L’accertamento fiscale che viene effettuato da parte di un ente come l’Agenzia delle Entrate, consiste nella richiesta del fisco del saldo di alcune imposte che non sono state versate, o di un’aggiunta a tali imposte rispetto a quelle già pagate dal soggetto. Di fatto tramite l’accertamento fiscale il fisco richiede al cittadino contribuente il pagamento di una certa somma, ma non si tratta ancora di una cartella esattoriale. L’accertamento è uno step precedente, tramite cui l’ente preposto, come l’Agenzia delle Entrate, va a comunicare al cittadino che c’è un controllo sulle imposte eventualmente non pagate.

Esiste la possibilità di impugnazione dell’accertamento fiscale, entro 60 giorni dal momento in cui viene comunicata dal fisco la situazione sopra esposta. I cittadini possono difendersi quindi dell’accertamento fiscale se procedono entro i tempi previsti. Il contribuente che intende impugnare l’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti può proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, indicata all’interno dell’atto ricevuto insieme alle informazioni su come proporre ricorso. Prima della costituzione in giudizio presso la Commissione tributaria è dovuto il contributo unificato che varia  in base al valore della controversia, secondo gli importi previsti all’articolo 13, comma 6-quater del DPR n. 115/2002.

Vediamo in questo articolo come è possibile procedere con l’impugnazione di un accertamento fiscale.

Accertamento fiscale: quando avviene

L’accertamento fiscale viene effettuato solitamente da un ente preposto ai controlli in tema fisco, come ad esempio l’Agenzia delle Entrate. L’accertamento però può anche essere svolto da altri enti, in particolare dal Comune o dalla Regione nel momento in cui si ipotizza il mancato pagamento di una imposta diretta al Comune o alla Regione.

L‘accertamento fiscale è di fatto una comunicazione per cui viene richiesto il pagamento di imposte non versate al cittadino interessato. L’accertamento fiscale può riguardare un’imposta che non è stata pagata nel suo complesso, oppure può riguardare cifre aggiuntive che non sono state versate. L’accertamento fiscale è un atto impositivo conclusivo dell’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e viene notificata al contribuente la violazione di alcune norme di carattere fiscale. Spetta al contribuente dimostrare la correttezza e la regolarità della pretesa e pertanto decidere se impugnare o meno l’avviso di accertamento.

Al centro di un accertamento fiscale possono esserci tasse di diversa tipologia: si può trattare di imposte relative al reddito percepito, come l’IRPEF, o ancora si può fare riferimento al pagamento non versato di una quota IMU relativa alle proprietà immobiliari.

Oltre a queste imposte, l’Agenzia delle Entrate può richiedere il saldo anche della Tari, l’imposta sui rifiuti, oppure al cittadino può arrivare una richiesta di saldo del bollo auto, l’imposta relativa alle proprietà degli autoveicoli.

In tutti questi casi comunque l’accertamento fiscale non prevede ancora la trasformazione del debito in una cartella esattoriale, perché si tratta di una comunicazione iniziale effettuata dall’ente preposto ai controlli. Per questo motivo il cittadino può ancora difendersi da questa richiesta se viene considerata come illecita. 

Il fattore importante è il tempo: nel caso in cui sia richiesto il pagamento di una imposta in modo illecito, perché la stessa è già stata pagata, oppure non è dovuta, Il cittadino deve affrettarsi per impugnare la richiesta e ha tempo 60 giorni.

Una volta ricevuto l’avviso di accertamento, il contribuente ha 60 giorni di tempo per:

  • adempiere
  • decidere di impugnare l’avviso di accertamento.

Nel caso di inerzia del contribuente, verrà notificata la cartella di pagamento, potendo protrarsi con una procedura esecutiva.

