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Scambio di informazioni con i Paesi esteri ed accertamenti

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Le procedure di scambio di informazioni esistenti tra l'Italia e gli Stati esteri, le quali consentono all'Amministrazione finanziaria di acquisire dati in merito alle attività possedute all'estero da residenti italiani e ai redditi connessi a queste attività.

Le procedura di scambio di informazioni fiscali tra l’Italia ed altri Stati è legato all’ottenimento di dati per limitare l’evasione, legata all’allocazione di patrimoni o il percepimento di redditi di fonte estera. Di fatto si tratta di accordi che coinvolgono più paesi, oppure accordi singoli bilaterali. L’obiettivo è quello di garantire un flusso informativo bidirezionale, di tipo automatico o su richiesta.

Conoscere questo tipo di attività è importante per capire le fonti che possono portare l’Amministrazione finanziaria a contestare la posizione di un contribuente.

Le fonti legate allo scambio di informazioni

Le procedure di scambio di informazioni applicate dall’Italia derivano da una delle seguenti fonti:

  • Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (o di Accordi bilaterali per lo scambio di informazioni tra Stati non legati da una Convenzione): che sono stati generalmente adeguati ai criteri dell’art. 26 del modello OCSE al fine di superare il segreto bancario;
  • Direttive comunitarie. Questo al fine di permettere uno scambio pressoché generalizzato dei dati dei redditi dei non residenti tra gli Stati membri dell’Unione europea;
  • A livello OCSE con il Common Reporting Standard (di seguito CRS). Uno standard tecnico con il quale gli intermediari finanziari procedono alla due diligence dei conti dei non residenti e li mettono a disposizione dell’Amministrazione finanziaria di competenza. Questa provvede ad inoltrarli a ciascuna delle Amministrazioni dello Stato di residenza del titolare.

Da tutte queste fonti arrivano i dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, da cui ogni anno vengono selezionati i contribuenti da sottoporre a controllo (“lettere di compliance“).

Di contro, tutto questo rappresenta uno stimolo ad un corretto adempimenti degli obblighi di dichiarazione dei redditi e delle attività di fonte estera, sia nei quadri reddituali che nel quadro RW.

Tipologie di scambio

Le procedure di scambio di informazioni possono essere distinte a seconda:

  • Della tipologia:
    • Scambio su richiesta;
    • Scambio automatico
    • Adempimento spontaneo;
  • Della fonte (o dell’origine), distinguendosi in questo caso tra:
    • Convenzioni contro le doppie imposizioni o TIEA,
    • Direttive comunitarie e standard OCSE o FATCA.

La diversa tipologia delle procedura di scambio

Lo scambio di informazioni tra Stati può essere:

  • Uno scambio di informazioni su richiesta (modalità tipica delle Convenzioni stipulate dall’Italia): avviene solo a seguito di una specifica domanda indirizzata da uno Stato ad un altro Stato relativa ad un singolo contribuente (o, in via eccezionale, ad un gruppo di contribuenti). Questo tipo di operazione, avviene, normalmente, se il contribuente è sospettato di evasione fiscale.
  • Uno scambio automatico (modalità tipica del CRS o dell’accordo FATCA): riguarda la generalità dei contribuenti residenti in uno Stato che dispongono nell’altro Stato di redditi, o di attività, specifici. Lo scambio automatico viene effettuato a scadenze periodiche stabilite per legge senza la necessità di apposite richieste.
  • Uno scambio spontaneo: viene fatto da uno Stato nell’interesse dell’altro Stato anche senza una specifica richiesta da parte di quest’ultimo.

Le convenzioni contro le doppie imposizioni

Le clausole per lo scambio di informazioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia sono generalmente conformi all’art. 26 del modello OCSE.

L’OCSE effettua un costante monitoraggio della sussistenza di procedure per gli scambi di informazioni tra le varie giurisdizioni, nonché della loro conformità ai più recenti standard. Gli accordi raggiunti dall’Italia sono rinvenibili al link seguente: Elenco convenzioni contro le doppie imposizioni.

