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Lezioni private e ripetizioni: regime forfettario o speciale

Fisco NazionaleProfessioniLezioni private e ripetizioni: regime forfettario o speciale

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che chi impartisce ripetizioni o lezioni private in maniera regolare ha l'obbligo di aprire partita Iva, in regime forfettario o speciale. E l'obbligo permane anche nel caso di docenti assunti a tempo indeterminato in modalità part time.

Il soggetto che svolge lezioni private e ripetizioni in modo sporadico ed occasionale deve operare con il regime speciale. Mentre, in caso di attività abituale, anche in concomitanza con il lavoro dipendente, si deve valutare l’apertura di una partita Iva per operare con il regime forfettario oppure con il regime speciale.

Risulta sempre controverso capire quando aprire partita Iva, soprattutto se si svolge anche un’altra professione. Nello specifico l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti nel caso di insegnanti che impartiscono ripetizioni o lezioni private pur svolgendo l’attività didattica in part-time.

L’Ade ha confermato in questo caso l’obbligo di apertura della partita Iva a seguito di un interpello rivoltole da una diretta interessata, che fino a quel momento non aveva applicato la normativa. Vediamo dunque tutti i dettagli.

Lezioni private ed abitualità della prestazione

Stabilire se l’attività di ripetizioni private di materie scolastiche o universitarie è abituale può essere cosa non facile. Il nostro sistema tributario, infatti, non prevede regole o parametri quantitativi per individuare in maniera univoca se l’attività prestata è occasionale oppure abituale.

La differenza è fondamentale. In quanto in corrispondenza di ciascuna situazione ci sono regole diverse da rispettare per la disciplina fiscale. Essendo incerta la distinzione tra abitualità e occasionalità, la valutazione circa l’esistenza dell’uno o dell’altro elemento deve essere fatta caso per caso. Questo vuole dire che ogni situazione deve essere valutata sulla base delle fattispecie concrete che di volta in volta vengono in considerazione. Non esistendoci soluzioni valide a priori.

Definizione di abitualità della prestazione

L’elemento dell’abitualità, abbinato a quello della professionalità, starebbe a delimitare perciò una attività caratterizzata da:

  • Ripetitività,
  • Regolarità,
  • Stabilità e
  • Sistematicità di comportamenti.

Naturalmente, l’abitualità dell’attività di lavoro autonomo che non significa esclusività, è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un’attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa. Oppure anche di attività di socio di società in genere.

Questo in quanto anche un’attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e, al limite, anche nei confronti di un solo committente, ma con costanza nel tempo, è considerata attività abituale.

Questo in quanto si offre ai terzi l’idea di rappresentare un modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente. Anche senza una particolare organizzazione e anche se poco remunerata, l’abitualità rappresenta il presupposto soggettivo per l’apertura della partita Iva. Quindi, quello che conta è l’abitualità, e non limiti reddituali o di fatturato raggiunto.

Attività occasionale

L’effettuazione di lezioni private da parte di un soggetto rientra nella disciplina lavoro autonomo svolto in modo occasionale. Come detto, questo vale soltanto se l’attività attività implica prestazioni episodiche, saltuarie e comunque non programmate.

Se le lezioni private vengono svolte in modo del tutto episodico ed occasionale non sono richiesti al contribuente ulteriori adempimenti sia formali che sostanziali. Se non anche il rilascio di una ricevuta non fiscale da rilasciare al committente. Ricevuta sulla quale deve essere apposta una marca da bollo da 2,00 euro se la prestazione supera i 77,47 euro.

Si fa presente, inoltre, che l’attività sarà soggetta alla Gestione separata Inps al superamento della soglia di 5.000 euro lordi annui.

Questo tipo di attività di ripetizioni e lezioni private di tipo occasionale deve essere gestito fiscalmente con l’applicazione del regime speciale (ex art. 13 – 16 Legge n. 145/18, vedi di seguito).

Attività abituale

Come abbiamo visto non esistono regole chiare che consentano di individuare in maniera netta le differenze tra le attività occasionali e quelle abituali. Per attività professionale svolta in modo abituale deve intendersi un costante indirizzo dell’attività del soggetto volta a coordinare l’attività in modo professionale e continuativo.

Classico esempio è quello dell’insegnate che svolge lezioni su materie scolastiche in un istituto privato. In questo caso non vi è dubbio che l’attività svolta sia professionale ed abituale.

La partita Iva è obbligatoria per l’insegnante, titolare part time di una cattedra, che impartisce con regolarità lezioni private o dà ripetizioni. A dirlo è l’Agenzia delle Entrate nella Risposta all’interpello n. 63 dell’8 marzo 2024. Questo perché, anche se dipendente pubblico svolge un’attività economica rilevante ai fini dell’imposta.

Il docente potrà scegliere se avvalersi del regime forfettario oppure del regime speciale sulle lezioni private previsto dalla Legge n. 145/18.

