunicare gli acquisti superiori a €. 3.600 pagati con bancomat o carte di credito.
Omesso o ritardato invio dello Spesometro
La disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all’invio dello Spesometro è contenuta all’articolo 21, D.L. n. 78/2010, il quale prevede espressamente che per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica una sanzione di tipo amministrativo il cui importo è compreso tra un minimo di €. 258 ed un massimo di €. 2.065, ai sensi dell’articolo 11, D.Lgs. n. 471/1997.
Il contribuente che abbia omesso la comunicazione potrà definire la violazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso beneficiando di una riduzione della sanzione minima e il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8911.
In base alla Circolare n. 24/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate è consentito inviare anche inviare una dichiarazione integrativa a fini di rettifica ed a integrazione della comunicazione originariamente trasmessa (sostitutiva): in caso di rettifica o integrazione dello Spesometro, il contribuente può inviare i file per sostituire i precedenti inviati non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.
E’ consentito al contribuente la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico, individuata dal “Numero di Protocollo” e dal “Protocollo documento” assegnati all’atto dell’acquisizione e desumibili dalla ricevuta telematica. Ricordiamo che il sistema telematico consente l’invio di più di una comunicazione Spesometro ordinario, in quanto i successivi invii se riferiti allo stesso soggetto e per lo stesso periodo di riferimento, sono in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.
Casi particolari
Contabilità separata
Nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata ai sensi dell’art. 36 DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo Iva.
Autotrasportatori
Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi dell’art. 74 comma 4 del DPR 633/72, l’obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.
Regime dei minimi
La Circolare n. 24/E del 30 maggio 2011, in relazione al previgente regime dei minimi precisa che l’esonero viene meno quando, in corso d’anno, il regime semplificato cessa di avere efficacia; in tal caso la circolare specifica che “il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato”.
Ne deriva che il contribuente che adotta il regime fiscale di vantaggio è tenuto alla comunicazione in corso d’anno solamente nel caso in cui consegua ricavi/compensi per importi superiori a oltre il 50% rispetto al limite di legge. Negli altri casi l’obbligo decorre dall’anno successivo.
Corrispettivi SNAI
Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione tutte le seguenti tipologie: – corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, TULPS; – fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi; – corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.
Fatture ricevute da forfettari
L’operazione effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini Iva, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.
Leasing
Nel caso dei contratti di leasing e noleggio, è stato disposto l’esonero dalla comunicazione ex art. 21 decreto legge n. 78/2010 per i soli prestatori in ragione della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata relativamente ai dati dell’attività caratteristica, la quale, peraltro, con l’ultima versione del tracciato record, allegata al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 novembre 2011, comprende anche i dati delle operazioni non riguardanti il leasing o il noleggio. Si tratta dunque di un esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio. Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l’obbligo di comunicazione per lo Spesometro.
Operazioni con spedizionieri
In considerazione dell’esclusione dall’obbligo di comunicazione dei seguenti tipi di operazioni: • importazioni • esportazioni di cui all’art. 8 (merci) • cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute registrate e soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede in paesi cosiddetti Black List, si fa presente che le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall’articolo 9 del d.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali).
Viceversa, sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, in quanto, come peraltro precisato della circolare n. 24 del 2011, tali operazioni sono già acquisite tramite i modelli INTRA.
Schede carburante
In seguito alle modifiche apportate dall’articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo) “[…] i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, 6° comma, del d. P.R. n. 605/1973 non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante […]”.
Rimangono pertanto esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito. Gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carta di credito saranno peraltro acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari prevista dall’art. 21, comma 1ter del decreto legge n. 78/2010.
Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.
Vendite per corrispondenza
Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall’importo.
Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell’Iva.