Quale procedura ai fini Iva deve essere adottata quando un soggetto che opera in regime forfettario si trova di fronte ad una fattura passiva per cui deve applicare il reverse charge?
Questa domanda ci viene posta molto frequentemente dai nostri lettori e per questo motivo abbiamo deciso di dare risposta in questo articolo. Il meccanismo di applicazione dell’Iva da parte del cessionario committente con il reverse charge deve essere utilizzato anche dai soggetti titolari di partita Iva che operano con il regime forfettario.
Molto spesso si tende a credere che siccome il regime forfettario è un regime che non rientra nel campo di applicazione dell’Iva, allora non debba utilizzare il meccanismo dell’inversione contabile. Tuttavia non è così. Infatti, anche chi opera in regime forfettario deve applicare il reverse charge nel caso in cui riceva fatture di servizi da fornitori residenti in Paesi UE o Extra-UE. Partiamo, quindi, da una domanda posta da un lettore per fornire una risposta completa sull’argomento.
Indice degli Argomenti
Applicazione del reverse charge nel regime forfettario: servizi ricevuti UE
Domanda – Un soggetto titolare di partita Iva opera in regime forfettario ed ha eseguito degli acquisiti di servizi da parte di un fornitore residente in Francia. Questi ha emesso regolare fattura assoggettando la stessa al regime di imponibilità nel Paese del committente, attraverso il meccanismo del reverse charge. Si chiede quale sia il comportamento da tenere da parte del committente italiano in regime forfettario e se questi, nonostante sia forfettario, debba presentare, entro il prossimo 30 aprile la dichiarazione Iva.
Risposta – Le prestazioni di servizi ricevute dal contribuente che opera in regime forfettario da altro soggetto IVA appartenente ad altro Stato UE rimangono soggette alle ordinarie regole. Pertanto, anche in questo caso trova applicazione la disciplina e le disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del DPR n. 633/72 in ambito Iva. Nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intra-comunitarie, l’Iva deve essere in ogni caso assolta in Italia (Circolare n. 10/E/2016), per le operazioni B2B.
Applicazione del reverse charge nel regime forfettario: acquisto di beni UE
Per le operazioni estere effettuate in regime forfettario riguardanti gli acquisti di beni si applica l’articolo 38 del D.L. n. 331/93. Per questo tipo di operazioni è necessario tenere in considerazione il seguente limite:
- Se nel corso dell’anno precedente non è stata superata la soglia di 10.000 euro di acquisti, e
- Se la stessa soglia non è superata nell’anno corrente,
Verificate queste due condizioni tutti gli acquisti di beni effettuati dai soggetti che applicano il regime forfettario non sono considerati acquisti intracomunitari. Tali acquisti sono equiparati agli acquisti interni, e pertanto risultano assimilati agli acquisti effettuati da privati. Per quanto riguarda l’applicazione dell’Iva, il fornitore estero (UE o extra-UE), emetterà la propria fattura addebitando l’Iva del proprio Paese.
Nel caso in cui, invece, si superi la soglia di 10.000 euro di acquisti l’operazione estera viene considerata come acquisto intracomunitario. In questo caso è necessario procedere all’integrazione della fattura ricevuta, applicandovi l’Iva con il meccanismo del reverse charge. L’integrazione deve avvenire attraverso la compilazione di documento elettronico da inviare al Sistema di Interscambio. Il codice tributo nel modello F24 da utilizzare è il “6099” (con periodo di riferimento quello in cui è avvenuta l’operazione). Non è necessario, in virtù dell’esenzione (articolo 4, comma 4, e dell’articolo 7-quater del D.L. n. 193/2016) la presentazione del modello Intrastat acquisti.
La fattura ricevuta dal fornitore estero (UE o extra-UE) deve essere registrata entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’operazione. Inoltre, nello stesso termine dovrà essere versata la relativa Iva.
Per approfondire: “Operazioni estere in regime forfettario“.
Soglia acquisti UE
Soglie per Acquisti Intra-UE: |
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Per gli acquisti di beni da paesi UE, esiste una soglia di 10.000 euro. Se gli acquisti non superano questa soglia annua, sono considerati come acquisti interni e l’Iva è gestita dal fornitore estero. Se la soglia viene superata, gli acquisti diventano intracomunitari e si applica il meccanismo del reverse charge. |
Adempimenti Iva per il forfettario che riceve fattura di servizi UE
Nonostante le semplificazioni fiscali del regime forfettario, che esonerano dalla maggior parte degli adempimenti Iva ordinari, i soggetti in regime forfettario che effettuano operazioni con paesi UE devono adempiere agli obblighi legati al reverse charge. Questi includono l’iscrizione al VIES, l’integrazione delle fatture con l’Iva, e il versamento dell’Iva entro i termini previsti.
