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Maestro di sci: guida civilistica, fiscale e previdenziale

Fisco NazionaleProfessioniMaestro di sci: guida civilistica, fiscale e previdenziale

Tutte le informazioni da un punto di vista civilistico, fiscale, previdenziale e contabile, per avviare la professione di maestro di sci. Iscrizione all'albo provinciale, apertura della partita IVA, iscrizione alla gestione commercianti dell'INPS, fatturazione e adempimenti fiscali dei maestri di sci.

L’attività di maestro di sci, che unisce la passione per la montagna e la formazione tecnica, è regolata da un insieme di norme che coinvolgono aspetti civilistici, fiscali e previdenziali. La professione di maestro di sci e di snowboard è quella esercitata, anche in modo non esclusivo e non continuativo, da persone singole o da gruppi di persone che insegnano le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, picozza e ramponi.

Con l’arrivo della stagione invernale voglio offrirti tutte le informazioni utili per iniziare un’attività professionale nel mondo della montagna. Naturalmente per poter esercitare questa attività è necessario aver ottenuto l’abilitazione e la relativa iscrizione all’apposito albo provinciale dei maestri di sci.

Questa guida vuole chiarire come viene trattata la professione dal punto di vista legale, le implicazioni fiscali, e gli obblighi previdenziali cui i maestri di sci devono adempiere.

Maestro di sci: disciplina civilistica

La professione di maestro di sci rientra tra le professioni intellettuali per le quali esiste un albo, ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile.

Secondo la Legge n. 81/91 il maestro di sci ha facoltà di insegnare tutte le tecniche sciistiche e tutte le loro specializzazioni, al di fuori delle tecniche alpinistiche.

Da un punto di vista civilistico il contratto tra il maestro di sci o la scuola di sci e il cliente rientra nella disciplina del contratto d’opera intellettuale, ai sensi dell’articolo 2230 e seguenti del codice civile.

Si tratta di un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Il cliente, ha facoltà di revocare il mandato in qualsiasi momento salvo il pagamento di quanto dovuto, mentre il professionista può recedere soltanto per giusta causa.

Per quanto riguarda le modalità di esercizio della professione, la stessa può essere esercitata:

  • Sotto forma di attività di libero professionista;
  • In forma societaria (società di tipo professionale);
  • Scuola di sci.

Il professionista nello svolgimento del proprio mandato può avvalersi del contributo di collaboratori.

Al professionista, secondo quanto disposto dall’articolo 2234 del codice civile, spetta un compenso, liberamente pattuito tra le parti, per l’opera prestata oltre al rimborso delle spese sostenute.

Se non vi è accordo sulla determinazione del compenso, lo stesso è rimesso alla determinazione del giudice. Infine, il diritto al compenso si prescrive in tre anni, ai sensi dell’articolo 2596 del codice civile, ed è assistito da privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo 2751-bis n. 2 del codice civile.

Contratti di lavoro: tipologie e obblighi

Un maestro di sci può essere inquadrato come lavoratore dipendente, autonomo o libero professionista. Ogni tipo di contratto implica obblighi e diritti specifici.

  • Contratto di lavoro dipendente: La relazione tra il maestro di sci e la scuola di sci o l’ente che lo assume è regolata da un contratto di lavoro subordinato. In questo caso, il maestro è vincolato a un orario di lavoro stabilito e gode dei diritti tipici dei lavoratori dipendenti, come ferie, malattia e TFR;
  • Contratto di lavoro autonomo o libero professionista: Molti maestri di sci, soprattutto quelli che operano in modo indipendente, scelgono di stabilire contratti di prestazione d’opera o di consulenza.

Obblighi e responsabilità civile

I maestri di sci, come professionisti che prestano un servizio formativo e educativo, sono soggetti a specifiche responsabilità civili. In caso di incidente, è necessario accertare se vi è responsabilità del maestro per negligenza o errore professionale. Questo comporta la necessità di una polizza assicurativa contro i danni a terzi.


Maestro di sci: disciplina fiscale

Il maestro di sci ai fini fiscali è considerato un professionista, quindi, i relativi redditi rientrano nella categoria dei redditi da lavoro autonomo. Questo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del DPR n. 917/86.

Tali redditi possono essere prodotti in forma individuale o associata, ma sono sempre assoggettati ad IRPEF (ad eccezione delle società di capitali che non optano per la trasparenza fiscale, di cui agli articoli 115 e 116 del DPR n. 917/86).

