Quadro VE dichiarazione IVA: il volume d’affari

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Il quadro VE della dichiarazione Iva contiene le operazioni attive ed è utile alla determinazione del volume d’affari del contribuente. Tutte le informazioni per la corretta compilazione del quadro VE della dichiarazione Iva (reverse charge, split payment, operazioni esenti, esportatori abituali, etc).

Il quadro VE rappresenta il cuore pulsante della dichiarazione IVA annuale: qui confluiscono tutte le operazioni attive effettuate dal contribuente nel corso del periodo d’imposta. Dalla corretta compilazione di questo quadro dipende non solo la determinazione del volume d’affari, ma anche l’eventuale acquisizione dello status di esportatore abituale e il calcolo dell’IVA a debito.

Il modello IVA 2026, approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026 n. 51732, introduce alcune novità rilevanti. In particolare, il rigo VE38 è stato integrato con i nuovi campi 2 e 3 per recepire il regime opzionale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per il settore della logistica e del trasporto merci (art. 1, commi 59-63, L. 207/2024).

Di seguito analizziamo la struttura, le modalità di compilazione e le principali casistiche operative del quadro VE della dichiarazione IVA 2026, relativa al periodo d’imposta 2025.

Cos’è il quadro VE della dichiarazione IVA?

Il quadro VE accoglie tutte le operazioni attive effettuate dal contribuente: cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili, non imponibili, esenti e in reverse charge. Serve a determinare il volume d’affari ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 633/72 e l’imposta dovuta sulle operazioni effettuate. Il quadro si compone di cinque sezioni e comprende i righi da VE1 a VE50.

Le operazioni da indicare all’interno del quadro VE sono suddivise in funzione della diversa tipologia. Classificate per aliquote ed indicate tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26 del DPR n. 633/72. Cioè indicando le operazioni effettuate al netto delle corrispondenti note di variazione in diminuzione o al lordo delle note di variazione in aumento.

Le cinque sezioni del quadro VE

Il quadro VE del modello IVA 2026 mantiene la tradizionale articolazione in cinque sezioni, ciascuna destinata a specifiche tipologie di operazioni:

SezioneRighiContenuto
Sezione 1VE1 – VE11Operazioni agricole soggette a percentuali di compensazione
Sezione 2VE20 – VE23Operazioni imponibili commerciali e professionali (aliquote 4%, 5%, 10%, 22%)
Sezione 3VE24 – VE26Totali imponibile e imposta, variazioni e arrotondamenti
Sezione 4VE30 – VE40Altre operazioni: non imponibili, esenti, reverse charge, split payment, IVA per cassa
Sezione 5VE50Determinazione del volume d’affari

Le operazioni devono essere indicate per aliquota e tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 del DPR n. 633/72: al netto delle note di variazione in diminuzione, al lordo di quelle in aumento.

Per approfondire: Prestazioni di servizi IVA nelle operazioni estere.

Sezione 1: operazioni agricole e percentuali di compensazione (VE1-VE11)

La Sezione 1 del quadro VE è riservata ai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34 del DPR n. 633/72. In questa sezione vanno indicate le cessioni di prodotti agricoli e ittici soggette alle percentuali di compensazione in luogo delle ordinarie aliquote IVA.

Regime di esonero (art. 34, comma 6)

Regime di esonero. I produttori agricoli sono esonerati dagli adempimenti IVA (compresi fatturazione, registrazione e dichiarazione annuale) se ricorrono congiuntamente due condizioni:

  • Volume d’affari nell’anno precedente non superiore a € 7.000.
  • Cessioni di prodotti agricoli e ittici (Tabella A, parte I) pari ad almeno 2/3 del volume d’affari.

Qualora il produttore abbia effettuato cessioni di prodotti diversi da quelli agricoli oltre il limite di 1/3 del volume d’affari complessivo, decade l’esonero e deve:

  • Indicare le cessioni di prodotti agricoli nella Sezione 1, suddivise per percentuale di compensazione.
  • Indicare le cessioni di altri prodotti nella Sezione 2, con le ordinarie aliquote.

Compilazione dei righi VE1-VE11

Nei righi da VE1 a VE11, in corrispondenza delle percentuali di compensazione prestampate, vanno riportati:

  • Colonna 1: imponibile delle operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta nel 2025.
  • Colonna 2: imposta, ottenuta moltiplicando l’imponibile per la percentuale di compensazione.

Gli importi derivano dal registro delle fatture emesse (art. 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art. 24), tenendo conto delle variazioni ex art. 26.

