L’esercizio della professione forense, sia in forma individuale che associata, è intrinsecamente legato all’apertura e alla gestione di una partita Iva. Questo adempimento non rappresenta una mera formalità burocratica, ma costituisce il fondamento dell’attività economica del legale, abilitandolo a emettere fatture, a gestire gli aspetti fiscali e a versare i contributi previdenziali obbligatori.
Comprendere a fondo le implicazioni derivanti dalla titolarità di una partita Iva, a partire dalla corretta identificazione del codice ATECO specifico per le attività legali (69.10.10), fino alla navigazione tra i diversi regimi fiscali disponibili e alla puntuale osservanza degli adempimenti periodici e annuali, è cruciale per rispettare la normativa ed evitare sanzioni.
Indice degli Argomenti
Iscrizione all’albo e apertura della partita Iva per avvocati
Quando un soggetto si accinge ad intraprendere un’attività libero professionale, il primo passo da compiere è quello di segnalare all’Agenzia delle Entrate l’inizio della propria attività. Questa comunicazione, da effettuare attraverso il modello AA9/12 deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di inizio attività. Con questa comunicazione, sostanzialmente, si richiede il proprio numero di partita Iva.
La comunicazione può essere effettuata, alternativamente, con le seguenti modalità:
- Personalmente, recandosi presso uno degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate;
- Telematicamente, attraverso un dottore Commercialista che funge da intermediario.
In ogni caso non ci sono costi legati all’apertura della partita Iva per avvocati. Tuttavia, se decidi di avvalerti di un consulente devi considerare i costi legati alla sua assistenza.
Per le professioni abilitanti, come quella dell’avvocato (ma anche medici, notai, architetti, psicologi, commercialisti, etc), per poter iniziare ad esercitare l’attività è necessario essere iscritti al proprio albo professionale.
Pertanto l’apertura della partita Iva per questo tipo di professione può avvenire solo dopo essersi correttamente iscritti al proprio albo di categoria. Questo requisito è indispensabile per poter utilizzare il codice attività legato all’attività degli avvocati, utilizzabile soltanto dai professionisti iscritti al relativo albo professionale.
Codice ATECO per avvocati: ecco quale scegliere
Il Codice ATECO corretto che ogni avvocato deve specificare al momento dell’ apertura della propria partita Iva è il seguente:
69.10.10 – denominato “Attività degli studi legali”
Questo codice attività permette lo svolgimento delle seguenti attività:
- Difesa degli interessi di una parte nei confronti di un’altra parte effettuata da (o sotto la direzione di) persone abilitate ad esercitare la professione forense, innanzi a un tribunale o altro organo giudiziario, e in particolare: l’assistenza e rappresentanza nei processi civili, l’assistenza e rappresentanza nei processi penali, l’assistenza e rappresentanza in materia di controversie del lavoro.
- Attività di consulenza giuridica e legale.
È importante sottolineare il fatto che al momento dell’apertura della partita Iva è possibile inserire più di un codici attività. Il modello AA9/12 infatti offre la possibilità di inserire 6 codici ATECO secondari. Questo se oltre all’attività legale vengono svolte altre attività.
Su questo si deve ricordare che i professionisti che operano in albi professionali non possono contemporaneamente esercitare attività imprenditoriali.
Per chiarire questo aspetto è fondamentale fare affidamento all’assistenza di un Dottore Commercialista abilitato. Solo in questo modo puoi essere sicuro di operare al meglio senza commettere errori di incompatibilità.
Per approfondire:
La sede dell’attività
Nel modello di apertura della partita Iva per avvocati è necessario indicare anche la sede della propria attività. La sede è il luogo fisico in cui il professionista esercita la sua professione. Questo luogo deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate. Solitamente i casi possono essere due:
- Esercizio dell’attività in un ufficio dedicato. In questo caso la sede dell’attività è l’indirizzo del proprio ufficio. Poco importa se il professionista esercita in uno studio professionale proprio, oppure se collabora presso uno studio di terzi (situazione classica dei giovani avvocati);
- Esercizio dell’attività presso la propria abitazione. Quando il professionista non ha un proprio ufficio dedicato la sede della sua attività coincide con quello della propria abitazione.
La cosa importante che riguarda la sede è che in questo luogo devono essere conservati tutti i documenti fiscalmente rilevanti (fatture e documenti fiscali). Infatti, se l’Agenzia delle Entrate dovesse decidere di effettuare un controllo, potrà chiedere di visionare tali documenti presso la sede del professionista.
Iscrizione alla Cassa forense
Dopo aver aperto partita Iva, altro aspetto fondamentale per poter esercitare la professione è l’iscrizione alla Cassa Forense. Questa è l’ente previdenziale degli avvocati, a cui sono tenuti all’iscrizione tutti gli iscritti all’albo.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione alla Cassa Forense scade il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui si sia prodotto il reddito professionale o il volume d’affari di importo tale da determinare l’obbligo.
