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Fattura elettronica per imprese e professionisti 2024

IVA nei rapporti con l'esteroFattura elettronica per imprese e professionisti 2024

La fattura elettronica è uno strumento fondamentale per la gestione fiscale in Italia, obbligatorio per tutte le operazioni B2B, B2C e verso la Pubblica Amministrazione. Introduce numerosi vantaggi in termini di efficienza, trasparenza e controllo fiscale, ma richiede anche una comprensione approfondita delle sue modalità di utilizzo.

La fattura elettronica è quel documento valido ai fini Iva, emesso e ricevuto in formato elettronico (ex art. 21 co. 1 del DPR n. 633/72). Questa deve essere emessa per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, per le operazioni tra controparti economiche (business to business) e per le operazioni verso privati (business to consumer) ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 127/15.

Le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche sono state definite con provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757. Devono essere operate in formato elettronico anche le operazioni transfrontaliere1. L’adozione della fattura elettronica è dettato dalla semplificazione delle attività di controllo al fine di individuare situazioni di evasione fiscale.

Come funziona?

Il processo di fatturazione elettronica coinvolge diversi passaggi:

  1. Generazione della fattura: Viene creata utilizzando un software specifico che rispetta il formato XML previsto dalla normativa italiana;
  2. Invio al Sistema di Interscambio (SdI): Il documento viene inviato al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, che verifica la sua correttezza formale;
  3. Consegna al destinatario: Superati i controlli del SdI, il documento viene inoltrato al destinatario (cliente o PA). In caso contrario, viene rigettato e deve essere corretta e rinviata;
  4. Conservazione digitale: Una volta emessa e ricevuta, la fattura deve essere conservata digitalmente per 10 anni, secondo le disposizioni di legge.

Soggetti obbligati

L’art. 1 co. 909 della Legge n. 205/2017 ha introdotto l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI). Questo per “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni“. In pratica, la norma determina l’inclusione, nell’obbligo di fatturazione elettronica, anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di “privati consumatori” residenti in Italia.

È previsto, tra l’altro, uno specifico incentivo per i soggetti che garantiranno la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro. Agevolazione consistente nella riduzione di due anni dei termini di accertamento ordinariamente previsti ai fini dell’Iva ex art. 57 co. 1 del DPR n. 633/72 e delle imposte sui redditi ex art. 43 co. 1 del DPR n. 600/73.

Soggetti esonerati

Per il periodo compreso tra il 2019 ed il 2024 è vietata l’emissione della fattura elettronica via SdI ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema) e ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, documentano prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 e art. 9-bis del D.L. n. 135/2018).

Non si tratta di un esonero, ma di un vero e proprio divieto. Questi soggetti (vedasi le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate) possono certificare l’operazione con modalità cartacea. Particolare attenzione deve essere prestata alla scadenza dell’esonero. Infatti, tale esonero viene rinnovato ogni anno. Quindi, chi opera nel settore sanitario deve emettere fatture in formato cartaceo e nel caso, inviare, i dati al Sistema TS secondo le modalità previste.

Termine di emissione della fattura elettronica

In linea generale, il soggetto ha a disposizione 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per l’emissione della fattura elettronica. Tuttavia, è comunque possibile emettere la fattura differita, che può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazione di servizi. La fattura differita può essere emessa:

  • Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
  • Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura deve essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
  • Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della UE, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • Per le prestazioni di servizi di cui al co. 6 dell’art. 6 DPR n. 633/72 rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’UE, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Elementi obbligatori

Per fattura elettronica si intende il documento informatico emesso in formato strutturato (XML, ovvero eXstensible Markup Language) inviato al Sistema di Interscambio (SdI) di cui al DM 7.3.2008 e recapitato da questi al soggetto ricevente (provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018, § 1.1). Il documento deve contenere le informazioni stabilite dall’art. 21 del DPR n. 633/72 o, in caso di fattura semplificata, dall’art. 21-bis del DPR n. 633/72. Si tratta delle seguenti:

