Nell’ambito delle casistiche connesse alle operazioni intracomunitarie ai fini IVA deve essere ricompresa anche la situazione che riguarda il corretto trattamento delle rifatturazioni di servizi per conto terzi. Prendiamo, ad esempio il caso di un soggetto, l’impresa Alfa, residente in Italia che sostiene dei costi da parte di impresa residente (Gamma), per conto del proprio cliente finale Beta, residente nella Comunità Europea. In questo caso è necessario chiedersi quale sia il corretto trattamento ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) da applicare.
La problematica connessa alla corretta modalità di fatturazione delle spese sostenute dal fornitore per conto del proprio cliente ci porta ad individuare i criteri generali da prendere in considerazione per dirimere queste problematiche. Inoltre, su questa tematica vi sono anche alcuni chiarimenti di prassi da tenere in considerazione in relazione ai criteri di territorialità ai fini IVA da adottare al momento dell’emissione della fattura. Senza alcuna pretesa di esaustività, di seguito, andiamo ad analizzare come individuare il trattamento IVA in fattura dei servizi sostenuti per conto del proprio committente in ambito intracomunitario.
Indice degli Argomenti
Criterio territoriale e contratto per il riaddebito IVA delle spese
L’obiettivo di questo articolo è quello di fornire degli strumenti utili su cui ragionare per individuare il corretto trattamento IVA del riaddebito dei costi sostenuti dal fornitore per conto del proprio cliente in ambito intracomunitario. Ebbene, in questi casi, al fine di individuare il corretto trattamento da indicare in fattura è necessario analizzare le seguenti variabili:
- La territorialità della prestazione, che il prestatore (fornitore) Gamma effettua nei confronti dell’impresa residente Alfa;
- Il vincolo contrattuale che lega la società Alfa (residente) e la società Beta (residente nella UE).
Andiamo ad analizzare adesso queste due variabili in modo più completo.
Criteri di territorialità delle prestazioni di servizi
Il primo aspetto da indagare nella questione riguarda la tipologia di servizio che il prestatore effettua nei confronti del committente. Nel esempio indicato la tipologia di servizio che l’impresa Gamma effettua nei confronti di Alfa. In questi casi, le fattispecie che si possono presentare sono le seguenti:
- L’effettuazione di un prestazione di servizi “generica”, cioè territorialmente rilevante nel Paese del committente, ex art. 7-ter, comma 1, lett. a), del DPR n. 633/72. Quindi se Gamma è impresa residente ci sarà imponibilità IVA in Italia nei confronti del committente (Alfa). Altrimenti, in linea generale per le prestazioni B2B la prestazione si rende imponibile IVA nel Paese del committente;
- L’effettuazione di una prestazione di servizi “in deroga”. In particolare, potrebbe trattarsi di una prestazione alberghiera, territorialmente rilevante nel Paese in cui è ubicata la struttura, ex art. 7-quater, comma 1, lett. a), del DPR n. 633/72.
Questo significa, di fatto, che la fatturazione del servizio (dal prestatore al committente) deve avvenire seguendo le ordinarie regole di territorialità ai fini IVA per le operazioni nazionali o intracomunitarie (a nulla rileva che quel servizio sia, di fatto, richiesto da un soggetto terzo cliente del committente).
Per approfondire: “Prestazioni di servizi Iva: criteri di territorialità“.
Vincolo contrattuale tra le parti
Il secondo aspetto da indagare riguarda il vincolo contrattuale che lega le parti, ovvero, nel nostro esempio le imprese Alfa (residente) e Beta (residente UE). In particolare, occorre individuare se tale accordo è riconducibile ad un contratto di mandato con rappresentanza o senza rappresentanza. Andiamo ad analizzare, di seguito, le due casistiche separatamente.
Mandato con rappresentanza
In caso di rapporto contrattuale tra Alfa e Beta riconducibile al mandato con rappresentanza, ovvero nel caso in cui Alfa (mandatario) operi in nome e per conto di Beta (mandante) nel rapporto contrattuale con Gamma, gli effetti giuridici dell’operazione ricadono direttamente nella sfera giuridica di Beta. Il prestatore del servizio Gamma addebiterà il corrispettivo del servizio ed emetterà la relativa fattura a quest’ultimo soggetto giuridico.
