Nuovi codici ATECO partite IVA 2025: dal 1 aprile

A partire dal 1° Aprile 2025 sarà operativa...

Bonus Isee e agevolazioni 2025

L’ISEE, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente,...

730 precompilato 2025: da quando è disponibile, vantaggi

Il modello precompilato 730/2025 è disponibile online sul sito...

Regime forfettario per i soggetti non residenti

HomeFiscalità InternazionaleRegime forfettario per i soggetti non residenti

Non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito.

Il regime forfettario può trovare applicazione per un soggetto non residente, qualora, esso risieda in un Paese dell’Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo, collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni e produce in Italia almeno il 75% del suo reddito complessivamente prodotto. In relazione a questo aspetto vediamo quali sono stati i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Regime forfettario per i soggetti non residenti: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Di seguito i principali chiarimenti di prassi pubblicati su questa casistica.

Risposta ad interpello n. 106 del 15 aprile 2020

Con la Risposta ad interpello n. 106 del 15 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’applicazione del regime forfettario, per i soggetti non residenti. Nel documento l’istante dichiara di essere residente all’estero e di essere iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. Questi lavora come dipendente presso l’ospedale, in qualità di medico chirurgo specializzato. L’inquadramento contrattuale esclude l’esercizio di attività professionale autonoma. Tuttavia, l’ospedale ha intenzione di ridurre il numero di ore lavorate del 20%, con conseguente rilascio di autorizzazione all’esercizio di un’attività di lavoro autonomo.

L’istante precisa che gli sarà consentito l’esercizio professionale anche presso lo stesso ospedale, mediante un regime c.d. “intra moenia”. Tuttavia, l’istante ha l’intenzione di svolgere l’attività di lavoro autonomo in Italia, per un massimo di dieci giorni al mese, presso strutture private di terzi, quali studi medici o case di cura. Questi, intende aprire la partita Iva e avvalersi del regime forfettario.

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, i soggetti non residenti, sono esclusi dal regime forfetariosalvo casi eccezionali. In particolare, l’applicazione del regime, richiede la presenza di due condizioni (di cui all’ art. 1, comma 57, lettera b) della legge n. 190/14:

  • Il contribuente deve avere la residenza in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
  • Il soggetto deve aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

La ratio, prosegue l’Agenzia, risiede nel fatto che un soggetto non residente può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento fiscale ai fini del forfettario, solo se risiede in un Paese dell’Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo (cioè Islanda, Norvegia e Liechtenstein), collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni e produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto.

Risposta ad interpello n. 119 del 24 aprile 2020

Nella Risposta all’Interpello n. 119 del 24 aprile 2020, l’istante residente in paese extra-UE, dichiara di svolgere la professione di avvocato in Italia e dichiara di non avere dipendenti e di non essere soggetta a regimi fiscali speciali, di non detenere partecipazioni societarie e di avere un reddito complessivo annuo inferiore alla soglia del forfettario. Inoltre, dichiara di essere iscritta all’albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’Unione Europea e dell’Associazione europea di libero scambio (in breve “AELS“). L’Istante, intende avvalersi del regime forfettario.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in base alla citata lettera b), di cui all’ art. 1, comma 5 della Legge n. 190/2014, non possono avvalersi del regime agevolativo, i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri
dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

L’acronimo SEE designa l’area geografica corrispondente agli Stati dell’EFTA aderenti all’Accordo con l’Unione Europea, entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Si tratta, in particolare, di Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Lo Stato, pur appartenendo all’EFTA, deve far parte dello SEE.

Conclude l’Agenzia delle Entrate, dichiarando che, l’istante non può applicare il regime forfettario di cui all’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014, finché permane la condizione preliminare rappresentata (residenza extra UE) e fermo restando, in ogni caso, la produzione di reddito in Italia in misura prevalente rispetto al reddito complessivamente prodotto.

Domande frequenti

Chi può accedere al regime forfettario in Italia?

Soggetti residenti in Italia, o non residenti ma residenti in Stati membri dell’UE o SEE che assicurano uno scambio di informazioni adeguato e che producono almeno il 75% del loro reddito in Italia.

Un non residente in un paese extra-UE può applicare il forfettario?

No, a meno che non risieda in un paese dell’UE o SEE che collabori nello scambio di informazioni e generi la maggior parte del suo reddito in Italia.

Consulenza fiscale online|Fiscomania.com

Modulo di contatto

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    I più letti della settimana

    Abbonati a Fiscomania

    Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

    I nostri tools

     

    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
    Leggi anche

    Ravvedimento esterometro: le sanzioni

    A decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.7.2022 (DPCM 27 febbraio 2019), nel caso di omessa o di errata comunicazione dei...

    Presentazione dichiarazione dei redditi: termini variabili

    La presentazione del modello Redditi PF, SP e SC ha un calendario di presentazione che è scandito dalla legge....

    Conciliazione giudiziale: la guida completa

    La conciliazione giudiziale è un istituto deflattivo del contenzioso tributario che consiste nella definizione di una controversia davanti alla...

    Stabile organizzazione ai fini Iva e fatturazione

    La stabile organizzazione ai fini Iva è definita dall'art. 11 del Regolamento UE n. 282/2011, identifica un'organizzazione con "sufficiente...

    Detrazione affitto Modello 730/2025

    La detrazione dell'affitto ammonta al 19%, calcolato su un importo massimo di spesa differenziato in base alla categoria di appartenenza...

    Modello 730/2025: le principali spese che si possono detrarre

    Il modello 730/2025 è un modello dichiarativo che i lavoratori dipendenti e pensionati sono chiamati a compilare e trasmettere...