Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (“Legge di Bilancio 2024”).
Con il via libera definitivo della Camera dei deputati alla Legge di bilancio 2024, si è concluso l’iter di approvazione da parte del Parlamento.
I principali interventi previsti nell’ambito della manovra sono diretti in gran parte al sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti, ad interventi in favore delle famiglie numerose e alla natalità, al rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, al rifinanziamento della spesa sanitaria e al potenziamento degli investimenti pubblici e privati.
L’ammontare complessivo delle risorse stanziate con la legge di bilancio e il decreto legislativo che avvia la riforma fiscale è di circa 28 miliardi di euro, di cui oltre la metà destinati, in particolare, a interventi a sostegno dei redditi medio-bassi che beneficeranno del rinnovo del taglio cuneo fiscale e contributivo e dell’accorpamento delle prime due fasce delle aliquote Irpef.
Di seguito i principali interventi a carattere fiscale della Legge di bilancio 2024. Per vedere le novità della Legge di bilancio 2025 ti lascio a questo contributo: “Bilancio di previsione 2025: novità per le imprese“.
Indice degli Argomenti
- Le principali misure fiscali della Legge di bilancio 2024
- Riforma delle aliquote Irpef
- Disciplina dei fringe benefits
- Famiglie e bonus natalità
- Riduzione imposta sostitutiva per i premi di produttività dei lavoratori dipendenti
- Plusvalenze imponibili per le cessioni di immobili ove sono stati eseguiti interventi legati al superbonus
- Aumento aliquote di IVIE ed IVAFE
- Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni
- Estensione del regime PEX per le plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti
Le principali misure fiscali della Legge di bilancio 2024
Riforma delle aliquote Irpef
Per il solo 2024 gli scaglioni IRPEF si riducono da quattro a tre con l’accorpamento dei primi due. Fino a 28 mila euro l’aliquota sarà al 23% (la misura è finanziata con 4,3 miliardi).
Inoltre si amplia fino a 8.500 euro la soglia della no tax area.
La contemporanea applicazione della riduzione del cuneo contributivo e della nuova aliquota Irpef avrà l’effetto di rafforzare le buste paga dei lavoratori dipendenti fino 1.298 euro annui.
Per approfondire: “Nuove aliquote IRFEF 2024: chi ci guadagna di più?“.
Disciplina dei fringe benefits
Limitatamente al periodo d’imposta 2024, è prevista l’applicazione di una deroga all’art. 51, co. 3 del TUIR, al fine di escludere del computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente i beni ceduti ed i servizi prestati allo stesso (c.d. “fringe benefits”) entro determinati limiti di valore.
In dettaglio, il regime in commento riguarda l’aumento dell’ammontare di fringe benefits esente Irpef– a regime pari a 258,23 euro per periodo d’imposta – a:
- 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e
- 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.
Nel medesimo limite rientreranno le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Per approfondire: “Fringe benefit: il quadro completo e novità 2024“.
Famiglie e bonus natalità
Confermata la carta “Dedicata a te” con uno stanziamento di 600 milioni di euro per l’acquisto di beni di prima necessità e di carburanti.
Rifinanziato con 280 milioni di euro il Fondo di garanzia per mutui prima casa destinato ai giovani under 36 e alle famiglie numerose.
Prorogato, per il primo trimestre 2024, il contributo straordinario per il caro energia destinato ai beneficiari del bonus sociale elettricità (200 milioni di euro).
Prorogata fino a febbraio 2024 anche l’Iva al 10% sull’acquisto di pellet.
Prevista una decontribuzione per le madri lavoratrici con figli con l’esonero totale dei contributi previdenziali (per un massimo di 3.000 euro l’anno) per un anno per le donne con due figli (fino all’età di 10 anni del più piccolo) e, in via sperimentale, per tre anni per quelle che hanno 3 o più figli (fino ai 18 anni del più piccolo).
Rafforzato il bonus asili nido.
Riduzione imposta sostitutiva per i premi di produttività dei lavoratori dipendenti
La disposizione prevede l’estensione anche al 2024 della riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Stessa riduzione prevista anche per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa alle persone fisiche. L’aliquota è ridotta da 10 a 5 punti percentuali.
Plusvalenze imponibili per le cessioni di immobili ove sono stati eseguiti interventi legati al superbonus
La norma prevede una modifica all’art. 67 del TUIR per comprendere tra i redditi diversi le plusvalenze legate alla cessione di beni immobili sui quali il cedente abbia effettuati interventi legati al Superbonus. La plusvalenza è imponibile in caso di cessione prima dei 10 anni dall’effettuazione dei lavori.
Restano esclusi dall’ambito applicativo della norma i beni immobili acquisiti tramite successione nonché quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a cinque anni, per la maggior parte di tale periodo.
Per approfondire: “Cessione immobile oggetto di superbonus: plusvalenza tassata“.
Aumento aliquote di IVIE ed IVAFE
La norma apporta modifiche legate alle aliquote di applicazione delle imposte patrimoniali sulle attività detenute all’estero da soggetti residenti (IVIE e IVAFE). L’effetto è a partire dal 1° gennaio 2024.
Con maggiore dettaglio la norma modifica il co. 15 dell’art. 19 del D.L. n. 201/11, aumentando l’aliquota ordinaria dell’IVIE dallo 0,76% al 1.06%. Di fatto l’aliquota viene equiparata a quella massima prevista ai fini IMU.
Per quanto riguarda l’IVAFE la norma introduce il co. 20-bis al citato art. 19 del D.L. n. 201/11 prevedendo l’applicazione dell’aliquota del 4 per mille (al posto del 2 per mille) sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero. Questo, tuttavia, solo nel caso in cui i prodotti finanziaria siano detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. del 4 maggio 1999.
Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni
La norma proroga la possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024 tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 16 per cento.
Per il perfezionamento della procedura è necessaria la redazione di una perizia giurata entro la data del 30 giugno 2024. Il versamento dell’imposta sostitutiva citata potrà essere rateizzato fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024. Sull’importo delle rate successive alla prima saranno dovuti interessi per un importo pari al 3 per cento annuo, da versare contestualmente.
Estensione del regime PEX per le plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti
Riformulazione dell’art. 68 del TUIR, in relazione alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzata da persone giuridiche residenti in uno Stato appartenente all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo e prive di stabile organizzazione in Italia.
La norma estende la possibilità di usufruire della disciplina delle plusvalenze esenti regolata dall’articolo 87 TUIR (PEX) alle cessioni di partecipazioni qualificate effettuate da società ed enti commerciali residenti in uno Stato appartenente all’UE o SEE (non residenti in Italia) che consente un adeguato scambio di informazioni purché siano ivi assoggettabili ad una imposta sul reddito delle società.
Al rispetto delle condizioni previste dall’art. 87, la plusvalenza da cessione di partecipazioni in società residenti, effettuato da società ed enti residenti in Stato UE o SEE, saranno imponibili IRES con esenzione al 95%. Questo al posto della disciplina prevista dall’art. 67 del TUIR per i redditi diversi (precedentemente applicabile per le società e gli enti non residenti).
Per approfondire tutte le novità legate agli aumenti delle imposte legati alla Legge di bilancio 2024, vedi: “Tasse 2024 in aumento con la Legge di Bilancio“.
Comunicato stampa MEF – approvazione Legge di bilancio 2024 del 30 dicembre.