Il regime forfettario (Legge n. 190/14 e ss.mm.) è un regime fiscale agevolato applicabile alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Questo regime fiscale consente di poter beneficiare moltissime agevolazioni sia da un punto di vista fiscale e contributivo sia sotto il profilo degli adempimenti da svolgere.
Per poter accedere a questo regime è necessario rispettare alcuni requisiti:
- Non aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad un anno, non superiori a 85.000 euro;
- Non aver sostenuto spese per un ammontare superiore a 20.000 euro, per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori (il limite dei 20.000 euro si calcola al lordo di spesa sostenuta, nell’anno precedente);
- Aver percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione per un ammontare non superiore a 35.000 euro, nell’anno precedente;
- Infine, non detenere redditi da partecipazione e trasparenza ai sensi dell’art. 5 del TUIR o comunque partecipazioni in SRL con controllo (ex art. 2453 cc), che esercitano attività affine a quella svolta in forma individuale.
Tornando adesso all’argomento chiave di questo articolo vediamo i redditi da prendere in considerazione per il limite annuo da rispettare.
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Calcolo del limite dei ricavi nel regime forfettario
Il riferimento da prendere in considerazione è contenuto negli art. 54, 57 e 85 del TUIR. I ricavi e i compensi si considerano al netto dell’IVA (non presente nel forfettario) e del contributo integrativo delle Casse previdenziali (per i professionisti iscritti ad Albi professionali). Entra nel computo, invece, la maggiorazione del 4% (rivalsa INPS) addebitata ai committenti in via definitiva dai professionisti iscritti alla gestione separata INPS.
Pertanto, il limite dei ricavi nel regime forfettario di 85.000 euro deve essere:
- Verificato ad inizio anno, con riferimento all’anno precedente (tale verifica ad inizio anno, ricorre sia in caso di primo accesso al regime forfetario sia negli anni successivi);
- Computato prendendo in considerazione i ricavi di attività cessata, diversa dall’attività iniziata nell’anno successivo per quale si intende avvalersi del regime forfetario;
- Il computo deve essere ragguagliato all’anno, nel caso in cui l’attività sia iniziata in corso d’anno;
- Il computo si effettua secondo il principio di cassa.
Sono esclusi dal computo del limite, i compensi di natura occasionale, qualificati come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co.1 lett. i) e l) del TUIR, le somme corrisposte a titolo di indennità di maternità, inoltre, non rilevano i ricavi o compensi dichiarati ai fini degli ISA.
Esempio di calcolo in caso di compensi ragguagliati ad anno
Immagina un avvocato che ha aperto partita IVA il primo marzo. In questo caso il limite di fatturato per restare nell’anno in corso nel forfettario non è 85.000 euro ma deve essere ragguagliato ad anno. Il calcolo della soglia di ricavi o compensi è il seguente:
85.000/365*306 = 71.260
Questo è il volume di fatturato massimo raggiungibile dall’avvocato per restare nel regime agevolato.
Esercizio di più attività e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, l’esercizio di più attività in contemporanea, con differenti codici ATECO, comporta la somma dei ricavi e dei compensi delle diverse attività. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta al fine di sciogliere alcuni nodi interpretativi:
Casistica | Chiarimento |
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I compensi percepiti per l’incarico di consigliere di amministrazione presso una clinica privata da parte di un soggetto che svolge attività professionale di medico chirurgo, sono qualificati come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR. Il calcolo del superamento del limite, si effettua sommando i compensi percepiti dalle due attività. | Interpello n. 202 del 2019 |
I compensi percepiti dalla cessione del diritto d’autore ai sensi dell’art. 53 del TUIR, concorrono nel computo del limite, soltanto se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta. Tale condizione è ritenuta sussistente nel caso in cui, i compensi non sarebbero stati conseguiti in assenza dell’attività di lavoro autonomo. | Circolare n. 9 del 2019 |
Il limite viene superato anche nel caso in cui alla data di apertura della partita Iva, si sia a conoscenza del dispositivo di una sentenza che riconosce in favore del contribuente, ricavi o compensi superiori alla soglia, che verranno pagati nel periodo di applicazione del forfettario. | Interpello n. 195 del 2019 |
Compensi percepiti a titolo di diritto d’autore
I compensi percepiti a titolo di diritto d’autore, durante l’applicazione del regime forfettario e se sono correlati all’attività svolta in modo autonomo (risposta ad interpello n. 517/E/19):
- Possono beneficiare della deduzione forfettaria nella misura del 25% o del 40% se percepiti da soggetti con età inferiore a 35 anni;
- Concorrono alla formazione della soglia di ricavi o compensi annui;
- Sull’importo complessivo dei compensi si applica l’aliquota del 15% o del 5%;
- Sono soggetti alle medesime modalità di certificazione dei compensi del regime agevolato, con esclusione della ritenuta d’acconto (secondo quanto disposto nell’Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 517 del 2019, ai fini dell’esonero della ritenuta, il sostituto d’imposta ha l’onere di richiedere dal professionista una dichiarazione, con la quale dichiara i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività esercitata in forfettario).
