Una delle possibili cause di esclusione dal regime forfettario è la partecipazione in quote di SRL. I contribuenti che, infatti, che desiderano applicare il regime agevolato per le partite Iva individuali non devono:
- Essere soci di società di persone (italiane o estere);
- Non detenere quote di controllo in SRL che svolgono la stessa attività economica esercitata individualmente.
Se uno di questi requisiti trova verifica il contribuente non ha la possibilità di applicare il regime forfettario. Particolare importanza in questo ambito assume il requisito legato alla detenzione di quote di SRL. Infatti, la verifica di tale requisito è legato alla contemporanea presenza di due condizioni. In questo contributo intendo andare ad approfondire questo aspetto per identificare in modo chiaro la possibile compatibilità tra regime forfettario ed essere socio di SRL. Vedremo le disposizioni normative ed i chiarimenti di prassi e dottrina sull’argomento.
Indice degli Argomenti
- Quali sono le cause ostative al regime forfettario?
- Regime forfettario e partecipazione in SRL sono incompatibili?
- Cosa si intende per controllo diretto o indiretto?
- Cosa si intende per attività economica riconducibile a quella svolta dalla SRL?
- Quando si verifica la condizione di esclusione dal regime forfettario?
- Compatibilità tra la carica di amministratore di SRL e regime forfettario con partita Iva
- Regime forfettario e socio di SRL: i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate
- Commercialista socio di società di servizi e regime forfettario – Interpello n. 108/E/2019
- Professionista in regime forfettario che opera come amministratore nella SRL dei genitori – Interpello n. 117/E/2019
- Commercialista che opera in regime forfettario e possiede quote di società tra professionisti – Interpello n. 118/E/2019
- Ingegnere in regime forfettario titolare di quote di SRL – Interpello n. 119/E/2019
- SRL inattiva in liquidazione ed impresa individuale in regime forfettario – Interpello n. 121/E/2019
- Commercialista e società tra professionisti e Regime Forfettario – Interpello n. 126/E/2019
- Intermediazione immobiliare ed SRL – Interpello n. 133/E/2019
- Consulenza fiscale online
Quali sono le cause ostative al regime forfettario?
L’articolo 1, comma 57 della Legge n. 190/2014, come modificato dalla Legge n. 208/2015, e dalla Legge n. 145/18 prevede alcune cause di esclusione del Regime Forfettario. Si tratta di cause che portano alla fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo a quello in cui sono verificate. In particolare, l’esclusione dal regime è prevista per i soggetti che si trovino nelle situazioni di seguito indicate:
- Utilizzo di regimi speciali Iva e di determinazione forfetaria del reddito;
- Assenza di residenza in Italia. Oppure residenza in altro Stato UE/SEE ma se meno del 75% del reddito complessivo è prodotto in Italia;
- Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (articolo 10 comma 1 n 8 del DPR n. 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (articolo 53 comma 1 del D.L. n. 331/93);
- Partecipazione contemporanea in società di persone, associazioni professionali o partecipazioni di controllo in SRL (anche trasparenti ex articolo 115 o 116 del DPR n. 917/86) che esercitano la stessa attività economica.
- Lo svolgimento di attività lavorativa prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con cui è in corso un’attività lavorativa, o con cui sono intercorsi rapporti di lavoro negli ultimi due anni.
- Hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti e collaboratori superiori, nel loro complesso, a 20.000 euro lordi (art. 1 comma 54 lett. b) della Legge n. 190/2014);
- Hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati superiori a 30.000 euro (art. 1 comma 57 lett. d-ter) della Legge n. 190/2014). Ove tale limite sia stato superato, si potrà comunque permanere nel regime se, nell’anno precedente, il rapporto lavorativo è cessato e non risultano instaurati nuovi rapporti, oppure percepiti redditi di pensione (circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016, § 2.3).
Per approfondire: “Cause di esclusione dal regime forfettario“.
Regime forfettario e partecipazione in SRL sono incompatibili?