Vizi formali e sostanziali

In primo luogo occorre verificare l’assenza di vizi formale e sostanziali dell’avviso di accertamento, ovvero:

  • La regolarità della notifica dell’avviso di accertamento;
  • Correttezza dei dati del destinatario (nome e indirizzo);
  • Oggetto ossia, se la motivazione è sufficiente a chiarire i presupposti di fatto e di diritto della pretesa;
  • Eventuale prescrizione
    • IRPEF, IRES, IVA, ecc., si prescrivono in 10 anni;
    • Bollo auto si prescrive in 3 anni;
    • Tributi locali (IMU, TARI, ecc) si prescrivono in 5 anni.
  • Correttezza della somma per cui si richiede il pagamento;
  • Indicazione delle modalità ed i termini per proporre ricorso in Commissione territoriale provinciale, indicazione modi e termini per la proposizione dell’istanza di Reclamo/Mediazione e in fine il nome del responsabile del procedimento con propria firma digitale.

Un avviso di accertamento viene emesso dopo 60 giorni dalla chiusura delle verifiche, con processo verbale di chiusura, pena la nullità dell’avviso di accertamento.

Ci sono strumenti alternativi al ricorso?

  • Su richiesta del contribuente, o d’ufficio, la stessa Amministrazione che ha emanato l’atto può provvedere a correggerlo o ad annullarlo, in presenza di errori.
  • Accertamento con Adesione, il contribuente accettando l’accertamento, beneficerà di una riduzione delle sanzioni previste.
  • Reclamo, è un istituto deflattivo del contenzioso tributario, avente la funzione di evitare il processo e si sostanzia in degli accordi tra il contribuente e l’Amministrazione.
  • Ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria.

Riesame

Il contribuente può anche presentare all’Ufficio dell’Agenzia una richiesta di riesaminare, in tutto o in parte, gli elementi e i dati contenuti nell’avviso di accertamento.

Attenzione! La richiesta di riesame non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La mediazione

Quando il valore della controversia non supera 50.000 euro, il ricorso comporta l’apertura di una fase finalizzata a risolvere la controversia senza ricorrere al giudice. Il ricorso può contenere una proposta di mediazione, con la quale il contribuente chiede all’Ufficio di rivalutare gli importi dovuti. L’Ufficio può accogliere, anche parzialmente, o rigettare la proposta oppure può formulare a sua volta una sua proposta di mediazione.

La mediazione si conclude con la sottoscrizione dell’accordo tra l’Ufficio e il contribuente e comporta l’applicazione delle sanzioni nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.

Impugnazione accertamento fiscale entro 60 giorni

Nel caso in cui cittadino ritenga che la richiesta non è congrua per quanto riguarda le imposte da pagare, entro 60 giorni di tempo si può difendere dalla richiesta. Tramite impugnazione dell’accertamento fiscale il soggetto interessato può rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale.

Far trascorrere più di 60 giorni dalla notifica del fisco equivale a perdere ogni diritto di impugnazione della richiesta. Una volta che è trascorso il periodo di 60 giorni di tempo infatti, il cittadino non può più contestare questa comunicazione, e si ritroverà a dover pagare l’imposta richiesta anche se questa è considerata come non congrua.

Va ricordato che quando un ente preposto come l’Agenzia delle Entrate invia ai cittadini una richiesta di accertamento fiscale, in questo documento vengono comunque trascritte tutte le informazioni che possono permettere al soggetto di impugnare questa comunicazione. Per questo motivo è opportuno leggere con attenzione la comunicazione preposta dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate spiega chiaramente come procedere nel caso in cui si voglia impugnare la comunicazione: si fa qui una differenza tra controversie con importi superiori a 3.000 euro e inferiori a 3.000 euro. Come spiega L’Agenzia, per importi inferiori a 3.000 euro:

“Se il valore della controversia non è superiore a 3.000 euro, il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica. In questo caso, la notifica del ricorso può avvenire anche in forma cartacea tramite la consegna presso l’Ufficio, l’invio tramite posta raccomandata (senza busta e con avviso di ricevimento) oppure tramite ufficiale giudiziario.”

