Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, in possesso di determinati requisiti. Si tratta di un regime che può essere adottato sia dai soggetti già operativi, sia da quelli che iniziano una nuova attività d’impresa, arti o professioni. Per quest’ultimi è riconosciuta, al ricorrere di particolari condizioni, una particolare agevolazione fiscale consistente nell’applicazione, all’intero reddito forfettariamente determinato, dell’aliquota d‘imposta sostitutiva al 5% (in luogo dell’aliquota ordinaria del 15%), per i primi 5 anni di attività.
Prima di esaminare le condizioni per applicare l’agevolazione per i “forfettari star up” vediamo quali sono i requisiti di accesso e le cause ostative al Regime Forfettario.
Indice degli Argomenti
- Requisiti di accesso regime forfettario
- Cause ostative all’applicazione del regime forfettario
- Imposta sostitutiva al 5% prevista per i contribuenti forfettari start up
- Imposta sostitutiva e chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
- Imposta sostitutiva 5%: adempimenti previsti per i contribuenti forfettari start up
- Regime forfettario start up e agevolazione contributiva
- Conclusioni e consulenza fiscale online
Requisiti di accesso regime forfettario
Il regime forfettario è applicabile se, con riferimento all’anno precedente, sono nel contempo soddisfatti i seguenti requisiti:
- Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 85.000 euro. È stato chiarito che non è possibile applicare il regime forfettario se, alla data di apertura della partita IVA, il contribuente sia già a conoscenza del dispositivo di una sentenza che riconosca, a favore del medesimo, ricavi o compensi superiori alla soglia di 85.000 euro che verranno pagati durante il periodo di fruizione del regime agevolato;
- Sostenimento di spese per lavoratori e collaboratori di ammontare non superiore, nell’anno precedente, a 20.000 euro. Le spese che concorrono alla formazione del predetto limite sono quelle afferenti a:
- Lavoro accessorio;
- Lavoratori dipendenti;
- Collaboratori;
- Utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;
- Somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari. Restano esclusi dal computo del predetto limite di 20.000 euro, i compensi erogati per prestazioni di natura occasionale, mentre rilevano le spese sostenute in relazione a un prestito di personale.
Cause ostative all’applicazione del regime forfettario
Il regime forfettario non può essere applicato dai soggetti che si trovino, nel corso dell’applicazione del medesimo regime fiscale, nelle seguenti condizioni ostative:
- Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
- Residenza fiscale all’estero (esclusi i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
- Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- Partecipazione in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari e aziende coniugali;
- Controllo, diretto o indiretto, di SRL o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- Esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- Possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilati, eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Le cause ostative devono essere verificate con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime forfettario. Il verificarsi di una delle predette cause nell’anno precedente l’accesso non è di impedimento all’applicazione del regime forfetario qualora la stessa sia venuta meno entro l’anno successivo.
Imposta sostitutiva al 5% prevista per i contribuenti forfettari start up
L’art. 1, co. 65, L. 190/2014, aveva previsto una tassazione agevolata del reddito percepito dai soggetti che avevano iniziato l’attività nell’anno. Per questi contribuenti era prevista un’agevolazione per i primi 3 anni di attività, consistente nella riduzione di 1/3 del reddito imponibile. Successivamente, tale previsione è stata abrogata e sostituita ed è stata prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva al 5% (in luogo dell’ordinaria aliquota del 15%), limitatamente ai primi 5 anni dell’attività, se risultano verificate talune particolari condizioni.
In particolare, per poter beneficiare dell’imposta sostitutiva al 5%, occorre che (art. 1, co. 65, Legge n. 190/14):
- Il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- L’attività da esercitare non rappresenti, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- Qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve eccedere i limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.
Tali requisiti sono necessari per l’applicazione dell’imposta sostituiva del 5% per i primi 5 anni di attività e non ostacolano l’accesso al regime forfettario. In mancanza di questi requisiti il soggetto può utilizzare il regime forfettario se non vi sono cause che ne negano l’accesso.
Imposta sostitutiva e chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Per verificare la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 5%, stante l’identità di tali requisiti a quelli previsti per l’abrogato regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e delle nuove iniziative produttive, si ritengono ancora attuali i chiarimenti forniti in merito dall’Agenzia delle Entrate.
