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Ripartizione figli a carico con il Regime Forfettario

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Come avviene la ripartizione figli a carico per un coniuge in Regime Forfettario? Detrazione figli a carico, se uno dei due genitori è in regime forfettario, l'altro può fruire dello sconto al 100% a una condizione: avere il reddito più alto. Risoluzione n 69/E/2019.

Uno degli aspetti problematici legati all’utilizzo del Regime Forfettario è la possibilità di applicare le detrazioni per figli a carico. Se uno dei due genitori applica il Regime Forfettario, non è detto che l’altro possa fruire dello sconto al 100%

Per fruire della detrazione piena del 100% è necessario che egli detenga il reddito più elevato rispetto all’altro coniuge (Forfettario) e che vi sia un accordo scritto tra gli stessi coniugi. Sostanzialmente l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n 69/E/2019 ha chiarito che al coniuge in Regime Forfettario non spetti la detrazione per figli a carico. L’altro coniuge, invece, ha diritto al 100% di detrazione solo se presenta il reddito più elevato e dietro accordo scritto. Altrimenti, se non ricorrono queste condizioni il 50% della detrazione del coniuge forfettario è perduta per incapienza.

Andiamo ad analizzare, quindi, in dettaglio come deve essere applicata la ripartizione figli a carico in Regime Forfettario.

La detrazione per familiari a carico

L’articolo 12 del TUIR (DPR n 917/86) stabilisce che la detrazione per figli a carico è ripartita:

  • Al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati
  • Al 100% ad un coniuge, previo accordo tra gli stessi. La detrazione in questo caso spetta al coniuge che dichiara il reddito complessivo di ammontare più elevato.

Sul punto, occorre poi tenere in considerazione quanto affermato dalla Circolare n 15/E/2007. Il documento di prassi afferma che la ripartizione figli a carico non deve essere arbitraria e non può avvenire seguendo come unico criterio quello della convenienza economica.

La normativa, difatti, stabilisce che la detrazione per figli a carico spetta rispettivamente ad entrambi i genitori nella misura massima del 50%. L’unica deroga possibile a questa disposizione è un accordo che, come scritto, permette l’attribuzione dell’intera detrazione all’altro coniuge, ma solo se questo vanta un reddito complessivo maggiore.

Il legislatore, in questo modo, ha voluto impedire la perdita della detrazione in caso di incapienza dell’imposta di uno dei due genitori. Con il termine incapienza si fa riferimento a tutti quei contribuenti con un reddito complessivo escluso dalla tassazione. Può essere il caso di reddito troppo basso o perché su di esso non grava un’impostata lorda abbastanza ampia su cui far valere tali detrazioni. Incapienti, dunque, possono essere considerati i Forfettari, cui ricavi e compensi sono assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrono a formare il reddito complessivo.

Per questo motivo chi si avvale del Regime Forfettario non può far valere in sede di dichiarazione le detrazioni per i figli a carico.

Regime forfettario e ripartizione delle detrazioni per figli a carico

I contribuenti dotati di partita Iva che applicano il Regime Forfettario determinano il reddito imponibile attraverso i coefficienti di redditività. Si tratta di coefficienti stabiliti per legge, diversi a seconda del tipo di attività svolta, che dal fatturato determinano il reddito del contribuente.

Nel regime forfettario le imposte vengono calcolate su una percentuale di reddito predeterminata dal coefficiente di redditività, il che vuol dire che una parte di incassi non sono assoggettati a tassazione (a prescindere dalla mole di spesa sostenuta). Da questi redditi, che già godono di questa agevolazione, sarà pertanto possibile dedurre solo i contributi previdenziali versati in ottemperanza di disposizioni di legge (tra cui non rientrano le detrazioni per i figli a carico).

Il forfettario perde le detrazioni per figli a carico?