  • Data di emissione del documento;
  • Numero progressivo della fattura (che la identifichi in modo univoco);
  • Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente/prestatore e del cessionario/committente, dell’eventuale rappresentante fiscale. Nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • Numero di partita Iva del cedente/prestatore;
  • Numero di partita Iva del cessionario/committente – Oppure, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato membro UE, numero identificativo Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento. Nel caso in cui il cessionario/committente agisca in qualità di soggetto passivo;
  • Numero di codice fiscale, nel caso in cui il cessionario/committente non agisca in qualità di soggetto passivo;
  • Natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione;
  • Corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • Aliquota Iva, ammontare dell’imponibile e dell’imposta con arrotondamento al centesimo di euro;
  • Data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, in caso di cessione intracomunitaria di beni di trasporto nuovi di cui all’art. 38 co. 4 del DL 331/93;
  • Annotazione del fatto che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Servizi forniti dall’Agenzia delle Entrate

Al fine di semplificare e automatizzare il processo di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei soggetti passivi i seguenti servizi:

  • Software installabile su PC per predisporre il documento;
  • App (accessibile mediante credenziali Fisconline/Entratel) e procedura web per la predisposizione e trasmissione al SdI del documento;
  • Servizio web attraverso cui è possibile la creazione di un QR-code (Quick Response code, codice a barre bidimensionale), che consentirà l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico“;
  • Servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o l’intermediario da questi incaricato, può indicare al Sistema di Interscambio il canale e “l’indirizzo telematico” utilizzabili per la ricezione dei file. Avvenuta la registrazione, il SdI utilizzerà tale modalità per il recapito delle fatture elettroniche e delle note di variazione, indipendentemente da quanto è stato indicato nel campo “CodiceDestinatario“;
  • Servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche messe a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. I file restano disponibili sino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio;
  • Servizi web informativi, di assistenza e sperimentazione dei processi a cui è possibile accedere mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), credenziali Fisconline/Entratel o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Formato e trasmissione del documento

La fattura elettronica è costituita da un file in formato XML e deve essere conforme alle specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al provv. AdE 89757/2018. Il soggetto emittente trasmette il documento XML al Sistema di Interscambio. La trasmissione, che può avvenire anche a cura di un intermediario incaricato, e deve essere effettuata con le seguenti modalità:

  1. Mediante posta elettronica certificata (PEC);
  2. Mediante i servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  3. Oppure, mediante sistemi di cooperazione applicativa (softwareweb service“);
  4. Infine, mediante sistemi che consentono la trasmissione di dati tra terminali remoti (protocollo FTP).

Al fine di potere utilizzare le procedure 3. e 4. è necessario richiedere un preventivo accreditamento al Sistema di Interscambio, che attiva il canale telematico con il soggetto trasmittente e associa allo stesso un codice numerico di 7 cifre (“codice destinatario“). Il soggetto che intende utilizzare la PEC deve avvalersi di un gestore incluso in apposito elenco gestito dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). Il messaggio, che contiene il file o i file da trasmettere, non deve superare la dimensione di 30 Mb.

Ricevuta di consegna

La ricevuta di consegna del messaggio non costituisce attestazione della correttezza della fattura elettronica, ma soltanto della sua trasmissione al SdI. La modalità di trasmissione attraverso un metodo di “cooperazione applicativa” prevede:

  • La sottoscrizione, mediante firma digitale, di uno specifico accordo di servizio
  • La capacità di gestione di certificati digitali.

Il SdI dopo aver dato riscontro dell’avvenuta ricezione dei file trasmessi, procede ad effettuare successivi controlli. Entro un termine massimo di 5 giorni comunica l’eventuale mancato superamento degli stessi attraverso una “ricevuta di scarto“. Il documento contenuto nel file scartato si considerano omesse. Nel caso in cui il documento sia firmato digitalmente, il SdI procederà a un controllo sulla validità del certificato di firma.