Mandato senza rappresentanza
In caso di rapporto contrattuale tra Alfa e Beta riconducibile al mandato senza rappresentanza, gli effetti dell’atto negoziale sono imputabili ad Alfa (mandatario). Questi renderà successivamente in proprio la stessa prestazione a Beta (mandante), attraverso una rifatturazione. Il rapporto contrattuale connesso al mandato senza rappresentanza implica che al mandante venga trasferito un servizio avente identica natura di quello che, per finzione giuridica, si instaura nel rapporto tra il mandatario ed il terzo prestatore (Gamma). Questa equiparazione riguarda anche la disciplina Iva. Quindi nella rifatturazione il servizio deve seguire la stessa natura del servizio originario: imponibile se questo era imponibile oppure ad esempio esente. La regola importante è che in questo caso la rifatturazione della prestazione segua le stesse regole ai fini Iva della fatturazione del servizio tra il prestatore (Gamma) ed il mandatario (Alfa).
Territorialità della rifatturazione di servizi generici
Riprendendo adesso il caso della prestazione di servizi “generica” di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72:
- In caso di mandato con rappresentanza Alfa agisce in nome e per conto di Beta. In questo caso la prestazione è giuridicamente imputabile a Beta (mandante). Pertanto, è territorialmente rilevante in Italia, se Beta è residente e Gamma residente è residente in Paese UE o extra-UE. In questo caso Beta deve applicare il reverse charge e presentare modello intrastat se il servizio acquistato è imponibile Iva;
- In caso di mandato senza rappresentanza Alfa agiste in nome proprio ma per conto di Beta. In questo caso la prestazione di servizi è territorialmente rilevante in Italia se Alfa è residente in Italia e Gamma è residente in Paese UE o extra-UE. Allo stesso modo la seconda prestazione (effettuata per finzione giuridica) tra Alfa e Beta è territorialmente rilevante in Italia se Beta è residente in Italia. Nella prima operazione Alfa applica il reverse charge per il servizio acquistato dal prestatore non residente, compila il modello intrastat ed addebita a Beta il costo del servizio, maggiorandolo di Iva se il servizio è imponibile.
Territorialità della rifatturazione di servizi in deroga
Riprendendo adesso il caso della prestazione di servizi “in deroga” di cui all’art. 7-quater del DPR n. 633/72. Si tratta, principalmente di servizi relativi a beni immobili, oppure servizi fieristico-culturali e servizi ad esse connesse.
- In caso di mandato con rappresentanza Alfa agisce in nome e per conto di Beta. In questo caso la prestazione è giuridicamente imputabile a Beta (mandante). Pertanto, è territorialmente rilevante nel paese in cui è situato l’immobile. Questo indipendentemente dal fatto che Beta sia residente e Gamma residente è residente in Paese UE o extra-UE. In questo caso Beta deve ricevere fattura con Iva nazionale. Non deve essere applicato il reverse charge e non deve essere presentato il modello intrastat;
- In caso di mandato senza rappresentanza Alfa agiste in nome proprio ma per conto di Beta. In questo caso la prestazione di servizi è sempre territorialmente rilevante in Italia se l’immobile in Italia, indipendentemente dal fatto che Gamma sia residente in Paese UE o extra-UE. Allo stesso modo la seconda prestazione (effettuata per finzione giuridica) tra Alfa e Beta la territorialità è sempre legata al Paese di ubicazione dell’immobile. Pertanto, per il prestatore Gamma è fondamentale identificarsi ai fini Iva nel Paese di ubicazione dell’immobile per assolvere i relativi compiti/obblighi fiscali ai fini Iva.
Rifatturazione dei servizi fieristici e sponsorizzazioni
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire le problematiche di rifatturazione verso clienti con due importanti documenti. Il primo è stato la Circolare n. 37/E/2011 e successivamente con la risposta ad interpello n. 35/E/2020. In particolare, in questi documenti viene affrontato il tema del trattametno IVA delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, per manifestazioni fieristiche o culturali e servizi ad esse connesse
Nella risposta ad interpello n. 35/E/2020 l’Agenzia affronta il caso di un soggetto passivo IVA tedesco che organizza una conferenza in Italia presso un ente ivi residente. L’ente ospitante si trova a dover sostenere costi legati all’evento. Questi, di fatto, riaddebita al soggetto tedesco tutti i servizi logistici e organizzativi necessari. Ne possono essere esempi i servizi di catering, traduzione simultanea, servizi tecnici, pulizia, copertura con tecnostruttura, segreteria amministrativa etc.