Maestro di Sci: apertura della partita IVA

Il primo adempimento fiscale per un maestro di sci riguarda l’apertura della Partita IVA all’Agenzia delle Entrate. Nel modulo di richiesta (modello AA9/12), deve essere indicato il codice Ateco, dedicato a questa attività, ovvero:

codice Ateco 2007 n. 85.51.00 – Attività di insegnamento dello sci

Tale codice attività include anche l’attività de i centri e delle scuole che offrono corsi di preparazione per l’attività sportiva, di gruppi o di singoli individui.

La presentazione del modello AA9/12 può avvenire in modalità cartacea presso uno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, oppure in modalità telematica.

Determinazione del reddito

Il reddito dell’attività professionale del maestro di sci è determinato in forma analitica come differenza fra i compensi percepiti e le spese sostenute.

Il regime fiscale a cui possono accedere è la “contabilità semplificata“, oppure il regime fiscale agevolato c.d. “regime forfettario“. 

Il criterio temporale per la determinazione del reddito è quello di cassa. Tuttavia, alcune voci di spesa fanno eccezione a tale criterio, come ad esempio:

  • L’ammortamento dei beni strumentali mobili di valore superiore a €. 516.46;
  • I canoni di leasing;
  • Le quote di TFR dei dipendenti annualmente maturate.

Sono invece parzialmente deducibili, le seguenti voci di costo:

  • Spese aggiornamento deducibili al 50%;
  • Spese telefonia deducibili al 80%;
  • Le spese relative agli autoveicoli deducibili al 20%;
  • Spese trasferte dipendenti € 180,76 al giorno;
  • Spese alberghi e ristoranti: max 2% del fatturato;
  • Infine, le spese rappresentanza: max 1% del fatturato.

Ricordo che i maestri di sci e di snowboard hanno un codice Ateco che non è soggetto all’applicazione di parametri e indicatori di affidabilità fiscale.

I maestri di sci che operano come autonomi devono emettere fattura per i servizi prestati, applicando l’IVA se non rientrano tra le categorie esenti. Inoltre, in alcuni casi, è prevista la ritenuta d’acconto, che può essere trattenuta direttamente dal committente.

Fattura elettronica e ritenuta di acconto

Il maestro di sci è tenuto ogni volta che riceve un compenso dal proprio cliente ad emettere fattura. Questa, deve essere emessa in formato elettronico.

La fattura è il documento a certificare il corrispettivo percepito dal professionista. Da un punto di vista reddituale sono soggette a tassazione soltanto le fatture emesse ed incassate nel periodo di imposta.

All’interno della fattura, quando il committente è un sostituto di imposta (clienti che operano in regime di impresa o di lavoro autonomo), deve essere applicata la ritenuta di acconto.

Si tratta di una somma, pari al 20% del compenso lordo, che il committente è tenuto a trattenere dal compenso del professionista per versarla al posto di questi all’Amministrazione finanziaria.

La ritenuta di acconto costituisce, in pratica, una forma di acconto sulle imposte per il professionista. Il committente è tenuto a trattenere la ritenuta di acconto e versarla, con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della fattura del professionista.

Maestri di sci stranieri in Italia

Ai maestri di sci stranieri che operano in Italia dietro autorizzazione all’insegnamento deve essere operata una ritenuta a titolo di imposta del 30%. Questo è quanto prevede l’articolo 25 del DPR n. 600/73, per quanto riguarda le prestazioni svolte da soggetti non residenti.

Tuttavia, se la Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e il Paese di residenza fiscale del maestro dovesse prevedere una più favorevole tassazione, deve essere applicata quest’ultima (articolo 75 del DPR n. 600/73).

In questo caso, solitamente, si tassano in Italia solo le attività che hanno ivi stabilito una sede fissa per lo svolgimento della loro attività. Naturalmente per avere certezza di questo consiglio di rivolgerti ad un Commercialista esperto. Se non ne hai uno di riferimento, contattami!

Per approfondire: “Tassazione delle prestazioni all’estero dei professionisti“.

Maestro di Sci: disciplina IVA

Le prestazioni professionali effettuate dalle scuole di sci autorizzate sono esenti da IVA. Questo in quanto la prestazione è equiparata a quella degli istituti scolastici, ai sensi del punto 20 dell’articolo 10 del DPR n 633/72.

Per questo motivo può essere opportuna la richiesta di esonero dall’emissione della fattura. Aspetto disciplinato dall’articolo 36 del DPR n 633/72. In questo caso la fattura deve essere emessa soltanto su richiesta espressa del cliente.