Recapito al cliente

Il Sistema di Interscambio recapita la fattura al soggetto cessionario/committente o a un suo intermediario incaricato. La fattura potrà essere consegnata:

  • Mediante sistema di posta elettronica certificata (PEC);
  • Mediante sistemi di cooperazione applicativa (software “web service“);
  • Infine, mediante sistemi che consentono la trasmissione di dati tra terminali remoti (protocollo FTP – File Transfer Protocol).

Ai fini della ricezione del documento, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di registrazione. Servizio mediante il quale il cessionario/committente, o l’intermediario incaricato, può indicare al SdI il canale e “l’indirizzo telematico” che desidera utilizzare per la ricezione dei file.

Se il soggetto passivo ha aderito al servizio, il SdI recapiterà fatture e note di variazione attraverso il canale e “l’indirizzo telematico” registrati. Indipendentemente da quanto è stato indicato nel campo “CodiceDestinatario“. Tale campo avrà invece rilevanza laddove il cessionario/committente non intenda utilizzare il servizio di registrazione testé descritto. In questo caso infatti il soggetto emittente sarà tenuto a indicare il codice destinatario fornito dal cessionario/committente. Il Sistema di Interscambio recapiterà la fattura all’indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel file della fattura.

Invio tramite PEC

In alternativa, è possibile inserire un codice convenzionale “0000000” e compilare il campo “PECDestinatario” con l’indirizzo di posta elettronica certificata del cessionario/committente. Il SdI recapiterà, in questo caso, la fattura elettronica al suddetto indirizzo. Questa è resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate anche nei casi in cui:

  • Non è possibile il recapito presso “l’indirizzo telematico” per cause tecniche non imputabili al SdI;
  • Il codice destinatario riportato nell’apposito campo del documento risulta essere inesistente;
  • Il recapito alla PEC risulti impossibile per cause non imputabili al SdI (ad esempio casella piena o non attiva).

Anche in queste circostanze il cedente/prestatore dovrà dare comunicazione al cessionario/committente che l’originale della fattura è disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia.

Data di emissione e ricezione

Uno degli elementi obbligatori della fattura ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del DPR n. 633/72 è rappresentato dalla data del documento. Data che dovrà essere indicato nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file XML. Si evidenzia, peraltro, che, indipendentemente dalla corretta indicazione di tale elemento, in caso di scarto da parte del Sistema di Interscambio, la fattura si considera omessa. Se i controlli da parte del SdI hanno dato esito positivo, la fattura viene inviata al soggetto ricevente. Ove il recapito sia avvenuto con successo, viene inviata al soggetto trasmittente la ricevuta di consegna contenente l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

Qualora, invece, il recapito non fosse possibile, il Sistema di Interscambio renderà disponibile al cessionario/committente il documento XML nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Questo informando a tal proposito il cedente/prestatore affinché questi, a sua volta, comunichi al ricevente che la fattura è a sua disposizione nella predetta area. La ricevuta di recapito o l’informazione del fatto che la fattura è stata messa a disposizione del ricevente attestano che il documento è stato emesso.

Aspetti pratici

Quanto alla data di ricezione, essa viene determinata sulla base delle modalità utilizzate per il recapito della fattura. Se, ad esempio, l’invio è avvenuto a mezzo PEC, la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata al Sistema di Interscambio dal gestore della posta elettronica del destinatario, attesta il deposito del documento nella casella del ricevente. Nell’ipotesi in cui la fattura sia messa a disposizione del ricevente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, la data in cui il cessionario/committente prende visione del documento rappresenta la data di ricezione della fattura.