L’aspetto rilevante da sottolineare è che lo Stato a cui viene fatta richiesta non ha la possibilità di apporre un diniego. Di fatto, con tempi e modalità diverse, l’informazione ottenibile attraverso banche dati o altri intermediari passa. Inoltre, le Convenzioni stipulate dall’Italia prevedono lo scambio su richiesta (non è previsto lo scambio automatico di dati). L’unica eccezione riguarda l’art. 7 dell’Accordo tra Italia e Svizzera sui lavoratori frontalieri. Questo accordo, infatti, prevede uno scambio annuale dei dati riferiti a tali soggetti ed ai relativi redditi percepiti.

Le direttive comunitarie

La direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale prevede:

  • Agli artt. 5, 6 e 7, procedure di scambio di informazioni su richiesta, da fornire al più presto, ed in ogni caso entro sei mesi dalla richiesta;
  • Agli artt. 8, 8-bis, 8-bisbis e 8-ter, procedure di scambio automatico di informazioni;
  • Gli artt. 9 e 10, procedure di scambio spontaneo di informazioni. Procedure generalmente riservate a contribuenti che possono provocare perdite di gettito fiscale, da fornire all’altro Stato al più presto, ed ogni caso entro un mese dalla disponibilità.

La direttiva sulla cooperazione amministrativa è stata attuata dall’Italia con il D.Lgs. n. 29/14. In ragione della sostanziale uniformazione delle procedure di scambio di informazioni relative ai conti finanziari previste dalla direttiva rispetto a quelle che si rinvengono dalle procedure adottate in sede OCSE, occorre fare riferimento, per le regole tecniche di scambio dei dati di natura finanziaria, al DM 28.12.2015.

Ambito territoriale di applicazione della direttiva

La direttiva si applica, a norma dell’art. 2, alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle sue ripartizioni territoriali. L’Unione europea ha, però, siglato appositi accordi per estendere lo scambio dei dati relativi ai redditi finanziari in ossequio alla direttiva con:

  • La Svizzera (accordo firmato il 27.5.2015);
  • Il Liechtenstein (accordo firmato il 28.10.2015);
  • San Marino (accordo firmato l’8.12.2015);
  • Andorra (accordo formato il 12.2.2016);
  • Principato di Monaco (accordo firmato il 12.7.2016).

Redditi e attività oggetto di scambio automatico

I redditi, le attività e i documenti oggetto di scambio automatico ai sensi della direttiva 2011/16/UE sono i seguenti:

  • Redditi e attività. Dati dei redditi da lavoro, dei compensi degli amministratori, delle polizze vita, delle pensioni, dei redditi, delle proprietà immobiliari e delle royalties.
    Dati dei dividendi riscossi su conti non di custodia (dal 2026)
  • Dati dei conti esteri e dei redditi ad essi associati. Dati dei conti finanziari e dei rispettivi titolari, unitamente a quelli del saldo al termine del periodo di rendicontazione e degli interessi pagati nel medesimo periodo
  • Ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Dati delle persone interessate, sintesi del contenuto del ruling, data di inizio di validità degli stessi, criteri di fissazione del transfer pricing, ecc.
  • Documenti di rendicontazione delle imprese multinazionali o “Country by country reporting. Dati indicati nelle Tabelle allegate al DM 23.2.2017 (dati economici e patrimoniali del gruppo transnazionale, elencazione delle società e delle stabili organizzazioni facenti parte del gruppo, ecc.);
  • Meccanismi transfrontalieri di pianificazione aggressiva. Operazioni o accordi di pianificazione fiscale aggressiva suscettibili di determinare pregiudizi per l’Erario (con i dati dell’operazione, dei contribuenti interessati e del relativo valore), a condizione: che vi siano riflessi internazionali dell’operazione o accordo; che sussista almeno uno degli “elementi distintivi” (hallmark) che connota l’operazione come “pericolosa“;
  • Dati dei gestori delle piattaforme digitali. Dati dei “venditori” registrati sulla piattaforma che utilizzano la stessa per fornire i propri beni e i propri servizi. Per i servizi di locazione di immobili, sono oggetto di scambio anche l’indirizzo dell’immobile;
  • Dati delle cripto-attività. Dati delle persone interessate (nome e cognome, indirizzo, codice fiscale e la data di nascita).