Per quanto riguarda, invece, le singole prestazioni effettuate dai maestri di sci, sono soggette ad IVA nell’aliquota ordinaria del 22%. Stessa cosa vale per le prestazioni effettuate dalle scuole di sci, diverse da quelle di insegnamento.

Aspetto importante, quindi, è individuare subito se sei una scuola di sci autorizzata, quindi puoi emettere fatture in esenzione IVA, oppure se sei non autorizzato. Nel caso le fatture sono imponibili IVA.


Maestro di sci: disciplina contabile

Accanto alla disciplina fiscale il maestro di sci o la scuola di sci devono conoscere gli aspetti contabili legati a questa attività. In particolare, si tratta di conoscere le modalità di fatturazione, i regimi e i registri contabili, le registrazioni contabili, e le modalità per tenere traccia del compensi percepiti.

La fatturazione

In generale, le prestazioni dei lavoratori autonomi si considerano effettuate, sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette, al momento dell’incasso. Questo significa che vi è obbligo di emissione della fattura entro il giorno stesso della riscossione.

Ai fini IVA, le prestazioni si considerano effettuate se il professionista emette fattura prima della riscossione. In pratica, è consigliabile emettere la fattura non prima di aver ricevuto il pagamento del corrispettivo.

Le scuole di Sci, che abbiano optato espressamente per il regime di esonero degli adempimeni (in quanto esenti da IVA) non sono tenute ad emettere fattura. Tuttavia, sono tenute ugualmente a registrare le singole operazioni di incasso nel registro dei corrispettivi  (le scuole di sci non sono soggette all’emissione di ricevute fiscali o scontrini fiscali).

I maestri di sci liberi professionisti non possono usufruire di tale regime e devono emettere fattura elettronica ai clienti, con aliquota IVA ordinaria al 22%.

Registri contabili

I professionisti e le società fra professionisti sono nel regime naturale della contabilità semplificata.

Sono tenuti ad adottare un registro degli incassi (in cui annotare cronologicamente le somme percepite) ed un registro dei pagamenti (in cui annotare cronologicamente le spese e gli altri oneri inerenti la loro attività di cui si chiede la deduzione ai fini della determinazione del reddito) ed il registro dei beni ammortizzabili.

Ai fini IVA devono essere emesse le fatture in formato elettronico e registrate le relative fatture di acquisto ricevute.

I professionisti e le società fra professionisti possono optare per la tenuta della contabilità ordinaria.  In questo caso, oltre ai registri IVA acquisti e fatture emesse ed al registro dei beni ammortizzabili, va tenuto un registro cronologico delle movimentazioni finanziarie, in cui vanno annotati gli incassi i pagamenti e le altre movimentazioni finanziarie.


Maestro di sci: disciplina previdenziale

Il maestro di sci che esercita la professione e non possiede alcuna copertura previdenziale obbligatoria (perché non è dipendente, artigiano, commerciante, o esercente altra attività professionale per la quale vi è obbligo di iscrizione a cassa professionale), è tenuto entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, ad iscriversi alla gestione commercianti dell’Inps.

L’aspetto particolare è dato dal fatto che i maestri di sci, pur essendo considerati professionisti sono tenuti all’iscrizione in una cassa che riguarda artigiani e commercianti.

Gestione commercianti

Secondo l’interpretazione Inps Belluno 18 Febbraio 1995, i maestri di sci, anche se riconosciuti professionisti sono soggetti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVA) degli esercenti attività commerciali per effetto dell’applicabilità alla categoria della Legge n. 613/66.

I requisiti per l’iscrizione nella gestione previdenziale per l’assicurazione obbligatoria degli esercenti attività commerciali, nella quale rientrano i maestri di sci, sono i seguenti:

  • Lavoro personale;
  • Abitualità e prevalenza;
  • Iscrizione all’Albo Professionale.

Prevalenza dell’attività

L’abitualità e la prevalenza devono essere valutate in relazione alla professionalità dell’attività svolta: il maestro di sci per esercitarla ha frequentato appositi corsi, ha superato specifici esami ed è obbligato ad iscriversi ad un Albo Professionale. 

Pertanto, si può affermare che sussiste l’obbligo dell’iscrizione previdenziale, anche per limitati periodi dell’anno, purché l’attività non sia svolta contemporaneamente ad altra attività da considerare prevalente.

Quando non si verifica la contemporaneità con altra attività prevalente, il maestro di sci è tenuto all’iscrizione in rapporto ai mesi di attività, facendosi carico di provvedere ogni volta all’iscrizione ed alla successiva cancellazione, con facoltà di restare iscritto tutto l’anno, contribuendo per dodici mesi ed ottenendo la copertura assicurativa per l’intero anno.