Quando il ricevente è un consumatore finale, un soggetto passivo aderente al regime di vantaggio o al regime forfettario, o un produttore agricolo di cui all’art. 34 co. 6 del DPR n. 633/72, la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione. Il Sistema di Interscambio attribuisce ad ogni file elaborato un codice alfanumerico, che caratterizza univocamente il documento. Tale codice viene riportato all’interno delle ricevute. Nelle motivazioni del provv. 30.4.2018 n. 89757, è stato precisato che la data da cui decorrono i termini per la detraibilità dell’imposta da parte del cessionario/committente coincide con la data di ricezione. Data attestata dai canali telematici di ricezione o dalla presa visione della fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata.

Intermediari

Per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche il soggetto emittente e quello ricevente possono avvalersi di un intermediario. Il cessionario/committente che adotti questa soluzione è tenuto a comunicare al cedente/prestatore “l’indirizzo telematico” dell’intermediario incaricato. Gli intermediari della fatturazione elettronica possono anche essere soggetti diversi da quelli individuati dall’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/988. È consentita l’adozione di una procedura semplificata di recapito della fattura elettronica in caso di coincidenza fra il soggetto trasmittente e quello ricevente. In questo caso (c.d. “flusso semplificato“), il Sistema di Interscambio:

  • Riceve il file fattura;
  • Effettua i relativi controlli;
  • Invia la ricevuta di scarto in caso di esito negativo dei controlli;
  • Invia la ricevuta di consegna senza trasmettere il file fattura, in caso di esito positivo dei controlli.

Cedente/prestatore e cessionario/committente possono conferire delega all’intermediario affinché quest’ultimo possa consultare e acquisire le fatture elettroniche o loro duplicati informatici. Il conferimento può avvenire utilizzando le funzionalità rese disponibili nel sito web dell’Agenzia delle Entrate o, alternativamente, presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale della stessa Agenzia.

Note di variazione IVA

Le note di debito o di credito ex art. 26 del DPR n. 633/72 possono essere emesse secondo le stesse modalità adottate per le fatture elettroniche. Nel particolare caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile di una fattura elettronica per la quale gli è stata inviata una “ricevuta di scarto” non sarà necessario trasmettere alcuna nota di variazione al SdI. Essendo sufficiente una variazione contabile ai soli fini interni.

Autofattura per regolarizzazione

Nei casi in cui la fattura non sia stata emessa o sia stata emessa in modo irregolare, il cessionario/committente potrà comunque adempiere alle disposizioni contenute nell’art. 6 co. 8 del D.Lgs. n. 471/79. Potrà farlo trasmettendo l’autofattura al Sistema di Interscambio e inserendo il codice convenzionale “TD20” nel campo “TipoDocumento” del file. Nella sezione anagrafica del cedente/prestatore il soggetto trasmittente dovrà indicare i dati del fornitore, inserendo i propri in quella del cessionario/committente. Nel provv. 89757/2018 si precisa che la trasmissione dell’autofattura al Sistema di Interscambio sostituisce la presentazione della stessa, in formato analogico, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Conservazione delle fatture elettroniche

Ai sensi dell’art. 3 del DM 17.6.2014, i documenti informatici devono essere conservati in modo tale che siano:

  • Rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e le norme tributarie che regolano la corretta tenuta della contabilità;
  • Consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici almeno in relazione a cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita Iva, data, nel caso in cui queste informazioni siano previste obbligatoriamente.

Il procedimento di conservazione elettronica si conclude con l’apposizione di un riferimento temporale sul pacchetto di archiviazione, opponibile a terzi. Al fine di adempiere agli obblighi testé evidenziati cedenti/prestatori e cessionari/committenti possono utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, conforme alle disposizioni del DPCM 3.12.2013. Questo aderendo preventivamente all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia dell’Entrate. È consentita l’adesione e l’utilizzo del servizio anche da parte di intermediari appositamente incaricati.