Nel primo caso si ha una tassazione del reddito con l’aliquota del 15 per cento, senza applicazione dell’Iva, ma con obbligo di fatturazione. Mentre nel secondo si applica l’imposta sostitutiva IRPEF del 15 per cento sui compensi che derivano dall’attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione in regime di esenzione.

I fatti e la richiesta della docente

Per capire la risposta dell’Agenzia delle Entrate occorre ricostruire i fatti. Nello specifico la docente istante aveva spiegato di aver impartito lezioni private di lingua straniera con apertura di partita Iva e che è diventata titolare di cattedra presso una scuola statale avendo vinto il “concorso ordinario docenti“. Al riguardo, ha fatto anche presente di voler lavorare in regime di part ­time, per “impartire lezioni private nell’ottica di 5/6 lezioni a settimana, previa autorizzazione del dirigente scolastico.

In sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa, l’Istante ha rappresentato di essere stata autorizzata dalla propria dirigente scolastica all’esercizio della libera professione, allegando le relative fatture, emesse prima dell’assunzione a tempo indeterminato, sulle quali è riportato: “operazioni in franchigia da Iva, effettuata ai sensi dell´art. 1, commi da 54 ad 89 della Legge n.190/2014, come modificata dalla Legge 208/2015 ­ Regime forfettario” e “il compenso non è soggetto a ritenute d´acconto ai sensi della Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67“.

Alla luce di tutto ciò la docente ha chiesto all’Ade se fosse possibile chiudere la partita Iva e beneficiare del regime agevolativo speciale previsto dalla Legge n. 145/18 (articolo 1, commi da 13 a 16), cioè l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi provenienti dallo svolgimento di lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra.

Partita Iva e ripetizioni: il parere dell’Agenzia delle Entrate

Nel rispondere alla docente istante l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’art. 1 commi 13-16 della Legge n. 145/18, il quale prevede l’applicabilità di un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionale e comunale, pari al 15%, sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. I dipendenti pubblici che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato comunicano all’Amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra-professionale didattica, ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

Avvalendosi dell’imposizione sostitutiva, i compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni:

  • Sono tassati nell’ambito del quadro RM – Sezione XVII del modello REDDITI PF;
  • Non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF;
  • Non rilevano ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.

I redditi soggetti ad imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente – ISEE (come indicato dalla circolare delle Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2019 n. 8).

Possibile opzione per la tassazione ordinaria del reddito

Resta possibile assoggettare detti compensi all’imposta sul reddito nei modi ordinari, facendoli confluire nel reddito complessivo IRPEF. Tale opzione è esercitata indicando i compensi per l’attività di lezioni private e ripetizioni non esercitata abitualmente al rigo RL15, colonna 2 (codici 6 o 7) del modello REDDITI PF, oppure al rigo D5 (codice 5) del modello 730.

In considerazione di com’è strutturato il modello REDDITI PF, il ricorso all’imposizione sostitutiva ex L. 145/2018 è stato considerato soprattutto rispetto alle attività occasionali. Con la risposta a interpello n. 63/2024 l’Agenzia estende l’operatività dell’imposta anche alle attività esercitate per professione abituale.

Nel caso di specie la soluzione prospettata dal docente non viene avallata dall’Agenzia delle Entrate in quanto le disposizioni della Legge n. 145/18 nulla dispongono in ordine ai presupposti e agli obblighi ai fini Iva per la quale, dunque, restano applicabili le regole ordinarie. Partendo da tale premessa, la soggettività Iva deve quindi essere verificata in concreto accertando se sussistano i presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale richiesti dall’art. 1 del DPR n. 633/72. Tali presupposti sono ritenuti sussistenti nel caso specifico in quanto, dato per soddisfatto il presupposto territoriale, l’attività di lezioni private è svolta verso corrispettivo e in via abituale (per 5/6 ore ogni settimana).

Regime forfettario o regime speciale per lezioni private e ripetizioni: le opzioni a disposizione

Da ciò consegue l’obbligo di disporre della partita Iva per fatturare le prestazioni di servizi (lezioni e ripetizioni) in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 20) del DPR n. 633/72. Posta la necessità dell’apertura di una posizione fiscale per effetto dello svolgimento di un’attività professionale, secondo l’Agenzia delle Entrate, il contribuente può decidere, alternativamente, se:

  • Continuare ad applicare il regime forfetario di cui alla Legge n. 190/14 che contempla, ai fini reddituali, la determinazione del reddito mediante coefficiente di redditività con imposizione sostitutiva al 15% o al 5% e, ai fini Iva, l’obbligo di fatturazione senza applicazione dell’imposta;
  • Applicare il regime “speciale di cui alla Legge n. 145/18 che prevede, ai fini reddituali, l’imposizione sostitutiva al 15% sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni; in assenza di disposizioni espresse. Ai fini Iva vale la disciplina ordinaria con obbligo di fatturazione in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 20) del DPR n. 633/72 (salva l’opzione per la dispensa degli adempimenti ai sensi ex art. 36-bis del
    DPR n. 633/72).