A ciò il maestro può avere interesse se nei periodi in cui non insegna non svolge altra attività. Nell’ipotesi in cui il maestro di sci non abbia copertura previdenziale per l’intero anno, è da ritenere che debba versare la contribuzione per dodici mesi.

Non sussiste l’obbligo dell’iscrizione alla gestione commercianti dell’Inps per i maestri che contemporaneamente sono lavoratori dipendenti pubblici o privati, in quanto già coperti da altra contribuzione previdenziale ed assicurativa obbligatoria.

Chiarimenti dell’Inps

Con Circolare n. 147 del 2 Novembre 2004 l’Inps Direzione Centrale delle Entrate Contributive, ha chiarito alcuni aspetti riguardanti la contribuzione previdenziale dei maestri di sci, prevedendo quanto segue:

il carattere stagionale dell’attività svolta non può costituire motivo di esclusione dalla gestione commercianti, sempre che sussistano i requisiti a tal fine prescritti dalla Legge e non si tratti, ad esempio, di attività meramente occasionali, eventuali e secondarie. Ciò chiarito, si deve stabilire se per gli esercenti in questione ricorra l’obbligo assicurativo per l’intero anno o solo per il periodo di effettivo esercizio dell’attività commerciale. A tal fine si dovrà procedere al puntuale accertamento delle singole fattispecie, valutando globalmente la posizione del lavoratore, con particolare attenzione alle modalità con le quali si esplica la sua professionalità, al tipo di attività esercitata ed alla struttura aziendale necessaria per lo svolgimento dell’attività stessa

Infine, l’Inps, direzione provinciale di Belluno, con lettera 10 Marzo 2006, ha ribadito che:

il carattere stagionale dell’attività svolta dai maestri di sci, sia uomini che donne, non può costituire motivo di esclusione dalla gestione commercianti. Pertanto, per gli esercenti in questione, che non svolgono altra attività, ricorre l’obbligo di iscrizione alla suddetta gestione per l’intero anno e non solo per il periodo di effettivo esercizio dell’attività

Assicurazione per infortuni sul lavoro

Essendo una professione che comporta rischi fisici (sia per il maestro che per i suoi allievi), l’assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria. Molti maestri di sci scelgono di stipulare polizze assicurative sia a livello personale che attraverso la scuola di sci per coprire i danni derivanti da eventuali incidenti.

Pensionamento e trattamento previdenziale

Il maestro di sci, come qualsiasi altro lavoratore, ha diritto a una pensione, ma le modalità di calcolo del trattamento previdenziale dipendono dal tipo di contratto sottoscritto e dalla sua contribuzione.


Conclusioni e consulenza fiscale online

In questo articolo ho cercato di riepilogarti le principali informazioni che possono esserti utili per avviare l’attività di maestro di sci.

Se desideri metterti in contatto con un professionista preparato in grado di guidarti, concretamente, all’avvio di questa attività, oppure se hai dei dubbi, contattami in privato per una consulenza.

Potrai risolvere le tue problematiche e dedicarti con serenità alla tua attività.

Domande frequenti

Un maestro di sci può essere assunto come dipendente o deve essere per forza autonomo?

Un maestro di sci può essere assunto sia come:
Lavoro dipendente: contratto di lavoro subordinato, con diritto a ferie, malattia, tredicesima, e TFR. La scuola di sci si occupa delle trattenute fiscali e dei contributi previdenziali.
Lavoro autonomo: contratto di prestazione d’opera o consulenza. Emette fattura per i servizi resi e deve gestire in autonomia gli obblighi fiscali e previdenziali.

Quali sono i benefici previdenziali a cui ha diritto un maestro di sci?

I maestri di sci, sia dipendenti che autonomi, hanno diritto a diversi benefici previdenziali che garantiscono la loro protezione sociale durante la carriera lavorativa e nel periodo del pensionamento: Pensione; previdenza e assistenza maestri di sci (CNASMS); malattia e infortuni; maternità e paternità.

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    Marco Corti
    Marco Cortihttps://fiscomania.com/
    Laureato in economia e commercio all'Universita di Pisa nel 2015 ha nel tempo approfondito temi a carattere fiscale per diversi quotidiani online. Attualmente consulente aziendale nel settore della finanza agevolata. Appassionato da sempre di economia e finanza ha iniziato la collaborazione con Fiscomania.com dal 2018.
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