La normativa sul regime forfettario in tema di incompatibilità con la partecipazione in quote di SRL prevede quanto segue (comma 57, art. 1 della legge n. 190/14. In particolare, le lettere d) e d-bis) del comma 57 sono state oggetto di rilevanti modifiche da parte dell’articolo 1, comma 9, della Legge n. 145/18 e dell’articolo 1-bis, comma 3, del D.L. n. 135/18):
“Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni” |
Sostanzialmente, quello che possiamo ricavare da questa disposizione è così schematizzabile:
- La partecipazione in SRL rileva a prescindere dal regime fiscale adottato dalla società;
- Il contribuente che non detiene quote di controllo in SRL (o SRLs) può operare in Regime Forfettario anche se l’attività economica svolta dalla società è riconducibile a quella svolta con la partita Iva individuale;
- Se il contribuente detiene quote di controllo in SRL (o in SRLs) può operare in Regime Forfettario solo se l’attività economica svolta dalla società è del tutto diversa da quella riconducibile alla partita Iva individuale.
Da queste considerazioni è possibile andare ad analizzare con maggiore dettaglio la situazione anche in relazione a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9/E/2019. L’Amministrazione finanziaria, infatti, con questo documento ha fornito indicazioni specifiche per la verifica di questa condizione di accesso e permanenza nel regime forfettario.
Cosa si intende per controllo diretto o indiretto?
Controllo diretto
Il Codice civile, art. 2359 definisce come società controllate:
- Le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (controllo di diritto);
- Le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (controllo di fatto);
- Infine, le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Sostanzialmente, si deve segnalare che il controllo diretto di una SRL non si ha soltanto con il possesso di almeno il 50% delle quote. Infatti, si può verificare l’ipotesi di controllo diretto anche in caso di influenza dominante o per vincoli contrattuali.
Si ha il vincolo contrattuale nel caso in cui il socio in regime forfetario risulti l’unico o il principale fornitore della SRL (controllo di fatto) sulla base di un confronto tra il fatturato del socio e la totalità degli acquisti della società (vedasi le risposte a interpello Agenzia delle Entrate 501/2019, 397/2019, 398/2019, 334/2019).
Controllo indiretto
Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi di controllo indiretto, questo si verifica andando a computare anche i voi spettanti a società controllate, a società fiduciaria e a interposta persona. In questo modo il requisito del controllo può essere verificato anche indirettamente. In questo calcolo non si deve tenere conto dei voti spettanti per conto di terzi soggetti.
Che cosa si intende per interposta persona?
La verifica del calcolo del controllo delle quote societaria si deve tener conto, come abbiamo visto, anche dei voti spettanti a persone interposte. Si intendono come persone interposte:
- I familiari;
- Il coniuge;
- I parenti fino al terzo grado, e
- Gli affini fino al secondo grado.
Quindi se detieni il 20% della tua SRL e tua moglie detiene un’ulteriore quota del 40%, ad esempio, si va a verificare l’ipotesi di controllo sulla SRL per interposta persona. |
In caso di partecipazioni di minoranza, non è esclusa la verifica del controllo di fatto, da valutarsi, caso per caso, sulla base dei rapporti economici che intercorrono tra l’imprenditore ed il professionista in regime forfettario e la società di cui è socio. Ad esempio, potrebbe essere rilevante il fatto che il socio in regime forfettario risulti l’unico o il principale fornitore della società sulla base di un confronto tra il fatturato del socio e la totalità degli acquisti della SRL.
Andando a riassumere quanto abbiamo detto sinora, la prima cosa da fare per verificare la causa di esclusione dal Regime Forfettario per essere socio di SRL è controllare se verifichi il requisito del controllo. Solo se verifichi questa condizione devi andare a verificare la condizione successiva, ovvero il fatto di non svolgere attività economica riconducibile a quella esercitata dalla SRL stessa.