Nel caso in cui invece la controversia abbia un valore superiore a 3.000 euro, è necessario venire assistiti da un difensore. Il valore di questa controversia è equiparato all’importo dell’imposta contestata, con eventuali interessi e sanzioni. Entro i 50.000 euro di valore della controversia si può procedere senza ricorrere al giudice, tramite proposta di mediazione. A questo punto è possibile che l’ufficio preposto accetti il ricorso del cittadino oppure che lo stesso venga respinto.

Costituzione in giudizio

Dopo la notifica del ricorso all’Ufficio, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare alla Commissione provinciale il ricorso e il proprio fascicolo, con la copia dell’atto impugnato e i documenti che vuole presentare in giudizio:

  • per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, se non è stata conclusa una mediazione, entro 30 giorni da quando sono trascorsi i 90 giorni previsti per la mediazione dopo il ricevimento del ricorso da parte dell’Ufficio
  • per le controversie di valore superiore a 50.000 euro, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso.

Solo se il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica e la notifica del ricorso è stata eseguita in forma cartacea, il ricorso e il fascicolo possono essere depositati direttamente presso la Commissione tributaria.

Pagamento in pendenza del giudizio di primo grado

Anche in caso di ricorso, il contribuente deve versare le somme richieste con l’atto impugnato. Per le controversie soggette al procedimento di mediazione, il pagamento delle somme è sospeso per 90 giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento.

Sospensione dell’atto impugnato

Il contribuente può chiedere al giudice la sospensione del pagamento se ritiene che l’atto impugnato possa causargli un danno grave e irreparabile.

I gradi di giudizio successivi al primo

Dopo la sentenza della Commissione provinciale, è possibile ricorrere in appello alla Commissione regionale competente.
Il ricorso in appello è proposto nelle stesse forme e con le stesse modalità del ricorso alla Commissione tributaria provinciale e deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria regionale entro trenta giorni dalla proposizione.

Le sentenze pronunciate in grado d’appello possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, per i motivi fissati dalla legge.

Il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.

Avviso di accertamento e cartella esattoriale

Molti confondono l’avviso di accertamento con la cartella esattoriale. Nel primo caso si tratta di una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate (o da un Comune, o da una Regione) in cui viene richiesto il pagamento di una certa somma di denaro corrispondente all’imposta non versata o alla cifra mancante. Si tratta di una richiesta di saldo di una eventuale irregolarità di tipo fiscale.

A questo punto il cittadino può procedere tramite impugnazione del provvedimento, oppure può direttamente provvedere al saldo dell’imposta richiesta. Nel momento in cui soggetto decide di saldare il debito non è più necessario che intervenga l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni a richiedere ulteriormente il pagamento tramite cartella esattoriale.

Mentre l’avviso di accertamento consiste in una comunicazione a causa di un controllo specifico, la cartella esattoriale invece consiste un documento che autorizza il fisco a procedere in modo esecutivo, tramite pignoramento o misure similari. Anche la cartella esattoriale può essere impugnata entro un termine di tempo, tuttavia questa è una fase successiva alla semplice comunicazione di accertamento fiscale.

Quando invece si parla di notifica tramite avviso bonario, si fa riferimento ad uno step ancora precedente all’accertamento, in questo caso la comunicazione è più blanda e permette al cittadino di controllare eventuali pagamenti arretrati delle imposte o agire per difendersi dalla richiesta.

Le cartelle esattoriali in quest’ultimo periodo sono al centro dell’attenzione dello Stato, a causa dell’ammontare non indifferente del numero di cartelle cumulato dai cittadini. Per questo motivo in alcuni casi è stata decisa la cancellazione delle cartelle con importi ridotti, anche tramite meccanismi di pace fiscale.

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Valeria Oggero
Classe 1992, laureata in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Torino, da sempre sono appassionata di scrittura. Dopo alcune esperienze all'estero, ho deciso di approfondire tematiche inerenti la fiscalità nazionale relativa alle persone fisiche ed alle partite Iva. Collaboro con Fiscomania.com per la pubblicazione di articoli di news a carattere fiscale. Un settore complesso quello fiscale ma dove non si finisce mai di imparare.

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