Criteri di applicazione dell’IVA per l’attività di formazione online: i requisiti per l’esenzione, ed i criteri di territorialità delle operazioni imponibili differenti per la formazione online, che rientra nella disciplina dell’e-commerce diretto, e delle prestazioni didattiche online.

Il mondo della formazione online negli ultimi anni, per svariate ragioni, ha subito un importante incremento. Questo sia nella formazione dei professionisti, degli imprenditori e del mondo delle imprese, ma anche nel mondo dei privati che decidono di approfondire corsi e lezioni online su argomenti di interesse (dallo yoga alla cucina, alla crescita personale al mondo degli investimenti passando per lo studio e la formazione individuale). Questo fenomeno ha sicuramente portano un numero sempre maggiore di docenti e formatori sul mercato, che operando in modo imprenditoriale offrono sul mercato i loro percorsi di apprendimento. Per questo motivo è importante, anche in relazione al numero sempre crescente di richieste che ci arrivano su questo argomento andare ad individuare i principali profili di applicazione dell’IVA.

Continua a leggere per ottenere una panoramica completa sull’applicazione dell’IVA alla formazione online e alle prestazioni didattiche in Italia, in modo da poter navigare in modo sicuro e conforme alle norme fiscali durante il tuo percorso di apprendimento online.

Vendita di corsi di formazione online e partita IVA

Se desideri iniziare a vendere online i tuoi corsi/videocorsi devi necessariamente operare attraverso l’apertura di una partita IVA. Tale attività, infatti, rientra tra le attività di tipo commerciale e, pertanto, deve essere esercitata attraverso tutte le formalità legate all’esercizio di attività di impresa. Infatti, ovviamente, siamo di fronte alla presenza di una cessione virtuale di un servizio formativo o di tutoraggio attraverso il web. Considerate anche le particolarità della disciplina che andremo a delineare di seguito il consiglio che posso darti è quello di farti assistere da un dottore Commercialista esperto. Solo in questo modo potrai comprendere gli obblighi fiscali che riguardano questo tipo di attività nella tua situazione personale e di business.

In questo contributo non intendo entrare nel dettaglio degli obblighi connessi all’avvio di una nuova attività. Puoi trovare sul sito molti articoli che trattano questi aspetti e con cui puoi approfondire (oppure puoi prenotare una consulenza direttamente con me).

Posso vendere corsi in Italia con una società estera?

Una domanda che spesso ci viene posta è se sia possibile vendere corsi o fare formazione online attraverso una società estera, verso studenti/clienti italiani. La risposta a questa domanda potrebbe sembrare semplice, ed orientarsi in senso affermativo. Tuttavia, vi sono alcune precisazioni importanti da fare, sia sotto il profilo delle imposte dirette che di quelle indirette:

  • Sotto il profilo delle imposte dirette occorre tenere in considerazione che se l’attività di vendita di formazione/corsi online viene gestita dall’Italia ma per il tramite di una società estera e verso clienti italiani, potrebbero sorgere diverse problematiche fiscali importanti, tra cui:
  • Sotto il profilo delle imposte indirette, come vedremo meglio di seguito, in molti casi, ovvero quando siamo di fronte ad attività in cui la vendita di corsi online è classificabile all’interno della categoria dell’e-commerce diretto, la società non residente è chiamata ad identificarsi in Italia ai fini IVA al fine di assolvere l’imposta sui corsi online venduti.

In entrambe queste casistiche vi sono delle problematiche fiscali che devono essere affrontate e che richiedono un’attività di pianificazione fiscale importante. Per questo motivo è importante non improvvisare ma, piuttosto, essere affiancati da professionisti preparati. Per approfondire questo argomento: “Servizi digitali complessi: territorialità IVA e imposte sui redditi“.

Quando la formazione online è esente Iva?

Ai sensi dell’articolo 10, n. 20) del decreto del DPR n. 633/72 sono esenti Iva “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni…)“.

L’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’IVA, come chiarito nella Circolare n. 22/E/2008, coerentemente con quanto previsto dall’art. 132 della direttiva CE n. 112 del 2006, è applicabile, al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, più precisamente:

  • Requisito oggettivo: le prestazioni devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • Requisito soggettivo: le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Nel caso in cui le prestazioni siano svolte da organismi privati l’attività di riconoscimento ed accreditamento viene demandata agli organismi regionali.

Tenuto conto che i due requisiti devono verificarsi contemporaneamente risulta possibile applicare l’esenzione per le sole attività svolte nel perimetro della Regione che ha concesso l’accreditamento. Fuori da questi requisiti le prestazioni di formazione online sono operazioni imponibili ai fini IVA. In questo contesto, ovvero, quello della formazione online non accreditata è opportuno andare a fornire in quadro legato ai criteri di territorialità connessi all’applicazione della disciplina dell’e-commerce diretto oppure delle prestazioni didattiche online. Anticipo subito che vi è una differenza importante tra le due discipline che è opportuno comprendere al fine di evitare di commettere errori.

Quando la formazione online rientra nella disciplina dell’e-commerce diretto?

La formazione online, ovvero la “fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza” (presente nell’Allegato II alla Direttiva 2006/112/CE), rientra nella definizione di commercio elettronico diretto. Infatti, rientrano nella definizione di e-commerce indiretto “tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui internet o una rete elettronica vengono utilizzati semplicemente come strumento di comunicazione tra il docente e lo studente“. Inoltre, nel Regolamento CUE n. 1777/2005 l’art. 12 prevede che non rientrano in tale disciplina “i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnate attraverso internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto“.