Tempistiche per lo scambio automatico

A norma dell’art. 8, par. 6, della direttiva sulla cooperazione amministrativa, lo scambio automatico dei dati avviene:

  • Per i redditi e le attività oggetto di scambio automatico di informazioni (es. redditi immobiliari, ecc.), almeno una volta all’anno. Questo, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro in cui le informazioni sono state rese disponibili;
  • Per le attività oggetto di scambio automatico di informazioni di natura finanziaria, una volta all’anno. Questo, entro i nove mesi successivi al termine dell’anno solare, o di altro adeguato periodo di rendicontazione, cui le informazioni si riferiscono.

Per l’Italia, ad esempio, i primi dati sono resi disponibili alle Amministrazioni estere entro il 30 giugno dell’anno successivo, mentre i secondi sono resi disponibili entro il 30 settembre dell’anno successivo.

Accordi sovranazionali

Lo scambio dei dati relativi ai redditi di natura finanziaria dei non residenti è stato al centro dell’attenzione degli organismi sovranazionaliin primis l’OCSE, negli ultimi anni. L’Italia ha aderito ai seguenti accordi internazionali che prevedono questi scambi di informazioni:

  • La Convenzione multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali;
  • Il Foreign Account Tax Compliance Agreement (FATCA).

La Convenzione per la mutua assistenza ai fini fiscali, in modo non dissimile da quanto fa la direttiva per la cooperazione amministrativa nel settore fiscale in ambito comunitario, prevede obblighi generali di scambio di informazioni tra gli Stati aderenti, che possono avere la forma dello scambio su richiesta, dello scambio automatico o dello scambio spontaneo.

L’accordo FATCA, che riguarda i soli rapporti con gli Stati Uniti d’America, si muove su basi sostanzialmente similari quanto ad obiettivi, prevedendo però il solo scambio automatico relativo ai conti finanziari.

Common Reporting Standard (CRS)

L’approccio “a fasi” del CRS può essere così sintetizzato:

  • Individuazione delle istituzioni finanziarie tenute al monitoraggio (Reporting Financial Institutions o RFI);
  • Individuazione dei Conti Finanziari (Financial Accounts) e, al loro interno, dei conti che devono essere monitorati (Reportable Accounts);
  • Attivazione delle procedure di due diligence;
  • Comunicazione dei dati dall’Amministrazione finanziaria, la quale provvederà al loro scambio con le Amministrazioni degli Stati di residenza dei titolari.

Istituzioni finanziarie tenute al monitoraggio

Sono tenute al monitoraggio le istituzioni finanziarie (persone giuridiche, e mai persone fisiche, anche se imprenditori) residenti in uno degli Stati che si sono impegnati allo scambio automatico (si veda la tabella, aggiornata al 21.4.2017, riportata nel successivo § 5.2).

Utilizzo dei dati ai fini di controllo sui contribuenti

Le procedure di scambio di informazioni rappresentano, probabilmente, il principale strumento di compliance a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, in relazione:

  • Agli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero dai contribuenti fiscalmente residenti (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici);
  • Agli obblighi legati alla dichiarazione dei redditi di fonte estera da parte dei contribuenti fiscalmente residenti in Italia.

Questi dati, compresi quelli acquisti per il tramite del Common Reporting Standard sono utilizzati per controlli selettivi nei confronti di tali soggetti. Verso questi, infatti, possono essere indirizzate comunicazioni di regolarizzazione spontanea (c.d. “lettere di compliance”), oppure veri e propri inviti al contraddittorio per un accertamento.

Nel primo caso si tratta di contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi contenente errori o omissioni sui dati patrimoniali e/o reddituali esteri. Situazione sanabile attraverso il ricorso al ravvedimento operoso ed alla presentazione di una dichiarazione integrativa. Nel secondo caso, invece, siamo di fronte a situazioni di dichiarazione omessa, per la quale deve intervenire l’Amministrazione finanziaria con un accertamento diretto.