Solo se le attività esercitate con regime forfettario e con la SRL sono riconducibili allo stesso ambito vige la causa di esclusione, altrimenti il regime è liberamente applicabile.
Cosa si intende per attività economica riconducibile a quella svolta dalla SRL?
Se il contribuente verifica l’ipotesi di controllo della SRL deve andare ad indagare se l’attività economica della SRL è riconducibile a quella esercitata anche con la partita Iva individuale. In pratica, per l’attivazione della causa ostativa, la società a responsabilità limitata o l’associazione in partecipazione devono esercitare attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti l’attività di impresa, arti e professioni.
La Circolare n. 9/E/2019 (§ 2.3.2) ha precisato che: “occorre avere in ogni caso riguardo alle attività effettivamente svolte dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO dichiarati, per valutarne la correlazione. Al fine di individuare parametri di riferimento oggettivi, nell’ipotesi di attività esercitate dalla SRL appartenenti di fatto alla medesima sezione ATECO di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfettario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistere ogni qualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfettario eserciti cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla SRL direttamente o indirettamente controllata, la quale a sua volta deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito“.
In questo ambito l’Agenzia delle Entrate nel documento di prassi in commento è andata ad approfondire questo criterio. Sostanzialmente si deve andare a verificare:
- La classificazione dell’attività nell’ambito del codice ATECO;
- Il rapporto che si instaura tra la società ed il contribuente stesso.
In particolare, l’attività economica riconducibile si manifesta nelle seguenti ipotesi:
- L’attività economica esercitata dalla SRL e dal contribuente sono incluse nella stessa classificazione ATECO. Deve essere precisato che questo requisito non deve essere valutato soltanto da un punto di vista formale (ATECO) ma si deve guardare all’attività concretamente svolta dalla società e dal contribuente;
- La partita Iva individuale effettua un’attività economica direttamente nei confronti della società, la quale si trova a poter dedurre dal reddito imponibile il costo sostenuto.
Volendo schematizzare possiamo riassumere quanto segue:
- Se si effettua attività economica classificabile nella stessa categoria dell’attività della SRL a cui si partecipa, si rientra nella causa di esclusione se si fattura alla SRL;
- Se si effettua attività classificata in una categoria diversa da quella della SRL, non si rientra nella causa di esclusione anche se si fattura alla SRL a cui si partecipa.
Ad esempio il Commercialista che opera in regime forfettario può essere socio di controllo della sua società di servizi (senza verificare la causa di esclusione) perché le due attività non sono riconducibili. L’attività di Commercialista è diversa da quella dei servizi contabili (diversa sezione ATECO). |
Sul punto la Circolare n. 9/E/2019 prevede che la causa ostativa in esame non opera qualora una persona fisica che applica il regime forfetario e svolge effettivamente un’attività ricadente nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a una società a responsabilità limitata dalla stessa controllata che svolge effettivamente un’attività ricadente nella sezione J (servizi di informazione e comunicazione). Come accennato i codici ATECO da prendere a riferimento non sono quelli indicati ma quelli relativi all’effettiva attività svolta.
Quando si verifica la condizione di esclusione dal regime forfettario?
Per quanto riguarda il rapporto tra regime forfettario e socio di SRL dobbiamo dire che tale casistica deve essere sottoposto a valutazione durante l’anno di applicazione del regime agevolato (e non nell’anno precedente, come nelle altre cause di esclusione).
Quindi, possiamo dire che il soggetto che possiede una partecipazione di controllo in una SRL nel 2023 può applicare il regime forfettario (se verifica gli altri requisiti previsti dalla norma da verificare nell’anno precedente all’applicazione del regime). Tuttavia, tale soggetto dovrà fuoriuscire dal regime a partire dal 2024 se nel 2023 viene verificata l’ipotesi di esclusione legata al Regime Forfettario e partecipazione in SRL. |
Compatibilità tra la carica di amministratore di SRL e regime forfettario con partita Iva
Una delle domande che maggiormente ci vengono poste nella compatibilità tra Regime Forfettario e la detenzione di quote di SRL riguarda anche la posizione del socio amministratore. La domanda che maggiormente ci viene posta sull’argomento è la seguente:
Il primo aspetto da considerare è sempre quello legato alla verifica della partecipazione di controllo e poi l’identica attività esercitata. In questo caso poi, è necessario affermare che è possibile operare in Regime Forfettario solo e soltanto nel caso in cui l’amministratore fatturi in prevalenza (oltre il 50% del fatturato) nei confronti di soggetti diversi dalla SRL (per la quale si opera come amministratore).