Volendo schematizzare, è possibile ritenere che rientrano nella disciplina IVA dell’e-commerce diretto:

  • Gli e-learning e webinar registrati: quindi corsi di formazione per professionisti online totalmente registrati (quindi senza interazione diretta tra il docente ed il soggetto che usufruisce del corso);
  • I corsi online registrati: corsi di qualsiasi genere totalmente registrati (anche in questo caso non vi è interazione tra docente e corsista).

Non rientrano in questa disciplina i corsi in diretta ove vi è interazione tra docente e studente e dove la rete o i mezzi online rappresentano solo uno strumento per garantire l’interazione tra docente e studente. Di fatto, quindi, l’elemento discriminante per individuare se siamo di fronte ad e-commerce diretto o insegnamento (prestazione didattica) a distanza è l’interazione tra docente ed utente, dal “vivo” al momento dell’erogazione della formazione online. Deve trattarsi quindi un insegnamento effettuato con modalità sincrona, ovvero con possibilità di interagire in tempo reale con il docente per entrare nella disciplina IVA delle prestazioni didattiche.

Territorialità Iva della formazione online come e-commerce diretto

Per questo tipo di operazioni è fondamentale andare ad individuare il corretto regime IVA da applicare. Tale regime si differenzia a seconda che la prestazione sia svolta:

  • Nei confronti di privati consumatori (operazioni B2C): la prestazione è territorialmente rilevante ai fini IVA nel Paese di domicilio/residente del privato consumatore, con la soglia (unitaria annuale) di 10.000 euro (ove la prestazione rimane di competenza nel Paese del prestatore). Una volta superata la soglia il prestatore è chiamato, alternativamente a:
    • Identificarsi in ogni Paese UE in cui effettua prestazioni, una volta superata la soglia annuale complessiva;
    • Applicare il regime IVA OSS (per assolvere tutti gli obblighi IVA UE in un unico Paese);
  • Nei confronti di imprese (operazioni B2B): il trattamento ai fini IVA prevede che la prestazione rientri nella definizione di servizi generici, di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72. Le cessioni di beni digitali sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel luogo ove è stabilito ai fini IVA il committente soggetto passivo dell’imposta.

Questa disciplina legata alla territorialità deve essere tenuta in considerazione tutte le volte in cui:

  • Un prestatore (erogatore del corso) residente in Italia intende effettuare attività di vendita di corsi online o e-learning nei confronti di privati UE. In questo caso, al superamento della soglia di 10.000 euro si pone la necessità di doversi identificare nei Paesi UE dove opera, oppure applicare il regime IVA OSS;
  • Un prestatore (erogatore del corso) residente in Paese UE o extra-UE che intende effettuare attività di vendita di corsi online o e-learning nei confronti di privati italiani. In questo caso, sempre al superamento della soglia di 10.000 euro si pone la necessità di doversi identificare ai fini IVA in Italia, oppure applicare il regime IVA OSS (in Italia).

Questo aspetto deve essere attentamente pianificato in anticipo per capire gli aspetti legati all’applicazione delle aliquote IVA vigenti nella UE e su come questo aspetto può influenzare il modello di business del prestatore (erogatore del corso).

Territorialità Iva delle prestazioni didattiche online

Non rientrano nella disciplina IVA dell’e-commerce diretto i corsi effettuati in diretta ove vi è interazione tra docente e studente. Anche in questo caso è opportuno individuare il corretto trattamento IVA da applicare, a seconda che la prestazione venga svolta:

  • Nei confronti di privati consumatori (operazioni B2C): la prestazione è territorialmente rilevante ai fini IVA nel Paese di domicilio/residenza del docente. In questo caso vi è obbligo di emissione della fattura da parte del prestatore (docente);
  • Nei confronti di imprese (operazioni B2B): il trattamento ai fini IVA prevede che la prestazione rientri nella definizione di servizi generici, di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72. Le prestazioni sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel luogo ove è stabilito ai fini IVA il committente soggetto passivo dell’imposta.

In questo caso il docente erogatore del corso è chiamato ad emettere fattura per ogni prestazione didattica online effettuata tenendo presente che la prestazione svolta nei confronti di privato (nazionale, UE o extra-UE) è imponibile IVA nel suo Paese di residenza. Nel caso in cui, invece, la prestazione venga svolta nei confronti di operatore economico non residente, si rende applicabile la disciplina di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72, con imponibilità IVA nel Paese di residenza del committente (con applicazione dell’IVA legata al meccanismo del reverse charge).

Domande frequenti

Qual è IVA sui master post lauream?

La vendita sul mercato dei master post lauream non universitari è soggetta all’aliquota IVA ordinaria del 22%, se i master non sono finanziati da enti pubblici e l’eventuale accreditamento e iscrizione della società nell’Elenco Regionale degli Organismi Formativi non è riferibile a tale specifica attività formativa.

Quale aliquota IVA sui corsi di formazione?

Secondo l’art. 10 comma 1.20 del D.P.R. 633/72, i corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, anche acquistabili online, se sono erogati da un ente pubblico o da un ente di formazione riconosciuto come Azienda Scura, sono esenti IVA. In tutti gli altri casi l’operazione è imponibile.

Gli enti formativi accreditati dalle Regioni sono esenti dall’IVA?

In alcuni casi, gli enti formativi possono beneficiare di esenzioni o agevolazioni fiscali, ma ciò dipende dall’accreditamento e dal riconoscimento delle Regioni.

Quali documenti fiscali devo emettere per i corsi di formazione?

Di solito è necessario emettere una fattura con l’indicazione dell’IVA relativa al corso di formazione.

Posso detrarre l’IVA pagata per i corsi di formazione come spesa aziendale?

In genere, se sei un’azienda, puoi detrarre l’IVA pagata per i corsi di formazione come spesa aziendale, ma è importante consultare un consulente fiscale per verificare le regole specifiche.

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