Sezione 2: operazioni imponibili commerciali e professionali (VE20-VE23)

La Sezione 2 del quadro VE raccoglie le operazioni imponibili della generalità dei contribuenti (imprese e professionisti), suddivise per aliquota IVA: 4%, 5%, 10% e 22%. Qui confluiscono tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette a imposta, incluse le operazioni agricole effettuate in regime ordinario.

Compilazione dei righi VE20-VE23

Per ciascuna aliquota, il contribuente deve indicare:

RigoAliquotaColonna 1Colonna 2
VE204%ImponibileImposta
VE215%ImponibileImposta
VE2210%ImponibileImposta
VE2322%ImponibileImposta

L’imposta di colonna 2 si ottiene moltiplicando l’imponibile per l’aliquota corrispondente. Gli importi devono essere arrotondati all’unità di euro.

Operazioni effettuate e non annotate

Nel quadro VE devono essere comprese anche le operazioni effettuate nel 2025 ma non annotate nei registri IVA relativi a tale annualità, ovvero annotate in ritardo. Rientrano in questa casistica, ad esempio, le operazioni regolarizzate mediante ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione (30 aprile 2026).

L’inclusione di tali operazioni nel quadro VE è necessaria per evitare la contestazione di dichiarazione infedele, a prescindere dall’effettivo ricorso al ravvedimento.

Scorporo dei corrispettivi

Per i commercianti al minuto e soggetti assimilati che annotano i corrispettivi al lordo dell’IVA, è necessario procedere allo scorporo dell’imposta prima della compilazione del quadro VE.

Sezione 3: totali imponibile e imposta (VE24-VE26)

La Sezione 3 contiene i totali delle operazioni indicate nelle Sezioni 1 e 2, con evidenza delle variazioni e degli arrotondamenti.

RigoDescrizione
VE24Totale imponibili (colonna 1) e totale imposte (colonna 2) dei righi VE1-VE11 e VE20-VE23
VE25Variazioni e arrotondamenti d’imposta
VE26Totale imposta a debito (Sezioni 1 + 2, al netto/lordo delle variazioni)

Rigo VE25: variazioni e arrotondamenti

Nel rigo VE25 va indicata la differenza tra l’imposta ricalcolata in dichiarazione e quella risultante dai registri IVA. Le differenze possono derivare da:

  • Arrotondamenti d’imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, lett. l), DPR n. 633/72).
  • Arrotondamenti all’unità di euro effettuati in dichiarazione.

L’importo deve essere preceduto dal segno “+” se l’imposta da registri è maggiore di quella calcolata, oppure “-“ in caso contrario.

Sezione 4: altre operazioni senza applicazione dell’imposta (VE30-VE40)

La Sezione 4 del quadro VE accoglie tutte le operazioni effettuate senza applicazione dell’IVA ma che concorrono comunque alla formazione del volume d’affari: operazioni non imponibili, esenti, in regime di reverse charge, split payment e con esigibilità differita. Comprende i righi da VE30 a VE40.


Operazioni non imponibili: righi VE30, VE31 e VE32

Le operazioni non imponibili sono suddivise in tre distinti righi in base alla loro natura e al trattamento ai fini del plafond:

RigoTipologiaRilevanza plafond
VE30Operazioni che costituiscono plafond (esportazioni, cessioni intraUE, San Marino)
VE31Operazioni con dichiarazione di intentoNo
VE32Altre operazioni non imponibili residualiNo

Rigo VE30: operazioni che costituiscono plafond

Nel campo 1 del rigo VE30 va indicato l’importo complessivo delle operazioni che generano plafond per il contribuente (rilevante ai fini del quadro VC). Tale importo deve essere ripartito nei campi da 2 a 5:

CampoOperazioni
Campo 2Cessioni all’esportazione (art. 8, DPR 633/72)
Campo 3Cessioni intracomunitarie (art. 41, D.L. 331/93)
Campo 4Cessioni verso San Marino (art. 71, DPR 633/72)
Campo 5Operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8-bis, DPR 633/72)

Regola di quadratura: l’importo del campo 1 deve coincidere con la somma dei campi 2+3+4+5.

Leggi anche: Operazioni triangolari comunitarie.