L’ente italiano ha acquistato questi servizi da parte di fornitori italiani, i quali hanno emesso fattura con IVA imponibile all’ente committente. Questi ha rifatturato tali prestazioni al proprio committente tedesco come operazione fuori campo IVA, ex art. 7-ter del DPR n. 633/72, con l’indicazione “inversione contabile“. Inoltre, vi sono diverse società che sponsorizzano l’evento e per le quali la società tedesca emette fatture fuori campo IVA, nei confronti degli sponsor residenti in Italia.
L’Agenzia delle Entrate, sul punto, risponde confermando che i servizi consistenti nella predisposizione di un seminario, di un meeting, di un evento, al pari dei servizi di allestimento di fiere ed esposizioni, ai fini IVA sono considerati servizi generici; rientrano in tale categoria anche le prestazioni di servizi rese a favore dei soggetti che organizzano l’evento, oltre a quelle connesse in modo diretto all’allestimento degli stand fieristici (è il caso, ad esempio, della predisposizione degli impianti elettrici o idraulici per lo stand espositivo). Quindi, le prestazioni di servizi riaddebitate dall’ente italiano al soggetto passivo tedesco, pertanto, devono essere identificate come prestazioni generiche ed unitarie destinate all’organizzazione di un evento. Questo tipo di orientamento conferma, sostanzialmente, il precedente intervento di cui alla Circolare 37/E/2011, per cui trova applicazione la regola della rilevanza territoriale nel Paese del committente. Nel caso in oggetto si trattava di un committente soggetto passivo comunitario (tedesco), pertanto il prestatore (soggetto passivo italiano) emette regolare fattura ai sensi dell’articolo 7-ter e l’imposta viene assolta in Germania (dal soggetto tedesco) tramite applicazione del reverse charge.
Per quanto riguarda invece il trattamento IVA dei servizi di sponsorizzazione, resi dall’istante nei confronti di aziende italiane, le operazioni devono essere considerate rilevanti territorialmente in Italia. Pertanto, tali operazioni devono essere assoggettate all’aliquota ordinaria IVA. In questa fattispecie, infatti, può trovare applicazione l’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.
Art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 |
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“gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331”. |
In quest’ultimo caso il committente nazionale è chiamato assolvere l’imposta (IVA) in Italia tramite applicazione del reverse charge, ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 331/93. Operativamente il committente è chiamato ad integrare la fattura ricevuta dal prestatore tedesco. L’operazione concorre alla compilazione dei modelli intrastat.
Consulenza fiscale
Le problematiche IVA connesse al riaddebito dei costi dal prestatore al proprio committente è un ambito dove spesso vengono commessi errori di valutazione. Le variabili connesse alla territorialità della prestazione effettuata ma soprattutto al vincolo contrattuale tra le parti possono portare ad inserire in fattura indicazioni errate in relazione all’applicazione dell’Iva. In questo articolo ho cercato di riassumere gli aspetti principali che possono portare ad effettuare una corretta analisi sul tema, anche prendendo in considerazione i chiarimenti sul tema pubblicati dall’Agenzia delle Enrtate.
Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.
Domande frequenti
Si tratta di un atto secondo il quale il mandatario agisce in nome proprio e per conto del mandante. In pratica, siamo di fronte ad una operazione effettuata dal mandatario il quale si impegna a compiere uno o più atti giuridici nell’interesse di altro soggetto, il mandante.
La rifatturazione delle spese consente ai fornitori di servizi di essere rimborsati dalla società cliente per le spese sostenute per la fornitura di un servizio.
Il rimborso è richiesto direttamente in fattura elettronica, con una voce specifica relativa la prestazione effettuata. La voce deve essere accompagnata dalla dicitura: “spese anticipate ex. Art. 15 DPR n. 633/72”.
Una volta rientrato dalla trasferta, puoi chiedere il rimborso all’interno della fattura per la prestazione effettuata, che dovrà contenere il valore delle spese anticipate affiancate alla dicitura “spese anticipate ex. Art. 15 DPR 633/72”.
Il reverse charge o “inversione contabile” è una modalità di applicazione dell’IVA che si applica in specifici casi, previsti dalla norma. L’IVA non viene applicata in fattura dal prestatore ma viene applicata direttamente dal committente in fattura