Con riguardo a quest’ultima ipotesi, non vengono forniti ulteriori approfondimenti anche se, analogamente all’Iva, la Legge n. 145/18 non disciplina ulteriori profili d’interesse. Sarebbero infatti opportuni ulteriori chiarimenti in merito alla tenuta delle scritture contabili, agli adempimenti dichiarativi (dovrebbe essere compilata solo l’apposita sezione del quadro RM e non il quadro RE del modello REDDITI PF) e all’eventuale inquadramento previdenziale.

In definitiva, sinteticamente, il docente titolare di cattedra part time che intende svolgere lezioni private o ripetizioni con regolarità dovrà mantenere la partita Iva.

Come aprire una partita IVA come docente per lezioni o ripetizioni

L’apertura della partita Iva è un’operazione che può esser compiuta in pochissimo tempo, anche online. Infatti, basterà accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate e seguire la procedura online, presentando il Modello AA9/12, senza nemmeno sostenere dei costi specifici. All’esito della procedura viene rilasciato un codice ad undici cifre, che costituisce la partita Iva e che deve esser inserito nelle fatture che devono essere emesse.

Infatti, svolgere un’attività regolarmente senza che sia aperta una partita Iva, implica svolgere lavoro in nero. Dunque, se non dichiari il tuo reddito potresti incorrere anche in sanzioni e multe salate.

Al momento dell’apertura dell’attività è necessario indicare nel modulo online di apertura, anche il codice ATECO. Ogni partita Iva fa riferimento ad un codice, che identifica il tipo di professione esercitata (ad esempio, medico o avvocato) ed il settore di appartenenza (ad esempio, commercio).

Codice attività per docenti che svolgono lezioni o ripetizioni

Nel caso delle lezioni private, il codice attività da utilizzare è il seguente:

Con questo codice ATECO, in linea generale, ci si dovrà iscrivere alla cassa previdenziale in gestione separata INPS, e per il 2024 è previsto il pagamento del 26,07% di contributi. Nel caso descritto siamo però di fronte ad una docente che lavora in ambito statale, quindi dipendente pubblica. Guardando alla giurisprudenza precedente maturata su casi simili non è però necessaria l’iscrizione anche alla gestione separata. Il Tribunale di Ragusa – Sez. Lavoro, con sentenza n. 420 del 18/05/2017, aveva infatti chiarito che il pubblico dipendente obbligatoriamente iscritto alla cassa di categoria, che eserciti anche l’attività libero-professionale, non è tenuto alla contestuale iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Cosa succede se svolgi anche attività da lavoro dipendente?

Molto spesso accade che chi svolge lezioni private abbia anche un primo lavoro presso una scuola pubblica e privata. Impartire infatti lezioni come doposcuola può essere un secondo lavoro, che si aggiunge a quello da insegnante presso un’istituto privato.

In questo caso, invero, non sussistono delle preclusioni di alcuna sorta. Infatti, un dipendente privato può avviare parallelamente un’attività autonoma, con Partita IVA, senza esser tenuto ad obblighi di comunicazione al proprio datore di lavoro.

Inoltre, comunque potrai scegliere il regime forfettario, senza subire preclusioni di sorta. Potresti, invero, esser però contrattualmente vincolato. Quindi prima di intraprendere nuove attività lavorative, ti consigliamo di verificare che il contratto che hai stipulato con la scuola privata non presenti clausole di fedeltà e non concorrenza. La professione di docente privato, difatti, potrebbe entrare conflitto col tuo lavoro.

Laddove, tu invece svolga attività di insegnamento presso scuole statali o regionali, sei tenuto a rispettare una serie di disposizioni, che trovano applicazione ai dipendenti pubblici. In alcuni casi potrebbe esser necessaria l’autorizzazione da parte del preside per svolgere attività di tipo occasionale o anche in maniera abituale.

Il dirigente scolastico provvederà anche a verificare la compatibilità tra gli orari e le mansioni. Tuttavia, se hai un contratto part-time inferiore al 50% del tempo, potrai lavorare con Partita IVA senza richiedere alcuna autorizzazione.

Conclusioni

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ad una docente che chiedeva se dovesse mantenere o meno la partita Iva per l’impartizione di ripetizioni o lezioni private alla luce della sua recente assunzione a tempo indeterminato e per un monte ore part time. L’Ade ha confermato l’obbligo della partita Iva.

La stessa ha anche specificato che l’interessata potrà optare alternativamente o per il regime forfettario o per quello speciale.

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    Sabrina Maestri
    Sabrina Maestri
    Classe 1986, vogherese, aspirante consulente del lavoro. Appassionata di giornalismo, scrivo da anni per portali di informazione e testate giornalistiche online occupandomi di temi legati al mondo del lavoro, al fisco e bonus fiscali.
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