Stanti queste considerazioni un soggetto in Regime Forfettario, dunque, non perde il 50% delle detrazioni per figli a carico solo al verificarsi di due fattispecie:

  • Nel caso in cui possa trasferire sul coniuge le detrazioni. Per farlo è necessario che l’altro coniuge sia titolare di un reddito maggiore del suo. Si tratta dell’unica ipotesi in cui è previsto l’accordo per il godimento del 100% delle detrazioni in capo ad un solo genitore. Il reddito maggiore si verifica confrontando il rigo RN1 per il contribuente che applica la tassazione IRPEF, con il rigo LM36 dei contribuenti in regime forfettario;
  • Optare volontariamente per il regime ordinario. Con questo regime tali detrazioni non sono mai escluse.

Qualora il contribuente decida di rimanere in Regime Forfettario e l’accordo per conferire l’intera detrazione al coniuge non sia possibile, il 50% delle detrazioni spettanti rimarrà inutilizzabile.

Agenzia delle Entrate e ripartizione della detrazione per figli a carico in regime forfettario

Il caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate ha come protagonisti due genitori, un lavoratore dipendente e sua moglie, libera professionista. Quest’ultima opera applicando il Regime Forfettario.

Il contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per avere la conferma di poter utilizzare al 100% la detrazione per figli a carico. Questo, considerando che il regime di tassazione della moglie, che avrebbe diritto al 50% dello sconto, prevede il versamento di un’imposta sostitutiva a cui non si applica la detrazione IRPEF.

L’Agenzia delle Entrate non ha fornito una risposta positiva. Questo il testo della disposizione di prassi:

“Si ritiene che, in applicazione delle regole generali che disciplinano le detrazioni per carichi di famiglia, l’istante possa fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito della moglie.
Il reddito prodotto dalla moglie rileverà, così come determinato ai sensi del comma 64 della citata legge n. 190 del 2014, al lordo dei contributi previdenziali, unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla stessa”.

L’Agenzia delle Entrate si esprime in maniera esplicita ponendo un veto alla possibilità di beneficiare della detrazione al 100%.

Il genitore lavoratore dipendente può beneficiare in maniera piena della detrazione per figli a carico solo nel caso in cui abbia un reddito più alto di quello della moglie. Reddito, questo, che si determina tenendo conto delle regole previste per il regime forfettario.

Con questa regola, il rischio è che il 50% della detrazione IRPEF finisca perduta per incapienza.

Ripartizione delle detrazioni per figli a carico in regime forfettario: conclusioni

In conclusione, se il coniuge, che può applicare le detrazioni IRPEF previste dal TUIR al valore dell’imposta da versare, ha un reddito più basso dell’altro, perde il diritto a beneficiare dell’altra metà della detrazione per figli a carico. Quel 50% resta al coniuge che non può utilizzarlo.

Questa è la regola generale da ricordare in fattispecie in cui uno dei coniugi applichi il Forfettario.

A parere di chi scrive, l’impostazione offerta dall’Agenzia delle Entrate è sicuramente passibile di alcune considerazioni.

  • La risposta dell’Agenzia non tiene conto del fatto per il calcolo della soglia per ottenere la detrazione per figli a carico il Reddito Forfettario è incluso nel calcolo. Sostanzialmente non si tiene conto del reddito forfettario per la ripartizione dell’onere. Tuttavia, se ne tiene conto per la determinazione del reddito del figlio per il calcolo del computo di “carico” sui genitori;
  • Il fatto che manchi una norma di riferimento sull’argomento. Il documento di prassi (come tutti i documenti analoghi) rappresenta soltanto un parare dell’Agenzia;
  • Sostanzialmente, il reddito determinato il Regime Forfettario non concorre a determinare il reddito complessivo di un soggetto. Quindi in caso di redditi esclusivamente derivanti dalla partita IVA forfettaria, il reddito del contribuente è pari a zero.
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    Marco Corti
    Marco Cortihttps://fiscomania.com/
    Laureato in economia e commercio all'Universita di Pisa nel 2015 ha nel tempo approfondito temi a carattere fiscale per diversi quotidiani online. Attualmente consulente aziendale nel settore della finanza agevolata. Appassionato da sempre di economia e finanza ha iniziato la collaborazione con Fiscomania.com dal 2018.
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