Il regime forfettario può trovare applicazione per un soggetto non residente, qualora, esso risieda in un Paese dell’Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo, collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni e produce in Italia almeno il 75% del suo reddito complessivamente prodotto. In relazione a questo aspetto vediamo quali sono stati i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Regime forfettario per i soggetti non residenti: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Risposta ad interpello n. 106 del 15 aprile 2020
Con la Risposta ad interpello n. 106 del 15 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’applicazione del regime forfettario, per i soggetti non residenti. Nel documento l’istante dichiara di essere residente all’estero e di essere iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. Questi lavora come dipendente presso l’ospedale, in qualità di medico chirurgo specializzato. L’inquadramento contrattuale esclude l’esercizio di attività professionale autonoma. Tuttavia, l’ospedale ha intenzione di ridurre il numero di ore lavorate del 20%, con conseguente rilascio di autorizzazione all’esercizio di un’attività di lavoro autonomo.
L’istante precisa che gli sarà consentito l’esercizio professionale anche presso lo stesso ospedale, mediante un regime c.d. “intra moenia”. Tuttavia, l’istante ha l’intenzione di svolgere l’attività di lavoro autonomo in Italia, per un massimo di dieci giorni al mese, presso strutture private di terzi, quali studi medici o case di cura. Questi, intende aprire la partita Iva e avvalersi del regime forfettario.
L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, i soggetti non residenti, sono esclusi dal regime forfetario, salvo casi eccezionali. In particolare, l’applicazione del regime forfettario, richiede la presenza di due condizioni (di cui all’ art. 1, comma 57, lettera b) della legge n. 190/2014:
- Il contribuente deve avere la residenza in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
- Il soggetto deve aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
La ratio, prosegue l’Agenzia, risiede nel fatto che un soggetto non residente può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento fiscale ai fini del regime forfettario, solo se risiede in
un Paese dell’Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo (cioè Islanda, Norvegia e Liechtenstein), collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni e produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto.
Risposta ad interpello n. 119 del 24 aprile 2020
Nella Risposta all’Interpello n. 119 del 24 aprile 2020, l’istante residente in paese extra-UE, dichiara di svolgere la professione di avvocato in Italia e dichiara di non avere dipendenti e di non essere soggetta a regimi fiscali speciali, di non detenere partecipazioni societarie e di avere un reddito complessivo annuo inferiore alla soglia del regime forfettario. Inoltre, dichiara di essere iscritta all’albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’Unione Europea e dell’Associazione europea di libero scambio (in breve “AELS“). L’Istante, intende avvalersi del regime forfettario.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in base alla citata lettera b), di cui all’ art. 1, comma 5 della Legge n. 190/2014, non possono avvalersi del regime agevolativo, i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri
dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
L’acronimo SEE designa l’area geografica corrispondente agli Stati dell’EFTA aderenti all’Accordo con l’Unione Europea, entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Si tratta, in particolare, di Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Lo Stato, pur appartenendo all’EFTA, deve far parte dello SEE.
Conclude l’Agenzia delle Entrate, dichiarando che, l’istante non può applicare il regime forfettario di cui all’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014, finché permane la condizione preliminare rappresentata (residenza extra UE) e fermo restando, in ogni caso, la produzione di reddito in Italia in misura prevalente rispetto al reddito complessivamente prodotto.
Conclusioni
Il regime forfettario in Italia può essere applicato anche ai soggetti non residenti, a condizione che risiedano in un Paese dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che generino almeno il 75% del loro reddito in Italia. Questo è conforme alle risposte agli interpelli n. 106 e n. 119 del 2020 fornite dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, i soggetti non residenti in paesi extra-UE non possono beneficiare di tale regime, a meno che non soddisfino queste condizioni specifiche
Domande frequenti
Soggetti residenti in Italia, o non residenti ma residenti in Stati membri dell’UE o SEE che assicurano uno scambio di informazioni adeguato e che producono almeno il 75% del loro reddito in Italia.
No, a meno che non risieda in un paese dell’UE o SEE che collabori nello scambio di informazioni e generi la maggior parte del suo reddito in Italia.
Devono risiedere in uno Stato membro dell’UE o SEE che collabora nello scambio di informazioni e produrre almeno il 75% del loro reddito in Italia.