Cessioni all’esportazione (Campo 2)

Rientrano in questo campo le cessioni di cui all’art. 8 del DPR 633/72:

  • cessioni con trasporto/spedizione a cura del cedente
  • cessioni con trasporto/spedizione a cura del cessionario non residente
  • esportazioni triangolari
  • cessioni di beni prelevati da deposito IVA con trasporto fuori UE (art. 50-bis, comma 4, lett. g), D.L. 331/93)

Cessioni intracomunitarie (Campo 3)

Costituiscono cessioni intracomunitarie le operazioni di cui all’art. 41, D.L. 331/93. Rientrano nel campo 3 anche:

  • triangolazioni comunitarie promosse da soggetto passivo di altro Stato membro
  • triangolazioni comunitarie promosse da soggetto passivo nazionale
  • triangolazioni nazionali con destinazione comunitaria (art. 58, comma 1, D.L. 331/93)
  • cessioni intraUE di beni prelevati da deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. f), D.L. 331/93)
  • cessioni intraUE di prodotti agricoli e ittici effettuate da produttori ex art. 34

Cessioni verso San Marino (Campo 4)

Per le cessioni verso la Repubblica di San Marino, il cedente nazionale deve emettere fattura in quadruplice copia. Il beneficio della non imponibilità spetta a condizione che:

  • il cedente sia in possesso dell’esemplare vidimato dall’Ufficio Tributario sammarinese
  • abbia annotato gli estremi nel registro fatture
  • abbia compilato e presentato l’elenco Intrastat delle cessioni

Rigo VE31: dichiarazione di intento

Nel rigo VE31 vanno indicate le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali a seguito del rilascio della dichiarazione di intento. Tali soggetti possono acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, con esclusione di fabbricati e aree fabbricabili.

Rigo VE32: altre operazioni non imponibili

In via residuale, nel rigo VE32 confluiscono le operazioni non imponibili che non costituiscono plafond:

  • cessioni di beni in transito o in depositi doganali (art. 7, comma 2)
  • cessioni a viaggiatori extraUE in regime di dettaglio (art. 38-quater, comma 1)
  • operazioni relative a depositi IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. c), d), e), h), i), D.L. 331/93)
  • cessioni a Stato e ONG per cooperazione allo sviluppo (L. 49/87)
  • prestazioni extra-UE delle agenzie di viaggio (art. 74-ter)
  • cessioni in regime del margine (differenza tra corrispettivo e margine, D.L. 41/95)

Operazioni esenti: rigo VE33

Nel rigo VE33 vanno indicate le operazioni esenti da IVA elencate dall’art. 10 del DPR n. 633/72. L’effettuazione di operazioni esenti comporta la necessità di calcolare il pro-rata di detrazione dell’IVA sugli acquisti.

Le principali operazioni esenti comprendono:

  • prestazioni sanitarie e socio-assistenziali
  • operazioni di credito, finanziamento e assicurazione
  • locazioni di immobili abitativi
  • prestazioni educative e didattiche
  • operazioni relative a valori bollati e postali

L’art. 10, comma 2 estende l’esenzione alle prestazioni rese da consorzi ai consorziati, a determinate condizioni.

Operazioni non soggette per carenza di territorialità: rigo VE34

Nel rigo VE34 vanno indicate le operazioni non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 per le quali è stata comunque emessa fattura (art. 21, comma 6-bis).

Tali operazioni:

  • concorrono alla determinazione del volume d’affari
  • non rilevano ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale

Operazioni in reverse charge: rigo VE35

Il rigo VE35 è destinato alle operazioni attive per le quali l’IVA è assolta dal cessionario/committente mediante il meccanismo dell’inversione contabile (art. 17, commi 5, 6 e 9, DPR n. 633/72).

IVA per cassa: righi VE37 e VE39

I contribuenti che applicano il regime dell’Iva per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012) o che effettuano operazioni verso enti pubblici con esigibilità differita (art. 6, comma 5, DPR 633/72) devono compilare:

RigoContenutoEffetto
VE37Operazioni 2025 con imposta esigibile in anni successivi (non ancora incassate)Concorre al volume d’affari, non alla liquidazione
VE39Operazioni di anni precedenti con imposta divenuta esigibile nel 2025 (incassate)Concorre alla liquidazione, non al volume d’affari

L’esigibilità dell’imposta è comunque differita al massimo di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo procedure concorsuali

Novità 2026: rigo VE38 e regime opzionale logistica/trasporto

Il modello IVA 2026 introduce una novità significativa nel rigo VE38: accanto al campo 1 (split payment), sono stati aggiunti i campi 2 e 3 per le prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’art. 1, commi 59-63, della L. 207/2024.

