Le procedura di scambio di informazioni fiscali tra l'Italia ed altri Stati è legato all'ottenimento di dati per limitare l'evasione, legata all'allocazione di patrimoni o il percepimento di redditi di fonte estera. Di fatto si tratta di accordi che coinvolgono più paesi, oppure accordi singoli bilaterali. L'obiettivo è quello di garantire un flusso informativo bidirezionale, di tipo automatico o su richiesta.
Conoscere questo tipo di attività è importante per capire le fonti che possono portare l'Amministrazione finanziaria a contestare la posizione di un contribuente.
Le fonti legate allo scambio di informazioni
Le procedure di scambio di informazioni applicate dall'Italia derivano da una delle seguenti fonti:
Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (o di Accordi bilaterali per lo scambio di informazioni tra Stati non legati da una Convenzione): che sono stati generalmente adeguati ai criteri dell'art. 26 del modello OCSE al fine di superare il segreto bancario;
Direttive comunitarie. Questo al fine di permettere uno scambio pressoché generalizzato dei dati dei redditi dei non residenti tra gli Stati membri dell'Unione europea;
A livello OCSE con il Common Reporting Standard (di seguito CRS). Uno standard tecnico con il quale gli intermediari finanziari procedono alla due diligence dei conti dei non residenti e li mettono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria di competenza. Questa provvede ad inoltrarli a ciascuna delle Amministrazioni dello Stato di residenza del titolare.
Da tutte queste fonti arrivano i dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, da cui ogni anno vengono selezionati i contribuenti da sottoporre a controllo ("lettere di compliance").
Di contro, tutto questo rappresenta uno stimolo ad un corretto adempimenti degli obblighi di dichiarazione dei redditi e delle attività di fonte estera, sia nei quadri reddituali che nel quadro RW.
Tipologie di scambio di informazioni
Le procedure di scambio di informazioni possono essere distinte a seconda:
Della tipologia:
Scambio su richiesta;
Scambio automatico
Adempimento spontaneo;
Della fonte (o dell'origine), distinguendosi in questo caso tra:
Convenzioni contro le doppie imposizioni o TIEA,
Direttive comunitarie e standard OCSE o FATCA.
La diversa tipologia delle procedura di scambio
Lo scambio di informazioni tra Stati può essere:
Uno scambio di informazioni su richiesta (modalità tipica delle Convenzioni stipulate dall'Italia): avviene solo a seguito di una specifica domanda indirizzata da uno Stato ad un altro Stato relativa ad un singolo contribuente (o, in via eccezionale, ad un gruppo di contribuenti). Questo tipo di scambio di informazioni, avviene, normalmente, se il contribuente è sospettato di evasione fiscale.
Uno scambio automatico (modalità tipica del CRS o dell'accordo FATCA): riguarda la generalità dei contribuenti residenti in uno Stato che dispongono nell'altro Stato di redditi, o di attività, specifici. Lo scambio automatic...
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