La tutela del patrimonio personale o familiare può passare anche attraverso l’incorporazione di enti soggetti a discipline giuridiche estere. Naturalmente, come sempre in questi casi, occorre prestare molta attenzione, perché quando si devono conciliare disposizioni fiscali di più paesi le problematiche devono essere attentamente pianificate in anticipo.

Detto questo con il presente contributo voglio andare ad analizzare la fondazione privata maltese. Si tratta, in buona sostanza, di un ente avente personalità giuridica (quindi separata da quella dei suoi soci) costituita da un complesso di beni destinati ad un preciso scopo. Tale istituto, per molti versi assimilabile ad un trust, ma dotato di maggiore flessibilità (come vedremo) si presta ad essere uno strumento che permette di destinare un patrimonio, che deve essere gestito, a favore di alcuni beneficiari.

La fondazione privata maltese, quindi, è un ente gestito attraverso la volontà del fondatore per raggiungere un preciso scopo indicato nello statuto. Per questo motivo tale ente viene utilizzato per la separazione del patrimonio personale al fine di tutelarlo dall’aggressione di possibili creditori. Naturalmente, come tutti gli strumenti di tutela del patrimonio, per essere concretamente efficace deve essere attivato quando ancora non vi sono posizioni debitorie in essere.

Ci tengo a ribadire che lo scopo di questo articolo è del tutto divulgativo, in quanto la concreta applicazione di strumenti come quello in oggetto in questa trattazione richiede sempre la consulenza di esperti. Detto questo entriamo nel dettaglio della fondazione privata maltese.

Come si definisce una fondazione privata maltese?

Le fondazioni sono state disciplinate in modo compiuto e dettagliato dal Secondo Allegato al Codice Civile di Malta (Second Schedule to the Civil CodeChapter 16 of the Laws of Malta). Questo è sicuramente il riferimento normativo principale per chiunque voglia indagare su questo particolare ente giuridico maltese.

Volendo provare, senza alcuna pretesa di esaustività, a fornire una definizione di fondazione maltese possiamo individuarla come un contratto tra il fondatore (ovvero colui che è l’originario proprietario dei beni), un director (amministratore fiduciario dei beni della fondazione). All’interno di questo contratto possiamo trovare anche dei beneficiari, ovvero coloro che potranno beneficiare dei beni conferiti e dei loro frutti. La fondazione privata maltese si costituisce per atto pubblico (quindi di fronte ad un notaio maltese), con il quale verrà redatto l’atto costitutivo e lo statuto della fondazione. In alternativa, la fondazione può essere costituita anche per testamento.

L’elemento fondamentale di questo istituto giuridico è la segregazione di un patrimonio da parte del fondatore che deve essere preordinato al perseguimento di uno specifico scopo (di natura privata, come la gestione del patrimonio nell’interesse dei propri eredi o della famiglia). Per questo motivo, la fondazione privata maltese rappresenta uno strumento utile per separare il patrimonio personale da possibili azioni di terzi, in quanto una volta che il patrimonio è conferito nella fondazione, eventuali creditori particolari del fondatore non potranno rifarsi su quei beni. La fondazione privata maltese è un istituto comunque temporaneo in quanto il tempo previsto di esistenza massima di anni 100/125 (con alcune particolari eccezioni).

Come già detto, affinché questo strumento giuridico possa concretamente fungere da elemento di tutela del patrimonio è necessario che venga posto in essere prima che sorgano posizioni debitorie. Se non è la tutela del patrimonio, l’ulteriore scopo della fondazione privata maltese è quello di favorire il passaggio generazionale all’interno della famiglia.

Quali attività può svolgere una fondazione maltese?

Come tutti gli istituti giuridici legati alla protezione patrimoniale la fondazione privata maltese può svolgere qualsiasi attività che non abbia carattere commerciale (cosa le accomuna, per alcuni versi alla società semplice di natura italiana). La fondazione, quindi, è uno strumento giuridico utile per gestire beni immobili, ma anche beni mobili registrati come (navi, imbarcazioni, aeromobili), ed anche attività immateriali o titoli (come azioni, marchi, brevetti, know-how, etc). Inoltre, la fondazione maltese può percepire le entrate che derivano dal possesso di questi beni (si tratte delle c.d. “passive income“, come dividendi, interessi e royalties).

Come avremo modo di vedere meglio i beni conferiti dal fondatore diventano di proprietà della fondazione privata, che è entità giuridica separata dal fondatore (che comunque può essere nominato amministratore ma anche beneficiario della fondazione stessa).

Chi sono i beneficiari della fondazione privata maltese?