Attività d’impresa o di lavoro autonomo nei 3 anni
L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito, per quanto riguarda l’individuazione delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte nel triennio precedente, precisando che:
- Rileva l’esercizio effettivo dell’attività imprenditoriale, artistica o professionale nel triennio anteriore, a prescindere dalla mera apertura della partita IVA;
- Il triennio anteriore si computa facendo riferimento non al periodo d’imposta, ma al calendario comune, a partire dalla data di effettivo svolgimento dell’attività precedente;
- La titolarità della quota di socio in società di persone o capitali preclude l’utilizzo del regime soltanto se vi è stata effettiva attività di gestione all’interno della società dopo il conferimento di solo capitale;
- La partecipazione ad una società inattiva non comporta la necessità di verificare la sussistenza del requisito in parola, in quanto, manca un’attività di gestione da parte dei soci;
- Nessuna preclusione deriva dall’aver percepito, nel triennio precedente, somme a titolo di partecipazione agli utili in caso di apporto di solo lavoro, atteso che tale reddito non è qualificabile come reddito derivante dallo svolgimento di una attività artistica o professionale;
- Sono irrilevanti le prestazioni occasionali perché le stesse, costituendo redditi diversi, non sono produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa;
- È ininfluente, l’aver svolto, nel triennio precedente, un’attività produttiva di reddito agrario.
Mera prosecuzione di precedente attività di lavoro autonomo o dipendente
L’Agenzia delle entrate ha precisato che il concetto di mera prosecuzione:
- Ricorre se l’attività nuova e quella precedente presentano il medesimo contenuto economico e si fondano sulla stessa organizzazione di mezzi necessari al loro svolgimento, come la localizzazione, la strumentazione utilizzata e la clientela servita;
- È configurabile se la nuova attività e la precedente sono avviate nello stesso ambito professionale, e si rivolgono al medesimo mercato di riferimento, ma non quando richiedono competenze non omogenee;
- Non rileva l’attività svolta durante il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni o di altre attività in particolari settori produttivi, come quello dell’artigianato;
- Deve essere sempre verificata se la precedente attività lavorativa è stata svolta mediante un contratto a tempo (indeterminato o determinato) oppure con collaborazioni di durata complessiva superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio dell’attività;
- Sono irrilevanti le prestazioni occasionali produttive di redditi diversi;
- Non sussiste per il collaboratore dell’impresa familiare, né per il lavoratore dipendente che, a seguito del pensionamento, svolga la stessa attività in forma di lavoro autonomo.
Attività professionale svolta all’estero in precedenza
Per l’applicabilità dell’aliquota ridotta del 5% sono rilevanti anche le attività svolte all’estero da persona fisica. In particolare, non può essere considerata “nuova attività” l’attività di lavoro autonomo che, mantenendo le medesime caratteristiche e la medesima clientela, sia svolta in Italia a seguito del trasferimento della residenza da Paese estero. In questo caso deve essere applicata l’aliquota ordinaria del 15% (in presenza dei requisiti di accesso).
Imposta sostitutiva 5%: adempimenti previsti per i contribuenti forfettari start up
Le persone fisiche che avviano una nuova attività, avvalendosi del regime forfettario, sono tenute a presentare il modello AA9/12, avendo cura di riportare, nella sezione relativa ai “Regime fiscali agevolati” del quadro B, il codice 2 previsto per il regime forfettario, senza che si renda necessario attestare, la sussistenza o meno dei requisiti richiesti per beneficiare dell’imposta sostitutiva in misura ridotta del 5%.
L’omissione di tale adempimento è soggetta alla sanzione amministrativa che punisce, con una sanzione compresa da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.000 euro.
La sussistenza dei requisiti per poter beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5% dovrà essere attestata, nel Modello Redditi, previa compilazione della casella 3 del rigo LM21 presente nella sezione II rubricata “Regime forfetario Determinazione del reddito”.
Regime forfettario start up e agevolazione contributiva
Dal 2016, i soggetti che hanno adottato il regime forfettario (compresi quelli che beneficiano della riduzione dell’imposta sostitutiva al 5%) possono accedere anche a una particolare agevolazione contributiva. È riconosciuta, ai soli imprenditori individuali che applicano il regime di vantaggio la possibilità di beneficiare dell’agevolazione contributiva, consistente nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS.
La riduzione contributiva in argomento trova applicazione per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito e per la quota eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale.
Per approfondire: “Riduzione contributi INPS 35% per forfettari“.
Conclusioni e consulenza fiscale online
Se desideri analizzare la tua situazione personale è importante essere consapevoli delle implicazioni fiscali e dei potenziali rischi coinvolti. In questi casi, la consulenza di un dottore commercialista esperto è essenziale per garantire la conformità alle leggi fiscali e minimizzare gli impatti fiscali negativi. Inoltre, un professionista esperto può aiutarti a valutare i vantaggi e gli svantaggi di diverse opzioni fiscali, come ad esempio quelle individuate in questo articolo. Contattaci per ricevere il preventivo per una consulenza personalizzata.