Trattamento dei dati

I dati contenuti nelle fatture elettroniche possono essere consultati ed acquisiti solo da parte dell’utente titolare degli stessi o da un suo intermediario. L’Agenzia delle Entrate garantisce di trattare i dati contenuti nelle fatture elettroniche e nelle note di variazione. Questo secondo principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché di “necessità, pertinenza e non eccedenza“. I dati saranno trattati per le seguenti finalità:

  • Controlli di coerenza;
  • Supporto degli operatori nella fase della liquidazione Iva;
  • Supporto degli operatori nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e Iva;
  • Valutazione della capacità contributiva.

Nel caso di effettuazione di attività di controllo di cui agli artt. 51 del DPR n. 633/72 e 32 del DPR n. 600/73, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, prima di procedere alla consultazione delle fatture elettroniche e delle note di variazione, devono avere formulato una preventiva comunicazione al contribuente.

Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere

L’articolo 1 co. 909 – 917 della Legge n. 205/2017 ha introdotto, con decorrenza 1.1.2019, un nuovo obbligo comunicativo. Obbligo in base al quale i soggetti Iva residenti sono tenuti a trasmettere i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate verso i soggetti non stabiliti in Italia, o ricevute da questi ultimi. Nel provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018 sono contenute le specifiche tecniche per la predisposizione del file contenente le seguenti informazioni:

  • Dati identificativi del cessionario/committente;
  • Data del documento comprovante l’operazione;
  • Data di registrazione dei documenti ricevuti e delle relative note di variazione;
  • Numero del documento;
  • Base imponibile, aliquota Iva e imposta o, in assenza di Iva, tipologia dell’operazione (es. non imponibile).

I dati delle operazioni transfrontaliere devono essere comunicati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di emissione del documento o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Si precisa che si intende con “data di ricezione” la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

La comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere è facoltativa per le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche e per quelle per le quali sia stata emessa bolletta doganale. I dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati in Italia, possono essere trasmessi utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture, valorizzando il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”.


Autofattura elettronica: casi di emissione

Il provvedimento 89757/2018 dell’Agenzia delle Entrate prevede la trasmissione allo SdI dell’autofattura elettronica nei casi in cui è necessaria la procedura di regolarizzazione. Si tratta della procedura di cui all’articolo 6, comma 8, Dlgs N 471/97, attivabile per:

  • Mancata ricezione della fattura (lett. a) o
  • Per ricezione di fattura irregolare (lett. b).

In queste ipotesi, il documento deve essere emesso con codice TD20 e con i dati di fornitore e del cessionario/committente. Essa, sostituisce l’obbligo di presentare il documento alle Entrate. Visto che l’amministrazione finanziaria viene a conoscenza dell’operazione grazie allo SdI.

Esportatori abituali

La procedura, compresa la dispensa dalla presentazione dell’autofattura all’ufficio, si rende applicabile in tutte le situazioni in cui la regolarizzazione avviene in analogia alle previsioni dell’articolo 6, comma 8. È il caso in cui sono sistemati con autofattura eventuali errori nell’utilizzo del plafond degli esportatori abituali, secondo le regole illustrate, da ultimo, dalla Risoluzione n. 16/E/ 2017.

Se l’esportatore effettua acquisti senza applicazione dell’Iva per importi superiori al plafond disponibile o, addirittura, in mancanza dello status di esportatore agevolato, è infatti possibile ravvedere la violazione (beneficiando della riduzione delle sanzioni). Il tutto mediante emissione di autofattura in formato elettronico e versamento o liquidazione, a seconda del metodo scelto, dell’imposta e degli interessi. In alternativa, il ravvedimento può avvenire chiedendo al fornitore l’emissione di una nota d’addebito di sola imposta che, dalla medesima data, sarà anch’essa elettronica (codice TD05).

Reverse charge

Tali indicazioni trovano riscontro anche nelle violazioni in materia di reverse charge. Questo sempre che si tratti di operazioni con fornitori nazionali tenuti all’emissione di fatture elettroniche da trasmettere via SdI. In effetti, in ipotesi di mancata ricezione della fattura in inversione contabile o di ricezione di una fattura irregolare, la procedura prevista dall’ultimo periodo del comma 9 bis del medesimo articolo 6 del decreto n. 471/1997, pur in assenza di un richiamo normativo espresso, è del tutto simile a quella del precedente comma 8.