I compensi percepiti come amministratore di SRL rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che, secondo l’Agenzia delle Entrate, rientrano nella causa di esclusione legata a chi fattura prevalentemente al suo datore di lavoro (attuale o quello relativo ai due anni precedenti).
Regime forfettario e socio di SRL: i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate
Negli ultimi mesi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato diversi documenti di prassi relativi a risposte ad interpello su quesiti posti dai contribuenti che hanno richiesto chiarimenti in merito a soci di SRL. Per questo motivo, di seguito, senza alcuna pretesa di esaustività abbiamo deciso di riepilogare i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate su questo argomento.
Commercialista socio di società di servizi e regime forfettario – Interpello n. 108/E/2019
Il dottore Commercialista (con codice ATECO 69.20.11) che è proprietario di una quota pari al 50% di una SRL che svolge attività di revisione e certificazione di bilanci (con codice ATECO 69.20.20) di cui risulta essere anche amministratore può operare in Regime Forfettario?
Secondo l’Agenzia delle Entrate il contribuente non può applicare il Regime Forfettario in quanto rientra nella causa ostativa legata ai soci di SRL. Questo in quanto tale soggetto risulta aver verificato il requisito del controllo della SRL. In secondo luogo anche l’attività economica svolta dalla SRL è riconducibile a quella svolta in modo individuale.
I codici ATECO delle due attività ricadono nella stessa sezione ATECO (in particolare la sezione M). Inoltre, l’amministratore percepisce in via prevalente compensi amministratore dalla SRL, che a sua volta li deduce. Pertanto, dall’annualità successiva a quella di verifica di questa causa di esclusione il Commercialista dovrà uscire dal Regime Forfettario. Tuttavia, egli potrà restare in Regime Forfettario qualora, nell’anno, dovesse cessare la carica di amministratore.
Professionista in regime forfettario che opera come amministratore nella SRL dei genitori – Interpello n. 117/E/2019
Il libero professionista che svolge attività professionale legata ai servizi forniti da ragionieri e periti commerciali (codice ATECO 69.20.12) che è proprietario di una quota pari al 20% di una SRL che svolge la stessa attività (con identico codice ATECO), di cui è anche presidente del consiglio di amministrazione può operare in Regime Forfettario?
Da precisare che le restanti quote della società sono detenute dai genitori e che l’istante non ha mai emesso fattura nei confronti della SRL.
Per l’Agenzia delle Entrate l’istante rientra nella causa di esclusione legata al Regime Forfettario e socio di SRL. Questo in quanto viene verificato il requisito del controllo indiretto della SRL. Anche l’attività economica effettivamente svolta è identica tra la partita Iva individuale e la SRL.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale soggetto dovrà percepire compensi da amministratore della SRL (che saranno poi dedotti dal reddito della stessa). Per questo motivo, a partire dall’annualità successiva a quella di verifica della seguente causa, il soggetto dovrà uscire dal Regime Forfettario.
Anche in questo caso se il soggetto cessa la carica di amministratore potrà rimanere in Regime Forfettario anche in futuro.
Commercialista che opera in regime forfettario e possiede quote di società tra professionisti – Interpello n. 118/E/2019
Il Commercialista che opera in Regime Forfettario ad ha avviato una società tra professionisti che svolge attività di servizi offerti dai dottori Commercialisti (codice ATECO 69.20.11) nella forma di SRL può operare in Regime Forfettario?