Struttura del rigo VE38 nel modello IVA 2026

CampoContenuto
Campo 1Operazioni in split payment (art. 17-ter, DPR 633/72): cessioni e prestazioni verso PA e altri soggetti per cui l’IVA è versata dal cessionario/committente
Campo 2Imponibile delle prestazioni di trasporto/logistica con opzione per pagamento IVA da parte del committente
Campo 3Imposta relativa alle prestazioni di cui al campo 2

Come funziona il regime opzionale logistica

L’art. 1, commi 59-63, della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto un regime transitorio per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di:

  • trasporto di merci
  • movimentazione di merci
  • servizi di logistica

In base a questo regime, prestatore e committente possono congiuntamente optare affinché l’IVA sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore. L’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante apposita Comunicazione.

Compilazione speculare nei quadri VE e VJ

La novità del rigo VE38 (campi 2 e 3) è speculare al nuovo rigo VJ30 introdotto nella Sezione 2 del quadro VJ:

SoggettoQuadroRigo
Prestatore (fornitore)VEVE38, campi 2 e 3
Committente (cliente)VJVJ30, campi 1 e 2

Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni: rigo VE40

Ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 633/72, le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni tra attività separate della stessa impresa non concorrono alla formazione del volume d’affari, pur essendo soggetti a fatturazione.

Tali operazioni devono essere:

  1. incluse nella Sezione 2 (righi VE20-VE23) se imponibili, oppure nella Sezione 4 se non imponibili/esenti
  2. detratte nel rigo VE40 per escluderle dal volume d’affari

Rientrano in questa categoria anche:

  • diritti di brevetto industriale
  • diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
  • diritti di concessione
  • marchi di fabbrica

Sezione 5: determinazione del volume d’affari (VE50)

Il volume d’affari è l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d’imposta (art. 20, DPR 633/72). Si determina nel rigo VE50 del quadro VE.

Formula di calcolo

VE50 = VE24 (col.1) + VE30 + VE31 + VE32 + VE33 + VE34 + VE35 + VE36 + VE37 + VE38 − VE39 − VE40

Cosa concorre e cosa non concorre al volume d’affari

Concorre al volume d’affariNon concorre
Operazioni imponibiliCessioni di beni ammortizzabili (VE40)
Operazioni non imponibiliPassaggi interni tra contabilità separate
Operazioni esentiOperazioni con imposta esigibile nel 2025 ma effettuate in anni precedenti (VE39)
Operazioni in reverse charge
Operazioni con IVA per cassa (effettuate nel 2025)
Operazioni non soggette ex artt. 7-7septies con fattura

Rilevanza ai fini dello status di esportatore abituale

Per acquisire la qualifica di esportatore abituale (art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 746/83), le operazioni di cui al rigo VE30 devono superare il 10% del volume d’affari.

Tuttavia, ai fini di questo calcolo, non rilevano:

  • le cessioni di beni in transito o in depositi doganali
  • le operazioni non soggette per carenza di territorialità (artt. 7-7septies)

Domande frequenti

Come si calcola il volume d’affari ai fini IVA?

Il volume d’affari si determina nel rigo VE50 sommando gli imponibili delle operazioni imponibili (VE24), le operazioni non imponibili (VE30-VE32), esenti (VE33), non soggette (VE34), in reverse charge (VE35) e con esigibilità differita (VE37-VE38), e sottraendo le operazioni con imposta divenuta esigibile nell’anno ma effettuate in anni precedenti (VE39) e le cessioni di beni ammortizzabili (VE40).

Quali operazioni vanno indicate nel rigo VE30?

Nel rigo VE30 vanno indicate le operazioni non imponibili che costituiscono plafond per l’esportatore abituale: cessioni all’esportazione (art. 8, DPR 633/72), cessioni intracomunitarie (art. 41, D.L. 331/93), cessioni verso San Marino (art. 71, DPR 633/72) e operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8-bis, DPR 633/72). L’importo totale del campo 1 deve essere ripartito nei campi da 2 a 5 in base alla tipologia di operazione.

Cosa cambia nel rigo VE38 del modello IVA 2026?

Il modello IVA 2026 ha introdotto i campi 2 e 3 nel rigo VE38, accanto al campo 1 dedicato allo split payment. I nuovi campi sono riservati alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione prevista dall’art. 1, commi 59-63, della L. 207/2024. Nel campo 2 va indicato l’imponibile, nel campo 3 l’imposta corrispondente.

Le cessioni di beni ammortizzabili concorrono al volume d’affari?

No. Ai sensi dell’art. 20 del DPR 633/72, le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni tra attività separate non concorrono alla formazione del volume d’affari. Tali operazioni devono essere indicate nei righi della Sezione 2 o 4 del quadro VE (in base al regime applicabile) e successivamente detratte nel rigo VE40.