Altrettanto potrebbe dirsi per le violazioni regolate dai successivi commi 9 bis1 e 9 bis2 (fattura con Iva anziché in reverse charge e viceversa). Operazioni per le quali la Circolare n. 16/E/2017 afferma che è sempre possibile regolarizzare l’operazione nei termini di legge. Così come per quelle di cui al comma 9 bis3, visto che, in caso di fattura per operazioni soggettivamente inesistenti, la stessa Circolare n. 16/E ammette la possibilità di regolarizzare la violazione ai sensi di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 9 bis.

Operazioni UE

Poiché restano fuori dagli obblighi della fattura elettronica le operazioni da e verso operatori comunitari ed extracomunitari (eccezion fatta per le cessioni/prestazioni che gli operatori stabiliti fatturano legittimamente nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ma qui identificati ai fini Iva). Ne deriva che anche le relative regolarizzazioni continuano a essere “certificate” con emissione di autofattura cartacea. È il caso, per esempio, della mancata ricezione della fattura per un acquisto intracomunitario o per un acquisto interno di beni/servizi da fornitore Ue (il quale deve emettere fattura “in proprio”, ancorché sia dotato di partita Iva italiana). La cui regolarizzazione avviene ai sensi dell’art. 46, comma 5, D.L. n. 331/93.

Compilazione dei campi facoltativi

Oltre ai dati obbligatori della fattura, previsti dalla normativa Iva, e all’indirizzo telematico del cessionario o del committente (codice destinatario e Pec, per i quali si rimanda alla tabella a lato), vi sono molte altre informazioni obbligatorie da indicare nelle fatture elettroniche. Obblighi derivanti dal Codice civile, dalla normativa sugli esportatori abituali, sugli imballaggi, sui trasporti, sulle accise e sulle cessione di prodotti agricoli e alimentari.

Se le istruzioni alla compilazione del file xml non riportano una specifica indicazione di dove indicare questi dati (allegato A al provvedimento 30 aprile 2018), si ritiene corretto il loro inserimento nel blocco «Altri Dati Gestionali» del macro blocco «Dati Beni Servizi».

Pubblicità per le imprese

Le società iscritte al Registro delle imprese devono indicare nel macro blocco «Cedente Prestatore» del documento XML la sigla della provincia del Registro delle imprese dove sono iscritte (elemento Ufficio) e il numero di repertorio (elemento Numero Rea). Le Spa, le Sapa e le Srl devono indicare anche il capitale sociale effettivamente versato e risultante dall’ultimo bilancio (elemento Capitale Sociale). Solo le Spa e le Srl devono indicare se sono a socio unico (inserendo Su nell’elemento Socio Unico) o se vi è una pluralità di soci (Sm).

Poi, va specificato se la società è in stato di liquidazione (Ls nell’elemento Stato Liquidazione) o se non lo è (Ln). Tutti questi dati sono obbligatori anche oggi nella fattura non xml, in base all’articolo 2250 del Codice civile. Le società dovrebbero anche indicare in fattura «la società o l’ente, alla cui attività di direzione e coordinamento» sono soggette (articolo 2497 bis del Codice civile). Tuttavia, l’allegato A al provvedimento 30 aprile 2018 non dà indicazioni specifiche di dove inserire questo dato.  Quindi dovrebbe essere possibile utilizzare l’elemento «Causale» del macro blocco «Dati Generali» ovvero «Altri Dati Gestionali» del macro blocco «Dati Beni Servizi».