Una volta iscritto l’avvocato è chiamato ad inviare alla Cassa, entro il 30 settembre di ciascun anno, la comunicazione obbligatoria (modello 5), con l’indicazione del reddito netto professionale (IRPEF o imposta sostitutiva) e del volume di affari Iva prodotti nell’anno solare anteriore.
La contribuzione obbligatoria
I soggetti iscritti alla Cassa Forense sono tenuto a versare annualmente una contribuzione pari al:
- 13% del reddito netto professionale Irpef (contributo soggettivo di base);
- 1% del reddito professionale Irpef (contributo soggettivo modulare obbligatorio);
- 4% del volume d’affari Iva (contributo integrativo), da addebitare al cliente in fattura.
Il professionista alla Cassa è tenuto al pagamento dei contributi minimi nell’anno di competenza mentre gli eventuali contributi eccedenti il minimo devono essere versati in autoliquidazione.
Scelta del regime fiscale
Con l’apertura della partita Iva è necessario andare a scegliere il proprio regime fiscale. Si tratta, sicuramente, dell’adempimento più importante per l’avvocato, in quanto questa decisione influenza la tassazione dei suoi redditi.
Il consiglio che posso darti è quello di verificare se hai la possibilità di applicare il c.d. “regime forfettario“, ovvero un regime fiscale che permette una serie di semplificazioni e di riduzioni della tassazione applicabile ordinariamente, ovvero:
- L’esenzione dall’applicazione dell’Iva;
- Una tassazione più bassa di tutti gli altri regimi fiscali. Tassazione al 5% per i primi cinque anni, per poi passare a regime al 15%;
- L’esenzione dall’applicazione della ritenuta di acconto in fattura;
- Notevoli semplificazioni contabili.
Nel caso in cui non ci siano i requisiti per applicare questo regime è necessario utilizzare la c.d. “contabilità semplificata“. Si tratta di un regime fiscale sicuramente più complesso, che prevede maggiori oneri e per questo è opportuno affidarsi ad un Commercialista che possa aiutarti nella gestione dei vari adempimenti.
Emissione della fattura
La prestazione d’opera intellettuale oggetto dell’attività dell’avvocato costituisce un operazione imponibile ai fini Iva. Il DPR n. 633/72 definisce normativamente quando una prestazione d’opera intellettuale si intende eseguita, ovvero al momento del pagamento del corrispettivo. Al verificarsi di tale evento conseguono una serie di obblighi formali (fatturazione e registrazione contabile), nonché il versamento dell’imposta che diventa esigibile da parte dello Stato.
La fattura è un documento nel quale devono essere identificati i soggetti dell’operazione e l’oggetto della prestazione. Questo documento deve essere emesso al momento della conclusione della prestazione o, se precedente al momento del pagamento. Per evitare di emettere la fattura prima di questo momento il professionista può validamente utilizzare il progetto di notula. Si tratta di un documento con cui viene richiesto il pagamento della prestazione al cliente.
L’articolo 21 del DPR n. 633/72 definisce quali sono gli elementi essenziali della fattura:
- Data e numero progressivo;
- Denominazione dei soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione;
- Partita Iva del soggetto committente e del soggetto che esegue l’operazione;
- Descrizione della natura dell’operazione posta in essere;
- Corrispettivo della prestazione, comprensivo del contributo integrativo alla Cassa di previdenza, che rappresenta una somma imponibile ai fini Iva;
- Aliquota ed Iva calcolata sull’imponibile.
Come abbiamo detto, la fattura deve essere emessa al momento del pagamento del corrispettivo, rimanendo giuridicamente del tutto irrilevante la conclusione del contratto, l’incarico o la firma del mandato professionale.
Quanto al termine entro cui emettere la fattura, questa deve essere emessa entro il giorno in cui avviene il pagamento del corrispettivo. Nel caso in cui venga effettuato un pagamento parziale la prestazione si considererà effettuata limitatamente al pagamento eseguito.
Modello di fattura in regime forfettario
Di seguito una bozza di fattura per avvocati che applicano il regime forfettario.
Inserisci qui il tuo logo
[Ragione sociale / Nome professionista]
[Indirizzo]
[Partita Iva]
Fattura n° ___ del __ /__ /____
[Ragione sociale del cliente]
[Indirizzo del cliente]
[Partita Iva del cliente]
Descrizione prestazione:
Imponibile prestazione: 1000,00 euro
Contributo INPS 4% ex. Art. 2 c. 26 L. 335/95: 40,00 euro
Totale fattura: 1040,00 euro
Operazione in franchigia da IVA ai sensi della Legge 190 del 23/12/2014 art.1 commi da 54 ad 89.
Operazione effettuata ai sensi art. 1, commi da 54 ad 89 della Legge 190 del 23/12/2014 – Regime forfetario.
Il compenso non soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della Legge 190 del 23/12/2014 art.1 comma 67.