La società tra professionisti sotto forma di SRL è detenute al 50% dal Commercialista e da un suo collega. La società effettua attività di consulenza nei confronti di clienti diversi da quelli con cui opera con la partita Iva individuale.
Per l’Agenzia delle Entrate il soggetto rientra nella causa di esclusione legata ad essere socio di SRL. In particolare, viene verificato il requisito del controllo nella SRL. Inoltre, l’attività esercitata è riconducibile a quella svolta in forma individuale. Anche in questo caso poi, il soggetto percepisce compensi amministratore che vengono dedotti dal reddito della SRL.
Anche in questo caso se il soggetto cessa la carica di amministratore della SRL potrà continuare ad utilizzare il Regime Forfettario.
Ingegnere in regime forfettario titolare di quote di SRL – Interpello n. 119/E/2019
Un ingegnere titolare di partita Iva con codice ATECO 71.12.10 è titolare dell’1% delle quote di una SRL che si occupa di installazione di apparecchiature di misurazione su imbarcazioni da diporto. Il codice ATECO è 33.15.00. L’ingegnere è il soggetto preposto alla gestione tecnica della società.
Da sottolineare che la figura del “preposto” determina il controllo sull’attività di gestione della società. In questo caso l’Agenzia delle Entrate risponde che, se l’attività effettivamente esercitata dalla SRL è riconducibile ad una diversa sezione ATECO allora non opera la causa di esclusione da Regime Forfettario per socio di SRL.
SRL inattiva in liquidazione ed impresa individuale in regime forfettario – Interpello n. 121/E/2019
In questo caso l’istante è un titolare di una ditta individuale. Egli è ancora liquidatore di due SRL in liquidazione volontaria. Nella prima società è titolare del 10% delle quote, mentre nella seconda è titolare del 60% delle quote. Le due SRL presentano lo stesso codice ATECO.
In questo caso l’Agenzia delle Entrate non ravvisa cause ostative al Regime Forfettario. Per la prima SRL non viene verificato il requisito del controllo (diretto o indiretto). Nella seconda SRL, invece, la mancanza dell’esercizio di una effettiva attività economica non è riconducibile all’attività economica svolta con la ditta individuale. Per questo motivo il contribuente può continuare ad operare in Regime Forfettario.
Commercialista e società tra professionisti e Regime Forfettario – Interpello n. 126/E/2019
Il Commercialista che detiene anche il 49% delle quote di partecipazione in una società tra professionisti in forma di SRL che opera con lo stesso codice ATECO può operare in Regime Forfettario? L’istante è co-amministratore della società, con pieni poteri di amministrazione.
Il contribuente, secondo l’Agenzia delle Entrate, rientra nella causa di esclusione dal regime forfettario in quanto integra l’ipotesi di controllo di fatto. Inoltre, l’attività esercitata in forma societaria appartiene alla medesima sezione di quella esercitata in forma individuale. Tuttavia, qualora l’istante non emetta fatture alla STP nell’annualità in corso, oppure se cesserà dalla carica di amministratore potrà continuare ad operare in forma individuale in Regime Forfettario.
Intermediazione immobiliare ed SRL – Interpello n. 133/E/2019
Il caso è quello di un contribuente che esercita attività di mediazione immobiliare (codice ATECO 68.31.00), ed è titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di una SRL (identico codice ATECO) pari al 72% e sono amministratore della stessa. Secondo l’Agenzia delle Entrate il contribuente rientra nella causa di esclusione dal Regime Forfettario, in quanto è rilevato il requisito del controllo di diritto nella SRL. Inoltre la sezione ATECO dei due codici attività è la stessa (sezione L). Inoltre, il contribuente percepisce compensi come amministratore della SRL. Anche in questo caso il contribuente ha la possibilità di rimanere in Regime Forfettario se non effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi alla SRL, oppure se cessa dalla carica di amministratore della SRL.
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