Quadro RW: non c’è sottrazione fraudolenta senza evasione IRPEF

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La Cassazione chiarisce che il trasferimento di beni per sottrarsi alle sanzioni del quadro RW non integra il reato ex art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000, se non è contestata l’evasione IRPEF sui redditi esteri.

Nel mio lavoro di commercialista esperto in fiscalità internazionale, mi trovo spesso a confrontarmi con le complessità legate alla detenzione di capitali all’estero e, in particolare, con le insidie del quadro RW. Sul tema, la Cassazione, con la sentenza n. 20649 del 4 giugno 2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di quadro RW e reati tributari: il trasferimento di beni finalizzato a sottrarsi al pagamento delle sanzioni per omessa compilazione del modello RW non integra automaticamente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000. La configurabilità del reato richiede infatti la contestazione di una specifica evasione dell’IRPEF sui redditi prodotti dal patrimonio detenuto all’estero.

La natura del quadro RW e le relative sanzioni

Il quadro RW rappresenta uno strumento di compliance e monitoraggio fiscale, finalizzato a rilevare le consistenze e le movimentazioni di attività patrimoniali e finanziarie, suscettibili di produrre redditi di fonte estera. Come chiarito dalla Suprema Corte, questo modello ha funzione meramente dichiarativa e di monitoraggio, non costituendo di per sé la base per il calcolo diretto delle imposte sui redditi.

Le sanzioni previste dall’art. 5 del D.L. 167/1990 per l’omessa compilazione del quadro RW sono di natura amministrativa e si riferiscono al patrimonio detenuto all’estero, non direttamente ai redditi da esso prodotti. Questa distinzione risulta cruciale per comprendere la portata della pronuncia della Cassazione. Infatti, il patrimonio estero da indicare nel quadro è suscettibile di produrre redditi imponibili ma non è detto che vi sia stata produzione di redditi nel corso del periodo di imposta.

Il reato di sottrazione fraudolenta: presupposti normativi

L’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chi, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, compie atti dispositivi sui propri o altrui beni, simulando alienazioni o costituendo fittizie garanzie. Il reato si configura come reato di pericolo e richiede specifici presupposti.

La giurisprudenza consolidata, richiamata dalla sentenza in esame, aveva già chiarito che per l’integrazione della fattispecie è necessaria la preesistenza di un debito di imposta o di una sanzione irrogata dall’autorità amministrativa in relazione alle imposte sui redditi o al valore aggiunto (Cass. Pen. nn. 19660/2012 e 28077/2024).

La decisione della Cassazione nel caso concreto

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, era stato ordinato il sequestro preventivo per equivalente a seguito di operazioni di trasferimento di beni, compiute dopo la ricezione dell’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate aveva intimato il pagamento di € 1.753.906,95 a titolo di sanzione per l’omessa compilazione del quadro RW relativo a capitali detenuti all’estero.

Il Tribunale del Riesame aveva annullato la misura cautelare, ritenendo che le sanzioni per omessa compilazione del quadro RW non fossero riconducibili all’evasione delle imposte dirette. La Cassazione ha confermato questa impostazione, respingendo il ricorso della Procura.

La distinzione tra sanzioni patrimoniali e debiti per imposte sui redditi

La Corte di Cassazione ha evidenziato come la sanzione tributaria inflitta per la mancata compilazione del modello RW sia “riferibile in linea di principio al patrimonio e non al reddito“, non presentando alcuna diretta connessione con una preesistente obbligazione tributaria per imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Questa considerazione assume particolare rilevanza in quanto esclude automaticamente la configurabilità del reato ex art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 per la mera sottrazione di beni finalizzata a evitare il pagamento delle sanzioni RW, in assenza di una specifica contestazione di evasione fiscale.

Ho notato che uno dei maggiori timori tra i contribuenti riguarda proprio la presunzione di reddito. La Cassazione chiarisce che non basta la presunzione normativa; dev’esserci una contestazione concreta dell’IRPEF evasa. Nella mia pratica professionale, questo significa che possiamo difendere con maggiore efficacia i contribuenti che hanno solo omesso la compilazione, ma non hanno effettivamente evaso le imposte sui redditi esteri.

La presunzione di reddito e i suoi limiti applicativi

La normativa prevede una presunzione di reddito per i capitali non dichiarati nel quadro RW (per attività non dichiarate in paradisi fiscali). Tuttavia, tale presunzione assume rilevanza penale solo quando sia calcolata e contestata la relativa imposta in concreto. Non è sufficiente la mera esistenza della presunzione normativa; occorre che l’Amministrazione finanziaria abbia effettivamente determinato e contestato l’evasione dell’IRPEF sui redditi presunti.

Quante volte ho visto clienti in ansia per la semplice dimenticanza di compilare il quadro RW, temendo conseguenze penali. Questa sentenza rassicura, distinguendo chiaramente tra la sanzione amministrativa per l’omissione e l’effettiva evasione fiscale che rileva penalmente.

La Cassazione ha precisato che “il calcolo dell’imposta relativamente agli investimenti detenuti all’estero o alle attività estere di natura finanziaria (e l’eventuale evasione) non derivano dalla mancata compilazione di tale modello, ma dall’inadempimento degli obblighi fiscali“.

Per approfondire: Attività in paradisi fiscali non dichiarate: presunzioni del Fisco.

Gli elementi costitutivi della condotta fraudolenta

Per configurare il reato di sottrazione fraudolenta, non è sufficiente il mero trasferimento di beni, ma è necessario che sussistano atti dispositivi fraudolenti caratterizzati da elementi di artificio, inganno o menzogna. Come precisato dalla giurisprudenza (Cass. Pen. n. 35983/2020), tali atti devono rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva.

La natura fraudolenta dell’atto richiede inoltre che questo sia finalizzato specificamente a sottrarre beni al pagamento di debiti tributari relativi alle imposte sui redditi o al valore aggiunto, requisito che non si configura nel caso di mere sanzioni amministrative per omessa compilazione del quadro RW.

Consulenza fiscalità internazionale

La pronuncia della Cassazione stabilisce un principio di rilevanza pratica: gli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa per la mancata compilazione del modello RW non rilevano automaticamente ai fini della configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta. È necessario che ricorrano cumulativamente due condizioni:

  • La contestazione dell’omesso versamento dell’IRPEF sui redditi esteri, determinabile o certo nel suo ammontare, e
  • La sussistenza di atti dispositivi fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Questa pronuncia della Cassazione non è solo una vittoria di principio, ma un chiarimento essenziale che mi permette di supportare ancora meglio i miei clienti. I reati tributari richiedono sempre la specifica contestazione dell’evasione delle imposte sui redditi, non essendo sufficiente la violazione di meri obblighi di carattere formale o strumentale. Tuttavia, rimane fondamentale prestare attenzione a come l’Amministrazione finanziaria interpreterà la contestazione dell’IRPEF evasa. Sarà importante monitorare le future applicazioni negli accertamenti per evitare zone grigie.

Se vi riconoscete in queste casistiche o avete dubbi sulla vostra posizione, la mia esperienza pluriennale nell’affrontare situazioni complesse di fiscalità internazionale è a vostra disposizione. Contattatemi per una consulenza personalizzata e insieme valuteremo il percorso migliore per la vostra serenità fiscale.

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Federico Migliorini
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Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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