I dati acquisiti mediante le procedure di scambio automatico di informazioni sono forniti, inoltre, a richiesta, alla Guardia di Finanza per le attività di controllo fiscale o per finalità di analisi del rischio di evasione (art. 16-sexies del D.L. n. 119/18).

La normativa nazionale sugli scambi di informazioni

Il legislatore con il D.Lgs. di riforma della disciplina sull’accertamento (art. 3) ha modificato (sulla base di quanto previsto dall’art. 17, co. 1, lett. d) della Legge n. 111/23), gli artt. 31-bis e 31-bis1 del DPR n. 600/73 ed ha introdotto gli artt. 31-bis2, 31-bis3 e 31-bis4.

Scambio su richiesta

L’art. 31-bis del DPR n. 600/73 disciplina lo scambio di informazioni su richiesta. In particolare, la norma dispone che l’Amministrazione finanziaria provveda a scambiare le informazioni necessarie per il corretto accertamento delle imposte “di qualsiasi tipo” con le altre Autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e con le giurisdizioni terze con le quali è in vigore un Trattato che prevede lo scambio delle informazioni finanziarie valide ai fini fiscali. Le disposizioni previste si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di cooperazione amministrativa.

Economicità dell’azione amministrativa

L’art. 31-bis1 del DPR n. 600/73 da attuazione al principio di economicità dell’azione amministrativa: la norma prevede che l’Amministrazione finanziaria si avvale di forme di cooperazione amministrativa avanzata con le Amministrazioni estere, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche.

Presenza di funzionari di altri Stati

L’art. 31-bis2 del DPR n. 600/73 disciplina la presenza negli uffici (e partecipazione alle indagini amministrative) nel territorio dello Stato di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze (Presence in Administrative Offices and participation in administrative EnquiriesPAOE). In base a questa disciplina, l’Amministrazione finanziaria può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri o delle giurisdizioni terze. In tal caso, i funzionari esteri possono chiedere dati e informazioni ai soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la documentazione dagli stessi presentata. Questo a condizione di reciprocità e previo accordo tra l’Autorità richiedente e l’Autorità interpellata. Tale possibilità è esperita alla presenza dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria, ai quali è affidato il coordinamento delle indagini amministrative.

Controlli simultanei

L’art. 31-bis3 del DPR n. 600/73 prevede una specifica forma di cooperazione amministrativa fondata sui controlli simultanei. In caso di interesse comune o complementare relativamente a uno o più soggetti d’imposta, l’Amministrazione finanziaria può procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri o delle giurisdizioni terze. Questo previa adesione delle Autorità estere, ciascuna nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni.

Verifiche congiunte

L’art. 31-bis4 del DPR n. 600/73 prevede che l’Amministrazione finanziaria possa chiedere all’Autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti.

Consulenza fiscale online

Gli scambi di informazioni fiscali tra i vari stati rappresentano una delle principali forme di compliance per garantire che i vari contribuenti (persone fisiche e imprese) dichiarino correttamente i propri redditi (ed il patrimonio estero per gli obblighi di monitoraggio fiscale). Questo processo è particolarmente importante al fine di contrastare la pianificazione fiscale aggressiva ed evitare fenomeni di evasione fiscale.

Questo tipo di scambio permettere ai vari stati di formare banche dati di informazioni da confrontare con le dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti. Dall’incrocio di questi dati possono emergere incongruenze che possono sfociare nell’invio di lettere di compliance. Con questo documento l’Amministrazione finanziaria invita il contribuente a correggere autonomamente i propri errori beneficiando di sanzioni ridotte. In caso contrario verrà notificato un vero e proprio accertamento.

Se desideri approfondire la tua situazione personale in relazione a redditi di fonte estera o patrimonio detenuto all’estero, o se hai ricevuto comunicazioni di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, contattaci. Possiamo aiutarti con una consulenza fiscale in grado di risolvere i tuoi dubbi.

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