Entro quanto tempo l’Agenzia delle Entrate o l’Agente della riscossione può notificarti un atto impositivo? Quando si considera perfezionata la notifica di un atto impositivo?

Se temi un accertamento in questo contributo troverai indicati tutti i termini di notifica degli atti impositivi che, per le imposte sui redditi e l’Iva, l’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o settimo anno successivo in ipotesi di omessa dichiarazione (art. 43 del DPR n. 600/73 e 57 del DPR n. 633/72). Vediamo anche il termine di notifica degli atti emessi dall’Agente della riscossione.

Che cos’è la notifica di un atto impositivo?

La notificazione è una attività attraverso la quale viene portato a conoscenza del destinatario un atto giuridico che lo riguarda, attraverso la consegna di una copia dello stesso. La notifica di un atto di natura tributaria può essere effettuata attraverso:

  • Modalità tradizionale come la consegna da parte del messo notificato o attraverso spedizione postale; oppure
  • Modalità telematica, ovvero tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC).

Quando si considera perfezionata la notifica di un atto?

Il principio generale è quello secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla consegna dell’atto all’agente notificatore: pertanto, è a tale momento che occorre riferirsi per il rispetto del termine. Di conseguenza, i termini di notifica devono ritenersi adempiuti ove, sebbene l’accertamento sia stato ricevuto dal contribuente, anche successivamente alla scadenza dei termini, il provvedimento da notificare sia stato consegnato all’agente notificatore entro la scadenza dei termini di accertamento. Questo aspetto è particolarmente rilevante per le notifiche a cavallo d’anno, dove anche al contribuente l’atto viene notificato nell’anno in cui l’atto potrebbe essere prescritto, l’elemento rilevante deve essere quello in cui l’atto è stato consegnato all’agente notificatore.

Termine di notifica in giorno festivo

Potrebbe accadere che il termine di notifica ultimo entro cui occorre notificare l’atto impositivo scada in un giorno festivo o di sabato. L’articolo 66 del DPR n. 600/73, sul computo dei termini, rinvia all’articolo 2963 c.c. (secondo cui i termini scadenti in giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno successivo non festivo) e non all’articolo 155 c.p.c. (secondo cui i termini scadenti di sabato e in giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno successivo non festivo). Opera quindi la proroga di diritto al primo giorno successivo non festivo se il termine scade in un giorno festivo, ma non se scade di sabato, siccome questo non è considerato giorno festivo.

Quali sono i termini di notifica dell’accertamento in caso di dichiarazione integrativa?

In caso di dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 322/98 o per ravvedimento operoso, i termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi/Iva sono computati prendendo come riferimento la dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto di rettifica. Quindi, ipotizzando un contribuente che presenta, in osservanza dell’articolo 13, comma, 1, lettera b) del D.Lgs. n. 472/97 una dichiarazione integrativa, nell’anno successivo a quello dell’ordinaria presentazione, effettuando una variazione in aumento per costi indebitamente dedotti, ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 600/73. il termine di decadenza spirerebbe il  31.12.n+5 (rispetto all’anno di presentazione), ma in relazione alle spese oggetto di integrazione, la decadenza si verifica il 31.12.n+6 (ovvero l’anno successivo).

Lo stesso dicasi per le violazioni rientranti nella liquidazione automatica e nel controllo formale della dichiarazione: in tal caso, ad essere postergati sono i termini dell’articolo 25 del DPR n. 602/73, per la notifica della cartella di pagamento.

Va detto che la postergazione del termine si verifica (quindi del termine di notifica) non vale per tutte le voci, ad esempio, di costo o di ricavo interessate dall’integrativa, ma solo per i singoli elementi che, in concreto, sono stati oggetto di ravvedimento. Ciò significa che altri termini decadenziali relativi a diverse imposte o a violazioni non connesse all’evasione non possono essere postergati, anche quando il contribuente, in sede di ravvedimento, per sanare la violazione sia tenuto a presentare un’integrativa. Quanto esposto vale in particolare per l’art. 20 del D.Lgs. n. 472/97, relativo al termine per contestare, in via separata, le sanzioni amministrative (pensiamo al quadro RW ex art. 5 del D.L. n. 167/90).

Quali sono i termini di notifica di avvisi di recupero del credito?

La Legge n. 311/2004 ha disciplinato gli “avvisi di recupero dei crediti d’imposta“, utilizzati per disconoscere crediti d’imposta indebitamente fruiti, in quanto difettanti i presupposti di legge. Stante la loro natura accertativa, gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta devono essere notificati entro termini di notifica decadenziali. Occorre pertanto il rispetto dei termini di cui all’articolo 43 del DPR n. 600/73, e il termine ultimo previsto, a pena di decadenza, entro cui notificare l’atto può essere ricavato dall’articolo 27, comma 16, del D.L. n. 185/2008, norma che riguarda la specifica ipotesi degli avvisi di recupero emessi per contrastare l’indebito utilizzo in compensazione dei crediti inesistenti.

