I soggetti passivi Iva che sono residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate i dati che riguardano le operazioni effettuate e ricevute nei confronti e da parte di soggetti non stabiliti in Italia. Si tratta del c.d. “esterometro“, ovvero una comunicazione che riguarda tutti i soggetti Iva che effettuano operazioni con controparti estere.

Dallo scorso primo luglio 2022 la comunicazione deve essere effettuata, in via obbligatoria, attraverso l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI), adottando il medesimo formato della fattura elettronica (art. 1 co. 1103 della Legge n. 178/20 e art. 5 co. 14-ter del D.L. n. 146/2021). I due adempimenti, quindi, risultano strettamente collegati tra loro, in quanto entrambi hanno tratti comuni, anche per quanto riguarda il profilo soggettivo di applicazione.

Sono obbligati ad adempiere a questa comunicazione tutti i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (art. 1 co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015). Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi che non sono stabiliti in Italia ma solamente identificati ai fini Iva mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale (vedasi sul punto la risposta a interpello n. 67/E/2019, risposta a interpello n. 104/E/2019).


Soggetti obbligati all’esterometro

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Vale a dire coloro che esercitano attività di impresa, arte o professione, purché residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. La comunicazione è dovuta, dal primo luglio 2022, anche da parte degli enti non commerciali che si avvalgono del regime speciale ex Legge n. 398/91 e che nell’anno precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 25.000 euro. A partire dal primo gennaio 2024 gli enti non commerciali saranno inclusi nell’obbligo di fatturazione elettronica a prescindere dal volume di ricavi o compensi.

Soggetti stabiliti in Italia

In merito all’individuazione del luogo di stabilimento del soggetto passivo, può farsi riferimento al disposto dell’articolo 7, comma 1, lett. d) del DPR n. 633/72. In base a tale disposizione, si considerano “soggetti stabiliti nel territorio dello Stato”:

  • I soggetti domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche per “domicilio” si intende il luogo in cui si trova la sede legale e per residenza si intende il luogo in cui si trova la sede effettiva;
  • La stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti domiciliati o residenti all’estero.

Sede dell’attività del soggetto passivo

Il luogo nel quale il soggetto passivo fissa la sede della propria attività è quello in cui “sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa”. Inteso come il luogo “in cui sono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa o dove si riunisce la direzione”. Questo è quanto prevede l’articolo 10 del Regolamento UE n. 282/2011. A tale riguardo, la Circolare n. 37/E/11 (§ 2.1.4) dell’Agenzia delle Entrate ha osservato che il luogo individuato dal regolamento coincide, in linea generale, con quello della sede legale. Questo a meno che non emergano elementi in senso contrario.

Stabile organizzazione in Italia

In ambito Iva per “stabile organizzazione” deve intendersi qualsiasi organizzazione – diversa dalla sede principale dell’attività economica – che sia caratterizzata da un “grado sufficiente di permanenza” e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici. Questo è quanto prevede l’articolo 11 del Regolamento UE n. 282/2011. Si tratta di una struttura tale da:

  • Ricevere ed utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze;
  • Fornire i servizi di cui assicura la prestazione.

È, inoltre, stabilito che l’esistenza di un numero di partita Iva non costituisce da sola una prova sufficiente della presenza, in uno Stato membro della UE, di una stabile organizzazione di un soggetto passivo che abbia la sede principale della propria attività economica in un diverso Stato membro.

Soggetti non stabiliti in Italia

La comunicazione è dovuta per tutte le operazioni che intercorrono nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Ai fini che qui interessano, i soggetti in questione possono essere stabiliti sia nell’Unione europea che al di fuori di essa. Si tratta, in particolare di:

  • Soggetti direttamente identificati in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del DPR n. 633/72;
  • Soggetti non residenti in Italia che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR n. 633/72
  • Oppure, soggetti esteri privi di partita Iva in Italia. Operazioni da e/o nei confronti di soggetti identificati ai fini Iva in Italia La procedura di identificazione diretta, ai sensi dell’art. 35-ter del DPR n. 633/72, è alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale in Italia e può essere eseguita solamente da soggetti passivi Iva residenti in un altro Stato membro della UE.
  • I soggetti passivi che si sono identificati in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter del DPR n. 633/72 mantengono lo status di soggetti esteri.

Ne consegue che le operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti, in quanto non stabiliti nel territorio dello Stato, sono da ricomprendere nella comunicazione in esame. Tale aspetto, peraltro confermato nella Circolare n 13/E/2018 (§ 1.2) dell’Agenzia delle Entrate, prevede, quindi l’esclusione dall’emissione del documento elettronico le operazioni con controparti “identificate” ai fini Iva in Italia.

Operazioni effettuate da soggetti identificati in Italia

I soggetti:non stabiliti in Italia che:

  • Si siano identificati direttamente o
  • Che abbiano nominato un rappresentante fiscale.

non sono soggetti obbligati all’esterometro. Dal combinato disposto dei commi 3 e 3-bis dell’articolo 1 del DLgs. 127/2015 si giunge, peraltro, alla conclusione che tali soggetti non sono sottoposti ad alcun adempimento “comunicativo”. Questo per effetto dell’esonero dall’emissione di fatture elettroniche.

Soggetti privati

In coerenza con il fatto che la comunicazione transfrontaliera è “complementare” agli obblighi di fatturazione elettronica e che quest’ultima è dovuta sia in ambito B2B che in ambito B2C, la comunicazione è dovuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti passivi d’imposta che per le operazioni nei confronti di “privati consumatori”. Peraltro, si osserva che l’articolo 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015, nel disciplinare la comunicazione transfrontaliera, si riferisce alle operazioni che intercorrono con “soggetti” residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. L’utilizzo della locuzione “soggetti” è indice del fatto che gli obblighi comunicativi riguardano non solo le operazioni verso “soggetti passivi”, ma anche le cessioni e le prestazioni che hanno come controparte soggetti “privati” se il luogo di stabilimento o residenza di tali soggetti è ubicato al di fuori del territorio dello Stato.

Soggetti in regime forfetario

La comunicazione delle operazioni transfrontaliere deve essere effettuata anche dai soggetti che applicano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 ss. della Legge n. 190/14). L’obbligo deriva a seguito dell’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica previsto dall’art. 18 del D.L. n. 36/2022, per le operazioni dal primo luglio 2022. L’applicazione della fattura elettronica per i forfettaria riguarda tutti quelli che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. Attenzione al fatto che dal primo gennaio 2024 tutti i forfettari saranno soggetti all’emissione di fattura elettronica e quindi ad esterometro.

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