I beneficiari della fondazione sono quei soggetti individuati dall’atto di costituzione della fondazione (o con atto separato successivo) che possono godere dei beni conferiti nell’istituto e dei frutti (generalmente “passive income“) che derivano dalla gestione di questi bene. Più concretamente, possono essere nominati beneficiari persone fisiche, enti di carità, enti giuridici in genere, ma anche eventuali futuri eredi. In quest’ottica la fondazione maltese può essere sfruttata anche come strumento per un possibile futuro passaggio generazionale del patrimonio.

Aspetto che deve essere sottolineato è la totale libertà nell’individuazione dei beneficiari e la totale libertà nell’inserimento di condizioni legate ai beneficiari. Così, ad esempio, è possibile prevedere che possano essere nominati i beneficiari i figli, ma solo al superamento della maggiore età, oppure prevedere che i beneficiari siano direttamente i nipoti del fondatore. Tuttavia, nulla vieta che i beneficiari possano essere nominati in un momento successivo rispetto alla costituzione dell’ente.

Altro aspetto importante da evidenziare riguarda il grado di riservatezza che può essere garantita ai beneficiari. Tuttavia, deve essere detto che una maggiore segretezza non è ben vista soprattutto in relazione alla possibilità di avvalersi del settore bancario, ad esempio per l’apertura di conti correnti. Il tutto senza contare le norme relative all’antiriciclaggio che impongono sempre di identificare il beneficiario effettivo delle operazioni che vengono poste in essere dalla fondazione.

Quali sono le differenze tra fondazione maltese e trust?

Le fondazioni private maltesi sono entità giuridiche che consentono separazione patrimoniale da quella del loro fondatore. Questo significa che, esattamente come per i trusts, le fondazioni possono essere titolari di proprietà, aprire conti correnti bancari, ed essere titolari di diritti ed obblighi (anche di natura legale).

Come accade anche per i trusts, la fondazione privata maltese, non sconta effetti nell’asse ereditario. Tuttavia, tra questi due strumenti vi è una differenza importante. Infatti, una volta incorporata la fondazione privata maltese è sempre possibile disporre del bene conferito per una eventuale vendita a terzi. Questo aspetto, che non trova riscontro nel trust, in cui i beni sono vincolati allo scopo indicato dal disponente, segna un’importante differenza. In pratica, la fondazione privata maltese è uno strumento utile ma soprattutto duttile per disporre del proprio patrimonio, anche dopo il conferimento nell’ente (cosa non possibile nell’istituto del trust).

Tra le differenze riscontrabili tra fondazione privata maltese e trust è necessario nominare anche le differenze nel ruolo di fondatore da quello del disponente del trust. Infatti, chi predispone una fondazione può godere di benefici importanti, non permessi nel trust, infatti, il fondatore può essere anche beneficiario della stessa. Tuttavia, in questo caso c’è bisogno che vi sia un amministratore terzo che amministri i beni conferiti per i beneficiari.

Aspetti fiscali della fondazione privata maltese

Sono sicuro che dalla disanima sin qui effettuata stai pensando seriamente alle potenzialità della fondazione privata maltese. Tuttavia, devi prestare molta attenzione agli aspetti fiscali di questo istituto, legati soprattutto ad un soggetto fiscalmente residente in Italia.

Il punto di partenza di questa analisi parte dal presupposto che le fondazioni private maltesi sono tenute, ogni anno, a redigere e presentare un bilancio delle attività svolte. Tale documento deve essere certificato e consegnato alle autorità fiscali maltesi.

La fondazione privata maltese sconta lo stesso livello di tassazione che a Malta subiscono tutti gli enti societari. La tassazione standard è quella che prevede una tassazione (Income Tax Rate) del 35% sul reddito generato dall’ente (che abbiamo detto essere costituito principalmente da “passive income“). Successivamente poi, si assiste, come per tutti gli enti societari, ad un meccanismo di rimborso ai soci dei 6/7 dell’imposta pagata. In questo modo l’aliquota effettiva di tassazione diventa del solo 5% (ricordo che il rimborso passa ai 5/7 in caso di proventi derivanti da rendite passive “passive income“).

Per approfondire: “Il sistema fiscale di tassazione a Malta“.

Accanto a questa modalità (ordinaria) di tassazione è possibile per le fondazioni private essere tassate direttamente sui beneficiari del reddito (esattamente come avviene nell’ambito internazionale per la tassazione dei trust trasparenti con beneficiari individuati). Tale opzione è irrevocabile e deve essere effettuata al momento della costituzione (e non successivamente). Più in dettaglio, se i beneficiari della fondazione individuati dal disponente sono residenti fiscalmente in Italia, non ci sarà tassazione maltese sui redditi a loro imputabili, ma questi dovranno pagare le imposte in Italia su tali redditi. In questo caso, vige il principio di tassazione per i redditi di fonte estera in vigore nel Paese di residenza fiscale dei beneficiari della fondazione.