Come si compila il quadro VE per l’IVA per cassa?

I contribuenti in regime di IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012) devono indicare nel rigo VE37 le operazioni effettuate nel 2025 per le quali l’imposta non è ancora esigibile (fatture non incassate), e nel rigo VE39 le operazioni di anni precedenti la cui imposta è divenuta esigibile nel 2025 (fatture incassate). Il rigo VE37 concorre al volume d’affari ma non alla liquidazione; il rigo VE39 concorre alla liquidazione ma non al volume d’affari.

Quando si acquisisce lo status di esportatore abituale?

Lo status di esportatore abituale si acquisisce quando le operazioni non imponibili che costituiscono plafond (rigo VE30) superano il 10% del volume d’affari complessivo (rigo VE50), ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 746/83. Lo status consente di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, nei limiti del plafond disponibile, mediante rilascio della dichiarazione di intento.

Qual è la differenza tra operazioni esenti e operazioni non imponibili?

Le operazioni non imponibili (es. esportazioni, cessioni intraUE) sono operazioni che possiedono i requisiti di territorialità ma per le quali il legislatore non applica l’imposta, consentendo però la detrazione integrale dell’IVA sugli acquisti. Le operazioni esenti (art. 10, DPR 633/72) sono operazioni per le quali lo Stato rinuncia alla pretesa tributaria per ragioni di politica sociale o economica; l’effettuazione di operazioni esenti comporta la limitazione della detrazione IVA mediante il calcolo del pro-rata.

Come si indica lo split payment nel quadro VE?

Le operazioni soggette a split payment (art. 17-ter, DPR 633/72), effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri soggetti indicati dalla norma, vanno indicate nel rigo VE38, campo 1. In questo campo si riporta l’imponibile delle operazioni per le quali l’IVA è versata direttamente dal cessionario/committente. Tali operazioni concorrono al volume d’affari ma l’imposta non confluisce nella liquidazione del cedente/prestatore.

Bibliografia normativa

NormaDescrizione
DPR 26 ottobre 1972, n. 633Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto
Art. 6Effettuazione delle operazioni
Art. 7 – 7-septiesTerritorialità delle operazioni
Art. 8Cessioni all’esportazione
Art. 8-bisOperazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
Art. 10Operazioni esenti
Art. 17Soggetti passivi (reverse charge)
Art. 17-terScissione dei pagamenti (split payment)
Art. 19Detrazione dell’imposta
Art. 20Volume d’affari
Art. 21Fatturazione delle operazioni
Art. 23Registrazione delle fatture
Art. 24Registrazione dei corrispettivi
Art. 26Variazioni dell’imponibile o dell’imposta
Art. 34Regime speciale per i produttori agricoli
Art. 36Esercizio di più attività
Art. 38-quaterSgravio dell’imposta per i viaggiatori stranieri
Art. 71Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con San Marino
Art. 74-terRegime speciale agenzie di viaggio

NormaDescrizione
D.L. 30 agosto 1993, n. 331Armonizzazione disposizioni in materia di IVA (operazioni intracomunitarie)
Art. 41Cessioni intracomunitarie
Art. 46Fatturazione e registrazione acquisti intracomunitari
Art. 50-bisDepositi IVA
Art. 58Triangolazioni nazionali con destinazione comunitaria
D.L. 29 dicembre 1983, n. 746Disposizioni urgenti in materia di IVA
Art. 1Esportatori abituali e plafond
D.L. 22 giugno 2012, n. 83Misure urgenti per la crescita del Paese
Art. 32-bisIVA per cassa
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41Regime del margine per beni usati
Legge 30 dicembre 2024, n. 207Legge di Bilancio 2025
Art. 1, commi 59-63Regime opzionale IVA settore logistica e trasporto
Legge 23 dicembre 1994, n. 724Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Art. 30Società di comodo

Prassi amministrativa

DocumentoOggetto
Provv. AdE 15 gennaio 2026, n. 51732Approvazione modelli dichiarazione IVA/2026 e IVA BASE/2026
Istruzioni Modello IVA 2026Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA 2026
Circolare AdE n. 32/E del 30 dicembre 2014Disciplina rimborsi IVA post D.Lgs. 175/2014
Circolare AdE n. 35/E del 27 ottobre 2015Chiarimenti rimborsi IVA e garanzie
Circolare AdE n. 19/E del 2018Gruppo IVA
Risoluzione AdE n. 20/E del 2025Rimborso IVA per opere su beni di terzi

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