Lettere di intento

Lo stesso problema viene sollevato da chi emette fatture senza Iva a esportatori abituali. Questo soggetto deve indicare nella fattura (oltre al regime di non imponibilità Iva dell’articolo 8, comma 1, lettera c del DPR n. 633/1972, nell’elemento «RiferimentoNormativo» del macroblocco «DatiBeniServizi») anche gli estremi della relativa dichiarazione d’intento. Mi riferisco alla data, il numero progressivo e quello di protocollo della dichiarazione d’intento. Anche in questo caso, dovrebbe essere corretto l’utilizzo dell’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».

CONAI e cessione di prodotti

Lo stesso dovrebbe valere per:

  • La dicitura «contributo ambientale Conai assolto», previsto nelle cessioni di imballaggi successive alla prima. Questo per quei soggetti che non hanno l’obbligo di dichiarare e versare il contributo al Conai, ma che sono comunque tenuti a pagare quello esposto in fattura dai loro fornitori di imballaggi (Dpcm 31 marzo 1999, regolamento Conai);
  • La dicitura «assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», che deve essere inserita nei ddt e nelle fatture, se questi vengono integrati con tutti gli elementi richiesti dal suddetto articolo 62 («la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento»). Questo al fine di evitare di stipulare in forma scritta i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari.

Imposta di bollo

Uno degli aspetti su cui è opportuno riflettere riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica. Infatti, in considerazione del fatto che sulle fatture elettroniche non è possibile apporre fisicamente la marca da bollo, per assolvere l’adempimento è necessario effettuare il versamento telematicamente. La disposizione è quella contenuta nell’art. 13, co. 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/72. L’imposta di bollo di 2 euro deve essere applicata su ogni esemplare di fattura quando la somma supera la soglia di 77,47 euro. Pertanto il cedente/prestatore dovrà valorizzare nel tracciato XML l’apposito campo e pagare l’imposta in modalità telematica. Sul documento deve essere riportata la dicitura:

Imposta di bollo assolta virtualmente ai  sensi del DM 17.6.2014

In questi casi l’imposta di bollo deve essere liquidata con il modello F24 con versamenti periodici a cadenza trimestrale. Le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono riepilogate nella seguente tabella.

TRIMESTRECODICE TRIBUTOSCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
250131 maggio
250230 settembre
250330 novembre
250428 febbraio

Qualora l’importo dell’imposta di bollo del primo trimestre sia inferiore ai 250 euro, il versamento può essere effettuato nel termine previsto del secondo trimestre. Allo stesso modo è possibile utilizzare il termine di versamento del terzo trimestre quando nei primi due l’importo dell’imposta non superi i 250 euro.

La stessa Agenzia delle Entrate fornisce, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi“, due distinti elenchi relativi alle fatture elettroniche inviate tramite SdI per le quali risulta dovuta l’imposta di bollo. Gli elenchi vengono messi a disposizione del soggetto (o del suo intermediario) entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. I due elenchi permettono di rettificare i dati predisposti in automatico dall’Agenzia delle Entrate in caso di errore.


Corrispettivi telematici

L’articolo 2, D.Lgs., n. 127/15, contiene importanti disposizioni in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In particolare, il citato articolo dispone la disciplina applicabile ai soggetti che effettuano cessioni:

  • Nell’attività di commercio al minuto e attività assimilate (comma 1);
  • Di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (comma 1-bis);
  • Di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (comma 2).

Come si può vedere stiamo assistendo una vera e propria introduzione generalizzata dei Corrispettivi Telematici. Sul punto, già in passato, l’articolo 1, commi da 429 a 432, Legge n. 311/04 disciplinava la trasmissione telematica dei corrispettivi per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione organizzata (GDO). Di seguito, analizziamo, con dettaglio questa disciplina legata alla trasmissione dei Corrispettivi Telematici. Per approfondire ti lascio a questo articolo dedicato: “Corrispettivi Telematici e scontrino non fiscale: guida“.

