I fondi pensione rappresentano uno degli elementi più importanti della previdenza volontaria e complementare rispetto alla previdenza obbligatoria. L'obiettivo del fondo pensione è quello di garantire una prestazione pensionistica ulteriore rispetto a quella fornita dal sistema pubblico (o privato primario, si pensi agli iscritti alle casse di previdenza private).
All'interno del sistema italiano possiamo individuare tre diverse categorie di fondi pensione. In particolare si tratta delle seguenti:
I fondi pensione negoziali, destinati a determinate categorie di lavoratori, sia subordinati che autonomi. Si tratta dei c.d. "fondi chiusi";
I fondi pensione costituiti da banche, imprese di assicurazione e altri intermediari finanziari. Sono i c.d. "fondi aperti" ai quali possono aderire tutte le tipologie di lavoratori dipendenti o autonomi, in forma collettiva o individuale.
I contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali.
Accanto alle categorie di fondo pensione presenti nella struttura nazionale ci sono anche i fondi pensione esteri, ovvero quelli gestiti da enti di diritto estero. Tali fondi, infatti, sono completamente gestiti da entità estere e sono soggetti ad un sistema di tassazione più complesso (rispetto ai fondi pensione italiani). Tassazione che, come vedremo, riguarda sia quella nello Stato della fonte, che quella nello Stato di residenza fiscale del beneficiario. Vediamo, quindi, di seguito, le modalità di tassazione del fondo pensione in ambito nazionale e internazionale per quanto riguarda il fondo pensione estero.
La tassazione dei fondi pensione nazionali
La normativa di riferimento per la tassazione dei fondi pensione nazionali è data dall'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 252/2005. La tassazione prevede un'imposta sostitutiva del 20% sui rendimenti finanziari conseguiti dalle gestioni dei fondi pensione nella fase di accumulo. L'imposta si applica sul risultato netto maturato, ossia sulla differenza tra:
Il valore del patrimonio netto del fondo alla fine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle uscite per il pagamento dei riscatti delle prestazioni previdenziali erogato e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche;
Il valore dei contributi versati delle somme ricevute da altre forme previdenziali, nonché dei rendimenti di capitale soggetti a ritenuta, esenti da imposta o comunque non soggetti ad imposta e, del valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.
In caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno si assume il patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo.
Deducibilità ai fini Irpef dei contributi versati
I contributi versati alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore o dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base ad accordo collettivi o contratti, sono deducibili ai fini IRPEF. Questo ai sensi dell'art. 10 del TUIR, nel limite massimo di 5.164,57 euro. Per la determinazione di questa soglia occorre:
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