L’acquirente italiano (in regime forfettario) a fronte della predetta operazione deve ottemperare ai seguenti obblighi in ambito Iva:
- Iscrizione al VIES (articolo 35, comma 2, lett. e-bis) DPR n. 633/1972), ovvero l’elenco delle partite Iva che possono operare in ambito comunitario;
- Integrazione della fattura rilasciata dal fornitore intra-comunitario – in base al meccanismo di cui all’articolo 46, comma 1, D.L. 331 del 1993 (reverse charge) – indicando l’aliquota Iva dovuta e la relativa imposta;
- Versare l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il versamento dell’Iva si rende necessario in quanto il soggetto in regime forfettario opera senza diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti;
- Compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intra-comunitari ex articolo 50 comma 6, del D.L. n. 331/93.
Semplificazione del regime forfettario
Come si sa, chi agisce nel regime forfettario, beneficia si una serie di semplificazioni negli adempimenti fiscali rispetto a chi, invece, opera in regime ordinario. Chi opera nel regime di favore, infatti, è esonerato:
- Dalla registrazione delle fatture e dei corrispettivi;
- Da tenuta e conservazione dei registri;
- Dalla liquidazione e versamento dell’Iva;
- Dalla dichiarazione Iva;
- Dalla comunicazione delle liquidazioni Iva, ecc.
Resta fermo l’obbligo di certificare i corrispettivi e di numerare e conservare le fatture emesse e ricevute. Ad ogni modo, i predetti esoneri permangono indipendentemente dagli adempimenti obbligatori che occorre porre in essere nel caso in cui il contribuente forfettario svolga operazioni Intra-UE. In altre parole, nonostante nel caso in esame il contribuente ha dovuto effettuare il reverse charge e versare l’Iva all’Amministrazione finanziaria in Italia, resta, comunque, esonerato dalla liquidazione Iva, dalla dichiarazione Iva e dalla comunicazione delle liquidazioni Iva.
Il codice tributo per il versamento dell’Iva
Il contribuente il regime forfettario chiamato a versare l’Iva relativa ad operazioni in reverse charge deve versare l’imposta con modello F24. Il codice tributo da utilizzare è quello del mese di riferimento. Dunque, per esempio, se la fattura fosse di gennaio, l’Iva andrebbe versata entro il 16 febbraio con codice tributo 6099. Come detto, non deve essere presentata la dichiarazione dei redditi dal contribuente in quanto vige l’esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva per i forfettari.
Conclusioni e consulenza fiscale online
La ricezione di fatture in ambito intracomunitario comporta per il contribuente in regime forfettario l’adempimento legato all’applicazione del reverse charge e quindi il versamento della relativa Iva sulla fattura ricevuta. Per questo motivo i soggetti che operano in regime forfettario e che ricevono fatture dall’estero devono interrogarsi sul costo legato al versamento dell’Iva (che per i forfettari non è detraibile). Caso classico è quello dei soggetti che operano in E-commerce (anche in dropshipping) in regime forfettario e che ricevono fatture per l’acquisto di beni (da rivendere) in ambito UE, o che magari ricevono fatture per servizi sempre in ambito UE (come ad esempio le fatture passive per le Facebook Ads). Tali soggetti, quindi, sono chiamati a valutare la convenienza nel restare (o meno) in questo regime fiscale di favore.
Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.
Domande frequenti
Il reverse charge è un meccanismo di inversione dell’obbligo di versamento dell’Iva, applicato in certe transazioni intracomunitarie. Nel regime forfettario, il soggetto ricevente (in Italia) deve integrare la fattura con l’Iva italiana e versarla, anche se normalmente non gestisce l’Iva nelle sue operazioni nazionali.
No, non devi includere l’Iva nelle fatture. Tuttavia, devi indicare la dicitura “reverse charge” per comunicare ai tuoi clienti UE che sono loro a dover gestire l’Iva secondo le leggi del loro paese.
Se ricevi una fattura da un fornitore UE, devi integrarla con l’Iva italiana e versare l’importo all’Agenzia delle Entrate entro il 16 del mese successivo.
Sì, esiste una soglia di 10.000 euro. Se gli acquisti non superano questa soglia annua, sono trattati come acquisti interni. Se la soglia viene superata, si applica il meccanismo del reverse charge.
Anche se esonerati da molti adempimenti Iva, i forfettari devono iscriversi al VIES, integrare le fatture intra-UE con l’Iva, versare l’Iva, e compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti intra-comunitari
Se superi la soglia, gli acquisti diventano intracomunitari e devi applicare il reverse charge integrando la fattura con l’Iva italiana e versandola nei termini previsti.