Da ricordare, inoltre, che la fondazione privata maltese può usufruire della particolare disciplina riservata alla Participation Exemption (PEX) riservata alla holding company maltesi (per l’esenzione da tassazione dei dividendi o delle plusvalenze da cessione di partecipazioni), ma anche usufruire delle disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni siglate da Malta.

Per quanto riguarda la possibilità di sfruttare la fondazione privata maltese da parte di soggetti italiani anche in relazione a beni siti in Italia da ivi conferire bisogna sempre prestare attenzione alla tassazione dei redditi (che potrebbe essere imponibile in Italia, sia per l’ente (fondazione), sia anche per i beneficiari individuati. L’errore da non commettere in questi casi è pensare che un istituto giuridico estero non sia tenuto a pagare imposte in Italia su redditi di fonte italiana (a meno di specifiche ipotesi di esenzione). Per questo motivo, prima di implementare istituti giuridici esteri occorre sempre valutare attentamente la loro efficacia in relazione agli obiettivi che si intendono raggiungere (anche in relazione a possibili alternative, anche di più semplice applicazione).

Che ruolo per gli amministratori? possono essere non residenti a Malta?

Il ruolo degli amministratori (director) nella fondazione privata maltese è quello di gestire ed amministratore i beni conferiti dal disponente. Il loro incarico viene stabilito nell’atto di costituzione e per loro può essere prevista anche una remunerazione. Solitamente ci sono società specializzate (spesso anche fiduciarie) che si occupano di questo tipo di attività. La cosa importante è che il ruolo dell’amministratore deve essere ricoperto da una persona o un ente residente fiscalmente a Malta, pena problematiche fiscali importanti. Gli amministratori della fondazione devono obbligatoriamente essere soggetti autorizzati a ricoprire tale incarico dall’MFSA, ovvero Malta Financial Service Authority (ente governativo che autorizza e sorveglia tutte le attività̀ finanziarie del paese).

Il compito degli amministratori è quello di procedere alla registrazione dell’ente presso il registro pubblico del Governo. Inoltre, i doveri comprendono, ordinariamente, la gestione, il possesso e controllo delle proprietà conferite, il dovere di salvaguardare di tali proprietà assicurando che siano rispettate le norme previste dallo Statuto e delle disposizioni e leggi vigenti agendo sempre nell’interesse esclusivo della fondazione per la realizzazione dei suoi scopi. Inoltre, agli amministratori spetta la rappresentanza legale e la gestione della contabilità e di tutti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi.

Tra i compiti spettanti all’amministratore vi è il deposito dell’inventario delle attività materiali conferite nella fondazione privata. Tale documento presenta le informazioni sullo stato e sul valore delle proprietà conferite e deve essere predisposto entro tre mesi dal singolo conferimento.

Quando costituire una fondazione privata maltese per la tutela del patrimonio?

Attraverso la costituzione di una fondazione privata estera il fondatore ha la possibilità di disporre dei suoi beni in modo autonomo e senza preoccuparsi di eventuali aggressioni da parte di futuri creditori particolari. Naturalmente, è fondamentale che questo tipo di ente venga costituito in tempi non sospetti (prima dell’insorgere di eventuali posizioni debitorie personali). Solo in questo modo, infatti, è possibile avere certezza che non vi possano essere problematiche come il pignoramenti dei beni.

Le fondazioni maltesi, quindi, vengono spesso considerate delle allettanti alternative ai trust, soprattutto se utilizzate in strutture che coinvolgono giurisdizioni che non riconoscono le leggi dei trust. La fondazione maltese, quindi, rappresenta un patrimonio separato da quello del suo fondatore ed i beni risultano segregati alla volontà del fondatore stesso (che può anche cambiare nel tempo), e non possono essere confusi con il patrimonio del fondatore.

Detto questo, come in precedenza emerso, diventa fondamentale capire quali sono gli obiettivi che si intendono raggiungere e poi, solo successivamente, vagliare le alternative a propria disposizione, tra strumenti giuridici nazionali o esteri. Naturalmente, inutile dire che la fondazione privata maltese è uno strumento sicuramente interessante ma che per applicazione concreta deve essere attentamente valutato, soprattutto se viene realizzata da parte di soggetti residenti in Italia. Questo sia per gli effetti legati al passaggio generazionale, sia per gli obblighi fiscali ai fini delle imposte dirette e del monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero.

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