Quest’ultima disposizione prevede che l’avviso possa essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito, quindi, per gli avvisi “ordinari” (emessi al di fuori del caso dei crediti inesistenti compensati) il termine dovrebbe coincidere con il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di utilizzo. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 471/97, l’utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta “in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti” è sanzionato nella misura del 30% del credito utilizzato. Ove, di contro, l’utilizzo concerna crediti inesistenti indebitamente compensati, la sanzione è dal 100% al 200% della misura del credito stesso.

Quali sono i termini di notifica per violazioni sul monitoraggio fiscale?

Il termine decadenziale entro cui va notificato l’atto di contestazione della sanzione sul modulo RW risente della natura che si attribuisce alle violazioni ex art. 5 del D.L. n. 167/90. Qualora all’irrogazione della sanzione non sia associato il recupero di imposta, il termine dovrebbe rinvenirsi nell’articolo 20 del D.Lgs. n. 472/97, e coinciderebbe con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.  Se gli investimenti/attività non dichiarati sono siti in un Paradiso fiscale, i termini ex articoli 43 del DPR n. 600/73 e 20 del D.Lgs. n. 472/97 sono raddoppiati (art. 12 del D.L. n. 78/2009).

Quali sono i termini di notifica dell’imposta di registro?

Nei comparti impositivi diversi dalle imposte sui redditi/IVA i provvedimenti devono essere notificati anch’essi entro termini previsti a pena di decadenza, che variano a seconda del tributo nonché della fattispecie considerata. Per la fiscalità locale, invece, i termini, sia per l’accertamento che per la riscossione, sono stati unificati per tutti i tributi dalla Legge n. 296/2006.

Per ciò che concerne l’imposta di registro, il DPR n. 131/86 specifica che:

  • L’imposta sugli atti non registrati va richiesta entro 5 anni dal giorno in cui la registrazione sarebbe dovuta avvenire o si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio ex art. 15 lett. c), d) ed e) del TUR (articolo 76 del TUR);
  • L’avviso di rettifica di maggior valore deve essere notificato entro 2 anni dal pagamento dell’imposta proporzionale (art. 76 co. 1-bis del TUR);
  • Salvo il caso relativo al punto precedente, l’imposta va richiesta entro 3 anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:
    • Dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
    • Dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all’articolo 19 del DPR n. 131/86 (eventi successivi alla registrazione), se si tratta di imposta complementare;
    • Dalla data di notifica della sentenza del giudice tributario ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva qualora sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione o di rettifica;
    • Dalla registrazione dell’atto, se si tratta di occultazione di corrispettivo;
    • Infine, dalla data di registrazione dell’atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia relativa ad eventi successivi alla registrazione, se si tratta di imposta suppletiva (art. 76 comma 2 del DPR n. 131/86).

Imposta sulle locazioni

Inoltre, ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del DPR n. 131/86 post D.L. n. 16/2012, le somme relative al mancato pagamento dell’imposta sulle locazioni per annualità successive alla prima, così come nel caso di cessioni, risoluzioni e proroghe, vanno richieste, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.

Quali sono i termini di notifica delle cartelle di pagamento?

Nel sistema attuale, anche la fase di riscossione è soggetta a termini decadenziali, con specifico riferimento alla cartella di pagamento. Quindi, solo dopo la notifica del suddetto provvedimento trovano applicazione i termini di prescrizione, entro i quali, salvo eventi interruttivi, deve essere notificato il pignoramento. Ai sensi dell’articolo 25 del DPR n.  602/73, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:

  • Secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;
  • Terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica ex artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72;
  • Quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale ex art. 36-ter del DPR n. 600/73;
  • Terzo anno successivo alla scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti ex art. 15-ter del DPR n. 602/7371.

Invece, per le società che non hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il termine decorre non dal periodo d’imposta successivo alla presentazione della dichiarazione, bensì da quello di “scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è stata presentata”.

4 COMMENTI

  1. Un atto di contestazione per violazione delle norme tributarie ai sensi Art. 16 D.Lgs. n. 472 /1997 con scadenza 31 dicembre 2017. Il 31 era domenica è stato consegnato in data 4 gennaio 2018 potrebbe decadere o ritenersi fuori tempo?

  2. Non conta il termine con cui l’atto è notificato a lei, ma conta il momento in cui l’Agenzia ha consegnato il documento all’ente incaricato della consegna. Questo deve essere verificato.

  3. E se la cartella di pagamento si riferisse ad interessi richiesti ai sensi dell’art. 39 del dpr 602/73, ossia interessi per il periodo di sospensione della cartella in attesa del giudizio sul ricorso (ricorso presentato per irrogazione sanzioni su iidd non versate a causa di mancato invio di preavviso, poi perso di qui l’obbligo di corrispondere gli interessi), quale sarebbe il termine di notifica ? e da quale momento decorrerebbe (data deposito sentenza, o periodi di maturazione interessi ad esempio anni) ? Io propendo per la prescrizione civilistica di cinque anni che dovrebbe decorrere dal periodo di maturazione degli interessi.

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