Se desideri approfondire questo argomento ti lasico a questo articolo di approfondimento dedicato: Diritto di autore in regime forfettario.
Superamento della soglia di ricavi: conseguenze e obblighi
Il superamento della soglia annua di ricavi o compensi ha conseguenze dirette sul regime fiscale del contribuente, ma con modalità differenti a seconda dell’importo eccedente. È fondamentale distinguere due situazioni: il superamento della soglia entro 100.000 euro e il superamento oltre questa cifra.
Superamento della soglia fino a 100.000 euro
Se un contribuente in regime forfettario supera la soglia di 85.000 euro, ma non oltrepassa il limite di 100.000 euro, il passaggio al regime ordinario avviene a partire dall’anno successivo. In altre parole, per l’anno in cui si verifica il superamento, il soggetto resta forfettario, continuando a beneficiare delle agevolazioni previste (aliquota sostitutiva del 5% o 15%, esclusione dall’Iva, semplificazioni contabili). Tuttavia, dal 1° gennaio dell’anno successivo, sarà obbligato ad applicare il regime ordinario e ad adottare la contabilità semplificata o ordinaria a seconda dei casi.
A partire dall’anno di fuoriuscita dal regime, il contribuente dovrà:
- Applicare l’IVA sulle proprie fatture e adempiere agli obblighi di liquidazione e versamento periodico dell’imposta (trimestrale o mensile a seconda del volume d’affari);
- Adottare il regime contabile semplificato o ordinario, con obbligo di registrazione delle fatture emesse e ricevute, redazione di un registro IVA;
- Sottostare alla tassazione ordinaria IRPEF, con le aliquote progressive per scaglioni di reddito;
- Adempiere a nuovi obblighi dichiarativi, tra cui la dichiarazione Iva e l’eventuale applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale).
Superamento della soglia oltre i 100.000 euro
Se invece il contribuente supera i 100.000 euro di ricavi o compensi annui, l’uscita dal regime forfettario avviene immediatamente. Questo significa che, dal mese successivo al superamento, il soggetto deve:
- Applicare l’IVA sulle operazioni successive al superamento della soglia, emettendo fatture con IVA a partire dal mese seguente;
- Adottare la contabilità ordinaria o semplificata, con obblighi di registrazione delle operazioni ai fini IVA;
- Applicare il regime fiscale ordinario IRPEF per l’intero anno in corso, con tassazione progressiva sui redditi.
Il superamento della soglia di 100.000 euro comporta quindi un effetto immediato, con il rischio di sanzioni nel caso in cui il contribuente non adegui tempestivamente la propria posizione. L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli e, in caso di irregolarità, applicare sanzioni per mancata emissione di fatture con Iva.
Esempio pratico
Un consulente aziendale con regime forfettario nel 2024 registra i seguenti incassi:
- Gennaio – ottobre 2024: fatturazione di 75.000 euro
- Novembre 2024: incassa altri 20.000 euro, raggiungendo 95.000 euro
- Dicembre 2024: incassa 12.000 euro, raggiungendo 107.000 euro
In questo caso, fino a novembre resta nel regime, ma con il superamento della soglia dei 100.000 euro a dicembre, deve passare immediatamente al regime ordinario. Dal 1° gennaio 2025, sarà soggetto all’IVA, alla contabilità ordinaria e alla tassazione IRPEF, ma dal mese successivo a dicembre 2024 è già obbligato a emettere fatture con IVA.
Se invece lo stesso consulente avesse chiuso l’anno con 98.000 euro di ricavi, avrebbe mantenuto il regime fino al 31 dicembre 2024, ma sarebbe passato al regime ordinario dal 1° gennaio 2025.
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