Imposta di bollo assolta sull’originale. ID xxxxxxxx. [riporta l’id della marca da bollo solo se la fattura supera i 77,47 euro]
Indicazione delle “spese vive” in fattura
L’articolo 15 del DPR n. 633/72 indica i casi di esclusione dalla base imponibile, fra essi di molto frequente applicazione per il professionista è quello delle somme avute a rimborso per le spese sostenute in nome e per conto del cliente.
Si tratta, comunemente di quelle spese che vengono definite “spese vive“. Esse sono costituite genericamente da spese per contributi unificati, marche da bollo e notifiche. Queste somme, per poter essere considerate escluse dalla base imponibile Iva, devono possedere due requisiti:
- Devono essere sostenute in nome e per conto del cliente;
- Devono essere adeguatamente documentate.
Questo significa che in allegato alla tua fattura che emetti al cliente devi avere anche la relativa fattura di spese che hai pagato per conto del cliente. Tale fattura passiva deve essere necessariamente intestata al tuo cliente. In caso contrario, come detto, non hai il titolo per applicare l’esclusione dall’imponibile Iva.
La ritenuta alla fonte nelle fatture
Il meccanismo della ritenuta è disciplinato dall’articolo 25 del DPR n. 600/73. La ritenuta opera secondo un meccanismo che vede coinvolti due soggetti: il sostituto d’imposta, ovvero il soggetto che effettua il pagamento relativo a prestazioni di lavoro autonomo, e il sostituito, colui che ha reso la prestazione professionale e che riceve il compenso.
Il sostituto al momento dell’erogazione del compenso deve trattenere una somma pari al 20% della parte imponibile del compenso medesimo, che costituisce acconto sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
I soggetti tenuti ad operare la ritenuta sono indicati dall’articolo 23 comma 1 DPR n. 600/73. In definitiva, il professionista ogni qualvolta effettua una prestazione professionale nei confronti di questi soggetti riceverà un compenso decurtato dell’importo corrispondente alla ritenuta d’acconto. Il sostituto d’imposta dovrà poi versare la ritenuta, con modello F24, secondo i tempi e i modi stabiliti dalla Legge.
Calcolo del reddito professionale Irpef
Il reddito imponibile ai fini Irpef del professionista è determinato dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo d’imposta.
Nella determinazione del reddito si applica il “principio di cassa“, in base al quale concorrono alla formazione del reddito i compensi percepiti (incassati) e le spese effettivamente sostenute (pagate) nel periodo d’imposta.
Questa regola generale subisce una deroga in alcuni specifici casi:
- Ammortamento dei beni strumentali;
- Canoni di locazione finanziaria;
- Spese di ristrutturazione immobili;
In questi casi la deduzione avviene non in relazione a quando il costo è stato sostenuto, ma al periodo in cui detto costo è riferibile (principio di competenza).
Il praticante e la partita Iva
Un praticante avvocato deve aprire la partita Iva nel momento in cui inizia a percepire compensi propri per l’attività svolta, anche se in modo non esclusivo o continuativo, che si configurino come reddito da lavoro autonomo. Se la collaborazione con lo studio si limita a un rimborso spese o a una borsa di studio che non rientra nei redditi da lavoro autonomo, l’apertura della partita Iva potrebbe non essere immediatamente necessaria. Tuttavia, appena si iniziano a emettere fatture per prestazioni professionali, anche minime, l’obbligo scatta.
Dato che, molto probabilmente, il suo reddito non supererà i 85.000 euro lordi all’anno, può optare per il regime forfettario e i suoi indubbi vantaggi. Nel caso il codice ATECO da utilizzare è il seguente: 74.90.99 – Altre attività professionali n.c.a. Si tratta del codice che deve essere utilizzato per chi non ha ancora superato l’esame di stato per diventare avvocato. Sotto il profilo previdenziale, invece, è possibile scegliere alternativamente se iscriversi alla cassa forense o alla gestione separata INPS.
Consulenza fiscale online
In questo articolo ho cercato di fornirti tutte le informazioni che possono esserti utili se hai deciso di avviare la tua attività professionale di avvocato.
Mi rendo sicuramente conto che arrivato alla fine di questa lettura tu possa essere confuso. Sicuramente non ti saranno chiari tutti i passaggi che hai visto, sia per l’avvio della tua attività, ma soprattutto per la scelta del tuo regime fiscale.
Sono scelte delicate che possono influenzare il proseguimento della tua attività. Per questo motivo è utile che tu ti faccia seguire da un dottore Commercialista in grado di indirizzare la tua attività verso le scelte migliori.
Devi scegliere un professionista che abbia esperienza nel settore in cui operi perché solo in questo modo potrai ricevere consigli utili che possono aiutarti concretamente nel tuo business.
Se sei un giovane avvocato, e vuoi aprire partita Iva, o vuoi semplicemente una consulenza per scegliere il regime fiscale migliore per le tue caratteristiche segui il link sottostante.
Consulenza fiscale online|Fiscomania.com
Se cerchi un commercialista preparato compila il form di contatto sottostante e sarai ricontattato nel più breve tempo per una consulenza fiscale online con il dott. Federico Migliorini.