Sanzioni legate alla fatturazione elettronica

Il regime sanzionatorio previsto per la fatturazione elettronica in caso di omesso o tardivo invio deve essere valutato in relazione ai termini di invio della fattura (immediata o differita) visti in precedenza. Andando dritti al punto una fattura elettronica inviata in ritardo, con errori, o omessa comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie riepilogate nella seguente tabella.

VIOLAZIONESANZIONENORMA
Registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo IVADa 250 a 2.000 euroArt. 6, co. 1 D.Lgs. n. 471/97
Fatturazione elettronica o registrazione tardiva, omessa o errataDal 90% al 180% dell’imposta con minimo 500 euroArt. 6, co. 1 D.Lgs. n. 471/97
Violazione fatturazione elettronica con registrazione importi non imponibili, esenti, non soggetti o reverse chargeDal 5% al 10% dei corrispettivi con minimo di 500 euro
Se non vi sono conseguenze IVA sanzione da 250 a 2.000 euro
Art. 6, co. 2 D.Lgs. n. 471/97
Violazione formaleArt. 6, co.5-bis D.Lgs. n. 472/97

È importante indicare che in caso di violazioni che riguardano obblighi legati alla fatturazione elettronica o la registrazione delle fatture, le sanzioni sono applicabili una sola volta, nel rispetto del principio del cumulo giuridico.

Ravvedimento operoso

Inoltre, tutte le sanzioni sopra indicate possono essere ridotte tramite l’utilizzo del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 472/97, con le seguenti modalità di riduzione (a partire dal 1° settembre 2024):

ViolazioneSanzione baseRiduzione sanzioneSanzione ridotta
Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione12,5%1/101,25%
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione12,5%1/91,39%
Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione25%1/83,13%
Ravvedimento oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione25%1/73,57%
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis Legge n. 212/00) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 co. 2-bis D.Lgs. 218/97) [*]25%1/64,16%
Ravvedimento dopo PVC senza comunicaz. di adesione (art. 5-quater D.Lgs. n. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis Legge n. 212/00) [*]25%1/55%
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis Legge n. 212/00) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 co. 2-bis D.Lgs. n. 218/97) [*]25%1/46,25%

[*] – Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise

Per approfondire: “Ravvedimento operoso: omessi o insufficienti versamenti“.

Il versamento delle sanzioni deve essere effettuato utilizzando il modello F24, utilizzando il codice tributo 8911 nella sezione Erario del modulo.

CODICE TRIBUTO SANZIONE RATEAZIONE/REGIONE/PROV.ANNO DI RIFERIMENTO VIOLAZIONEIMPORTO A DEBITO DA VERSARE
CODICE “8911”ANNO 2024xxx euro

Conclusioni

Attraverso la fattura elettronica, le aziende e i professionisti stanno sperimentando una riduzione significativa del carico amministrativo e degli errori, una maggiore velocità nelle transazioni e miglioramenti nella tracciabilità e nella conformità fiscale. Questi benefici si traducono in risparmi di tempo e costi, contribuendo così alla crescita economica e alla competitività del mercato.

Tuttavia, la piena realizzazione dei vantaggi della fatturazione elettronica richiede un impegno costante sia in termini di aggiornamento tecnologico che di adeguamento normativo. È fondamentale che le aziende, specialmente le piccole e medie imprese, ricevano il supporto necessario per navigare in questo cambiamento. Allo stesso tempo, le autorità devono continuare a lavorare per garantire un quadro normativo che sia equilibrato, che tuteli la privacy e la sicurezza dei dati e che sia flessibile di fronte ai rapidi cambiamenti tecnologici.


Note:

1 – Comunicazione “esterometro“, che riguarda la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, modificando l’art. 1 co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/15. A partire da questa data i dati delle operazioni da e verso l’estero dovranno passare dal Sistema di Interscambio. Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti esteri il termine di emissione del documento è di 12 giorni, mentre per le operazioni passive ci sarà tempo fino al quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento la trasmissione delle operazioni ricevute.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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